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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D5571/2011
Sen t e n z a d e l 1 7 o t t o b r e 2 0 1 1
Composizione Giudice Pietro AngeliBusi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…), Ghana, alias
B._______, nato il (…), Ghana, alias
C._______, nato il (…), Burkina Faso,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 7 ottobre 2011 / N […].
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in
Svizzera con le generalità di C.______, nato il (…), originario del Burkina
Faso,
l'esame delle impronte digitali del (…), da cui emerge che l'interessato
sarebbe stato registrato con il nome di A._______, nato il (…), originario
del Ghana, in occasione dell'inoltro di una richiesta per un visto presso
l'Ambasciata di Svizzera ad D.______ (Ghana),
i verbali di audizione del 17 agosto 2011 dell'audizione sommaria presso
il Centro di registrazione e di procedura di E._______ (CRP) (di seguito:
verbale 1), nonché del diritto di essere sentito in merito all'applicazione
dell'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) sulla base del risultato dattiloscopico (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 7 ottobre 2011, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta; atto UFM A 13/1),
mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della suddetta
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi ed ha ordinato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, come pure l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo,
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 7 ottobre 2011,
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuto via fax al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 10 ottobre 2011,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
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che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF),
che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, al momento della sua entrata in Svizzera e nell'ambito dell'audizione
sommaria, l'interessato ha declinato le generalità di C._______, nato il
(…), originario del Burkina Faso; che avrebbe vissuto a F._______ dalla
sua nascita, rispettivamente sul confine tra il Burkina Faso e il Ghana,
nonché dal (…) a G._______, da dove sarebbe fuggito il (…), a causa dei
conflitti armati scoppiati il (…) per destituire il Presidente ed a seguito
dell'uccisione al loro domicilio in data (…) dei suoi genitori, poiché suo
padre sarebbe stato membro di un partito politico; che l'interessato si
sarebbe rifugiato su un albero dietro casa sua e il (…), temendo di
rimanere ucciso nei combattimenti, sarebbe espatriato; che, transitando
per il H._______ e il I._______, sarebbe giunto in J._______, a
K._______, da dove – dopo quasi (…) mesi – sarebbe partito in barca per
raggiungere l'L._______ ed avrebbe poi preso un treno, giungendo in
Svizzera,
che, nell'ambito del diritto di essere sentito sull'applicazione
dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, l'interessato ha confermato e ribadito la
veridicità delle generalità dichiarate, negando in ogni modo quanto
contestatogli dall'UFM sulla base delle risultanze dell'esame
dattiloscopico, secondo le quali le sue impronte sarebbero già stata
rilevate in occasione dell'inoltro di una richiesta di visto per entrare in
Svizzera, presentata dal medesimo con le generalità di A._______, nato il
(…), originario del Ghana e con il corrispettivo passaporto,
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che il richiedente ha
ingannato le autorità svizzere in materia di asilo sulla propria identità ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che, infatti, egli si sarebbe presentato
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presso il CRP con l'identità di C._______, nato il (…), Burkina Faso,
mentre che dalle risultanze dell'esame dattiloscopico sarebbe emerso che
egli avrebbe già depositato le sue impronte digitali il (…) alla
rappresentanza elvetica ad D._______, nel quadro di una richiesta per un
visto, in occasione della quale il medesimo avrebbe presentato un
passaporto del Ghana con l'identità di A._______, nato il (…); che,
confrontato a tali fatti, le dichiarazioni del ricorrente secondo le quali non
sarebbe mai stato ad D._______, ribadendo l'identità presentata nel
corso della procedura di asilo, non potrebbero essere ritenute plausibili,
rispetto all'affidabilità dei confronti dattiloscopici; che, per di più, non si
tratterebbe solo di una coincidenza il fatto che la data di nascita
dichiarata sarebbe identica a quella indicata nel passaporto presentato
presso la suddetta rappresentanza; che, avendo il richiedente ingannato
le autorità sulla propria identità, l'UFM ha considerato che non
esisterebbero motivi per ammettere l'esistenza di indizi in favore della
qualità di rifugiato del richiedente e che, peraltro, non risulterebbero dagli
atti indizi secondo cui egli sarebbe esposto a trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che, inoltre, non
sussisterebbero nemmeno motivi individuali relativi al richiedente che
potrebbero opporsi al suo rinvio in Ghana – tra l'altro designato quale
Stato terzo sicuro dal Consiglio federale – o dal punto di vista tecnico e
pratico,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il Ghana siccome lecita, esigibile e
possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha confermato l'identità dichiarata in corso di
procedura, nonché il fatto di non essere mai stato ad D._______,
contestando il riscontro dattiloscopico su cui si fonderebbe la decisione
dell'UFM e chiedendo al Tribunale di verificarne la validità e di
concedergli la possibilità di visionare la pertinente documentazione in tal
senso; che, infatti, egli fa valere che vi sarebbe stata una violazione dei
suoi diritti, in quanto non avrebbe ricevuto, con la decisione impugnata, i
rapporti relativi a tali raffronti dattiloscopici, come pure le informazioni
idonee e decisive per consentirgli di capire e di contestare la validità degli
stessi; che, del resto, egli sarebbe fermamente convinto che vi sarebbe
stato un errore, ritenuto che non avrebbe mai fatto richiesta di un visto
per la Svizzera, né fornito un'identità falsa alle autorità; che, inoltre, il
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ricorrente contesta che l'UFM – nonostante fosse a conoscenza dei suoi
gravi problemi medici che, secondo la documentazione allegata,
potrebbero essere inconciliabili con l'esecuzione del suo allontanamento
e per i quali occorrerebbe procedere ad ulteriori analisi – non ne avrebbe
tenuto conto e non avrebbe motivato un siffatto modo di procedere
riguardo all'esigibilità del suo allontanamento, affermando che egli
avrebbe violato il suo dovere di collaborare; che il ricorrente ritiene che,
pur ammessa tale violazione, i suoi problemi medici sarebbero reali e
indipendenti dall'identità registrata; che, di conseguenza, la decisione
dell'UFM andrebbe annullata, poiché sarebbe viziata dal punto di vista
della motivazione e si fonderebbe su un accertamento inesatto ed
incompleto dei fatti; che, peraltro, gli dovrebbe essere accordata
l'ammissione provvisoria, ritenuto che un suo rinvio non sarebbe né
ammissibile, né ragionevolmente esigibile e, sussidiariamente, l'UFM
dovrebbe provvedere ad una nuova audizione per chiarire i suoi reali
motivi di asilo,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, la visione
degli atti concernenti l'esame dattiloscopico, l'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo e, in via
sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì,
presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali,
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria identità
e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi
di prova,
che, giusta l'art. 1a lett. a dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 2009 sull'asilo
relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]), per identità
s'intende cognome, nome, cittadinanza, etnia, data di nascita, luogo di
nascita e sesso (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 27 consid. 5e/cc
pag. 210),
che l'art. 32 al. 2 lett. b LAsi implica che incombe alle autorità svizzere in
materia di asilo di apportare la prova dell'inganno nei loro confronti
(cfr. GICRA 2003 n. 27 consid. 2 pag. 176, GICRA 1996 n. 32 consid. 3a
pag. 303); che tale prova, come dispone espressamente la suddetta
norma legale, può essere apportata, segnatamente in base all'esame
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dattiloscopico che consiste nella presa di impronte digitali e di fotografie
(cfr. GICRA 2004 n. 4 consid. 4d pag. 29),
che, preliminarmente, riguardo alla censura ricorsuale del ricorrente
tendente all'accesso, nonché alla visione degli atti relativi all'esame
dattiloscopico, in assenza del quale non avrebbe potuto capire appieno la
decisione dell'UFM e contestare la validità di detto esame (cfr. ricorso
pag. 2), il Tribunale rileva che l'insorgente è stato informato in maniera
completa delle risultanze dell'esame dattiloscopico e confrontato alle
stesse sia in occasione dell'audizione sommaria che del diritto di essere
sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (cfr. verbale
1 e 2); che, peraltro, al momento della notifica della decisione impugnata,
sono stati altresì trasmessi al ricorrente gli atti liberi in consultazione,
ovvero quelli che non costituiscono delle note interne dell'autorità inferiore
e che non sono protetti da un interesse pubblico a rimanere segreti, ai
sensi della legge (cfr. art. 27 PA; Decisione del Tribunale federale [DTF]
115 V 303), tra questi appunto l'estratto del confronto delle impronte
digitali del ricorrente registrate in occasione della sua domanda di asilo
con tutti i sistemi di dati a disposizione, da cui è risultato che le stesse
erano già state rilevate e depositate nel sistema EVA (cfr. atti UFM A 4/2
e A 13/1); che, in tali circostanze, vi è ragione di ritenere che al ricorrente
sia stato messo a disposizione in maniera sufficiente quanto a lui
necessario per conoscere ed esprimersi riguardo alle prove raccolte, per
garantire il rispetto del diritto di essere sentito e quindi di garantire un
corretto esercizio del diritto di difesa; che, del resto, il fatto che il
ricorrente non possa confutare il risultato dell'esame dattiloscopico e il
confronto delle impronte digitali – ritenuto il carattere puramente tecnico e
scientifico di tali procedimenti – non significa che può essere ravvisato
l'esistenza di un vizio grave, quale la violazione del diritto di essere
sentito, suscettibile di un intervento d'ufficio da parte del Tribunale
medesimo,
che, inoltre, quanto al fondo delle contestazioni circa l'esame
dattiloscopico e le sue risultanze, non vi è alcun motivo di dubitare di
detto esame, così come di scostarsi da quanto emerso dal medesimo;
che, infatti, costituisce una prova praticamente inconfutabile il fatto che le
impronte digitali rilevate al ricorrente al momento della presentazione
della domanda di asilo in Svizzera coincidano con quelle rilevate in data
(…) presso l'Ambasciata di Svizzera ad D.________ e, come tali, sono
state registrate nell'apposito sistema, il cui confronto è risultato facilmente
verificabile e positivo; che, parimenti, può essere ritenuto altrettanto
inconfutabile il risultato derivato dal raffronto effettuato, dal quale è
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emerso che il ricorrente si è presentato alla predetta Ambasciata, in vista
dell'ottenimento di un visto Schengen per la Svizzera, con un documento
di identità (passaporto) indicante le generalità di A._______, nato il (…),
originario del Ghana (cfr. Atto UFM A 9/49), mentre che – in occasione
del deposito della sua domanda di asilo – ha dichiarato di chiamarsi
C._______, nato il (…) e di essere originario del Burkina Faso (cfr. Atti
UFM A 1/1 e A 3/1, nonché verbale 1e verbale 2),
che, peraltro, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, costituisce
un ulteriore prova a favore dell'inganno dell'identità da parte del
ricorrente, il fatto che la data di nascita da lui dichiarata, corrispondente al
(…), sia esattamente identica a quella fornita precedentemente per
l'inoltro della domanda di visto (cfr. verbale 1 e Atto UFM A 9/49); che in
tale constatazione non può certo essere ravvisata una semplice
coincidenza,
che, di conseguenza, è incontestabile che il ricorrente ha mentito sulla
sua identità di fronte alle autorità elvetiche, presentandosi – al momento
del deposito della domanda di asilo in Svizzera – sotto un'altra identità
(cfr. Atti UFM A 1/1 e A 3/1, verbale 1); che, sorprendentemente, davanti
all'evidenza, l'insorgente ha continuato a negare l'inganno, così
palesemente determinato dall'UFM, senza apportare alcun elemento o
mezzo di prova suscettibile di comprovare l'identità da lui dichiarata (cfr.
verbale 2 e ricorso pag. 2) e confutare così le prove apportate dall'autorità
inferiore a sostegno del suo inganno,
che, pertanto, l'UFM ha chiaramente apportato la prova dell'inganno da
parte del ricorrente,
che, di conseguenza, alla luce dell'inganno costatato, non merita alcuna
considerazione il racconto esposto dal ricorrente a sostegno dei suoi
motivi di asilo, come pure la richiesta del medesimo tendente ad
un'ulteriore audizione al fine di chiarire i suoi motivi di asilo (cfr. ricorso
pag. 3), in conformità dell'art. 36 LAsi,
che, in virtù di quanto precede, ne discende che l’UFM ha rettamente
considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia di una
decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi
per inganno sull'identità giusta l'art. 1a lett. a OAsi 1,
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che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; GICRA 2001
n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione del
carattere possibile, ammissibile e esigibile deve essere esaminata
d'ufficio; che, tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo
dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv.
1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D3975/2007
del 15 giugno 2007, consid. 3.4; GICRA 2005 n. 1 consid. 3.2; WALTER
KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990,
pag. 262),
che, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di
non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda di asilo del
ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di
respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito
del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30),
che, inoltre, il ricorrente ha continuato, anche in sede di ricorso, ad
affermare di non essere cittadino ghanese, bensì di essere originario del
Burkina Faso; che, per tutti i motivi sopraesposti, avendo il ricorrente
dissimulato la sua identità (in particolare il suo nome, cognome e
cittadinanza), egli ha violato l'obbligo di collaborare, di modo che non
spetta alle autorità in materia di asilo determinare eventuali ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il suo effettivo
Paese di origine,
che, pertanto, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, non vi è
motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio
per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo
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Paese di origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o
all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura,
RS 0.105),
che lo stesso vale in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, ossia – avendo il
ricorrente ingannato le autorità circa la sua identità – egli ha reso
impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili, dal punto di vista
personale, di minacciarlo nel suo effettivo Paese di origine,
contrariamente a quanto pretende l'insorgente (cfr. ricorso pag. 3),
che, in tal senso, i problemi medici – di natura (…) – di cui soffrirebbe il
ricorrente, risultati in corso di procedura e invocati da lui medesimo in
sede di ricorso, non possono essere presi in considerazione nell'esame
dell'esigibilità dell'allontanamento; che, ad ogni qual modo, dagli atti di
causa, risulta che detti problemi – che il ricorrente sta curando ad oggi in
Svizzera – non sono di natura ad impedire il suo allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento
indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34
consid. 12 pagg. 513515); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
ritenuta ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600., che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle
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spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600., sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro AngeliBusi Antonella Guarna
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Data di spedizione: