Corte IV
D-557/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 a p r i l e 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Muriel Beck Kadima e Daniel Schmid,
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Pakistan,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Esecuzione dell'allontanamento (riesame); decisione
dell'UFM del 20 dicembre 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-557/2007
Fatti:
A.
Il 15 gennaio 2002, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Il 23 marzo 2004, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR,
attualmente e di seguito UFM) ha respinto la citata domanda ed ha
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché
l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e
possibile. Il 24 aprile 2004, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
succitata decisione dell'UFM. Il 21 dicembre 2005, la CRA ha respinto
il gravame. Il 28 dicembre 2005, l'interessato ha inoltrato all'UFM una
domanda di proroga del termine di partenza.
B.
Il 17 gennaio 2006, l'insorgente ha chiesto all'UFM un riesame del
caso. Il 18 gennaio 2006, l'autorità inferiore ha trasmesso detta
domanda alla CRA come domanda di revisione.
C.
Il 12 giugno 2006, la CRA ha respinto la summenzionata domanda
dichiarandola irricevibile per abuso processuale.
D.
L'11 dicembre 2006, l'interessato ha inoltrato dinanzi all'UFM una
domanda di riesame della sua decisione del 23 marzo 2004. Ha
chiesto l'ammissione provvisoria allegando che presenterebbe dei
disturbi neurologici e necessiterebbe di un trattamento psichiatrico
basato sull'assunzione di psicofarmaci abbinato a regolari colloqui
psicologici.
E.
Il 20 dicembre 2006, l'UFM ha respinto la summenzionata domanda,
considerata la possibilità di trattamento appropriato dei disturbi allegati
in Pakistan.
F.
Il 22 gennaio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la succitata decisione
dell'UFM ed ha presentato due certificati medici datati del 18 e del
21 gennaio 2007 (agli atti). Ha chiesto l'accoglimento del gravame,
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l'annullamento della decisione impugnata, la concessione
dell'ammissione provvisoria e la sospensione dell'esecuzione
dell'allontanamento. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza
giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento anticipato delle
spese processuali.
G.
Il 26 gennaio 2007, il TAF ha ordinato la momentanea sospensione
dell'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera dell'insorgente in
attesa degli atti di causa.
H.
Il 30 gennaio 2007, l'insorgente ha presentato un certificato medico
datato 18 gennaio 2007 (agli atti), il quale documenterebbe le sue
attuali condizioni mediche.
I.
L'8 marzo 2007, l'insorgente ha presentato un certificato medico del
2 marzo 2007 (inoltrato per telefax; agli atti), il quale attesterebbe un
suo ricovero volontario avvenuto il medesimo giorno.
J.
Il 19 luglio 2007, il ricorrente ha presentato un ulteriore certificato
medico (datato 13 luglio 2007; agli atti), il quale attesterebbe che
sarebbe affetto da sindrome depressiva, la cura della quale
richiederebbe la somministrazione di farmaci abbinati a colloqui di
sostegno.
K.
Il 10 gennaio 2008, l'insorgente ha presentato un'ulteriore certificato
medico del 31 dicembre 2007 (agli atti) e ha sottolineato le condizioni
di sicurezza volatili nel proprio Paese d'origine.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83
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lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]).
2.
Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021), dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non
preveda altrimenti.
3.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA.
4.
4.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
4.2 Nel caso concreto, la decisione impuganta è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
5.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (v.
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
6.
Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha constatato che,
secondo i certificati medici presentati dal ricorrente, sia i risultati
dell'esame neurologico sia quelli della tomografia assiale
computerizzata (tac) cerebrale sono normali e che al momento viene
proposta una cura profilattica. Inoltre, l'autorità inferiore ha asserito
che i trattamenti medici di cui necessita l'interessato possono essere
effettuati anche nel suo Paese d'origine. Infatti, il Pakistan disporrebbe
delle infrastrutture e dei medicinali adeguati per il tipo di cura
proposta. Di conseguenza, considerando la possibilità di trattamento in
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Pakistan, il rinvio in tale Paese non costituirebbe una messa in
pericolo dell'interessato e sarebbe dunque ragionevolmente esigibile.
7.
Nel gravame, il ricorrente ha sottolineato la propria depressione di
media gravità ed i problemi di natura neurologica (in particolare le
cefalee). Avrebbe subito diversi ricoveri e si sarebbe sottoposto ad una
cura psichiatrica e di psicologia medica, la quale consisterebbe nella
somministrazione di farmaci e in colloqui di sostegno. Le indicazioni
fornite dall'UFM riguardanti la reperibilità di farmaci in Pakistan
sarebbero troppo generiche e non terrebbero conto del fatto che in
Svizzera potrebbe far capo a strutture di sostegno, dal profilo
psichiatrico, di cui il Pakistan sarebbe certamente carente
(richiamati – a tal proposito – dati pubblicati dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità [OMS] nel 2006, dai quali emergerebbe che il
numero di medici per mille abitanti in Svizzera risulterebbe di 3,62,
mentre in Pakistan si tratterebbe di 0,74 medici). In tali condizioni, il
rinvio del ricorrente in Pakistan non avverrebbe nella dignità e nella
sicurezza, in quanto rischierebbe di essere privato dalle cure
fondamentali.
8.
8.1
8.1.1 La domanda di riesame, definita come una richiesta non
sottomessa a condizioni di termine o di forma, indirizzata ad
un'autorità amministrativa in vista di una riconsiderazione della propria
decisione (v. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947), non è espressamente prevista dalla legge
federale sulla procedura amministrativa (PA). La giurisprudenza ha,
però, dedotto un tale diritto dall'art. 66 PA, il quale prevede il diritto di
domanda di revisione delle decisioni (cfr. sentenza del Tribunale
federale [TF] 109 Ib 246 consid. 4a pag. 250) e dall'art. 29 cpv. 1 e 2
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101; cfr. ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2aed.,
Zurigo 1998, pag. 160). Secondo la giurisprudenza, un'autorità non è
tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta a meno che essa
costituisca una « domanda di riconsiderazione qualificata », vale a dire
una « domanda di adattamento », ovvero nel caso in cui l'insorgente si
prevale di un cambiamento notevole delle circostanze dal momento
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della pronuncia della decisione materiale finale di prima o seconda
istanza, o se il ricorrente presenta uno dei motivi di revisione previsti
dall'art. 66 PA, applicabili in tal caso per analogia (cfr. sentenza del TF
del 13 gennaio 2003 2P.223/2002 consid. 3.1; Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 no. 17 consid. 2a pag. 103 e segg.).
8.1.2 Una domanda di riesame non può servire a rimettere
continuamente in discussione le decisioni amministrative. Di
conseguenza ed in analogia con l'art. 66 cpv. 3 PA, il riesame di una
decisione di prima istanza cresciuta in giudicato è escluso, se il
ricorrente fa valere dei mezzi di prova che avrebbe già potuto
presentare nell'ambito del ricorso contro la decisione in questione
(GICRA 2003 no. 17 consid. 2 pag. 103-104).
8.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha fatto valere che la sua situazione
dal profilo medico sarebbe in evoluzione, nel senso che non sarebbe
ancora chiara la presenza di una base organica che possa spiegare i
continui ricoveri subiti. D'altra parte continuerebbe a necessitare cure
anche di carattere psichiatrico a causa di una depressione di media
gravità (v. gravame pag. 3).
Questo Tribunale costata che nell'ambito della domanda di riesame
dell'11 dicembre 2006, il ricorrente ha fatto valere prevalentemente dei
motivi di natura medica, la cui evoluzione è peraltro posteriore alla
crescita in giudicato della prima decisione in materia d'asilo. Di
conseguenza, la fattispecie deve essere esaminata del punto di vista
dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, visto che gli
argomenti e i mezzi di prova presentati non sono atti a rimettere in
discussione l'esecuzione dell'allontanamento dal punto di vista la
leicità e della possibilità.
9.
9.1
9.1.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr., l'esecuzione dell'allontanamento
non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo
straniero un'esposizione concreta a pericolo. Le persone che possono
prevalersi di questa disposizione non sono rifugiati ai sensi della legge
sull'asilo o della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e non
beneficiano, pertanto, di una protezione di diritto internazionale
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pubblico contro il respingimento, ma sono in particolare quelle che in
patria non potrebbero beneficiare – a causa della loro etnia, della loro
formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi
necessari alle cure mediche essenziali e al sostentamento
rispettivamente di una sufficiente rete sociale – delle condizioni
minime per un adeguato reinserimento (v. DTAF 2007/10 e relativi
riferimenti).
9.1.2 La nozione di cure mediche essenziali comprende le cure
mediche di base, nonché quelle assolutamente necessarie in caso di
urgenza e nel rispetto della dignità umana (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit
aux soins et rationnement, Berna 2002, pag. 81 segg. e 87). Tuttavia,
lo straniero non può prevalersi della suddetta disposizione tendente
all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per dedurne un
diritto incondizionato di soggiorno in uno stato firmatario della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), segnatamente
in Svizzera ed un diritto d'accesso generale in questo Paese alle forme
di sostegno mediche, sociali e altre suscettibili di ripristinare o
mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che le
infrastrutture e le conoscenze mediche nel Paese d'origine o di
destinazione non raggiungono il grado di quelle elvetiche (cfr. il
considerando 9.5 del presente giudizio). Non è quindi
sufficiente che – per ammettere l'inesegibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento – un trattamento medico prescritto sulla base delle
norme svizzere non possa essere seguito nel Paese d'origine o di
provenienza dell'interessato. Infatti, se le cure essenziali possono
essere assicurate nel Paese d'origine o di provenienza dello straniero,
l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese è ragionevolmente
esigibile (v. tra le tante, sentenza del Tribunale amministrativo federale
D-3407/2006 dell'8 luglio 2008). Sono considerate come essenziali le
cure di medicina generale e acuta assolutamente necessarie ad
un'esistenza conforme alla dignità umana (v. GICRA 2003 no. 24
consid. 5b).
9.2 Secondo gli atti di causa in possesso di questo Tribunale, il
ricorrente ha seguito un trattamento psichiatrico a partire dal 16 luglio
2006 a causa di una sindrome depressiva di media gravità (cfr.
certificato medico del 15 settembre 2006) ed è stato ricoverato, una
prima volta dal 6 settembre 2006 fino al 2 ottobre 2006, presso la
Clinica B._______, per tale sindrome in comorbidità con un disturbo di
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personalità non specificato con costanti preoccupazioni per il suo
futuro, insonnia, nausea e cefalee, le quali si sarebbero intensificate a
partire dal 2003, in concomitanza ad un'infezione all'orecchio destro,
con riferita perforazione timpanica, per la quale l'interessato è stato
più volte operato (cfr. certificati medici del 28 ottobre 2006 pag. 1, del
18 gennaio 2007 e del 31 dicembre 2007 pag. 1). Dimesso dalla
Clinica, il ricorrente avrebbe avuto un breve periodo di discreto
benessere fino al 6 febbraio 2007, giorno in cui si è reso necessario
un ulteriore ricovero (volontario) presso la Clinica Psichiatrica
C._______ (cfr. certificato medico del 31 dicembre 2007 pag. 1) per
sindrome di disadattamento e reazione mista ansioso-depressiva (cfr.
certificato medico del 2 marzo 2007 pag. 1). Il 23 febbraio 2007, il
ricorrente è stato dimesso dalla Clinica Psichiatrica e, a partire
dall'aprile 2007, ha seguito una terapia, la quale consisterebbe nella
somministrazione di farmaci (D._______ 10 mg. ed E._______ 40mg.)
e in colloqui di sostegno (cfr. certificato medico del 31 dicembre 2007
pag. 3), che sembra seguire in modo diligente (cfr. ibidem pag. 2). Nel
giugno 2007 il ricorrente avrebbe visto un uomo suicidarsi, con
conseguenze sull'equilibrio psichico già precario, apparendo più teso,
con aggravamenti dei disturbi del sonno e dell'ansia (cfr. ibidem).
Inoltre, lamenta momenti di tristezza, ansia ed insonnia; tali sintomi si
sono comunque ridimensionati nel passare dei mesi (cfr. ibidem). Nei
colloqui si presenterebbe più positivo e vivace anche se in parte
preoccupato, lamentoso e con un espressione affranta. Infine, vale
sottolineare che secondo l'ultimo certificato medico in possesso di
questo Tribunale (certificato medico del 31 dicembre 2007), la
sintomologia lamentata dal ricorrente si sarebbe ridimensionata al
punto tale che egli abbia potuto intraprendere un'attività lavorativa a
tempo parziale (cfr. scritto del 10 gennaio 2008 pag. 1).
9.3 Secondo le informazioni a disposizione di questo Tribunale, a
F._______, città di provenienza del ricorrente, è stata costruita una
clinica psichiatrica (G._______), nella quale vengono offerte delle
terapie paragonabili a quelle praticate nei Paesi europei. Oltre a
terapie farmacologiche, vi è la possibilità di partecipare a terapie di
gruppo e di famiglia ed a programmi di formazione e di occupazione.
Inoltre, sono stati istituiti reparti di psichiatria negli ospedali di
H._______ e nel I._______, situati entrambi a F._______
([informazioni dettagliate sulle citate cliniche in Pakistan]). In Pakistan
è, altresì, disponibile segnatamente il medicinale D._______, di cui
appare avere ancora bisogno il ricorrente, al prezzo di PKR 12.- a
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PKR 40.- (equivalente a CHF 0.17 – CHF 0.50 ca.). Non vi è infine
ragione di ritenere che, considerate le infrastrutture, i servizi medico-
sanitari presenti in loco, una volta presisi a carico il ricorrente, non
siano in grado di prescrivergli, se necessario, altri medicamenti
appropriati nella fattispecie, uguali o comunque equivalenti dal punto
di vista dell'efficacia a quelli disponibili in Svizzera.
Di conseguenza, e per quanto riguarda la sindrome depressiva, di cui
soffre il ricorrente, questo Tribunale conferma la valutazione
dell'autorità inferiore, secondo la quale in Pakistan sono disponibili le
infrastrutture ed i farmaci adeguati per il tipo di cura seguita in
Svizzera da parte del ricorrente.
Infine, e per quanto riguarda i disturbi di cefalea, che peraltro erano
già presenti antecedentemente alla crescita in giudicato della
decisione dell'UFM del 23 marzo 2004, basta rilevare che i risultati
della tac, alla quale sarebbe stato sottoposto l'interessato, sono stati
valutati come normali (cfr. verbale d'audizione del 18 gennaio 2007).
Infine, dai recenti certificati medici non risulta che il ricorrente segua
una terapia particolare per trattare i sintomi di cefalea.
9.4 Inoltre, l'insorgente potrà contare in patria sul sostegno,
segnatamente sociale ed economico, di membri della sua famiglia o di
suoi conoscenti. Infatti, egli ha lasciato il proprio Paese nel gennaio
2002 ed è giunto in Svizzera dopo pochi giorni. Da allora non ha più
lasciato la Svizzera. In patria, a F._______, risiedono ancora la madre,
i due fratelli e le due sorelle (cfr. verbali d'audizione del 22 gennaio
2002 pag. 2 e del 18 aprile 2002 pag. 5). Dagli atti di causa non risulta
alcun elemento per ritenere che, in caso di rientro in patria, i familiari
non accorderebbero all'insorgente il sostegno necessario per un
adeguato reinserimento sociale in Pakistan. Per sovrabbondanza, vale
rilevare che il ricorrente è giovane, ha una formazione universitaria ed
una certa esperienza professionale (cfr. verbale d'audizione del
18 aprile 2002 pag. 5 e segg.).
9.5 Inoltre, come noto, in Pakistan non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio
nazionale.
Infine, le scarse infrastrutture e conoscenze mediche nel Paese
d'origine o di provenienza non costituiscono incondizionalmente
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un'ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. Infatti, l'eventuale
riduzione, anche in maniera significativa, dell'aspettativa di vita di uno
straniero, in caso di allontanamento dal nostro Paese, non costituisce
di per sé una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. precitata sentenza della
Corte europea dei diritti dell'uomo). Soltanto in circostanze
straordinarie e in ragione di gravi motivi medici – non persistenti nella
fattispecie – un siffatto diritto può essere riconosciuto (cfr.
GICRA 1993 no. 38 pag. 274 segg; sentenza della Corte europea dei
diritti dell'uomo del 27 maggio 2008 nel caso N. c/. Regno Unito,
ricorso [n° 26565/05], no. 42).
10.
10.1 Considerato quanto precede, i motivi presentati dall'insorgente
nell'ambito della presente procedura ricorsuale, non permettono di
mettere in discussione la ragionevolezza dell'esigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento. La decisione su riesame del 20 dicembre 2006 è
quindi confermata.
10.2 Il ricorso deve pertanto essere respinto.
11.
Il TAF, avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali, è divenuta senza oggetto.
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico
dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 2 segg. del regolamento
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La richiesta d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento dell'anticipo delle presumibili spese processuali, è
divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 1'200.-, sono poste a carico del
ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del
Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla
spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato:
bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- J._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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