Corte IV
D-5573/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 1 1 a g o s t o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione di Maurice Brodard, giudice;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...)
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 4 agosto 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5573/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato e mediante il quale
lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore
successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di
viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda
d'asilo,
i verbali d'audizione del 20 luglio 2010 (di seguito: verbale 1) e del
4 agosto 2010 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM del 4 agosto 2010, notificata
oralmente all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 4 agosto 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'incarto dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in copia, via fax, il
5 agosto 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) giudica
definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo
(art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
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che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha
dichiarato di essere cittadino nigeriano, originario della città di
B._______ (C._______, Nigeria),
che egli sarebbe espatriato nel (...) o, rispettivamente nel (...) (cfr.
verbale 1 pag. 2), in seguito all'omicidio di suo padre, legato ad
un'ingente somma di denaro, per fuggire dalle persecuzioni dei suoi
concittadini, che ritenevano egli avesse delle informazioni riguardo al
denaro, di cui sopra, o lo possedesse,
che il ricorrente si sarebbe, in un primo tempo, nascosto presso sua
sorella ad D._______ (Nigeria); che, a seconda della versione resa, si
sarebbe poi nascosto per quasi dieci anni a E._______ (Nigeria) (cfr.
verbale 1 pag. 2); che dalla Nigeria sarebbe espatriato, prendendo un
volo da F._______ (Nigeria) fino a G._______ (Marocco), dove si
sarebbe fermato per un periodo di nove mesi, rispettivamente, per più
di un anno (cfr. verbale 1 pagg. 2 e 7); che da G._______ avrebbe
viaggiato in gommone, senza passaporto, fino a giungere in Spagna,
nei pressi della città di H._______, in data 25 dicembre 2008, dove si
sarebbe fermato ed avrebbe lavorato saltuariamente fino al mese di
luglio 2010; che dalla Spagna sarebbe partito a destinazione della
Svizzera con un amico in automobile, dove sarebbe arrivato in data
11 luglio 2010,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 4 agosto 2010, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valido entro 48
ore dall'inoltro della sua domanda d'asilo; che, dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv.
3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile,
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che, nel ricorso, l'insorgente fa valere di non aver potuto consegnare
alcun documento, non per una sua mancanza di volontà, bensì per
una situazione di oggettiva impossibilità; che egli, infatti, non avrebbe
mai avuto né il passaporto, né la carta d'identità, poiché il loro
ottenimento sarebbe, in Nigeria, molto oneroso; che, peraltro, il
ricorrente conferma le modalità nelle quali si sarebbe svolto il suo
viaggio; che, tenuto conto dei motivi scusanti la mancata
presentazione dei documenti richiesti, delle persecuzioni di cui
sarebbe vittima e dell'impossibilità di ottenere, nel suo Paese d'origine,
protezione da parte dello Stato, il ricorrente è dell'avviso che l'UFM
avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che
sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato
o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di
condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta
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scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale
amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che, in relazione alla mancata presentazione dei documenti d'identità
da parte del ricorrente, non soccorre l'insorgente l'allegazione
ricorsuale secondo cui egli non avrebbe mai posseduto un documento
d'identità; che tale ragione non rappresenta un motivo scusabile ai
sensi della legge; che, inoltre, non v'è alcuna indicazione che egli
abbia effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito
favorevole per l'ottenimento dei documenti in quanto esso si limita, in
sede di ricorso, ad affermare genericamente che tale ottenimento gli è
oggettivamente impossibile,
che, peraltro, nel corso delle audizioni il ricorrente si è contraddetto in
maniera palese circa il passaporto che avrebbe avuto durante il suo
viaggio d'espatrio; che, infatti, egli ha affermato di aver viaggiato con
un passaporto falso riportante le sue generalità, rispettivamente altre
generalità o, ancora, di non avere badato a dette generalità (verbale 1
pag. 4 e verbale 2 D 8 e 17); che, inoltre, si è contraddetto, indicando
che il falso passaporto gli sarebbe stato ritirato al suo arrivo in
Marocco dal passatore, o dalle autorità marocchine; che, posto di
fronte a tale contraddizione, si è limitato ad affermare che il passatore
gli avrebbe, in un primo tempo ritirato il passaporto e che le autorità
marocchine l'avrebbero in seguito ritirato a quest'ultimo (cfr. verbale 1
pag. 4 e verbale 2 D 18),
che, inoltre, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte; che infatti basta rilevare che il ricorrente ha affermato in un
primo tempo di essere espatriato nel (...) (cfr. verbale 1 pag. 1),
benché le asserite persecuzioni avrebbero avuto luogo nel (...) o (...)
(cfr. verbale 1 pagg. 3 e 6); che, posto di fronte a tale contraddizione,
egli ha aggiunto di aver vissuto per dieci anni a E._______ (cfr.
verbale 1 pag. 2) per poi ulteriormente ritrattare detta allegazione (cfr.
verbale 2 D 61),
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di
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concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese, perché
confrontato al pericolo di venire ucciso dai suoi concittadini, poiché
essi sarebbero stati alla ricerca di un'ingente somma di denaro legata
all'uccisione del padre del ricorrente,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
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che, inoltre, l'intero impianto allegatorio del ricorrente è caratterizzato
da gravi e ripetute contraddizioni; che, a titolo d'esempio, basta
rilevare che egli ha collocato l'uccisione del proprio padre prima nel
corso del mese d'aprile (...), poi tra i mesi di (...) e (...) ed infine ad (...)
(cfr. verbale 1 pagg. 3 e 6 e verbale 2 D 35 e 36); che non lo soccorre
l'allegazione resa in corso di procedura, secondo cui detta confusione
sarebbe legata alla sua scarsa istruzione, poiché non è verosimile che
egli non ricordi la data di un evento di tale portata (cfr. verbale 2 D 62
e 63); che, inoltre il ricorrente si è pure contraddetto su elementi
fondamentali del proprio racconto quali l'origine della somma di denaro
alla base dei suoi problemi (cfr. verbale 2 D 68) e circa gli assassini
del proprio padre (cfr. verbale 2 D 70); che, infine, nel corso
dell'audizione del (...), ha pure anteposto l'omicidio del padre al fattore
scatenante, ovvero la ricezione dei soldi (cfr. verbale 2 D 25, 35 e 37),
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili,
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag.
725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg.),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
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contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2001 n.21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr;
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83
cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
ccoinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
gode di una formazione scolastica di base e di un'esperienza
professionale quale (...) (cfr. verbale 1 pag. 3); che egli dispone in
Patria di una rete famigliare, ovvero i suoi fratelli (cfr. verbale 1 pag. 4),
e che, tenuto conto dell'inverosimiglianza dei fatti addotti, non vi è
motivo di ritenere che essa non sia più estesa,
che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
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provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio;
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
I._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di I._______ (via fax,
con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare
l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale)
- L._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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