B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5573/2019
Sen t en z a d e l 6 n o vemb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Barbara Balmelli, Hans Schürch,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (…), con i figli
B._______, nato il (…),
C._______, nata il (…),
Georgia e Russia,
tutti patrocinati da Tindara Santoro,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione
Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato);
decisione della SEM del 17 ottobre 2019 / N (…)
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessata ha presentato in Svizzera il 24 agosto
2019 in suo nome e per conto dei figli minori,
il rilevamento dei dati personali del 30 agosto 2019 (atto 25/8),
il verbale relativo all’audizione sui motivi d’asilo svoltasi l’8 ottobre 2019
(atto 36/18; di seguito verbale),
la documentazione versata agli atti, tra cui figurano in particolare:
– carta d’identità georgiana originale di A._______, in corso di validità;
– passaporto russo in originale di A._______, scaduto nel 2010;
– copia certificati di nascita dei figli B._______ e C._______,
la bozza di decisione negativa sull’asilo del 15 ottobre 2019 (atto 40/6) ed
il parere al riguardo della rappresentante legale, consegnato alla
Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) il giorno seguente
(atto 41/2),
la decisione della SEM del 17 ottobre 2019, notificata il giorno medesimo
(cfr. atto 45/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo
e pronunciato l’allontanamento della richiedente dalla Svizzera nonché
l’esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile,
il ricorso del 24 ottobre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d’entrata: 25 ottobre 2019), per il cui tramite l’interessata ha concluso
all’annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti
all’autorità di prima istanza per il completamento dell’istruttoria;
contestualmente di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria, il
tutto con protesta di tasse e spese,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
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che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA,
che la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimata ad aggravarsi contro di
essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e
al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che secondo quanto si evince dal verbale, l’interessata, pur essendo nata
in quello che a suo tempo era territorio georgiano da facoltoso padre azero
e madre russa, sarebbe cresciuta nell’oblast’ di Mosca, ove avrebbe
frequentato degli studi superiori salvo poi doversi sposare nel 2005 con un
uomo orinario di Baku; che a seguito di ripetuti maltrattamenti ad opera di
quest’ultimo, nel 2007 avrebbe lasciato la Russia per recarsi dapprima in
Crimea ed in seguito in Georgia; che in tale paese ella avrebbe conosciuto
un uomo con il quale si sarebbe poi convolata a nuove nozze nel 2009,
dopo aver ottenuto dei documenti d’identità georgiani; che con il secondo
marito e padre suoi due figli avrebbe vissuto senza incontrare alcuna
problematica sino all’agosto del 2019, periodo nel quale quest’ultimo la
avrebbe informata del fatto che alcune persone si sarebbero messe sulle
sue tracce; che temendo si trattasse dei famigliari lasciati in Russia, ella
avrebbe quindi preso contatti con il padre, da sempre schierato dalla parte
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del primo marito, il quale la avrebbe minacciata di uccidere lei ed i figli; che
avrebbe quindi lasciato la Georgia per sottrarsi al rischio di subire atti
pregiudizievoli da parte dell’ex marito (cfr. verbale, pag. 2 e seg.),
che nella querelata decisione, l’autorità di prima istanza, dopo aver
constatato la doppia cittadinanza dell’interessata, ha ritenuto irrilevanti i
motivi d’asilo da lei avanzati,
che nel proprio gravame l’insorgente censura la violazione del proprio
diritto di essere sentita e del principio inquisitorio, in quanto l’autorità
inferiore avrebbe omesso di disporre accertamenti approfonditi finalizzati a
determinare la sua cittadinanza e di concederle la facoltà di esprimersi in
proposito, e ciò nonostante nell’ambito del parere circa la bozza di
decisione negativa sull’asilo siano state formalizzate richieste in tal senso;
che in corso di procedura ella avrebbe invero fornito diversi elementi sulla
questione, specificato altresì di aver ottenuto la carta d’identità georgiana
nel 2009 grazie all’esistenza di circostanze particolarmente favorevoli e
che qualora si fosse rivolta alle autorità di detto paese il documento in
questione sarebbe stato annullato,
che per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito, disciplinato
dall’art. 29 cpv. 2 Cost. comprende il diritto per l’interessato di consultare
l’incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne
l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative
risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 II
286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3); che per quanto attiene alla
procedura amministrativa federale, il diritto di essere sentito è
regolamentato agli art. 26 e seg. PA; che l’art. 32 cpv. 1 PA prevede in
particolare che prima di decidere, l’autorità apprezza tutte le allegazioni
rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile,
che il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui
violazione implica, di principio, l’annullamento della decisione impugnata,
a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323
consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a); che una violazione di questo diritto
fondamentale da parte dell’autorità di prima istanza non comporta
comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento
della decisione impugnata; che è infatti di principio ammissibile prescindere
da un rinvio all’autorità inferiore allorquando un tale sanzione costituirebbe
una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura,
incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad
un’evasione celere della causa (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201
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consid. 2.2); che secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del
diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la
possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che
dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa
(cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d); che in tale ambito, la cognizione
dell’autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base
all’oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. WALDMANN/BICKEL in:
Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016,
art. 29 n. 119, vedi anche Thomas Segessenmann, Wegfall der
Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20),
che essendosi la SEM confrontata con il suggerimento di esplicitare i
ragionamenti alla base della determinazione della cittadinanza di cui al
parere sulla bozza di decisione negativa (cfr. decisione impugnata, pag. 6),
non vi è modo di constatare in specie una violazione dell’obbligo di
considerare le allegazioni della ricorrente (cfr. “Berücksichtigungspflicht”
WALDMANN/BICKEL, op. cit., n. 6 ad art. 32),
che del resto, proprio nel contesto di detto parere, la patrocinatrice si è
potuta liberamente esprimere in re ai motivi per i quali la ricorrente ed i figli
dovrebbero essere considerati di cittadinanza russa e non georgiana
(cfr. atto A41), considerazioni ribadite nello stesso allegato ricorsuale
(cfr. ricorso, pag. 4) proposto dinanzi ad un’autorità dotata di pieno potere
di cognizione su tale aspetto e oltremodo già esternate nell’ambito
dell’audizione sui motivi d’asilo (cfr. verbale, D18, 19. 22, 23, 26, 28),
che pertanto non si necessitava in specie di concedere alla richiedente
asilo un’ulteriore occasione per esternare il proprio punto di vista su tale
aspetto,
che nelle procedure in materia d’asilo – così come nelle altre procedure di
natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio; che ciò significa
che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto
e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con
l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi); che in concreto, l’autorità deve
occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi
la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le
circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a
riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5); che v’è un accertamento inesatto
quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e un
accertamento incompleto quando non è tenuto conto di tutte le circostanze
giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii;
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KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrecht
spflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.); che in tale
contesto il Tribunale è tenuto ad effettuare d’ufficio un esteso controllo delle
circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett.
b LAsi e 49 lett. b PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.188),
che in casu l’interessata si è legittimata per il tramite di una carta d’identità
georgiana originale in corso di validità producendo altresì copia di un
passaporto russo scaduto nel 2010; che agli atti sono inoltre presenti delle
copie conformi dei certificati di nascita relativi a B._______ e C._______,
nei quali è indicato che i figli dispongono a loro volta della cittadinanza
georgiana,
che a partire dal 2011 in Georgia le carte d’identità sono emesse sotto
forma di fototessera con microchip e vanno intese quale principale
documento atto ad attestare la cittadinanza del possessore (cfr. Public
Service Development Agency [LEPL] [Ministry of Justice of Georgia], New
ID card, consultato il 28.10.2019 all’indirizzo d=7411&lang=en >); che l’emissione di una carta d’identità certifica la
nazionalità georgiana di una persona, la sua identità ed il luogo di
residenza (cfr. Community Center / Public Service Development Agency
[LEPL], Electronic ID Card, consultato il 28.10.2019 all’indirizzo
); che la possessione di tale
documento permette inoltre di esercitare i diritti di voto (cfr. A,
Gov’t announces free ID cards, including for people in occupied regions,
01.07.2019, consultato il 28.10.2018 all’indirizzo
); che le carte d’identità si
differenziano dai permessi di soggiorno rilasciati agli stranieri che risiedono
in Georgia (cfr. State Commission on Migration Issues, Residence permit
and residence card, consultato il 28.10.2019 all’indirizzo
),
che pertanto, differentemente da quanto sostenuto dall’interessata nel
corso dell’audizione (cfr. verbale, D23), non si può partire dal presupposto
che il documento in questione “non ti da la cittadinanza, è quasi un
permesso di soggiorno, […] non ti da il diritto di voto”,
che alla luce di quanto precede, in presenza di un documento originale
versato agli atti dalla ricorrente medesima, esigere dall’autorità inferiore
che fossero eseguite delle non meglio precisate verifiche onde determinare
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se ella fosse o meno beneficiaria della predetta nazionalità va ben oltre
quanto imposto dal principio inquisitorio,
che le modalità di ottenimento del documento identificativo non risultano
invero decisive, assunto che la sola possessione attesta la cittadinanza ed
il godimento dei diritti ivi derivanti,
che per il resto si rilevi come siano rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di
essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi),
che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo
i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a
LAsi),
che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi,
non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità
di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la
protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della
sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione
nazionale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del
28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che
egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità di
protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di
sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11
consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre
anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3),
che in una pari eventualità, le autorità d’asilo sono dunque di principio
tenute a verificare unicamente l’effettività della protezione offerta da parte
dello stato d’origine (cfr. DTF 138 II 513, 520),
che tuttavia, nel caso in cui lo stato d’origine sia stato designato come
sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una presunzione
legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. sentenza
del Tribunale D-3756/2018 consid. 5.1; v. anche DTF 138 II 513, 521),
che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi
concreti (cfr. tra le tante sentenza E-616/2019 del 25 gennaio 2019),
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che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei paesi esenti
da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe
Countries» ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM),
che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle
autorità georgiane, tanto più che per costante giurisprudenza tale paese
dispone di un sistema giudiziario accessibile e di forze di sicurezza efficaci
(cfr. tra le tante sentenze del Tribunale D-6799/2018 del 6 dicembre 2018
e E-3307/2016 del 7 giugno 2016),
che in corso di procedura la ricorrente non ha apportato elementi
concludente che permettano di mettere in discussione detta presunzione,
che il timore da lei avanzato circa il possibile annullamento del suo
documento d’identità nel caso in cui intendesse fare capo alla protezione
delle autorità georgiane non pare sorretto da indizi concreti; che in primis,
la carta d’identità versata agli atti non risulta essere quella rilasciatale nel
2009, ma bensì un’ulteriore versione rinnovata risalente al 2018, cosa che
implica di principio l’assenza di problematiche nell’ambito pratiche
burocratiche; che un eventuale revoca della cittadinanza pare meramente
ipotetica e non può ad oggi essere ritenuta sufficiente a sovvertire la
presunzione di protezione succitata,
che pertanto non si si può partire dall’assunto che le autorità georgiane non
sarebbero state in grado di fornire all’insorgente o che avrebbero rifiutato
a quest’ultima una protezione adeguata nei confronti dell’intervento dei
famigliari di quest’ultima (cfr. in particolare per la questione: DTAF 2011/51
consid. 7.1 - 7.4 ed i riferimenti ivi citati),
che ad abundantiam, vista la doppia cittadinanza degli interessati, si pone
pure la questione di sapere se la ricorrente, ammesso e non concesso che
non possa fare capo alla protezione delle autorità georgiane, abbia
effettivamente bisogno della protezione convenzionale (cfr. sulla questione
della sussidiarietà in caso in doppia cittadinanza si veda art. 1 A n. 2 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati e sentenza del Tribunale
E-4463/2009 del 24 febbraio 2011 consid. 3.3),
che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la
concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM
pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
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l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia
(art. 44 LAsi),
che l’insorgente ed i figli non adempiono le condizioni in virtù delle quali la
SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1
sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell’allontanamento, peraltro non censurata in sede ricorsuale,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro
integrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione
dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile
(art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI),
che anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi
all’esecuzione dell’allontanamento verso la Georgia,
che anzitutto la ricorrente ed i figli non possono, per i motivi già enucleati,
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né
di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un
trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che inoltre, stante il fatto che in Georgia non vige attualmente un contesto
di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,
l’esecuzione dell’allontanamento risulta parimenti ragionevolmente
esigibile (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale E-4126/2018 del 17
settembre 2018 consid. 7.3.1; E-18/2018 dell’11 gennaio 2018),
che nemmeno la situazione personale dell’interessata risulta
d’impedimento all’esecuzione dell’allontanamento; che ella è istruita e può
avvalersi di una pluriennale esperienza lavorativa, intrattenendo tutt’ora
buoni rapporti con il secondo marito georgiano,
che infine, non vi sono impedimenti neppure sotto il profilo della possibilità
dell’esecuzione del provvedimento,
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che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento
la decisione dell’autorità inferiore va confermata,
che da ultimo, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di
esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1
PA) e la domanda di esenzione dal versamento dell’anticipo spese è da
considerarsi priva di oggetto,
che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: