B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5579/2016
Sen t en z a d e l 1 6 magg i o 201 7
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
Etiopia, alias
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…),
Somalia
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 31 agosto 2016 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data
28 gennaio 2015,
i verbali d'audizione del 4 febbraio 2015 (di seguito: verbale 1) e del
24 agosto 2016 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 31 agosto 2016, notificata all'interessato il 1° settembre 2016 (cfr. risul-
tanze processuali), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda
d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente
dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione,
il ricorso del 14 settembre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 15 settembre 2016), con cui l'insorgente ha postulato innanzi al
Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'annullamento
della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione sul punto della verosimiglianza dei motivi
d'asilo; in primo subordine, egli ha chiesto la concessione dell'ammissione
provvisoria ed in secondo subordine, la restituzione degli atti di causa
all'autorità di prime cure per una nuova decisione circa la sussistenza di
ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento; ha altresì presentato, secondo
il senso, una domanda di assistenza giudiziaria, ovvero di dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
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che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che nel corso delle audizioni il richiedente ha dichiarato di essere cittadino
etiope di etnia somala, di appartenere al clan Ogadeen, di essere nato e
cresciuto a D._______ nella regione di E._______ e di aver da ultimo risie-
duto a Giggiga (cfr. verbale 1, pag. 2 seg. e pagg. 6-8),
che egli avrebbe lasciato il suo Paese d'origine dopo essere stato picchiato
e fermato dalla "New Police" con l'accusa di far parte dell'organizzazione
Ogaden National Liberation Front (ONLF) (cfr. verbale 2, D111-D120,
D122, D131),
che egli sarebbe tuttavia riuscito a sottrarsi dal fermo recandosi a Giggiga
(cfr. verbale 2, D122, D126-D128, D142-D144),
che inoltre, la sua casa sarebbe stata bruciata (cfr. verbale 1, pag. 9; ver-
bale 2, D135-D136),
che infine, il richiedente avrebbe indicato di essere espatriato anche a
causa della disoccupazione, della difficoltà di studiare e dell'assenza di fa-
migliari (cfr. erbale 1, pag. 9; verbale 2, D114),
che nella decisione impugnata la SEM ha considerato inverosimili ai sensi
dell'art. 7 LAsi le allegazioni circa i motivi d'asilo del richiedente,
che segnatamente, le stesse sarebbero da un parte contraddittorie su punti
essenziali e dall'altra apparse solo tardivamente,
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che in particolare, le da lui addotte circostanze dell'arresto da parte della
"New Police", della successiva fuga nonché le allegazioni in merito al pe-
riodo passato a Giggiga prima dell'espatrio risulterebbero contraddittorie,
che le dichiarazioni in merito all'arresto ed allo stupro delle due sorelle ad
opera della "New Police" sarebbero oltretutto tardive,
che con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente
contesta le considerazioni dell'autorità inferiore, asserendo di non essersi
contraddetto e di aver fornito chiarimenti esaustivi sulle presunte incon-
gruenze; che in particolare, le risposte sarebbero state travisate dall'audi-
trice la quale non gli avrebbe permesso di esprimersi completamente; che
al contrario, da un'accurata lettura dei verbali emergerebbero numerosi
dettagli; che inoltre, le divergenze emerse – frutto di problemi di audizione
e traduzione – non sarebbero comunque sufficienti per mettere in dubbio
la verosimiglianza dell'esposto,
che la decisione impugnata andrebbe dunque annullata in quanto fondata
su una valutazione erronea dei fatti,
che essendo i motivi d'asilo del ricorrente verosimili, gli andrebbe ricono-
sciuta la qualità di rifugiato e concesso asilo,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e-
sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le
misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2
LAsi),
che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
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allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti),
che il Tribunale ritiene che nella fattispecie le dichiarazioni decisive in ma-
teria d'asilo rese dal ricorrente in corso di procedura non adempiono né
alle condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi né di rilevanza ai
sensi dell'art. 3 LAsi,
che in particolare, l'insorgente ha fornito delle versioni sostanzialmente in-
congruenti contraddicendosi in varie occasioni,
che segnatamente, nel corso dell'audizione sulle generalità il ricorrente ha
in un primo tempo addotto di essere espatriato per timore di venire arre-
stato con l'accusa di collaborare con l'ONLF ed a causa della distruzione
della sua abitazione avvenuta quando egli aveva nove anni, salvo poi as-
serire in un secondo tempo di aver lasciato il Paese d'origine in quanto non
trovava più i famigliari e non aveva un lavoro (cfr. verbale 1, pag. 9 seg.),
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che in sede d'audizione sui motivi d'asilo, l'insorgente ha invece dichiarato
di essere espatriato a causa della distruzione dell'abitazione di famiglia e
dell'arresto da parte della "New Police" con l'accusa di collaborazione con
l'organizzazione ONLF (cfr. verbale 2, D111-D113),
che nella medesima occasione, egli ha fornito delle versioni contrastanti in
merito allo svolgimento dell'arresto (il quale non è neppure stato menzio-
nato nel corso dell'audizione precedente) dichiarando dapprima di essere
stato accusato ed arrestato mentre si trovava a casa (cfr. verbale 2, D119
e D125), salvo poi asserire di essersi trovato al lavoro (cfr. verbale 2, D122)
ed infine rettificare nuovamente allegando di essere tornato a casa dopo il
lavoro (cfr. verbale 2, D139),
che del resto, interrogato in merito, l'insorgente si è limitato a negare di
aver detto di trovarsi sul posto di lavoro (cfr. verbale 2, D141),
che sempre in occasione d'audizione sui motivi d'asilo, il ricorrente ha indi-
cato che il padre è stato arrestato e condannato a 25 anni di carcere per
aver collaborato con l'ONLF ancor prima della distruzione dell'abitazione e
dunque prima dell'espatrio (cfr. verbale 2, D157 e D161); che ciò risulta
essere in evidente contrasto con quanto allegato nell'audizione prece-
dente, ovvero che egli ha appreso unicamente una volta giunto in Libia
dell'arresto del padre (cfr. verbale 1, pag. 10),
che nel complesso il racconto contiene inoltre ulteriori elementi che per-
mettono di concludere a che la versione dei fatti addotta non sia in prepon-
deranza veritiera e per il cui apprezzamento pare opportuno rinviare alla
decisione impugnata che si conferma pienamente,
che d'altra parte, non giova al ricorrente sostenere che le incongruenze
emerse in procedura d'asilo vadano imputate a delle difficoltà di traduzione
poiché egli ha confermato a precisa domanda ed in entrambe le audizioni
di ben comprendere l'interprete (cfr. verbale 1, pag. 2 e pag. 11; verbale 2,
D1 e D179) apponendo la propria firma su ogni pagina del verbale e con-
fermandone così la correttezza,
che l'allegazione ricorsuale secondo cui il collaboratore della SEM non gli
avrebbe permesso di esprimersi costituisce una mera argomentazione di
parte, non comprovata da alcun elemento concreto; che invero, l'autorità di
prime cure ha concesso all'insorgente numerose opportunità di approfon-
dimento e chiarimento, specialmente laddove il racconto risultava laconico
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o contraddittorio (cfr. verbale 2, D6, D10-D12, D40, D61, D73-D74, D104-
D106, D134-D135, D139, D141, D163-D168, D173-174),
che infine, l'asserita assenza di un lavoro e la difficoltà di studiare (cfr. ver-
bale 1, pag. 10; verbale 2, D114), costituiscono dei motivi d'asilo legati
esclusivamente a ragioni di ordine economico e come manifestamente ri-
conoscibile, non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che in conclusione, alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso in materia di
riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, de-
stituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va con-
fermata,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione;
tiene però conto del principio di unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell'allontanamento,
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS
142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possi-
bile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevol-
mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che nella decisione impugnata la SEM ha considerato l'esecuzione dell'al-
lontanamento verso l'Etiopia ammissibile, ragionevolmente esigibile e pos-
sibile,
che in sede ricorsuale l'insorgente contesta le valutazioni dell'autorità di
prime cure poiché generiche e non terrebbero conto della sua situazione
specifica dell'interessato, segnatamente del rischio di uccisione, tortura e
di trattamenti inumani contrari all'art. 3 CEDU; che la SEM non avrebbe
inoltre esaminato la specificità dell'Ogaden né indicato se e perché sa-
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rebbe disponibile un'alternativa di fuga interna in Somalia; che tale omis-
sione costituirebbe una violazione grave dell'obbligo di motivare e conse-
guentemente una violazione del suo diritto di essere sentito,
che giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la prose-
cuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza
o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale
pubblico della Svizzera,
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa al respingimento della domanda d'asilo dell'insorgente, que-
st'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5
cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazio-
nale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3
LStr per rinvio dell'art. 44 LAsi),
che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragione-
volmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo stra-
niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni
quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,
che nella fattispecie non risultano indizi da cui desumere che il ricorrente
sarà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Etiopia,
che invero, la situazione in Etiopia non è caratterizzata da guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
nell'integralità del territorio nazionale,
che inoltre, egli è giovane, dispone di esperienza professionale quale mu-
ratore (cfr. verbale 1, pag. 5) ed alla luce dell'inverosimiglianza delle sue
dichiarazioni non può essere escluso che disponga di una rete sociale e
famigliare sufficiente in Patria,
che in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2),
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che la censura ricorsuale secondo cui avrebbe dovuto essere analizzata
l'esistenza di un'alternativa di fuga interna in Somalia, non può dunque es-
sere seguita,
che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi),
che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia
di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la que-
relata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA),
che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal ver-
samento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è dive-
nuta senza oggetto,
che infine, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal paga-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: