B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5579/2017
Sen t en z a d e l 1 7 s e t t emb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Muriel Beck Kadima, Daniela Brüschweiler,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (…),
Cina (repubblica popolare),
patrocinata dall’avv. Immacolata Iglio Rezzonico,
Studio Legale Iglio Rezzonico,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 31 agosto 2017 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessata ha presentato in Svizzera il 18 agosto
2015,
i verbali d’audizione del 2 settembre 2015 (di seguito: verbale 1) e del 5
luglio 2017 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 31 agosto 2017, notificata all’interessata il 2 settembre 2017 (cfr. avviso
di ricevimento), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda
d’asilo e pronunciato l’allontanamento della richiedente dalla Svizzera non-
ché l’esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile,
il ricorso del 2 ottobre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’en-
trata: 3 ottobre 2017), con cui la ricorrente ha postulato l’annullamento
della decisione impugnata e la concessione dell’asilo in Svizzera; in subor-
dine la trasmissione degli atti all’autorità di prima istanza per un nuovo
esame delle allegazioni; in via ancor più subordinata la concessione
dell’ammissione provvisoria; contestualmente di essere ammessa al bene-
ficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, il tutto con protesta
di spese e ripetibili,
la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) del 19 giugno 2018, che respingeva la domanda di assistenza
giudiziaria e di gratuito patrocinio ed invitava nel contempo la ricorrente a
versare un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presunte spese proces-
suali, richiedendo contestualmente alla rappresentante di giustificarsi alle-
gando una procura in originale,
il tempestivo versamento della somma richiesta,
lo scritto della ricorrente del 20 giugno 2018, per il cui tramite, la patrocina-
trice, dopo aver prodotto la procura, chiedeva lumi circa la prassi del Tribu-
nale in merito alle esigenze di forma applicabili ai conferimenti dei poteri di
rappresentanza,
lo scritto del Tribunale del 27 giugno 2018, che prendeva posizione a pro-
posito della richiesta di chiarimento della patrocinatrice,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che la richiedente asilo, cittadina cinese con ultimo domicilio a B._______,
in provincia di C._______, è giunta legalmente in Svizzera il (…) agosto
2015 con un volo di linea (cfr. verbale 1, pag. 2 e seg.),
che a sostegno della sua domanda ella ha dichiarato aver aderito nel 2013
alla chiesa domestica Yin Xin Cheng Yi a seguito di una grave malattia che
avrebbe colpito suo figlio; che il (…) aprile del 2015, mentre si stava re-
cando a un incontro segreto a casa di una sua correligionaria, la richie-
dente asilo avrebbe visto la polizia che prelevava due fedeli; che il (…)
aprile 2015, il suo datore di lavoro l’avrebbe informata che il giorno prima
la polizia era passata a cercarla in fabbrica; che temendo di essere arre-
stata, ella avrebbe quindi immediatamente rassegnato le dimissioni; che
nel giugno dello stesso anno, l’interessata avrebbe chiesto e ottenuto le-
galmente un passaporto, pensando di averne bisogno in caso di deteriora-
mento della sua situazione personale; che iI (…) luglio 2015 un’amica della
richiedente asilo, a sua volta attiva nella comunità religiosa e che cono-
sceva la sua vera identità sarebbe stata arrestata dalla polizia; che in con-
seguenza di ciò, l’interessata, si sarebbe trasferita in un appartamento or-
ganizzato da una conoscente vivendo in incognito sino al suo espatrio (cfr.
verbale 2, pag. 2 e segg.),
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che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in
questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpre-
tazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere con-
siderate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il
richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di
essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli
fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3
LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera fal-
sata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o,
senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso inte-
resse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che in-
fine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano
sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l’autorità
giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni,
sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in prepon-
deranza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ri-
dursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola
allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi
essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determi-
nare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti
nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),
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che nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha messo in dubbio
la verosimiglianza delle allegazioni dell’insorgente a proposito del fatto
ch’ella sarebbe stata ricercata dalle autorità del suo paese in ragione della
sua appartenenza religiosa; che invero, le dichiarazioni circa la visita della
polizia nella fabbrica ed i fatti immediatamente successivi sarebbero con-
fuse e per nulla convincenti; che inoltre, una volta chiamata a chiarire il suo
comportamento successivo alla visita della polizia alla fabbrica, la ricor-
rente avrebbe dapprima affermato di aver rotto ogni contatto con il gruppo
religioso, salvo poi contraddirsi in seguito asserendo che dopo quell’evento
e fino al (…) luglio 2015 avrebbe partecipato ad ancora quattro o cinque
riunioni; che le dichiarazioni secondo le quali la richiedente sarebbe stata
ricercata a casa sue per due volte nel luglio del 2017 [recte: 2015] presen-
terebbero le stesse caratteristiche; che per di più, le sue allegazioni circa
le modalità con cui le autorità avrebbero scoperto la sua identità così come
quelle attinenti al motivo per cui esse si sarebbero presentate a casa sua
si limiterebbero a generiche e mere affermazioni di parte non corroborate
dal benché minimo elemento concreto; che da ultimo, le circostanze del
suo espatrio, per di più da un posto controllato come l’aeroporto di
D._______, non gioverebbero alle sue affermazioni circa il sussistere di
una situazione di persecuzione,
che proseguendo nella propria analisi, l’autorità di prima istanza ha ritenuto
irrilevante la sola appartenenza ad una chiesa domestica, in quanto tale
circostanza che non giustificherebbe alcun timore fondato di persecuzione
in caso di ritorno in Cina; che dal momento che i fatti antecedenti al suo
espatrio sarebbero inverosimili, sarebbe lecito ammettere che l’insorgente
non sia stata identificata come membro di Yin Xin Cheng Yi; che del resto,
la ricorrente non rischierebbe nemmeno di subire delle sanzioni spropor-
zionate in ragione del suo soggiorno all’estero oltre validità del visto Schen-
gen ottenuto, dal momento che non avrebbe lasciato clandestinamente il
paese e non si troverebbe pertanto nel collimatore delle autorità,
che con ricorso, l’interessata avversa la valutazione dell’autorità di prime
cure; che a suo dire occorrerebbe precisare che la ricorrente viveva a
B._______ ma lavorava a E._______, ove si recava anche alle funzioni, in
segreto presso la casa della (…) F._______; che i due paesi disterebbero
circa 50 km, ma in bus la distanza in termini di tempo sarebbe di circa tre
ore; che B._______ sarebbe inoltre un paese di campagna, abbastanza
arretrato e le amministrazioni sarebbero differenti, di modo che le comuni-
cazioni tra autorità risulterebbero molto lente; che per queste stesse ragioni
la ricorrente si sarebbe dimessa dopo aver saputo che la polizia era andata
in fabbrica, attendendo ed organizzandosi poi per la fuga; che come
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avrebbe esplicitato nel corso dell’audizione sui motivi, le persone che fre-
quentavano la chiesa non si sarebbero conosciute, avrebbero usato pseu-
donimi e non avrebbero detto da dove venivano; che non sarebbe pertanto
strano che la ricorrente sia rimasta a casa sua fino a luglio 2015 né tanto-
meno che le sia stato rilasciato il passaporto; che invero, a quel tempo la
polizia non sarebbe stata a conoscenza del suo recapito; che inoltre, dagli
allegati prodotti risulterebbe che negli ultimi due anni in G._______ si sa-
rebbero presentati casi di donne cinesi che chiedono asilo a causa delle
persecuzioni subite nel loro paese d’origine per il loro credo religioso; che
i racconti in questione sarebbero coerenti con quelli dell’attuale ricorrente;
che si evincerebbe inoltre che alcune donne, che sarebbero state incarce-
rate ed avrebbero subito torture, sarebbero riuscite ad espatriare munite di
passaporto e regolare visto turistico rilasciato posteriormente; che queste
stesse persone avrebbero palesato un atteggiamento di paura e diffidenza
rispetto ai connazionali (difficoltà a trovare interpreti di cui si fidassero),
perché convinte che potessero essere spie del loro paese; che ciò coinci-
derebbe con la situazione della ricorrente, laddove le contraddizioni sareb-
bero da imputare al fatto che nella prima audizione l’interprete non sarebbe
stato di origine asiatica, mentre nella seconda sì, cosa che avrebbe com-
portato un blocco e dei timori nella ricorrente; che questa non si sarebbe
invero espressa con semplicità, scioltezza e completezza, poiché avrebbe
avuto paura che ciò che affermava avrebbe potuto essere riferito alle au-
torità cinesi; che alla rilettura ella sarebbe stata molto affaticata senza di-
sporre della forza fisica e psicologica per contrastare quello che veniva tra-
dotto; che la carenza di concretezza nelle affermazioni rispetto all’arrivo
della polizia presso la sua abitazione, sarebbe dovuta proprio alla paura
che la famiglia potesse essere coinvolta e perseguitata; che la fuga, infatti,
non sarebbe stata comunicata ai famigliari; che l’insorgente, da allora, non
avrebbe nemmeno più preso contatto con la sua famiglia, per evitare riper-
cussioni; che alla luce di questa documentazione e nuove affermazioni
della ricorrente ben si potrebbe affermare che la stessa abbia reso allega-
zioni verosimili,
che la ricorrente non condivide nemmeno l’apprezzamento della SEM a
proposito dell’inesistenza di un rischio di essere esposta a persecuzioni in
caso di ritorno nel proprio paese o a gravi pregiudizi dovuti alla sua appar-
tenenza religiosa; che l’insorgente in questi due anni di permanenza in
Svizzera avrebbe continuato a frequentare la chiesa evangelica “(…)”,
come da dichiarazione del Pastore; che nella dichiarazione del Pastore,
questo riterrebbe altamente verosimile la possibilità che la richiedente asilo
sia oggetto di persecuzione nel paese d’origine, persecuzioni delle quali il
religioso si sarebbe detto cosciente grazie alle informazioni ricevute dalla
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“(…)”; che nella rivista n. ¾ -2017 sarebbe riportato un articolo che descrive
il pugno di ferro adottato dal governo cinese nei confronti dei cristiani; che
pertanto, i riferimenti dell’autorità di prime cure circa la tolleranza della Cina
nei confronti delle religioni, non corrisponderebbero alla realtà; che la ricor-
rente fa quindi riferimento agli ulteriori mezzi di prova prodotti, i quali atte-
sterebbero arresti e le torture a danno degli esponenti delle chiese dome-
stiche, la politica del premier cinese Li Keqiang nei confronti dei cristiani ed
una lista di prigionieri, detenuti a causa della loro appartenenza religiosa,
dalla quale si evincerebbe il triste primato della provincia di C._______,
che la tesi ricorsuale non può essere seguita,
che in primo luogo, occorre rammentare che per giurisprudenza costante,
non vi è modo di riconoscere l’esistenza di una persecuzione collettiva dei
cristiani nella Repubblica Popolare Cinese né tantomeno di indizi concreti
quanto al fatto che gli adepti della chiesa domestica Yin Xin Cheng Yi siano
sistematicamente esposti ad atti pregiudizievoli (cfr. sentenze del Tribunale
D-5122/2017 del 29 novembre 2017 consid. 5.3, E-5152/2016 del 30 set-
tembre 2016 consid. 6.4, D-3879/2016 del 30 giugno 2016, E-2151/2016
del 9 giugno 2016, consid. 5),
che quo al caso specifico, va altresì denotato che le dichiarazioni dell’inte-
ressata a proposito delle ricerche di cui avrebbe fatto oggetto nel paese
d’origine, paiono d’acchito sprovviste di logica interna e contrarie all’espe-
rienza generale di vita; che è infatti piuttosto inconcepibile che la richie-
dente, dopo essere stata (a suo dire) identificata, non abbia subito alcuna
visita al domicilio da parte delle autorità nel periodo susseguente (cfr. ver-
bale 2, pag. 5, 9 e 12),
che la lettura alternativa proposta in sede ricorsuale e secondo la quale ciò
sarebbe dovuto alla differente giurisdizione tra il luogo di lavoro ed il domi-
cilio non risulta convincente; che invero, in Cina, le forze di polizia agiscono
sotto il diretto controllo del Ministero di pubblica sicurezza e sono struttu-
rate in dipartimenti provinciali (PSB), che a loro volta sono suddivisi in Pre-
fetture (cfr. Immigration and Refugee Board of Canada, China: Structure of
the public security police; whether witness protection programs exist for
those fearing organized crime groups (2014), 10 October 2014,
CHN104967.E, consultata su: 4.html > il 20 luglio 2018); che in specie, i luoghi citati risultano ubicati non
soltanto nella medesima provincia ma anche nella stessa prefettura e di-
stano di soli 40 chilometri; che non è dunque concepibile che il mancato
rintracciamento della ricorrente sia imputabile a barriere giurisdizionali e/o
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di distanza; che nello stesso senso mal si capisce il riferimento dell’insor-
gente a proposito della presunta arretratezza della regione,
che del resto, quanto asserito dall’insorgente a proposito del suo compor-
tamento successivamente a tali eventi risulta contraddittorio; che nell’arco
della medesima audizione, la richiedente asilo ha infatti dichiarato sia di
aver rotto ogni contatto con la comunità religiosa dopo le ricerche delle
forze di sicurezza presso il suo luogo di lavoro (cfr. verbale 2, pag. 9) sia di
aver preso parte a quattro o cinque incontri con altri fedeli tra il (…) aprile
ed il (…) luglio 2015 (cfr. verbale 2, pag. 10); che ella ha inoltre addotto di
essersi rifugiata in un appartamento organizzato da una sua amica dove
avrebbe vissuto in incognito dal (…) luglio 2015 e sino al suo espatrio, evi-
tando così di essere rintracciata dalle autorità, salvo poi dichiarare che la
polizia si sarebbe presentata al suo domicilio a distanza di sette/otto giorni
dall’arresto dell’amica, avvenuto il (…) luglio 2015, ovvero in un periodo nel
quale ella si sarebbe dovuta ancora trovare al domicilio (cfr. verbale 1, pag.
4 e verbale 2, pag. 3 e 9),
che a tal proposito, le giustificazioni proposte in sede ricorsuale al fine di
relativizzare la portata delle contraddizioni, e meglio, il fatto che la ricor-
rente avrebbe manifestato un blocco psicologico nei confronti dell’inter-
prete, paiono qualificabili come sussunzioni di parte non confermate da al-
cun elemento all’inserto,
che ad ogni modo, come l’ha correttamente sottolineato l’autorità di prima
istanza, il fatto che la richiedente asilo abbia potuto farsi rilasciare un pas-
saporto espatriando legalmente fa sorgere ulteriori dubbi quanto al fatto
ch’ella potesse realmente essere stata identificata quale membro della
chiesa domestica Yin Xin Cheng Yi; che in una logica di rilevanza, una tale
maniera di procedere risulta del resto anche difficilmente conciliabile con
un fondato timore soggettivo di essere esposta a seri pregiudizi (cfr. situa-
zione analoga nella sentenza del Tribunale E-5001/2017 del 19 dicembre
2017 consid. 5.2; nello stesso senso sentenza del Tribunale D-1909/2016
del 2 maggio 2016),
che anche a tal riguardo, l’assunto dell’insorgente, che, sulla scorta dei
mezzi di prova prodotti, adduce vi sarebbero stati casi documentati nei
quali degli appartenenti alla comunità cristiana, dopo aver subito atti pre-
giudizievoli ad opera delle autorità cinesi, sarebbero riusciti ad espatriare
legalmente, risulta a sua volta poco persuasivo; che invero, mal si capisce
in che modo il fatto che in degli articoli siano stati riportati casi di espatri
legali di persone che asseriscono aver subito persecuzioni in Cina a causa
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del credo religioso possa contribuire a rendere credibili le allegazioni
dell’interessata circa le ricerche di cui avrebbe fatto l’oggetto,
che negli stessi termini, anche gli ulteriori mezzi di prova prodotti, che in
parte possono essere qualificati come allegazioni di parte, non giustificano
una diversa valutazione della fattispecie,
che in definitiva, si può dunque partire dall’assunto che la ricorrente non
fosse ricercata dalle autorità cinesi al momento dell’espatrio,
che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la
concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che
tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’al-
lontanamento,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allon-
tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che nel proprio gravame, l’insorgente ritiene che anche tale conclusione
debba essere disattesa,
che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi
ostativi all’esecuzione dell’allontanamento della ricorrente verso la Cina,
che anzitutto la ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del
principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio
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personale, concreto e serio di essere esposta ad un trattamento proibito,
in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che inoltre, il soggiorno all’estero oltre la durata di validità del visto non
pare un motivo valido per ritenere che vi sia il rischio, per l’interessata, di
subire sanzioni sproporzionate in caso di rimpatrio (cfr. sentenza del Tribu-
nale E-1909/2016 del 2 maggio 2016),
che quanto all’esigibilità, occorre rilevare che il paese d’origine della ricor-
rente non si trova attualmente in una situazione di guerra, guerra civile,
violenza generalizzata o emergenza medica (cfr. tra le tante sentenza del
Tribunale D-5001/2017 consid. 7.4),
che inoltre nemmeno la situazione personale della ricorrente permette di
giungere alla conclusione ch’ella rischi di essere esposta a pericolo ai sensi
dell’art. 83 cpv. 4 LStr in caso di rientro nel paese d’origine (cfr. decisione
impugnata III.2),
che, infine, non risultano impedimenti neppure sotto il profilo della possibi-
lità dell’esecuzione dell’allontanamento,
che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento
la decisione dell’autorità inferiore va confermata,
che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA),
che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato
il 3 luglio 2018,
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente e
prelevate sull’anticipo spese versato il 3 luglio 2018.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: