Corte IV
D-5586/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher,
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 agosto 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5586/2008
Fatti:
A.
Il 19 luglio 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbali d'audizione del 30 luglio 2008 e del 20 agosto 2008), d'essere
espatriato per paura d'essere ucciso dai B._______ o da membri della
forza C._______. Gli uni o gli altri avrebbero infatti ucciso sia il
fornitore sia il proprietario del negozio di superalcolici a D._______,
nel quale l'interessato aveva cominciato a lavorare nel giugno 2008.
Per timore d'essere la prossima vittima, l'interessato avrebbe lasciato il
Paese per recarsi prima in Turchia, dove è rimasto per alcuni giorni,
per proseguire il proprio viaggio in camion per l'Italia. Il [...], ha
cercato, una prima volta, di entrare in Svizzera. Fermato dalle guardie
di confine elvetiche, il [...], è stato respinto in Italia, dove è rimasto per
alcuni giorni prima di entrare una seconda volta in Svizzera.
B.
Il 27 agosto 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Italia siccome lecita, esigibile e possibile (v.
Accordo di riammissione Italo-Svizzero del [...]).
C.
Il 2 settembre 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del
provvedimento litigioso e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda
d'asilo, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e in via sussidiaria, la
concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
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materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il 14 dicembre
2007, l'Italia è stata designata dal Consiglio federale come Stato terzo
sicuro, dove sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto
di respingimento. Detto Ufficio constata che l'insorgente ha dichiarato
lui stesso di avere soggiornato in Italia prima di entrare in Svizzera e
di non avere, altresì, presentato dei motivi per invalidare la
summenzionata presunzione. Avrebbe, infatti, semplicemente
dichiarato di non volere rientrare in Italia poiché le autorità italiane non
avrebbero provveduto alla sua sicurezza. L'UFM ha sottolineato che le
autorità italiane, in data [...], si sono dichiarate disposte a riammettere
l'interessato sul loro territorio. Inoltre, in Svizzera, non vivrebbero
persone con le quali il ricorrente intratterrebbe rapporti stretti o suoi
parenti prossimi. Peraltro, l'autorità inferiore ha ritenuto siccome
inverosimili le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate
dall'insorgente, visto che avrebbe reso dichiarazioni divergenti
sull'uccisione del fornitore del negozio e sulle modalità del suo
espatrio. Infine, la situazione generale vigente in Iraq non costituirebbe
una persecuzione determinante ai sensi della legge sull'asilo.
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5.
Nel ricorso, l'insorgente sostiene di non avere alcun legame con
l'Italia, ma di essersi trattenuto in tale paese poco prima di entrare una
prima volta in Svizzera e in seguito a causa del proprio rinvio da parte
delle autorità elvetiche. Inoltre, asserisce che, a causa di un'errore da
parte dell'UFM riguardo al suo nome di battesimo, una lettera
contenente la propria carta d'identità mandatagli dai familiari sarebbe
stata respinta al Centro di registrazione e di procedura e rinviata al
mittente. Peraltro, a causa della propria attività nel negozio di
superalcolici, tornando in patria correrebbe un serio pericolo di essere
ucciso, come il fornitore ed il proprietario del negozio.
6.
6.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008,
il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi
accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi
dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.
6.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo
sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato
precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se
in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti
stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie
manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o
se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione
effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c).
7.
7.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono
manifestamente realizzate, essendo incontestato che l'insorgente ha
soggiornato in Italia prima di entrare una prima volta nel territorio
elvetico il [...] e poi dal [...] al [...], prima di presentare la sua domanda
d'asilo in Svizzera. A tal proposito vale rilevare, che la durata del
soggiorno nello Stato terzo sicuro antecedente l'entrata del ricorrente
in Svizzera non è decisiva per l'allontanamento verso tale Stato
(v. FF 2002 6125; Decisione del TAF E-2001/2008 del 4 aprile 2008).
Infine, l'Italia – designata come Stato terzo sicuro dal Consiglio
federale il 14 dicembre 2007 – ha dato il suo accordo alla
riammissione dell'insorgente, in applicazione dell'Accordo del 10
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settembre 1998 tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della
Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione
irregolare (RS 0.142.114.549), in data [...]. Giusta l'art. 6 n. 3 del
succitato Accordo, l'autorizzazione di riammissione ha la validità di un
mese dalla data della sua notifica e tale termine può essere prorogato
su domanda della Parte contraente. Nel caso concreto è da
considerare ancora valida la riammissione in quanto può essere
ancora chiesta una proroga del termine di validità.
7.2 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non
emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si
trovino persone con le quali il ricorrente intrattenga rapporti stretti o
siano suoi parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel
caso concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a
LAsi.
7.3 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, l'insorgente non è
manifestamente riuscito a comprovare la propria qualità di rifugiato
secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente in corso di
procedura non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Quest'ultime
s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun
elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni
indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato
(art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed
all'art. 4 PA). Basti rilevare che il ricorrente ha evocato in maniera
molto vaga le ragioni per le quali rischierebbe di essere vittima delle
persone che avrebbero già ucciso il fornitore ed il proprietario del
negozio. A tal proposito l'insorgente ha dichiarato di avere lavorato
solo per tre o quattro giorni (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto
2008 pag. 3) nel negozio in questione. Sembrerebbe quindi discutibile
affermare che la sua breve attività in tale ambito possa costituire un
pericolo concreto in caso di rientro in patria. Inoltre, il ricorrente ha in
più occasioni rilevato di avere lasciato il suo paese d'origine per
potersi costruire un futuro (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto 2008
pag. 4) e di voler vivere in pace ed in sicurezza essendo “stanco di
vivere con quella tensione e quella paura” (ibidem pag. 7). In virtù di
quanto precede, nel caso di specie, l'eccezione prevista
dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è applicabile.
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7.4 Dato che l'Italia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe
all'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal
respingimento. Nella fattispecie, il ricorrente non è manifestamente
riuscito in tale intento. A tal proposito non soccorre il ricorrente la vaga
affermazione secondo la quale la situazione degli iracheni in Italia
sarebbe difficile e che quindi avrebbe paura di finire per strada senza
fare niente (cfr. verbale d'audizione del 30 luglio 2008 pag. 6). Infatti,
nell'incarto non vi sono indizi secondo cui le autorità italiane,
confrontate ad elementi e prove suscettibili ad attestare la qualità di
rifugiato, non accorderebbero un'appropriata protezione. Le
affermazioni dell'insorgente secondo le quali l'Italia non sosterebbe
adeguatamente i rifugiati, non gli accorderebbe un'assistenza e non
sarebbe organizzata come la Svizzera sono perciò irrilevanti. Pertanto,
l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non trova applicazione nella fattispecie.
8.
Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
9.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
10.
10.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Italia
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente al rischio reale ed immediato
di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105).
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10.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
che né la nota situazione generale esistente in Italia, che non è
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale, né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono
a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese, vi sia una
messa in pericolo concreta del ricorrente.
10.3 Inoltre, l'insorgente è giovane, ha una certa esperienza
professionale come orologiaio (cfr. verbale d'audizione del 20 agosto
2008 pag. 3) e non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza del
ricorrente in Svizzera per motivi medici.
10.4 Per di più, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le
autorità italiane si sono dichiarate disposte a riammettere l'insorgente
sul loro territorio (v. Accordo di riammissione Italo-Svizzero del [...]).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
10.5 Infine, questo Tribunale constata che, nella decisione impugnata,
è stato scorrettamente ritenuto ammissibile un eventuale ritorno del
ricorrente nel proprio paese (provvedimento litigioso pag. 3).
11.
In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento
è da ritenere ammissibile, esigibile e possibile, per le ragioni indicate
al considerando 10 del presente giudizio, esclusivamente se effettuata
verso l'Italia. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed
esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia il gravame va disatteso e
la querelata decisione confermata. L'esecuzione verso un altro Paese
– in particolare verso l'Iraq – è, a questo punto, da escludere.
12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
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13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
L'esecuzione dell'allontanamento dev'essere effettuata unicamente
verso l'Italia, all'esclusione di qualsiasi altro Paese, in particolare l'Iraq.
3.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM; Divisione dimora ed aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N )
- E._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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