B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-559/2014
Sen t en z a d e l 2 3 o t t o b r e 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Yanick Felley;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (…),
Eritrea,
patrocinato dal lic. iur. Mario Amato,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 31 dicembre 2013 / (…).
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Visto
la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data
7 ottobre 2012,
i verbali d'audizione del 22 ottobre 2012 (di seguito: verbale 1) e del
28 novembre 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 31 dicembre 2013, notificata all'interessato il
2 gennaio 2014 (cfr. Atto A/A), con cui tale Ufficio ha respinto la domanda
d'asilo del richiedente riconoscendogli tuttavia la qualità di rifugiato ai sensi
dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi e ponendo il medesimo al beneficio dell'ammis-
sione provvisoria;
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) il 3 febbraio 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
4 febbraio 2014) con cui l'insorgente ha postulato l'annullamento della de-
cisione impugnata e la concessione dell'asilo; che, in subordine, ha chiesto
la trasmissione degli atti all'UFM per un nuovo esame delle allegazioni;
che, in aggiunta, ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel
senso della dispensa dal pagamento di un anticipo a copertura delle pre-
sunte spese giudiziarie con protestate spese e ripetibili;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 7 febbraio 2014;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
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secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di-
ritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pagg. 300 seg.);
che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino eritreo nato e cresciuto a B._______ (Eritrea); che, quanto
ai motivi d'asilo, egli ha sostenuto di essere un insegnante in patria; che,
tuttavia, non riuscendo a mantenersi con il proprio stipendio di insegnante,
avrebbe lavorato nel fine settimana come venditore di pellame e legna; che
i propri superiori sarebbero stati contrari a tale attività accessoria anche
perché, con il passare del tempo, egli avrebbe cominciato ad assentarsi
dal proprio lavoro di insegnante; che il richiedente avrebbe quindi deciso di
lasciare quest'ultima attività; che il governo lo avrebbe allora accusato di
essere un passatore; che, di conseguenza, alcuni militari si sarebbero di-
retti verso la sua abitazione per arrestarlo ma, non trovandolo, avrebbero
arrestato il padre; che, per evitare di essere incarcerato, egli è espatriato
giungendo in Svizzera;
che nella decisione impugnata l'UFM ha considerato inverosimili, ai sensi
dell'art. 7 LAsi, le dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo;
che, in particolare, il richiedente avrebbe reso versioni dei fatti contraddit-
torie; che, in aggiunta, le allegazioni sarebbero incompatibili con l'espe-
rienza generale di vita o la logica dell'agire; che, ciò nonostante, l'autorità
inferiore ha considerato che, avendo il richiedente lasciato illegalmente l'E-
ritrea, vi sarebbero timori di subire seri pregiudizi in patria in caso di rimpa-
trio;
che, pertanto, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo in oggetto ricono-
scendo, tuttavia, la qualità di rifugiato al richiedente per motivi insorti dopo
la fuga; che, ritenuta l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento del
richiedente verso l'Eritrea, ha concesso al medesimo l'ammissione provvi-
soria in Svizzera;
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che nel ricorso il ricorrente ha chiesto sostanzialmente l'annullamento della
decisione impugnata e la concessione dell'asilo; che, in particolare, egli ha
innanzitutto osservato che non vi sarebbero state contraddizioni tra le due
audizioni, bensì egli avrebbe approfondito quanto descritto nell'audizione
sulle generalità; che, per quanto concerne l'asserita contraddizione circa
l'autorità che lo avrebbe cercato a casa, egli precisa che si sarebbe trattato
di militari in quanto nel suo villaggio non sarebbe presente la polizia; che,
per quanto attiene alle modalità con cui sarebbe venuto a conoscenza
dell'accusa rivoltagli, l'insorgente sostiene di avere riferito già nel corso
della prima audizione di non essere venuto a conoscenza di tale accusa
personalmente; che, infine, il suo comportamento non sarebbe illogico in
quanto, sebbene cosciente dei rischi, si sarebbe assunto la responsabilità
di quello che gli sarebbe potuto accadere;
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per-
sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include
il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati
le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che
sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richie-
dente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione
logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contra-
rio, così che quest'ultima risulti secondaria; che le dichiarazioni devono es-
sere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o
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elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il
frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata,
delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al mi-
nimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio
valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici im-
pressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferi-
menti ivi citati);
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale
ritiene che le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente in
corso di procedura sono inverosimili, giacché contraddittorie, lacunose, su-
perficiali e non corroborate da elementi consistenti, limitandosi, quo ai fatti
evocati, ad esprimere affermazioni generiche non fondate su alcun detta-
glio concreto;
che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la versione esposta
nella seconda audizione non risulta essere un semplice approfondimento
di quanto dichiarato nell'audizione sulle generalità; che, infatti, nel corso di
quest'ultima audizione, ha indicato di essere entrato in conflitto con il diret-
tore della scuola ed il responsabile del "C._______" (cfr. verbale 1, pag. 9);
che, tuttavia, tali soggetti non sono più stati evocati nel corso della seconda
audizione, se non su esplicita domanda da parte della persona incaricata
dell'audizione (cfr. verbale 2, D36, pag. 5); che, oltretutto, in precedenza il
ricorrente ha negato di avere avuto contatti personali con le autorità, so-
stenendo invece di avere unicamente ricevuto due lettere dal ministero
dell'educazione (cfr. verbale 2, D11,
pag. 3, D28-29 pag. 4 e D32, pag. 4); che, in questo senso, si fa notare
che nel corso della prima audizione l'insorgente non ha mai citato alcuna
lettera; che, in aggiunta, si osserva che il ricorrente, nel corso della se-
conda audizione, non ha saputo indicare chi lo avrebbe accusato di essere
un passatore (cfr. verbale 2, D56, pag. 6), allorché in precedenza aveva
indicato chiaramente che sarebbe stato il responsabile del "C._______" ad
accusarlo (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, D56,
pag. 6);
che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconosci-
mento della qualità di rifugiato, per motivi insorti antecedentemente alla
fuga, e di concessione dell'asilo, destituito di ogni fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
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l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento;
che con la sua decisione del 31 dicembre 2013, l'UFM ha considerato non
esigibile l'esecuzione dell'allontanamento sostituendo tale misura con la
concessione dell'ammissione provvisoria all'interessato;
che il Tribunale prende atto di tale misura ordinata dall'autorità di prima
istanza;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta priva di oggetto;
che, pertanto, visto l'esito della procedura, le spese processuali di
CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricor-
rente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: