B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-559/2020
Sen t en z a d e l 1 3 f e bb r a i o 2 02 0
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Jean-Pierre Monnet, Jeannine Scherrer-Bänziger,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…),
Iraq,
patrocinato dal lic. iur. Mario Amato,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e
Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro Grecia) ed
allontanamento;
decisione della SEM del 22 gennaio 2020.
D-559/2020
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Fatti:
A.
A._______, cittadino iracheno di etnia araba originario di Bagdad, il 3 di-
cembre 2019 ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera unitamente al
fratello B._______.
B.
Dalle investigazioni della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito:
SEM) in particolare dalla consultazione del sistema EURODAC, è risultato
che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo in Grecia il 26 set-
tembre 2018 e che il 27 maggio 2019 aveva ottenuto protezione (cfr.
atto […]-10/1). Il 12 dicembre 2020 la SEM ha quindi svolto un colloquio
Dublino e concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito ad
un'eventuale non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed un al-
lontanamento verso la Grecia (cfr. atto 14/2).In tale occasione, egli ha di-
chiarato di non voler tornare in Grecia poiché in questo Stato ci sarebbero
i passatori che lo minaccerebbero e le autorità greche non offrirebbero al-
cun tipo di sostegno.
C.
In data 13 dicembre 2019 le autorità svizzere hanno presentato alle com-
petenti autorità greche una richiesta di riammissione dell'interessato (cfr.
atto 22/4) in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure
comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il
cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva
ritorno) e l'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera
per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il
Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concer-
nente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS
0.142.113.729]). Il 17 dicembre 2019 le competenti autorità greche hanno
accettato la riammissione dell'interessato ed hanno indicato che allo stesso
il 27 maggio 2019 è stata accordata la protezione sussidiaria e che dispone
di un permesso di soggiorno valido dal 05.06.2019 al 04.06.2022 (cfr.
atto 25/1).
D.
Il 7 gennaio 2020 la SEM ha concesso al richiedente il diritto di essere sen-
tito in merito alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo ai
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sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed allontanamento in Grecia (cfr.
atto 28/3). Con scritto del 16 gennaio 2020 l'interessato, per il tramite del
suo rappresentante legale, ha trasmesso le proprie osservazioni. Egli ha in
particolare rilevato che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia
non sarebbe ammissibile né ragionevolmente esigibile. Segnatamente,
egli avrebbe riferito il rischio di subire aggressioni da parte dei passatori a
cui dovrebbe dei soldi per l'organizzazione dell'espatrio. Egli avrebbe rice-
vuto diverse minacce durante la permanenza in Grecia e temerebbe dun-
que per la propria incolumità anche qualora dovesse rivolgersi alle compe-
tenti autorità di polizia per un'eventuale denuncia. Inoltre, le condizioni di
accoglienza in Grecia non permetterebbero di ritenere che un eventuale
rinvio sarebbe conforme all'art. 3 CEDU. Egli rischierebbe di essere sotto-
posto a trattamenti inumani e degradanti. Altresì, egli avrebbe avuto modo
di riferire che l'aiuto di 150.– Euro mensili forniti dalle autorità greche sa-
rebbe stato soppresso una volta ottenuta la protezione sussidiaria. Infine,
già nel corso della procedura d'asilo in terra ellenica, il richiedente non
avrebbe ottenuto alcuna forma di aiuto ed assistenza (cfr. atto 35/2).
E.
Con scritto del 21 gennaio 2020 il richiedente ha inoltrato il parere circa la
bozza di decisione della SEM del 20 gennaio 2020 (cfr. atto 38/4). In so-
stanza, egli ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Gre-
cia non sia, nella presente fattispecie ammissibile e ragionevolmente esi-
gibile in quanto lo esporrebbe ad un grave rischio di trattamento inumano
e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU. Il richiedente ha poi rammentato la
giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare la
causa C-540/17. In seguito egli ha rilevato che le difficili condizioni dei tito-
lari di protezione sussidiaria in Grecia sarebbero state denunciati da diversi
rapporti di organizzazioni non governative dai quali emergerebbe una so-
stanziale impossibilità ad accedere ai bisogni primari quali il cibo, un allog-
gio, la cura della persona che lederebbero la salute fisica e mentale di una
persona mettendola in una situazione di degrado incompatibile con la di-
gnità umana. Il richiedente ha poi sottolineato la necessità di valutare in
concreto la situazione, come stabilito dal Tribunale. Altresì, in Grecia all'i-
nizio del 2020 sarebbe entrata in vigore la nuova "International Protection
Bill" (legge 4636/2019) la quale interverrebbe in senso restrittivo sull'intero
assetto dell'asilo in Grecia, dal deposito della domanda d'asilo alla regola-
mentazione del soggiorno in caso una protezione venga accordata. Le
nuove disposizioni parrebbero accrescere i fattori di rischio ance per i be-
neficiari di protezione sussidiaria, la cui validità del permesso di soggiorno
sarebbe ridotta da tre a un anno. Nel caso in disamina parrebbero sussi-
stere due profili di criticità per l'interessato: da una parte le minacce dei
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passatori per non aver saldato il debito e dall'altra le sue condizioni di sa-
lute – egli avrebbe fatto valere di avere dei problemi di vista, ma non par-
rebbero esserci documenti medici agli atti. La presenza di una rete di pas-
satori che lavorerebbe impunita dimostrerebbe la carenza del sistema di
tutela offerto dalle forze di polizia, soprattutto rispetto a dei soggetti deboli
quali i titolari di protezione sussidiaria per i quali sarebbe assente in Grecia
ogni forma di aiuto all'integrazione sociale ed economica o supporto di ca-
rattere generale. Infine, l'esatta diagnosi medica sarebbe necessaria per
verificare in concreto l'esistenza di adeguate condizioni di accoglienza for-
nite da uno Stato.
F.
Con decisione del 22 gennaio 2020, notificata il medesimo giorno (cfr.
atto 42/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché
l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti verso la Grecia.
L'autorità inferiore ha rilevato che il Consiglio federale avrebbe designato
la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. LA
Grecia avrebbe poi accettato la riammissione del richiedente. Per quanto
riguarda poi la prassi giurisprudenziale della Corte di giustizia recente-
mente ripercorsa e precisata nell'ordinanza del 13 novembre 2019 citata
nel parere, la stessa si riferirebbe ad un caso specifico e non paragonabile
a quello in questione. La SEM ha in seguito ritenuto che un rinvio dell'inte-
ressato verso la Grecia non lo esporrebbe a un grave rischio di trattamento
inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU. Segnatamente, il livello di
vita potrebbe essere effettivamente più basso in tale Paese rispetto ad altri
Stati europei, ma gli standard minimi del diritto internazionale, special-
mente quelli emanati dall'art. 3 CEDU sarebbero rispettati.
ln merito alla nuova "lnternational Protection Bill" (Legge 4636/2019), l'au-
torità inferiore ha rilevato innanzitutto che, la procedura d'asilo in Grecia
sarebbe già conclusa dal momento che il richiedente ha ottenuto la prote-
zione sussidiaria il 27 maggio 2019. Inoltre, come confermato dalle autorità
greche egli sarebbe in possesso di un permesso di soggiorno della validità
di tre anni dal 5 giugno 2019 al 4 giugno 2022.
Per quanto concerne in seguito la presenza dei passatori in Grecia che lo
minaccerebbero, non vi sarebbero elementi di prova che sosterrebbero tale
accaduto. Altresì, non vi sarebbero neppure elementi che proverebbero
che qualora egli dovesse rivolgersi alle autorità per sporgere denuncia,
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esse non offrirebbero protezione adeguata contro le aggressioni da parte
di terzi.
Infine, in riferimento allo stato di salute del richiedente, nonché alla citata
sentenza del TAF E-3841/2019 del 20 agosto 2019 – nella quale verrebbe
sottolineato l'obbligo per l'autorità inferiore di procedere ad un accurato ac-
certamento dei fatti individuali – la SEM ha osservato di aver adempiuto a
tale obbligo. Infatti, come già espresso nella bozza di decisione, sarebbe
responsabilità dell'interessato far valere qualsiasi problematica medica che
potrebbe rivelarsi determinante per la procedura d'asilo e rivolgersi perso-
nalmente all'infermeria del centro federale. L'assenza di consultazioni me-
diche nell'incarto, così come dei relativi atti medici, permetterebbe all'auto-
rità inferiore di concludere che egli non necessiterebbe alcuna terapia me-
dica, la sua situazione risulterebbe chiara e non costituirebbe un ostacolo
all'allontanamento verso la Grecia. Il rinvio forzato di persone malate costi-
tuisce unicamente in casi eccezionali una violazione dell'art. 3 CEDU, tale
non risulterebbe essere il caso nella fattispecie.
La SEM non è pertanto entrata nel merito della domanda d'asilo dell'inte-
ressato ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera.
L'autorità inferiore ha in seguito ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento
ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Né la situazione politica
vigente in Grecia, né altri motivi si opporrebbero all'esecuzione del rinvio in
tale Stato. Le difficili condizioni di vita non costituirebbero un motivo d'ine-
sigibilità del rinvio. La Grecia sarebbe vincolata alla Direttiva 2011/95/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recanti
norme sull'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione interna-
zionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo
a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della pro-
tezione riconosciuta (di seguito: direttiva qualificazione). Gli art. 26, 27, 29,
30 e 32 di questa direttiva autorizzerebbero i beneficiari di protezione in-
ternazionale ad avere accesso ad un'attività retribuita o non, e garantireb-
bero l'accesso al sistema di istruzione generale o professionale per gli
adulti, alla protezione sociale, al sistema sanitario e all'alloggio. Nono-
stante la soppressione dell'aiuto economico mensile di 150 Euro, il richie-
dente, in qualità di beneficiario di protezione sussidiaria, sarebbe autoriz-
zato a esercitare un'attività dipendente o autonoma nel rispetto della nor-
mativa generalmente applicabile alle professioni e agli impieghi nella pub-
blica amministrazione, la quale le garantirebbe quindi una retribuzione re-
golare. Altresì, le difficoltà di accesso al mercato del lavoro, conseguenza
di una situazione economica problematica o delle limitazioni emanate dalla
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legislazione nazionale, non costituirebbero neppure un motivo d'inesigibi-
lità. La situazione economica difficile in Grecia riguarderebbe infatti l'in-
sieme della popolazione. All'incarto non vi sarebbero elementi concreti che
permetterebbero di ritenere che la sua vita sarebbe concretamente in peri-
colo in caso di ritorno in Grecia. In seguito, per quanto riguarda le minacce
ricevute dai passatori, la Grecia costituirebbe uno Stato di diritto con un'au-
torità di polizia funzionante, disposta ed in grado di offrire la protezione
adeguata. Egli potrebbe dunque rivolgersi alle autorità di polizia. Per con-
cludere, se dopo il ritorno in Grecia il richiedente dovesse essere realmente
costretto dalle circostanze a vivere in Grecia un'esistenza caratterizzata da
un forte disagio, o se questo Stato dovesse violare le sue obbligazioni di
assistenza nei suoi confronti o se, in una tutt'altra maniera, dovesse portare
pregiudizio ai suoi diritti fondamentali, sarebbe suo di fare valere i suoi diritti
direttamente presso le autorità competenti greche, facendo ricorso alle
adeguate vie.
G.
Con ricorso del 29 gennaio 2020, l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata
decisione della SEM ed ha concluso all'annullamento della decisione im-
pugnata ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo
esame delle allegazioni e per complemento istruttorio. Egli ha altresì richie-
sto la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
Il ricorrente ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia
non dovrebbe essere considerata ammissibile e ragionevolmente esigibile.
Egli rischierebbe di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti
contrari all'art. 3 CEDU a causa delle sue condizioni di salute ed alle criti-
che condizioni di accoglienza e tutela in Grecia. L'insorgente riassume poi
la prassi giurisprudenziale della Corte di giustizia da ultimo ripercorsa e
precisata nell'ordinanza del 13 novembre 2019 Bundesrepublik Deu-
tschland contro Adel Hamed e Amar Oma, nelle cause riunite C-540/17 e
C-541/17. In particolare, la Corte ha stabilito che nel caso in cui il richie-
dente beneficiario di protezione internazionale dovesse ritrovarsi nello
stato che gli ha garantito questa protezione, sottoposto a un rischio serio
di subire un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE,
lo Stato membro nel quale la nuova domanda di protezione è depositata
non potrebbe fondare la propria decisione d'irricevibilità sull'art. 33 par. 2
lett. a direttiva procedura. L'art. 4 CartaUE, corrispondente e di medesima
portata dell'art. 3 CEDU, e per ritenere una violazione delle suddette dispo-
sizioni è necessario che le carenze raggiungano un grado particolarmente
D-559/2020
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elevato di gravità. La difficile situazione dei titolari di protezione sussidiaria
in Grecia sarebbe stata denunciata in diversi rapporti di organizzazioni non
governative dalle quali emergerebbe una sostanziale impossibilità ad ac-
cedere ai bisogni primari quali il cibo, un alloggio, la cura della persona che
lederebbero la salute fisica e mentale di una persona mettendola in una
situazione di degrado incompatibile con la dignità umana. Il ricorrente fa
poi riferimento alla sentenza del Tribunale E-3841/2019 la quale avrebbe
evidenziato l'obbligo della SEM di procedere ad un accertamento dei fatti
individuali in modo accurato nei casi di riammissione in Grecia. Altresì, la
nuova "International Protection Bill", entrata in vigore all'inizio del 2020, in-
terverrebbe in senso restrittivo sull'intero assetto dell'asilo in Grecia, dal
deposito della domanda alla regolamentazione del soggiorno in caso una
protezione venga accordata. Le nuove disposizioni parrebbero accrescere
i fattori di rischio anche per i beneficiari di protezione sussidiaria, invero, la
validità del permesso di soggiorno verrebbe ridotta da tre a un solo anno.
Nel caso di specie sussisterebbero due profili di criticità, da una parte ri-
spetto alle minacce ricevute dai passatori per non aver saltato tutto il do-
vuto per l'uscita dalla Grecia e dall'altra rispetto alle condizioni di salute del
ricorrente. L'esistenza stessa di una rete di passatori che lavorerebbe im-
punita, dimostrerebbe la carenza nel sistema di tutela offerto dalle forze di
polizia soprattutto rispetto a dei soggetti deboli quali i titolari di protezione
sussidiaria per i quali sarebbe assente in Grecia ogni forma di aiuto all'in-
tegrazione sociale ed economica o supporto specifico. La mera possibilità
teorica di fare una denuncia alla polizia, come evidenziato nella decisione
avversata, non parrebbe sufficiente nell'attuale contesto greco per i bene-
ficiari di protezione sussidiaria. Per quanto riguarda le condizioni di salute
dell'insorgente, egli avrebbe dichiarato nel corso del colloquio Dublino di
soffrire di disturbi alla vista per i quali non parrebbero esserci al momento
documenti medici agli atti. L'esatta diagnosi medica sarebbe tuttavia stret-
tamente necessaria per verificare in concreto, l'esistenza di adeguate con-
dizioni di accoglienza.
In conclusione, la decisione avversata sarebbe dunque stata resa sulla
base di un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti rilevanti.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art.
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6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribu-
nale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra
tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti).
3.
Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv.
1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il
Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
4.
Il ricorrente fa innanzitutto valere un accertamento incorretto e incompleto
dei fatti giuridicamente rilevanti, in particolare in merito al suo stato di sa-
lute. Queste censure formali vanno trattate preliminarmente, dal momento
che potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata.
4.1 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am-
ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità
competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo
dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, Art.
106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l’autorità deve occuparsi del corretto e
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completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione ne-
cessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed
amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21
consid. 5). D’un lato, v’è un accertamento inesatto dei fatti quando la deci-
sione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall’altro lato, v’è
un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le
circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2
con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.). Tuttavia,
il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13
PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.],
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a
ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.).
4.2 Il ricorrente rileva che nel corso del colloquio Dublino avrebbe dichia-
rato di stare bene di salute, ma che da oltre un anno non avrebbe effettuato
un controllo alla vista ed alla sera sentirebbe dolore agli occhi (cfr.
atto 14/2). In sede ricorsuale egli rileva che non vi sarebbero documenti
medici agli atti, così come non vi sarebbe alcuna diagnosi. La stessa sa-
rebbe tuttavia strettamente necessaria per verificare in concreto, l'esi-
stenza di adeguate condizioni di accoglienza.
Il Tribunale rileva, come già ricordato dall'autorità inferiore al ricorrente nel
corso del colloquio Dublino, che è sua responsabilità rivolgersi all'inferme-
ria del Centro federale per segnalare qualsiasi problematica medica (cfr.
atto 14/2). Nella fattispecie, non risulta che egli si sia mai rivolto, come da
sua responsabilità, all'infermeria ed abbia richiesto un consulto medico (cfr.
anche la conferma di assenza di appuntamenti medici del 21 gen-
naio 2020, atto 40/1). Di conseguenza, la mancanza di una diagnosi non
può essere imputata alla SEM, ma bensì ad un'omissione da parte del ri-
corrente, non avendo egli fatto valere un ritardo giustificato o un'impossibi-
lità di prova ai sensi dell'art. 26a cpv. 3 LAsi.
4.3 Di conseguenza, non vi è modo né di ritenere un accertamento incom-
pleto ed inesatto dei fatti rilevanti da parte dell'autorità inferiore né di an-
nullare la decisione per questioni formali e rinviare gli atti all'autorità infe-
riore. La censura va pertanto respinta.
5.
5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della
domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro
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secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato preceden-
temente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un
effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1
LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione
del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza
tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere
eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125).
Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Gre-
cia, come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea
di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi
dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto
del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi).
5.2 Nella fattispecie, dagli atti risulta che al ricorrente il 27 maggio 2019 è
stata riconosciuta la protezione sussidiaria in Grecia e che egli è stato
messo al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal 5 giugno 2019
al 4 giugno 2022 (cfr. atto 25/1). Altresì, la Grecia, in data 17 dicem-
bre 2019, ha dichiarato di accettare la riammissione dell'interessato sul
proprio territorio (cfr. ibidem).
5.3 L'insorgente non contesta di avere ricevuto la protezione sussidiaria in
Grecia e non riferisce nemmeno di rischiare di venire allontanato in Iraq.
5.4 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano
incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata
nel merito delle domande d'asilo.
6.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa
a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF
2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9).
Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento.
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Pagina 11
7.
L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44
LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS
142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto ri-
guarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento
deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3
LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non
adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione
provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato
al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare
o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontana-
mento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
8.
A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è am-
missibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto interna-
zionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella mas-
sima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazio-
nale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare
l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor-
tura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più
volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una
situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di
destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU.
Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri
motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real
risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trat-
tamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi rife-
rimenti).
8.1 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno
Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia
uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto
internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento
ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tor-
tura sancito dall’art. 3 CEDU e dall’art. 3 della Convenzione contro la tor-
tura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
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bre 1984 (di seguito: Conv. tortura, RS 0.105; cfr. FANNY MATTHEY, in: Ce-
sla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi,
2015, n. 12 ad art. 6a LAsi).
Appartiene dunque all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine,
egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione vio-
lino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la neces-
saria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi
in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a
causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria
(cfr. tra le tante D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4).
8.2 Passando ora alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha a
più riprese ritenuto che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento verso la Grecia vengono riconosciuti degli ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe.
Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della
CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetta i suoi
obblighi di diritto internazionale, anche qualora si tratti di allontanamenti di
famiglie con bambini (cfr. D-5515/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 10.2.4
e relativi riferimenti). Certamente, da informazioni a disposizione di questo
Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i
rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei
casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, non risulta da fonti
affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discrimina-
zione sistematica – rispetto ai suoi cittadini – verso i beneficiari dello statuto
di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione,
all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio
(cfr. fra le tante D-6742/2019 consid. 9.1 e D-5515/2019 del 29 otto-
bre 2019 consid. 10.2.4 e relativi riferimenti). Altresì, i beneficiari di prote-
zione possono pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva
2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante
norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifu-
giati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria,
nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9
del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]). Tale direttiva è stata
trasposta dalla Grecia, in conformità all'art. 39, in diritto nazionale interno
con con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta
ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto eu-
ropeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discri-
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minazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza so-
ciale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di in-
tegrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della
direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla
CEDU, gli interessati potranno adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la
Corte EDU (art. 34 CEDU).
8.2.1 Nella fattispecie, il ricorrente stato riconosciuto beneficiario di prote-
zione sussidiaria dalla Grecia in data 27 maggio 2019, di conseguenza egli
può rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli
spettano. Altresì, dagli atti non vi sono elementi che permettano di ritenere
che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue prospettive future, con-
siderate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un ri-
schio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da
rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 3 CEDU.
Segnatamente, il caso di specie non è comparabile alla situazione ritenuta
dal Tribunale nella sentenza E-3841/2019 del 20 agosto 2019 consid. 2.4
e citata dal ricorrente a diverse riprese dinnanzi all'autorità inferiore. Invero,
in casu non può essere ritenuto che la SEM non abbia proceduto ad un
esame concreto della situazione di fatto, poiché il ricorrente pur avendo
avuto a diverse riprese – nel corso del colloquio Dublino del 12 dicem-
bre 2019 e del diritto di essere sentito del 16 gennaio 2020 e del parere
sulla bozza di decisione del 21 gennaio 2020 – occasione di descrivere
dettagliatamente la situazione in cui si è trovato in Grecia ha fornito delle
allegazioni vaghe e poco dettagliate. Invero, egli si è limitato a dire di aver
dovuto condividere un appartamento con altre otto persone e che l'aiuto
150.– Euro che riceveva dalle autorità sarebbe stato soppresso dopo il ri-
conoscimento della protezione sussidiaria. Tuttavia, non risulta che l'insor-
gente si sia rivolto alle autorità elleniche ed abbia adito le vie legali al fine
far valere i propri diritti oppure un'eventuale violazione degli stessi. Di con-
seguenza, è compito del ricorrente rivolgersi presso le competenti autorità.
8.3 Il ricorrente ritiene poi che le sue condizioni di salute costituirebbero un
ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. Tuttavia, agli atti come già ri-
levato in precedenza (cfr. sub consid. 4) non risultano esservi problemati-
che mediche di rilievo. Di conseguenza, anche sotto questo punto di vista
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile.
8.4 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissi-
bile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi
(art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
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9.
Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può es-
sere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di prove-
nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito
a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento
verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale pre-
sunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosi-
mile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto
ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale E-3228/2019 del 2
luglio 2019).
9.1 Nella misura in cui il ricorrente fa riferimento alle precarie condizioni di
vita dei migranti in Grecia, va effettivamente rilevato che il sistema di assi-
stenza sociale greco presenta delle criticità non soltanto per i richiedenti
asilo, ma bensì anche per le persone con beneficiarie di protezione (cfr.
sentenze della CorteEDU, Saidoun contro Grecia, 40083/07 e Fawsie con-
tro Grecia, 40080/07, entrambe del 28 ottobre 2010). Le irregolarità nell'ac-
cesso ad alloggi a basso costo o al mercato del lavoro nel contesto della
crisi economica in corso, le limitate prestazioni assistenziali fornite dallo
Stato o la discriminazione contro i cittadini greci nell'accesso ai servizi di
sostegno statale, anche nel settore dell'assistenza sanitaria, sono citati an-
che nei rapporti Pro Asyl e RSA ripresi nel ricorso. Nonostante queste cri-
tiche, va notato che la Grecia è vincolata dalla direttiva sulle qualifiche. È
quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano di-
rettamente presso le autorità greche (cfr. consid. 8.2). Anche se le condi-
zioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica
prevalente, non ci sono indicazioni che l'interessato verrebbe esposto a
un'emergenza esistenziale in caso di ritorno in Grecia.
9.2 In seguito, per quanto attiene in seguito alle minacce subite dal passa-
tore, peraltro neppure mai denunciate alle competenti autorità greche, il
Tribunale ritiene che non si può partire dall'assunto che le autorità elleniche
non abbiano la volontà o la capacità di perseguire gli atti delittuosi com-
messi sul loro territorio (cfr. sentenza E-711/2019). Pertanto, anche in que-
sta eventualità è compito del ricorrente rivolgersi alle autorità per denun-
ciare le minacce.
9.3 Infine, pure destituite di fondamento risultano le censure del ricorrente
in merito alla Protection Bill, entrata in vigore ad inizio 2020. Invero, come
rettamente osservato dall'autorità inferiore, dal momento che la sua proce-
dura d'asilo è già terminata e che egli dispone di un permesso di soggiorno
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valido fino a giugno 2022, le modifiche dell'assetto dell'asilo in Grecia non
sono rilevanti nel caso in disamina.
9.4 Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento risulta pure ragione-
volmente esigibile.
10.
Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto
che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dei
ricorrenti.
11.
Di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gra-
vame va disatteso e la querelata decisione confermata.
12.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art.
106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inade-
guata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
13.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione
dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali
è divenuta senza oggetto.
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom-
benza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]).
Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro
del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e consi-
derato che sulla base delle circostanze del caso di specie si può conclu-
dere allo stato d'indigenza senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di acco-
gliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal paga-
mento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
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15.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata
con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese proces-
suali.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: