B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5603/2012
S e n t e n z a d e l 6 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...), alias
A._______, nato il (...)
Marocco,
c/o Ufficio federale della migrazione,
via Motta 1B, 6830 Chiasso
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 22 ottobre 2012 / N [...].
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Visto:
la prima domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data
8 agosto 2011;
la decisione del 25 aprile 2012 dell'UFM, cresciuta in giudicato, con la
quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda di asilo ed ha
pronunciato nel contempo l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizze-
ra, siccome lecita, esigibile e possibile;
la seconda domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data
25 settembre 2012;
il verbale di audizione sulle generalità del 10 ottobre 2012 (di seguito:
verbale 1) ed il verbale relativo al diritto di essere sentito in merito all'ap-
plicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della Legge sull’asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del medesimo giorno (di seguito: ver-
bale 2);
la decisione del 22 ottobre 2012 dell'UFM, notificata al richiedente lo
stesso giorno, con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della
domanda in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della Legge sull’asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando il suo allontanamento
dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita,
esigibile e possibile;
il ricorso del 26 ottobre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato), ricevuto
dal Tribunale amministrativo federale [di seguito: il Tribunale] in data
29 ottobre 2012;
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuto via fax al Tribunale il
29 ottobre 2012;
ulteriori fatti ed argomenti adotti dalle parti negli scritti che verranno ripre-
si nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
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legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggra-
varsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, il richiedente ha indicato di
essere cittadino marocchino di etnia Sahrawi e religione islamica, nato e
cresciuto a B._______ (Marocco), dove vi avrebbe vissuto sino al 2010,
data del suo espatrio, (cfr. verbale 1, pagg. 3 - 5);
che, nella decisione del 22 ottobre 2012, l'UFM ha innanzitutto considera-
to inverosimile la minore età dichiarata dal richiedente; che, inoltre, l'auto-
rità ha considerato da un lato, che la precedente procedura d'asilo sareb-
be definitivamente conclusa e che, dall'altro lato, egli non avrebbe adotto
motivi propri a motivare la qualità di rifugiato, ritenuto che gli stessi, se-
gnatamente i problemi che l'interessato avrebbe in Patria in ragione della
sua attività a sostengo del Polisario, sarebbero i medesimi già dichiarati
inverosimili nel corso della precedente procedura di asilo;
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che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pro-
nunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecu-
zione verso il Marocco siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente sostiene che in Svizzera non avrebbe mai
avuto la possibilità di ottenere un esame materiale e approfondito della
propria domanda di asilo; che, inoltre, non sarebbe riuscito a contestare
precedentemente la non entrata in materia della precedente procedura di
asilo; che a causa del suo impegno politico sarebbe esposto in Patria a
gravi persecuzioni senza che le autorità marocchine possano garantirgli
adeguata protezione; che, in merito alla propria età, ribadisce di essere
minorenne; che, infine, il suo allontanamento non dovrebbe essere ritenu-
to ragionevolmente esigibile in quanto in Marocco vi sarebbe una situa-
zione di violenza e di corruzione dilagante;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
e la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato
una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processuali e dal relativo anticipo;
che, giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo re-
lativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asi-
lo che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la
durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino al-
la nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento del-
la maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia presuppo-
ne tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel
senso della probabilità preponderante, dell'allegata minore età (cfr. Giuri-
sprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in mate-
ria d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento);
che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni su-
scettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età; che, se-
gnatamente, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, egli non è
stato in grado di comprovarla con documenti d'identità; che, d'altronde,
non soccorrono il ricorrente le stereotipate e vaghe dichiarazioni circa la
mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio (cfr. verbale 1,
pag. 7-8) che, inoltre, nel corso della precedente procedura di asilo ha di-
chiarato di essere nato il 25 agosto 1987 (cfr. verbale 1, pag. 3); che, so-
no al limite del temerario le dichiarazioni secondo cui una terza persona
avrebbe scritto tale data di nascita in occasione della prima procedura di
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asilo o che sarebbe stato obbligato a firmare i verbali indicanti tale data
(cfr. verbale 1, pag. 3); che, per di più, ha reso numerose dichiarazioni
inattendibili e contraddittorie relative alla propria biografia in merito alle
quali si fa rimando alla decisione dell'autorità inferiore; che, nel concreto,
non è stato in grado di dimostrare l'asserita minore età;
che, pertanto, conto tenuto delle circostanze sopra evocate del caso di
specie, unitamente all'inconsistenza degli argomenti ricorsuali ed all'ine-
sistenza di qualsivoglia mezzo di prova, vi è ragione di concludere alla
maggiore età del ricorrente e di confermare la mancata designazione
all'insorgente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una pro-
cedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente
procedura d'asilo è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno
che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della pro-
tezione provvisoria;
che tale disposto si basa sulla nozione di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi per
cui vi sono esigenze ridotte circa il grado di prova (cfr. DTAF 2009/53
consid. 4.2 e giurisprudenza ivi citata);
che, preliminarmente, il Tribunale osserva che la precedente procedura
d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della de-
cisione dell'UFM del 10 maggio 2012 a seguito della mancata impugna-
zione della decisione del 22 aprile 2012 dell'autorità di prime cure;
che, in casu, il Tribunale rileva che l'insorgente non ha presentato, all'in-
fuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare
una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di
non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e
LAsi);
che, infatti, le allegazioni, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non
corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in so-
stanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere
rimandato;
che, il ricorrente, ha più volte affermato che i motivi d'asilo presentati nella
presente procedura sono gli stessi già fatti valere in occasione della pri-
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ma domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 9, verbale 2, pag. 1) e, non a-
vendo fatto rientro al suo Paese d'origine (cfr. verbale 1, pag. 5), non ha
né in sede di audizioni, né in sede ricorsuale allegato nuovi fatti atti ad
implicare l'improvvisa rilevanza dei suoi motivi d'asilo; che, per giunta,
non soccorre il ricorrente l'aver cercato di ingannare le autorità svizzere
circa la sua identità; che tale comportamento è di per sé atipico per un cit-
tadino che cerca una concreta protezione dalla parte di un altro Stato;
che, per quanto concerne l'argomento ricorsuale secondo cui non avreb-
be potuto contestare la decisione dell'UFM relativa alla prima domanda
d'asilo, il Tribunale osserva che lo stesso ricorrente ha confermato che, in
quell'occasione, gli sono stati debitamente spiegati i rimedi giuridici ma
che li avrebbe dimenticati (cfr. verbale 1, pag. 6); che tale giustificazione
è palesemente inconsistente; che, per il resto, si rinvia alla decisione
dell'UFM;
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti adotti
dall'insorgente nella presente procedura di asilo non sono propri a moti-
vare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della prote-
zione provvisoria nonostante le esigenze ridotte circa il grado di prova ri-
chiesto (DTAF 2009/53 consid. 4.2 e giurisprudenza ivi citata);
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
il ricorso, destituito di ogni benché minimo fondamento, non merita tutela
e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20),
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Marocco possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statu-
to dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto
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di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in pa-
tria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fon-
damentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Con-
venzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allon-
tanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2
LAsi);
che, inoltre, la situazione vigente in Marocco non è caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del-
la popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e di-
spone di una scolarizzazione di base; che, inoltre, dispone certamente di
una rete familiare nel proprio Paese di origine; che, d'altronde, in ragione
del atteggiamento poco collaborativo assunto nel corso delle audizioni, vi
è ragione di credere che l'insorgente disponga in Patria, dove ha sostan-
zialmente vissuto tutto l'arco della sua vita, di una rete sociale più ampia
di quella dichiarata nel corso delle audizioni;
che, in aggiunta, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione prov-
visoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti) sen-
za che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una perma-
nenza in Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Pa-
ese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in rela-
zione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria di-
ligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile;
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che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa ese-
cuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità infe-
riore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: