B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5605/2012
S e n t e n z a d e l 1 3 s e t t e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Bendicht Tellenbach, Walter Lang,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (...),
B._______, nata il (...),
Iraq,
entrambi patrocinati dal lic. iur. Mario Amato,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 2 ottobre 2012 / N (...).
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Fatti:
A.
A.a L'11 febbraio 2008, l'interessato – cittadino iracheno di credo islamico
sunnita, membro del partito Baath – ha presentato una domanda di asilo
in Svizzera.
Nel corso delle due audizioni il medesimo ha dichiarato, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo (cfr. verbale di audizione del 7 marzo 2008 [di se-
guito: verbale 1] e del 8 aprile 2008 [di seguito verbale 2]) di essere origi-
nario di Bagdad (Iraq), di essere un ufficiale di polizia, diplomato in legge,
criminologia e letteratura inglese e di essere stato nominato Generale
della sicurezza interna e successivamente, dal (...) al (...), dopo la fine
della guerra, governatore della città di C._______, governatorato di
D._______ (Iraq). Egli sarebbe espatriato a causa delle minacce di terro-
risti e del rischio costante di subire degli attentati alla propria persona in
quanto sunnita. Da febbraio a ottobre (...) si sarebbe recato a E._______
nei pressi di F._______, per poi partire alla volta della Siria a gennaio (...).
A ottobre (...) avrebbe fatto rientro in Iraq constatando che la situazione
sarebbe persino peggiorata. Egli considera, in sostanza, da un lato di es-
sere bersaglio delle milizie sciite le quali cercherebbero di eliminare gli
esponenti del vecchio regime e dall'altra parte vi sarebbero i nuovi gruppi
islamisti, legati ad Al Qaida che lo ricercherebbero in quanto funzionario
del nuovo governo iracheno. Pertanto, il (...) l'interessato congiuntamente
alla moglie avrebbe deciso di espatriare.
A.b La moglie B._______ – cittadina irachena di credo islamico sunnita,
membro del partito Baath e originaria di Bagdad – a fondamento della
propria domanda di asilo ha fatto valere di essere espatriata per seguire il
marito e che ad ogni buon conto anche lei in quanto sunnita nella zona di
provenienza sarebbe detestata.
A.c In data (...) i richiedenti sono stati battezzati secondo il rito cattolico
presso la parrocchia di G._______.
A.d A sostegno della propria domanda di asilo, gli interessati hanno pro-
dotto, oltre ai rispettivi documenti di identità:
- l'articolo estratto dal sito internet di Al Jazeera del
7 novembre 2004 (doc. 1);
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- la carta dell'unione dei giuristi iracheni (doc. 2);
- la carta di ufficiale di polizia di (doc. 3);
- la carta di membro del consiglio comunale di C._______ (doc. 4);
- il plico di rapporti medici relativi agli interessati (doc. 5);
- gli atti di battesimo secondo il rito cattolico che ha avuto luogo il
(...) (doc. 6);
- il manoscritto del richiedente annesso al ricorso del 26 ottobre
2012 (doc. 7).
B.
Con decisione del 2 ottobre 2012, notificata ai richiedenti in data
3 ottobre 2012 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto le succitate
domande di asilo, escludendo la qualità di rifugiato dell'interessato in ap-
plicazione dell'art. 1 F lett. a della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo
statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) e ritenendo le dichiara-
zioni della richiedente non rilevanti ai sensi dell'art. 3 della Legge
sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pronun-
ciato contestualmente l'allontanamento dalla Svizzera degli interessati, ri-
nunciando tuttavia all'esecuzione di tale misura poiché inammissibile.
L'autorità inferiore ha infine concesso l'ammissione provvisoria ai richie-
denti.
C.
Il 26 ottobre 2012, i ricorrenti hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro predetta decisione
chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e
la demanda degli atti all'autorità inferiore affinché completi l'istruttoria, in
subordine il riconoscimento della qualità di rifugiato al ricorrente e la
concessione dell'asilo. I medesimi hanno altresì presentato una domanda
di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese di giustizia e del relativo anticipo.
D.
Con decisone incidentale del 2 novembre 2012, ritenuta la sussistenza
di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della Legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]),
il Tribunale ha rinunciato a chiedere ai ricorrenti il versamento di un anti-
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cipo a copertura delle presunte spese processuali. Nel contempo, ha invi-
tato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso.
E.
Tramite risposta del 16 novembre 2012, trasmessa ai ricorrenti per cono-
scenza, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla Legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e
dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110),
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costi-
tuisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); i medesimi sono pertanto legittimati
ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso
(art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso
(art. 52 PA) sono altresì soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
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(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, p. 798; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
3.1 Nella decisione impugnata l'UFM ha ritenuto che il richiedente soddi-
sferebbe le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifu-
giato ai sensi dell'art. 3 LAsi, ravvisando non di meno motivi di esclusione
giusta l'art. 1 F Conv. rifugiati, rilevando che vi sarebbero "ragioni serie"
per sospettare la commissione, rispettivamente la partecipazione alla
commissione, da parte del richiedente, di atti sussumibili alla lettera a del-
la menzionata norma. In particolare, il richiedente sarebbe stato capo di
un organismo statale con mansioni di mantenimento della sicurezza dello
Stato. Organismo che all'epoca era notoriamente conosciuto e temuto per
i suoi metodi investigativi energici e per l'uso esteso della tortura. Non da
ultimo, essendo la città di H._______ uno dei principali luoghi santi per la
comunità sciita, sarebbe stata luogo di numerose e sanguinarie repres-
sioni da parte del regime sunnita di Saddam Hussain e dei suoi generali
stanziati sul posto, fra cui figurerebbe il richiedente. Pertanto, il medesimo
andrebbe escluso dalla qualità di rifugiato, ragione per cui la sua doman-
da di asilo dovrebbe essere respinta. Per quanto attiene alla moglie, l'au-
torità inferiore considera che, essendo il richiedente stato escluso dalla
qualità di rifugiato, la situazione della richiedente in questo senso debba
essere valutata individualmente. La medesima avrebbe dichiarato di non
avere motivi particolari e di essere espatriata a causa dei problemi del
marito. L'UFM ritiene che, sebbene ella abbia affermato di temere di es-
sere uccisa in quanto sunnita e di famiglia baathista, attualmente non vi
sarebbe un timore oggettivamente fondato di subire pregiudizi ai sensi
dell'art. 3 LAsi. Per il che, alla richiedente non potrebbe essere ricono-
sciuta la qualità di rifugiato e la sua domanda di asilo dovrebbe essere
respinta. Tuttavia, gli interessati sono stati posti a beneficio dell'ammis-
sione provvisoria ritenuto che il rinvio verso il Paese d'origine non è al
momento ragionevolmente esigibile.
3.2 Nel gravame, il ricorrente ha contestato il provvedimento dell'UFM per
quanto riguarda la sua esclusione. L'autorità inferiore, infatti, non sarebbe
stata in grado di dimostrare l'esistenza di un sospetto chiaro ed evidente
sulla commissione di uno dei crimini enumerati dall'art. 1 F lett. a Conv. ri-
fugiati. Essa si sarebbe fondata unicamente su semplici supposizioni, le
quali non sarebbero sufficienti per ammettere l'applicazione della citata
norma. In particolare, avrebbe attribuito al ricorrente, in relazione alla pro-
fessione svolta a H._______, un ruolo di "intelligence" e quindi di repres-
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sione delle minoranze quando invece egli sarebbe stato unicamente capo
della polizia locale. Da un lato, le audizioni dell'UFM si sarebbero concen-
trate unicamente sul periodo relativo al governatorato di C._______ e
sull'attentato subito dal ricorrente. D'altro canto, nel ricorso viene altresì
sottolineata l'assenza di qualsiasi riferimento alle attività concrete svolte
dal ricorrente nella propria precedente funzione di capo della polizia nel
(...). Nel memoriale annesso al ricorso, l'insorgente elenca le proprie
mansioni di quel periodo (cfr. doc. 7, p. 2) e sottolinea che durante la pro-
pria funzione non vi sarebbero stati disordini particolari e che anzi nel
corso dell'annuale (...) sciita, durante la quale sei milioni di pellegrini a-
vrebbero visitato H._______, non si sarebbero registrati particolari inci-
denti. Infine, il medesimo non contesterebbe le atrocità avvenute durante
il regime di Saddam Hussain, ma ciò non porterebbe automaticamente a
concludere che egli abbia preso parte a tali pratiche o si sia macchiato
dei medesimi crimini. In conclusione, la decisione avversata andrebbe
annullata, se necessario andrebbe stabilito l'esatto e concreto ruolo del
ricorrente nella sua funzione di capo della polizia, gli atti andrebbero
quindi restituiti all'UFM per il completamento dell'istruttoria.
In subordine, non esisterebbero motivi di esclusione ai sensi
dell'art. 1 F lett. a Conv. rifugiati, al ricorrente andrebbe quindi riconosciu-
ta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo in Svizzera.
4.
4.1 Il Tribunale osserva che, essendo i ricorrenti stati posti al beneficio
dell'ammissione provvisoria con decisione dell'UFM del 2 ottobre 2012,
oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere unicamente la
questione del mancato riconoscimento della qualità di rifugiato al Signor
A._______ e il conseguente rifiuto della sua domanda di asilo, nonché la
pronuncia dell'allontanamento.
4.2 Preliminarmente, nel caso di specie l'UFM nei propri motivi ha am-
messo l'adempimento da parte del ricorrente dei criteri previsti dalla legge
per il riconoscimento della qualità di rifugiato. L'Ufficio, nel dispositivo del-
la decisione oggetto di ricorso, ha successivamente concluso che il ricor-
rente non avrebbe la qualità di rifugiato, ciò per motivi di esclusione.
La questione principale del ricorso che ci occupa verte sull'esclusione del-
la qualità di rifugiato dell'insorgente in applicazione dell'art. 1 F lett. a
Conv. rifugiati, la quale, secondo il principio generale dell'"inclusion before
exclusion" (cfr. DTAF 2010/44, consid. 2 p. 619), non può tuttavia fare
astrazione di un esame preliminare volto a chiarire se il richiedente a-
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dempie effettivamente le condizioni per il riconoscimento della qualità di
rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. A questo proposito, per i motivi di cui si
dirà qui di seguito (cfr. consid. 5.5 della presente), il Tribunale si esime
dall'analizzare tale circostanza prendendo atto dell'incontestata valuta-
zione fatta dall'autorità inferiore nella propria decisione del 2 ottobre 2012
(cfr. decisione UFM, p. 4 in initio).
5.
5.1 Si tratta ora di esaminare se, come ritenuto dall'UFM, all'autore del
gravame è effettivamente applicabile un motivo di esclusione della qualità
di rifugiato ai sensi dell'art. 53 LAsi, segnatamente l'art. 1 F lett. a Conv.
rifugiati.
5.2
5.2.1 Giusta l'art. 1 F lett. a Conv. rifugiati, le disposizioni della medesima
legge, segnatamente l'art. 1 A cpv. 2 Conv. rifugiati, il quale definisce le
condizioni del riconoscimento della qualità di rifugiato in modo analogo
all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2010/43, consid. 5.3.1. p. 609 e relativi riferimen-
ti), non sono applicabili in particolare alle persone nei confronti delle quali
vi siano serie ragioni di sospettare la commissione di un crimine contro la
pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità. Secondo i prin-
cipi direttori sulla protezione internazionale sanciti dall'UNHCR relativa-
mente alle clausole di esclusione, lo scopo primario di tali disposizioni è
quello di privare le persone autrici di atti abominevoli della protezione in-
ternazionale accordata ai rifugiati e di assicurare che le persone in que-
stione non abusino dell'istituto dell'asilo con il proposito di evitare di esse-
re considerati giuridicamente responsabili dei propri atti (cfr. UNHCR,
Principes directeurs sur la protection internationale: Application des clau-
ses d'exclusion: article 1 F de la Convention de 1951 relative au statut
des réfigiés, 4 septembre 2003, par. 2 p. 2 [di seguito: Principes direc-
teurs UNHCR]). In altri termini, le garanzie offerte dalla Conv. rifugiati so-
no senza effetto se il richiedente l'asilo non merita la protezione accorda-
ta ai rifugiati in ragione delle gravi infrazioni commesse (cfr. ERIKA FELLER
/ VOLKER TÜRK / FRANCES NICHOLSON, in: La protection des réfugiés en
droit International, Larcier e UNHCR éd., Bruxelles 2008, parte 7 II pp.
483 ss.). Tuttavia, tenuto conto delle gravi conseguenze che esse hanno
per gli interessati, le clausole di esclusione devono essere interpretate
restrittivamente (cfr. anche Manuale sulle procedure e sui criteri per la de-
terminazione dello status di rifugiato, UNHCR, Ginevra 1979, par. 149
p. 36 [di seguito: Manuale UNHCR]).
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Pagina 8
5.2.2 In relazione all'onere della prova e al grado di prova che deve esse-
re ritenuto, va rilevato che i parametri della Conv. rifugiati non coincidono
con i concetti abituali del diritto penale e della procedura penale: confor-
memente al principio della responsabilità individuale, di regola, è suffi-
ciente che il richiedente l'asilo abbia contribuito in maniera sostanziale,
per azione o omissione, alla commissione di un crimine condannato
dall'art. 1 F Conv. rifugiati, sapendo che il proprio atto o la propria omis-
sione facilitano la commissione del crimine in questione (cfr. DTAF
2010/43, consid. 5.3.2.1 p. 609 e relativi riferimenti). L'art. 25 cpv. 3 dello
Statuto di Roma della Corte penale internazionale (Statuto di Roma,
RS 0.312.1) stabilisce che una persona è penalmente responsabile e può
essere punita per un reato di competenza della Corte penale internazio-
nale (di seguito: CPI), se detta persona commette il reato quale autore di-
retto, coautore, autore mediato o contribuisce in ogni altra maniera alla
perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di tale reato da parte di un
gruppo di persone che agiscono di comune accordo (cfr. PHILIPPE CUR-
RAT, Les crimes contre l'humanité dans le Statut de la Cour pénale inter-
nationale, Ginevra-Zurigo-Basilea 2006, pp. 603 e ss.). Conformemente
ai principi generali del diritto, appartiene a colui che li invoca di provare i
fatti pertinenti in materia, mentre compete alle autorità di asilo, allorquan-
do intendono applicare una clausola di esclusione della qualità di rifugia-
to, o una clausola di esclusione dell'asilo, portare la prova di atti significa-
tivi ai sensi della disposizione in questione. Per quanto attiene al grado
della prova, è sufficiente che le autorità competenti in materia di asilo sta-
biliscano l'esistenza di un « serio motivo » di sospettare che un atto pre-
visto dalle clausole di esclusione sia effettivamente stato perpetrato (cfr.
DTAF 2010/44, consid. 5.2 pp. 624-625 e relativi riferimenti). Per dimo-
strare l'esistenza di una fattispecie sussumibile all'art. 1 F lett. a Conv. ri-
fugiati, è sufficiente un grado di verosimiglianza ridotto rispetto a quello
della « probabilità preponderante » necessaria per la qualità di rifugiato
dell'art. 7 LAsi. Il « serio motivo » esige, ad ogni modo, un sospetto chiaro
ed evidente, fondato su una serie di indizi concreti, ovvero un'implicazio-
ne manifesta e credibile rispetto ad atti passibili di esclusione. Semplici
supposizioni non sono sufficienti (cfr. DTAF 2010/43, consid. 5.3.2.4
pp. 610-611 e relativi riferimenti). Inoltre, è necessario che atti reprensibili
precisi possano essere imputati alla persona in questione (cfr. Principes
directeurs UNHCR, par. 18, p. 6). La nozione di responsabilità individuale
è dunque più ampia di quella di colpa riconducibile al diritto penale. In
particolare, le autorità competenti in materia di asilo non devono provare
la commissione di un crimine, come succede all'accusa nel processo pe-
nale. Parallelamente, i principi della presunzione di innocenza, rispetti-
vamente del beneficio del dubbio non soccorrono l'interessato. Le autorità
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Pagina 9
del Paese di accoglienza beneficiano quindi di una flessibilità che è ri-
conducibile all'oggetto delle loro decisioni - ad ogni modo prive di pena –
ed ai limitati mezzi istruttori di cui dispongono al fine di provare fatti avve-
nuti in circostanze spesso molto difficili da stabilire. Escludendo una per-
sona dalla qualità di rifugiato, l'autorità amministrativa non pronuncia un
verdetto di colpevolezza, ai sensi del diritto penale, di crimine contro la
pace, di crimine di guerra o di crimine contro l'umanità. Essa constata
semplicemente l'esistenza di una serie di indizi concreti che permettono
di dedurre una responsabilità individuale dell'interessato, relativa a uno o
più atti passibili di esclusione (cfr. DTAF 2010/43, consid. 5.3.2.2 p. 610 e
relativi riferimenti).
5.2.3
5.2.3.1 Lo Statuto di Roma fissa al proprio art. 7 la definizione di crimine
contro l'umanità. Tale disposizione indica preliminarmente il trattarsi di atti
commessi nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popola-
zioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco. Di seguito, vengono
enumerati gli atti in questione tra i quali l'omicidio, lo sterminio, la depor-
tazione o trasferimento forzato della popolazione, l'imprigionamento o al-
tre gravi forme di privazione della libertà personale, la tortura e altri atti
inumani di analogo carattere provocanti intenzionalmente grandi soffe-
renze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale (cfr.
DTAF 2010/43, consid. 5.3.3.1 pp. 611-612 e relativi riferimenti). Dallo
Statuto di Roma si evince che un crimine contro l'umanità è realizzato in
circostanza di una violazione grave e mirata dei diritti umani, che colpisca
l'individuo in ciò che vi è di più profondo nel suo essere, ovvero le sue
convinzioni, le sue credenze o la sua dignità. Inoltre, i crimini contro
l'umanità si distinguono dalle infrazioni isolate e dai reati di diritto comune
nella misura in cui fanno parte di un attacco generalizzato e sistematico
contro la popolazione civile. In alcuni casi, ciò può essere il risultato di
una politica di persecuzione o discriminazione grave e sistematica verso
un particolare gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso (cfr. UNHCR,
Note d'information sur l'application des clauses d'exclusion: article 1 F de
la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, par. 36
p. 14 [di seguito: UNHCR Note d'information Convention]). Un atto inu-
mano commesso contro una persona, quale per esempio la tortura, può
costituire un crimine contro l'umanità se fa parte di un sistema coerente o
di una successione di atti sistematici e ripetuti (cfr. anche Sentenza della
Camera d'appello del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia
[di seguito: TPIJ] caso Tadic, no. IT-94-1-T, 15 gennaio 1999, par. 271
p. 125). Un crimine contro l'umanità deve essere perpetrato in esecuzione
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del disegno politico di uno Stato o tramite un'« organizzazione diretta a
realizzare l'attacco » (cfr. art. 7 cpv. 2 lett. a Statuto di Roma) ed avente a
disposizione mezzi importanti. Lo Statuto di Roma non ritiene alcun colle-
gamento tra crimine contro l'umanità e conflitto armato: un crimine contro
l'umanità può quindi essere commesso in tempo di pace (cfr. DTAF
2010/43, consid. 5.3.3.2 p. 612 e relativi riferimenti).
5.2.3.2 I crimini di guerra, anch'essi definiti nello Statuto di Roma (art. 8),
implicano delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario (diritto
dei conflitti armati) e possono essere commessi da, rispettivamente
perpetrati contro, persone civili e militari. Gli attacchi commessi contro
qualsiasi persona che non partecipi più alle ostilità, come i belligeranti
feriti o malati, i prigionieri di guerra o i civili, sono considerati come crimini
di guerra (cfr. UNHCR, Note d'information Convention, par. 30 p. 12).
Si tratta, fra gli altri, di atti posti in essere contro persone e beni protetti
dalle norme delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (CG;
in particolare Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare
la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna [CGI,
RS 0.518.12]; Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare
la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare
[CGII, RS 0.518.23]; Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa
al trattamento dei prigionieri di guerra [CGIII, RS 0.518.42]; Convenzione
di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle persone civili in
tempo di guerra [CGIV, RS 0.518.51]), quali l'omicidio volontario, la
tortura o trattamenti inumani, la privazione del diritto ad un equo e
regolare processo. Tali crimini possono essere commessi anche durante
conflitti armati che non presentano un carattere internazionale, come
dimostrano la giurisprudenza del TPIJ e lo stesso Statuto di Roma
(cfr. art. 8 cpv. 2 lett. d e art. 8 cpv. 2 lett. f Statuto di Roma). Determinare
l'esistenza di un conflitto armato a carattere non internazionale è tuttavia
più complesso. Nel caso Tadic, il TPIJ ha ritenuto che un conflitto armato
a carattere non internazionale, nel contesto dell'art. 3 comune alle quattro
CG, nonché dagli artt. 4 cpv. 2 e 17 del Protocollo aggiuntivo
dell’8 giugno 1977 alle CG relativo alla protezione delle vittime dei conflitti
armati non internazionali (PA II; RS 0.518.522), esiste in presenza di
violenza armata prolungata tra forze armate governative e gruppi armati
organizzati o tra tali gruppi (cfr. Camera d'appello del TPIJ, Prosecutor v.
Tadic, Decision on Defence Motion for Interlocutory Appeal on
Jurisdiction, IT-94-1- AR72, del 2 ottobre 1995, par. 80 ss.; cfr. anche
FF 2008 3293, pp. 3362 s. e relativi riferimenti).
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5.3 Nella fattispecie, conviene analizzare la pertinenza della norma di
esclusione dell'art. 1 F lett. a Conv. rifugiati, considerato il contesto storico
e la funzione statale del ricorrente (cfr. sulla nozione PHILIPPE CURRAT,
op. cit., p. 595).
Il Tribunale ha già avuto modo di occuparsi delle violazioni dei diritti uma-
ni e le repressioni di qualsiasi forma di opposizione perpetrate durante il
regime di Saddam Hussain (cfr. DTAF 2010/43 consid. 5.3.4.1). È indub-
bio che nel periodo succitato venissero perpetrati crimini di guerra e cri-
mini contro l'umanità, per il che il Tribunale non mette in discussione que-
sto punto e le considerazioni dell'UFM al proposito.
Per quanto attiene nello specifico al ruolo ricoperto dal ricorrente in que-
sto contesto, va ritenuto che egli ha un diploma in diritto, ha raggiunto il
grado di generale della Sicurezza interna ed ha svolto le funzioni di capo
polizia a H._______ prima, dal (...) all'ottobre (...), e quella di governatore
di C._______ poi, dal gennaio (...) al febbraio (...) (cfr. in particolare ver-
bale 3, pp. 4 e ss.).
Dalla fase istruttoria condotta dall'UFM, a mente di questo Tribunale, non
sono stati tuttavia evidenziati gli elementi essenziali connessi all'agire
personale del ricorrente nel contesto del regime. In sostanza, le audizioni
si sono orientate unicamente all'accertamento della qualità di rifugiato ai
sensi degli art. 3 e 7 LAsi. Sebbene durante l'audizione federale
dell'8 aprile 2008, il ricorrente abbia illustrato il proprio iter professionale
(cfr. verbale 3, pp. 3-7), in generale non emergono dai verbali sufficienti
elementi circa le sue mansioni per dedurne una responsabilità individua-
le, ai sensi della dottrina e della giurisprudenza sopraccitata, nella com-
missione degli atti enumerati dalla norma applicata alla presente fattispe-
cie. In altre parole, non è chiaro quale fosse il ruolo della polizia, e l'esatta
mansione del ricorrente in questa, a quel momento e nella città di
H._______. Ad oggi, dai verbali e per quanto attiene alla funzione svolta
tra il (...) e il (...), emerge unicamente un vago accenno circa i compiti di
sorveglianza del ricorrente, senza che questi siano stati sufficientemente
esemplificati (cfr. verbale 3, p. 4). Resta da stabilire nel dettaglio quali
fossero gli atti perseguibili rientranti nelle competenze istruttorie dell'in-
sorgente, come pure verificare effettivamente gli eventuali accadimenti
durante il (...) del (...) di cui si fa menzione in sede ricorsuale.
Si impone quindi che l'Ufficio accerti le mansioni svolte dal ricorrente du-
rante l'incarico a H._______, oltre che il ruolo, rispettivamente l'eventuale
influenza, dell'insorgente all'interno delle gerarchie del regime nel periodo
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Pagina 12
in questione. Ciò va certamente contestualizzato e rapportato al succes-
sivo mandato come governatore di C._______.
Non essendo stato sufficientemente circoscritto l'ambito d'attività specifico
dell'insorgente, dal punto di vista del grado di prova, l'analisi dell'UFM non
va oltre la soglia della "semplice supposizione" (cfr. DTAF 2010/43, con-
sid. 5.3.2.4 pp. 610-611 e relativi riferimenti). Del resto, la circostanza per
cui il ricorrente sia stato un impiegato statale, seppur di alto livello, da so-
la non porta necessariamente alla conclusione che egli fosse implicato
negli orrori del regime dell'epoca.
5.4 In virtù di tutto quanto precede, allo stato attuale degli atti, il Tribunale
non è in grado di esprimere il sindacato di legittimità della decisione im-
pugnata, poiché, stante le premesse, sono infatti necessari ulteriori chia-
rimenti per accertare l'esistenza del motivo di esclusione dalla qualità di
rifugiato ai sensi dell'art. 1 F lett. a Conv. rifugiati. In siffatte circostanze, il
provvedimento litigioso, nella misura in cui decide di escludere dalla qua-
lità di rifugiato il ricorrente, si fonda su un accertamento inesatto ed in-
completo dei fatti giuridicamente rilevanti, tanto da incorrere nell'annulla-
mento.
5.5
5.5.1 Quando gli atti non sono completi o comunque insufficienti per sta-
tuire sull'applicazione del diritto federale, il Tribunale può rinviare la cau-
sa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio
(art. 61 cpv. 1 PA; MADELEINE CAMPRUBI, in: Auer/Müller/Schindler (edit.),
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG),
Zurigo 2008, n. 1 e 7 ad art. 6; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977
p. 418; cfr. sentenza del Tribunale D-6735/2006 del 25 luglio 2007, con-
sid. 11 e relativo riferimento).
5.5.2 Nella fattispecie, gli atti di causa sono pertanto rinviati all'UFM,
affinché lo stesso proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
[Cost., RS 101]) a completare l'accertamento dei fatti determinanti ed a
pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della
presente sentenza (cfr. consid. 5.3). In particolare, l'UFM viene invitato ad
effettuare le dovute e necessarie indagini per potere statuire con piena
cognizione di causa sull'ipotesi di esclusione della qualità di rifugiato del
ricorrente. Nondimeno, a questo proposito, in ossequio al principio
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dell'"inclusion before exclusion" (cfr. DTAF 2010/44, consid. 2 p. 619)
l'UFM è invitato ad effettuare un'analisi completa, comprensiva
di preliminare pronuncia sulla qualità di rifugiato del ricorrente (cfr.
consid. 4.2 della presente).
6.
Tenuto conto di quanto precedentemente esposto, il ricorso è a questo
stadio accolto. Di conseguenza, la decisione impugnata è annullata per
quanto attiene ai punti 1, 2 e 3.
7.
7.1 Visto l’esito del gravame, non si riscuotono spese processuali
(art. 63 cpv. 1 PA). La domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 PA) è
pertanto divenuta priva di oggetto.
7.2 Considerato che gli insorgenti sono rappresentati da un mandatario
professionale, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 64 PA ed art. 7 e ss. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota
dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 1'000.–, conto tenuto del lavoro effet-
tivo ed utile, svolto dal rappresentante dei ricorrenti (art. 14 cpv. 2 TS-
TAF).
8.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato abbandonato dal ri-
chiedente in cerca di protezione, di conseguenza non può essere impu-
gnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federa-
le (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 14
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. I punti 1, 2 e 3 della decisione impugnata sono annul-
lati.
2.
Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al com-
pletamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai
sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 1'000.– a titolo di spese ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
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