Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D5608/2011
Sen t e n z a d e l 1 7 o t t o b r e 2 0 1 1
Composizione Giudice Pietro AngeliBusi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nata il (…) e la figlia
B._______, nata il (…),
Macedonia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 ottobre 2011 / N […].
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessata per sé e per sua figlia minorenne ha
presentato il (…) in Svizzera,
i verbali di audizione del 12 settembre 2011 [di seguito: verbale 1] e del
5 ottobre 2011 [di seguito: verbale 2],
le osservazioni dell'interessata del 23 settembre 2011 (cfr. Atto A 7/3),
il verbale della decisione dell'UFM del 5 ottobre 2011 di non entrata nel
merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), notificata all'interessata il
giorno medesimo (cfr. Avviso di notifica e di ricevuta, Atto A 12/1),
il ricorso inoltrato il 10 ottobre 2011 dall'insorgente (cfr. timbro del plico
raccomandato),
la copia dell'incarto UFM pervenuto via fax al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) il giorno seguente,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF),
che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché
art. 108 cpv. 2 LAsi,
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che l'interessata – cittadina rumena, di etnia albanese, originaria di
C._______, (Macedonia) – ha dichiarato di essere espatriata la prima
volta dal suo Paese di origine nel (…), a seguito delle persecuzioni da
parte della Polizia per ottenere informazioni circa suo (…), membro
dell'UCK (Ushtria Çlirimtare e Kosovës; in italiano Esercito di liberazione
del Kosovo [ELK]), nonché dopo aver subito una violenza carnale da due
uomini e di aver depositato una domanda di asilo in D._______; che, nel
(…), ella avrebbe ottenuto dalle autorità (…) l'asilo politico per detti motivi
e sarebbe rimasta a vivere a E._______ (D._______), dove si sarebbe
sposata con un cittadino (…), dando poi alla luce B._______, la loro figlia,
che avrebbe la doppia cittadinanza; che, a causa dei problemi legati alla
separazione dal marito, temendo che la figlia venisse affidata ai servizi
sociali (…), il (…) l'interessata sarebbe ritornata con sua figlia in
Macedonia, nel suo Paese di origine, dove – al momento del rientro – le
sarebbero stati confiscati i documenti ottenuti in D._______ e sarebbe
dovuta andare a presentarsi entro 24 ore alla Polizia, che le avrebbe
posto domande sul soggiorno in D._______ e su suo (…); che, dopo un
anno di quiete, a partire dal (…), la Polizia si sarebbe recata al domicilio
dell'interessata, l'avrebbe prelevata e condotta una (…) di volte alla
stazione di Polizia per interrogarla su suo (…), trattenendola durante la
notte ed ammanettandola al riscaldamento; che, dopo il primo
interrogatorio, ella si sarebbe rivolta ad un avvocato, ma – avendole
quest'ultimo consigliato di collaborare con le autorità – avrebbe deciso di
non contattare più il legale; che, il (…) o (…), il vicino di casa,
tossicodipendente e spacciatore, avrebbe tentato di investire l'interessata
e sua figlia; che, ne sarebbe scaturito un litigio e l'interessata avrebbe
chiamato la Polizia, la quale sarebbe intervenuta ma senza prendere
provvedimenti; che la sera stessa, dopo un ulteriore litigio con il vicino,
non avendo la Polizia più voluto intervenire, ella si sarebbe recata alla
Polizia per denunciare l'accaduto con il vicino e l'ispettore le avrebbe fatto
capire che detto evento sarebbe dovuto alla sua mancanza di
collaborazione con le autorità e l'avrebbe minacciata in relazione alla
figlia; che, intimorita, l'interessata si sarebbe rifugiata dalla zia a
F._______ (Macedonia) e il (…) avrebbe deciso di espatriare
nuovamente dal suo Paese di origine, unitamente alla figlia,
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha constatato, da un lato, che il
Consiglio federale ha inserito la Macedonia nel novero dei Paesi sicuri e,
dall'altro lato, che le allegazioni in materia di asilo presentate dalla
richiedente non sarebbero verosimili, siccome vaghe, lacunose e
contrarie alla logica dell'agire; che, di conseguenza, non emergerebbero
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dalle carte processuali degli indizi di esposizione dell'interessata e di sua
figlia a persecuzioni in caso di rientro in patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento della richiedente e di sua figlia dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, la
ricorrente contesta la decisione dell'UFM, adducendo che nel suo caso
esisterebbero indizi di persecuzione non manifestamente infondati, per
cui l'autorità di prime cure avrebbe dovuto entrare nel merito della sua
domanda di asilo, come proposto anche dalla rappresentanza dell'opera
assistenziale, ritenuto che avrebbe esposto in maniera coerente, logica e
nei dettagli i suoi motivi di asilo; che, in particolare, riguardo alle
argomentazioni dell'autorità inferiore, l'insorgente fa valere di aver narrato
ciò che avrebbe vissuto in prima persona e di non avere informazioni di
dettaglio sull'UCK, poiché suo (…) riteneva che fosse meglio che sapesse
meno cose possibili; che, inoltre, non avrebbe mai osato chiedere le
generalità dell'ispettore che avrebbe avuto con lei un atteggiamento
ostile, come pure non si ricorderebbe il nome dell'avvocato che le
avrebbe detto di collaborare con la Polizia, ma si sarebbe offerta di
poterlo recuperare, senza tuttavia ottenere alcuna indicazione in merito;
che, peraltro, l'impressione secondo cui il suo vicino avrebbe voluto
investirla sarebbe dovuta al rapporto amichevole tra il vicino e i poliziotti,
all'inerzia della Polizia dinanzi alle sue richieste di protezione nei confronti
del medesimo e alle incredibili parole dell'ispettore; che, per contro, della
violenza sessuale subita nel (…) non ne avrebbe fatto menzione, in
quanto sarebbe addirittura precedente all'ottenimento dell'asilo in
D._______; che, infine, per tutti questi motivi, la ricorrente sostiene che
l'allontanamento verso la Macedonia non sarebbe ragionevolmente
esigibile, poiché la sua vita sarebbe in pericolo e, di conseguenza, chiede
che a lei ed a sua figlia sia accordata l'ammissione provvisoria in
Svizzera,
che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una
domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
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che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda di
asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha
designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che
non risultino indizi di persecuzione,
che, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei
Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di
persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo di
invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione
personale,
che, peraltro, la nozione di indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi si intende in senso lato: comprende non soltanto i
seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione
dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire
umano (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera
di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda di asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in
GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
25 giugno 2003, la Macedonia nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione di assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la
presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare,
l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti
o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a
quella di cui alla impugnata decisione; che le allegazioni decisive in
materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non
corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in
sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato,
che, segnatamente il racconto della ricorrente si distingue per il suo
carattere vago e illogico su punti essenziali, nonché per l'assenza di
elementi oggettivi atti a corroborare le sue allegazioni; che, a guisa di
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esempio, oltre a quanto già evidenziato dall'UFM, basti rilevare che
l'insorgente non è stata in grado di fornire alcuna informazione circa
l'appartenenza del (…) all'UCK, come pure circa il funzionamento o
l'ideologia di tale organizzazione (cfr. verbale 2 D8D16); che, a tal
proposito, non soccorre l'insorgente l'allegazione secondo cui suo (…)
non avrebbe voluto raccontarle nulla e l'avrebbe zittita sull'argomento (cfr.
verbale 2 D11 e ricorso pagg. 34); che, infatti, indipendentemente da tali
argomentazioni, è logico ritenere che – se la ricorrente avesse
effettivamente subito delle persecuzioni a causa del (…) e dell'UCK –
essa avrebbe da sola raccolto le informazioni necessarie, perlomeno per
tentare di capire perché avrebbe dovuto vivere tutto quanto allega,
ritenuta peraltro la sua età ormai adulta; che, inoltre, la ricorrente non ha
saputo dare una motivazione plausibile riguardo al fatto che i problemi da
lei allegati, in ragione dell'appartenenza del (…) all'UCK, non abbiano
toccato altri parenti paterni, residenti in Macedonia (cfr. verbale 1 pag. 3 e
verbale 2 D7679); che, difatti, non è plausibile che la ricorrente, proprio
lei, sia stata l'unica e sola ad essere presa di mira dalla Polizia ed a dover
subire delle asserite persecuzioni; che, peraltro, appare contrario alla
logica dell'agire che la Polizia Macedone abbia atteso ben un anno,
lasciando vivere in pace la ricorrente, per poi interessarsi alla medesima
e cominciare ad interrogarla, al fine di ottenere delle informazioni sul (…)
(cfr. verbale 1 pag. 6, verbale 2 D7 pag. 3 e D38); che, segnatamente, se
fosse stato effettivamente il caso, la Polizia si sarebbe presa
all'insorgente sin dal suo arrivo in Macedonia; che, infine, riguardo
all'episodio del vicino di casa, le allegazioni della ricorrente – oltre che
essere inconsistenti – si limitano a mere supposizioni sia circa la natura
dolosa dell'asserito tentato investimento della ricorrente e di sua figlia, sia
circa un'eventuale complicità tra il vicino di casa e la Polizia a proposito di
tale evento, nonché circa l'esistenza di eventuali conseguenze di natura
persecutoria, come minacce (cfr. verbale 1 pag. 5, verbale 2 D7 pagg. 3
4, D49D56, D61D64, ricorso pag. 4); che, del resto, è assolutamente
illogica e immotivata la collaborazione della Polizia con il vicino,
tossicodipendente (cfr. ibidem); che, in considerazione di quanto
sopraesposto, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi
d'inattendibilità, vi è ragione di ritenere che la vicenda resa dall'insorgente
a sostegno della sua domanda di asilo è manifestamente inverosimile,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri
pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente e di sua
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figlia in Macedonia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS
101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei
rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento)
nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre le medesime in patria al rischio
reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del
10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), diversamente da quello
che pretenderebbe far credere la ricorrente con affermazioni del tutto
generali (cfr. ricorso pag. 4),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili
all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Macedonia non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del
territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda di asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non
meritano tutela e la decisione impugnata va confermata,
che la ricorrente e sua figlia non adempiono le condizioni in virtù delle
quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni
procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento della ricorrente e della figlia quanto alla
loro situazione personale; che l'insorgente è giovane, ha perlomeno una
formazione scolastica di base, come pure delle esperienze lavorative
come (…) e (…) (cfr. verbale 1 pag. 3), nonché gode di buona salute;
che, infatti, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria
(cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in
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Svizzera per motivi medici; che è in buona salute anche la figlia della
ricorrente la quale, ritenuta la sua età ([…] anni), potrà cominciare le
scuole in Macedonia, senza alcun ostacolo dal profilo del suo benessere
superiore (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3.2 – 9.3.5 pagg. 367369); che,
inoltre, la ricorrente dispone di un'importante rete sociale in patria,
ritenuto che vive ancora in loco sua madre ed altri membri della sua
famiglia (cfr. ibidem): che, del resto, già in occasione del suo rientro in
Macedonia nel (…), ella ha potuto ritornare a vivere con la madre e
godere del suo aiuto nell'accudire la sua bambina, come pure ha potuto
essere accolta da una zia a F._______, che l'ha alloggiata per (…) mesi
prima del suo espatrio (cfr. ibidem, pag. 7),
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio per lei e per
sua figlia, oltre alla sua carta di identità che essa ha già prodotto in corso
di procedura (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513
515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico delle ricorrenti.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro AngeliBusi Antonella Guarna
Data di spedizione: