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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D5610/2011
Sen t e n z a d e l 1 9 o t t o b r e 2 0 1 1
Composizione Giudice Pietro AngeliBusi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…),
Kosovo,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 3 ottobre 2011 / N […].
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Visto:
la prima domanda di asilo che l'interessato ha presentato il (…) in
Svizzera,
la decisione dell'UFM del 14 dicembre 2010, mediante la quale detto
Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi
dell'art. 34 cpv. 1 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo
(LAsi; RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato
dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo,
la crescita in giudicato in data 23 dicembre 2010 della suddetta decisione
dell'UFM,
la scomparsa dell'interessato e la sua partenza in data (…) alla volta della
B._______,
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in B._______ il (…),
l'accordo in data (…) da parte delle autorità svizzere alla riammissione sul
territorio elvetico dell'interessato, nell'ambito di una procedura Dublino, su
richiesta delle autorità (…),
l'entrata in Svizzera dell'interessato in data (…),
la seconda domanda di asilo che l'interessato ha presentato il (…) in
Svizzera,
i verbali di audizione del 29 agosto 2011 concernenti, l'uno, l'audizione
sommaria (di seguito: verbale 1) e, l'altro, il diritto di essere sentito in
merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (di seguito: verbale
2), nonché il verbale di audizione del 14 settembre 2011 dell'audizione
federale diretta (di seguito: verbale 3),
la decisione dell'UFM del 3 ottobre 2011, notificata all'interessato il giorno
seguente (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 10 ottobre 2011 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'incarto dell'UFM in originale pervenuto al Tribunale il 12 ottobre 2011,
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i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF;
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF;
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, in sede di audizione, l'interessato ha dichiarato di essere originario di
C._______ (Kosovo), dove ha vissuto dalla nascita sino al suo espatrio
all'inizio del mese di (…) 2010,
che il medesimo ha affermato di non avere fatto ritorno nel suo Paese di
origine dopo il (…) 2010, nonché dopo la conclusione infruttuosa della
prima procedura di asilo, bensì di essersi trasferito a D._______
(Svizzera) presso dei parenti e poi di essersi recato in B._______, dove
avrebbe depositato un'altra domanda di asilo; che, dopo l'avviso delle
autorità (…) di lasciare la B._______, l'interessato sarebbe partito
spontaneamente e sarebbe giunto nuovamente in Svizzera, dove ha
depositato una seconda domanda di asilo; che il medesimo ha indicato di
invocare gli stessi motivi di asilo rispetto a quelli fatti valere in occasione
del primo procedimento, adducendo inoltre che – durante la prima
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procedura di asilo – se ne sarebbero aggiunti altri; che, segnatamente,
egli ha dichiarato di essere stato avvertito telefonicamente dalla madre e
dal fratello in Kosovo di essere stato accusato da un certo "E._______" di
aver abusato di lui sessualmente, nonché di essere ricercato dai familiari
di quest'ultimo che lo vorrebbero uccidere (cfr. verbale 1 pagg. 45 e
verbale 2 pag. 1); che questi familiari si sarebbero recati al suo domicilio
per cercarlo la prima volta (…) dopo che era arrivato a F._______ e la
seconda volta (…) orsono (cfr. verbale 1 pagg. 56, verbale 2 e verbale 3
D22 e segg.),
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha constatato che la prima
procedura di asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in
giudicato della decisione del 14 dicembre 2010 ed il richiedente non ha
addotto nessun fatto proprio a motivare la sua qualità di rifugiato o
determinante per la concessione della protezione provvisoria, ritenuto che
i motivi di asilo presentati in questa procedura sarebbero inverosimili;
che, inoltre, detto Ufficio ha considerato che né la situazione politica
attuale del Kosovo, né motivi individuali relativi alla persona del
richiedente – appartenente alla minoranza rom di lingua albanese,
proveniente da C._______ – o dal punto di vista tecnico e pratico si
opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento nel suo Paese di origine,
con particolare riferimento alle argomentazioni già elencate nella
decisione del 14 dicembre 2010, alle quali non si sarebbero aggiunti
nuovi elementi,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese di origine siccome lecita, esigibile
e possibile,
che, nel gravame, l'insorgente contesta la decisone dell'UFM, sostenendo
che detto Ufficio avrebbe dovuto entrare nel merito della sua nuova
domanda di asilo, la cui presentazione si giustificherebbe, poiché egli
avrebbe ricevuto delle concrete minacce di morte, secondo i fatti che
avrebbe già narrato durante le audizioni; che, in particolare, riguardo alle
argomentazioni dell'UFM, egli fa valere di aver fornito le necessarie
informazioni alle autorità, di non conoscere l'identità dei suoi persecutori,
in quanto mascherati, nonché contesta che le sue dichiarazioni possano
essere ritenute inverosimili per non essersi presentato immediatamente a
chiedere l'asilo e per non aver raccolto maggiori informazioni in merito
alle minacce asserite; che, inoltre, il ricorrente ritiene non
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ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento in Kosovo,
dove – in caso di rinvio – la sua vita sarebbe in pericolo, rischierebbe di
essere esposto a trattamenti inumani e degradanti, non saprebbe dove
stare e non avrebbe nessuno, tranne il fratello, il quale non potrebbe
occuparsi di lui, essendo sposato; che, infatti, parte della sua famiglia
vivrebbe in Svizzera; che, infine, egli ultimamente sarebbe fortemente
depresso e dovrebbe ricevere una convocazione dal servizio psico
sociale per affrontare il suo disagio psichico; che, di conseguenza,
dovrebbe essere ammesso provvisoriamente in Svizzera,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha altresì presentato una domanda di esenzione dal
pagamento delle presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura di asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura di asilo, è rientrato nel Paese di origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria,
che, nella fattispecie, la prima procedura di asilo si è definitivamente
conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 14
dicembre 2010,
che il ricorrente ha espressamente dichiarato di non essere rientrato in
Kosovo tra la crescita in giudicato della suddetta decisione e l'inoltro della
seconda domanda di asilo in Svizzera e di far valere gli stessi motivi di
asilo, invocati in occasione del primo procedimento di asilo (cfr. verbale 1
pagg. 17 e pagg. 56, nonché verbale 2, verbale 3 D15 e ricorso pag. 2),
che, tuttavia, l'insorgente ha addotto ulteriori elementi che si sarebbero
aggiunti a sostegno della sua presente domanda di asilo, quali le minacce
di morte da parte dei familiari di un certo "E._______", il quale l'avrebbe
accusato di aver abusato di lui sessualmente, secondo quanto gli
sarebbe stato riferito dalla madre e dal fratello in Kosovo, senza però
essere in grado di corroborarne minimamente la consistenza,
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che, infatti, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, alle cui argomentazioni
può essere rinviato,
che, a titolo di esempio, il medesimo non è stato in grado di indicare il
cognome della famiglia a cui apparterrebbero il suo accusatore, così
come i suoi persecutori, tanto più che ha affermato di conoscere e
salutare detto "E._______" quando lo incontrava (cfr. verbale 3 D5054 e
D69, D76); che tale informazione generale doveva essere conosciuta dal
ricorrente, indipendentemente dal fatto che i familiari del suddetto
individuo fossero mascherati (cfr. ricorso pag. 2); che, d'altronde, egli ha
fornito informazioni stereotipate e prive di dettagli su quanto sarebbe
accaduto, limitandosi a dire che i suoi persecutori sarebbero andati a
cercarlo al domicilio per ucciderlo (cfr. verbale 1 pagg. 56, verbale 2 D3
e verbale 3 D23, D33, D41D43 e D47 e segg.), ciò che è indice di un
illogico disinteresse per la vicenda, giustificandosi con la mancanza di
soldi, la depressione del padre o addirittura la stanchezza (cfr. verbale 3
D65D68); che, del resto, le circostanze stesse in cui il ricorrente si è
trovato a presentare una nuova domanda di asilo in Svizzera, dimostrano
che egli l'abbia depositata senza alcuna cognizione ed inventando un
racconto ad hoc; che, infatti, sebbene il ricorrente abbia detto di fare
valere i medesimi motivi del primo procedimento di asilo, quanto reso in
questa procedura non ha nulla a che fare con quanto esposto in
precedenza (cfr. verbale 1, 2 e 3 a confronto con l'incarto UFM della
prima domanda di asilo); che, in considerazione di quanto precede, i
motivi di asilo asseriti sono inverosimili,
che, pertanto, vi è ragione di concludere all'assenza di indizi che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria ai sensi della
giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2 pag. 769 e relativi
riferimenti),
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1;
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RS 142.311]; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera
di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21),
che, in particolare, riguardo alla presenza di alcuni suoi famigliari in
Svizzera (il padre e un fratello), il ricorrente non può manifestamente
appellarsi al principio dell'unità della famiglia, laddove egli è maggiorenne
e non ha alcun legame di dipendenza con detti familiari, in virtù dei chiari
dettami fissati dalla giurisprudenza dell'art. 8 della Convenzione del 4
novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101; cfr. sentenza del Tribunale
D2992/2009 del 26 agosto 2011 consid. 6.1.1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile,
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Kosovo possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), l'art. 33 della Convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv.; RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento), nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il
ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv.
Tortura; RS 0.105), contrariamente a quanto egli pretende far credere
con semplici affermazioni di parte (cfr. ricorso pag. 3),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è
ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione in Kosovo non è, notoriamente caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nell'integralità del territorio nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane ed ha
un'esperienza lavorativa di molti anni quale (…) (cfr. verbale 1 pag. 2);
che, inoltre, nel suo Paese di origine vivono la madre e il fratello con la
sua famiglia (cfr. ibidem pag. 3), i quali potranno aiutarlo al suo
reinserimento, contrariamente a quanto pretende (cfr. ricorso pag. 3);
che, oltremodo, egli non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
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problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi
medici; che, infatti, il ricorrente non ha circostanziato in alcun modo gli
allegati problemi psicologici (cfr. verbale 3 D36D39, ricorso pag. 3),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, oltre a quello
già presentato in corso di procedura (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF
2008/34 consid. 12 pagg. 513515); che l'esecuzione dell'allontanamento
è dunque pure possibile,
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa
esecuzione il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600., che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF; RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600., sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro AngeliBusi Antonella Guarna
Data di spedizione: