B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5617/2013
S e n t e n z a d e l 9 o t t o b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (...),
Gambia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 settembre 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
6 settembre 2013;
il documento che l'UFM ha rimesso al medesimo e mediante il quale lo ha
reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda di asilo;
i verbali di audizione del 17 settembre 2013 (di seguito: verbale 1) e del
27 settembre 2013 (di seguito: verbale 2);
il verbale della decisione dell'UFM del 27 settembre 2013, notificata oral-
mente all'interessato il medesimo giorno (cfr. atto A12/1), con la quale
detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Sviz-
zera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento stesso;
il ricorso inoltrato dal ricorrente al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il 4 ottobre 2013 (cfr. timbro del plico raccoman-
dato);
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale in data
7 ottobre 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrati-
va del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
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che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sommaria, il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino del Gambia, di etnia wolof e di aver avuto quale ultimo
domicilio in Patria a B._______ dove avrebbe vissuto fino al giorno dell'e-
spatrio (cfr. verbale 1, p. 4); che sarebbe espatriato a causa di problemi
economici e di un raggiro subito in relazione ad un cambio valuta effettua-
to per un conoscente (cfr. verbale 1, p. 8);
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ri-
corrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ul-
teriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una deci-
sione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che nel caso concreto, a distanza di un mese dalla presentazione della
domanda di asilo, il ricorrente non ha esibito alcun documento;
che secondo le sue dichiarazioni egli avrebbe perso il proprio passaporto
in Gambia durante il viaggio verso il Senegal; che per il medesimo sareb-
be difficile procurarsi qualsiasi documento siccome non avrebbe più con-
tatti con il fratello, avrebbe perso il numero di telefono della moglie e suc-
cessivamente il tentativo di rintracciare i propri famigliari sarebbe fallito
(cfr. verbale 1, p. 6 e verbale 2, p. 2);
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che le argomentazioni quo al possesso di documenti, come pure quelle
addotte relativamente al viaggio di espatrio, risultano inattendibili come
rettamente ritenuto nella decisione impugnata a cui si rimanda;
che vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa il viaggio e il possesso di documenti, il Tribunale conclude
che egli li dissimuli per i bisogni della causa;
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità;
che, in conclusione, non avendo esibito alcun documento d'identità né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che, come rettamente considerato nella querelata decisione, alla quale si
rinvia, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente siano irri-
levanti ai sensi dell'asilo;
che, in particolare, relativamente al problema riscontrato circa la somma
di denaro del conoscente, il ricorrente avrebbe certamente potuto denun-
ciare alle autorità la truffa subita suo malgrado;
che del resto, ai sensi dell'art. 8 LAsi, il richiedente l'asilo è tenuto a col-
laborare all'accertamento dei fatti, segnatamente dichiarando le sue ge-
neralità, consegnando i documenti di viaggio e di identità, indicando le
ragioni della sua domanda d'asilo, designando in modo completo e for-
nendo eventuali mezzi di prova;
che, ritenute le dichiarazioni dell'insorgente in sede di ricorso relative alla
falsità delle allegazioni rese in prima istanza, questo Tribunale ritiene che
il ricorrente ha manifestamente violato l'obbligo di collaborare;
che, inoltre, il Tribunale osserva che i nuovi motivi addotti a sostegno del-
la domanda d'asilo, si fondano su allegazioni particolarmente generiche e
prive di qualsivoglia consistenza, non avendo l'insorgente esibito alcuna
documentazione idonea a dimostrarli; che, d'altronde, la presentazione a
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questo stadio della procedura, senza alcun fondamento, di nuovi fatti,
conduce a pensare che essi non siano l'espressione della realtà, bensì, al
contrario, una motivazione dell'ultima ora fornita meramente per i bisogni
di causa;
che, in virtù di quanto precede, non vi è ragione di ritenere verosimile
quanto fatto valere dall'insorgente unicamente in sede di ricorso;
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determi-
nazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione com-
plementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, pp. 725-733 e
DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pp. 90 e ss.);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Gambia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uo-
mo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Con-
venzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o tratta-
menti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali
l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1;
DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);
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che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giu-
sta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in virtù di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto in-
ternazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento
è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Gambia non è caratterizzata da guerra, guer-
ra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazio-
ne nell'integralità del territorio nazionale;
che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane,
scolarizzato, ha conseguito la patente di guida per i (...) e ha esperienza
lavorativa come (...) (cfr. verbale 1, p. 4); che vi è motivo di ritenere che
egli disponga in patria di un'ampia rete sociale considerato che vi
risiedono la moglie, i figli, un fratello ed altri parenti sia materni che
paterni (cfr. verbale 1, p. 5);
che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti), senza che da un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr);
che, per concludere, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in rela-
zione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che usando la necessaria diligenza, egli
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr.
DTAF 2008/34 consid. 12);
che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esi-
gibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamen-
to e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
dell'autorità inferiore confermata;
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che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale
[LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: