Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D5629/2011
Sen t e n z a d e l 2 3 g enna i o 2 0 1 2
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice JeanPierre Monnet;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…), alias
D._______, nato il (…),
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 9 settembre 2011 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
10 dicembre 2009;
il verbale d'audizione del 18 dicembre 2009 (di seguito: verbale 1);
l'esame LINGUA al quale il richiedente è stato sottoposto il 4 aprile 2011
e la relativa perizia del 28 aprile 2011;
il verbale d'audizione del 22 giugno 2011 (di seguito: verbale 2) con il
quale, tra le altre cose, gli è stato concesso il diritto di essere sentito in
merito alla perizia dell'esame LINGUA;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
9 settembre 2011, notificata all'interessato in data 14 settembre 2011
(cfr. avviso di ricevimento);
il ricorso dell'11 ottobre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 12 ottobre 2011);
l'ordinanza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
del 14 ottobre 2011 con la quale il Tribunale ha informato il ricorrente
della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura;
la decisione incidentale del Tribunale del 4 novembre 2011 con la quale
ha respinto la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, ed ha
invitato il ricorrente a versare entro il 21 novembre 2011 un anticipo di
CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali indicando che in
caso d'inosservanza il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile;
il pagamento dell'anticipo delle presunte spese processuali effettuato
dall'insorgente l'11 novembre 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del
diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA),
né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
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argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5);
che nell'audizione sommaria il richiedente ha dichiarato di essere un
cittadino minorenne iracheno di etnia curda, nato e cresciuto dal nonno –
in quanto orfano – a E._______ in Iraq (cfr. verbale 1, pagg. 1 seg. e 4);
che sarebbe espatriato per poter vivere meglio, lavorare ed avere un
futuro in Svizzera; che, inoltre, sarebbe stato minacciato da un turkmeno
che avrebbe voluto ottenere i soldi dell'interessato;
che, nella decisione impugnata, l'UFM, oltre a rilevare una violazione
dell'obbligo di collaborare dell'interessato all'accertamento dei fatti circa la
sua minore età e la sua effettiva provenienza, ha considerato inverosimili
le dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in
particolare, circa la provenienza dell'interessato, l'esame LINGUA
avrebbe dimostrato che la socializzazione del richiedente sarebbe da
individuare con certezza nella regione di F._______ nel Kurdistan
iracheno e non nella città di E._______ come allegato dallo stesso; che,
inoltre, il certificato di nazionalità depositato in occasione dell'audizione
federale sui motivi d'asilo atto a provare la sua provenienza conterrebbe
segni di falsificazione oggettivi; che, per giunta, si sarebbe contraddetto in
merito alla data dell'unico fatto di rilievo accadutogli, ossia la minaccia di
morte da parte di un turkmeno;
che, rilevata la violazione di collaborare dell'interessato e conformemente
alla giurisprudenza del Tribunale, le autorità non sarebbero tenute, in
assenza d'indicazioni da parte del richiedente, a sondare l'esistenza di
eventuali ostacoli all'allontanamento verso il Paese d'origine e nella
fattispecie verso la molto probabile provenienza da F._______; che,
pertanto, l'UFM ha ritenuto che il racconto del richiedente non soddisfa le
condizioni di verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi e ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Iraq – segnatamente verso una delle tre
province nordirachene (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) – siccome lecita,
esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM,
reiterando che proverrebbe effettivamente da E._______ e non dal
Kurdistan iracheno; che infatti egli ritiene di aver fornito indicazioni
corrette sulla sua conoscenza di E._______ e che l'UFM si sarebbe
soffermato solo sugli aspetti che avrebbero messo in discussione la sua
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provenienza, invece di soffermarsi su tutte le indicazioni corrette ed
esatte che egli avrebbe fornito su detta città; che su questo punto egli
indica che l'UFM si sarebbe fondato su un accertamento poco accurato
delle sue dichiarazioni e che le susseguenti motivazioni sarebbero
arbitrarie nonché non motivate; che in detto atto ha indicato di aver
lasciato il Paese d'origine non a causa della minaccia del turkmeno, bensì
a causa dell'assenza di sicurezza in Iraq e per la ricerca di prospettive
future; che, quo al dovere di collaborare circa la determinazione della sua
età, egli reitera il fatto che le differenti date di nascita che ha fornito nel
corso della procedura gli sarebbero state indicate dal nonno e che lui non
sarebbe al corrente della sua data di nascita; che avendo ricevuto da suo
nonno il certificato di nazionalità attestante un'altra data e la sua
maggiore età, egli si fonderebbe su quest'ultima come data effettiva di
nascita; che, di conseguenza egli ritiene di non aver ingannato l'autorità
sostenendo che detto certificato, contrariamente da quanto deciso
dall'UFM, non sarebbe un falso, bensì un documento autentico;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità
di rifugiato nonché la concessione dell'asilo; in via sussidiaria egli ha
chiesto che gli atti fossero trasmessi all'autorità inferiore per un nuovo
giudizio rispettivamente che gli sia concessa l'ammissione provvisoria;
egli ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del
relativo anticipo;
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a
persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati; che esso
comprende il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo
della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che
comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi);
che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della
condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve
provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la
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qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una
probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in
particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate
o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un
richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo
[GICRA] 1993 n. 21); che le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè
resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili
di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o
meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi;
che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una
valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole
allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio
dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando,
contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni
dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1, GICRA 1995
n. 23);
che, come rettamente ritenuto nelle querelata decisione, questo Tribunale
ritiene che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di
procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni, non
corroborate da elementi consistenti, limitandosi, quo ai fatti evocati, ad
esprimere delle congetture non fondate su alcuno indizio oggettivo;
che, da un lato a fondamento della sua domanda d'asilo il ricorrente ha
fatto valere una minaccia subita da un turkmeno che non è tuttavia
riuscito a rendere verosimile; che in particolare, circa questa circostanza
egli si è contraddetto sulla data, adducendo in un primo tempo che
sarebbe accaduto un mese prima dell'espatrio, per poi indicare che si
sarebbe verificato cinque mesi prima dell'espatrio (cfr. verbale 1, pag. 8 e
verbale 2, pag. 2); che dall'altro lato detta minaccia non sarebbe il motivo
principale a sostegno della sua domanda d'asilo; che, infatti, sia in sede
di audizioni sia nell'atto di ricorso l'insorgente ha indicato che il motivo
principale del suo espatrio sarebbe da individuarsi nell'assenza di
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sicurezza e di prospettive future nel suo Paese d'origine (cfr. verbale 1,
pag. 7; verbale 2, pag. 2 e ricorso, pag. 2);
che quo alla sicurezza, l'unico eventuale pregiudizio personale l'ha
identificato con la minaccia da parte del turkmeno, la qual circostanza è
però da ritenersi inverosimile per i motivi poc'anzi evocati;
che l'assenza di prospettive future è, come palesemente riconoscibile,
irrilevante ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo,
segnatamente giusta l'art. 3 LAsi;
che, per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle
considerazioni della decisione dell'UFM;
che, alla luce di quanto sopra, i motivi d'asilo addotti dal ricorrente non
adempiono per l'uno i criteri di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi e per
l'altro i criteri di rilevanza giusta l'art. 3 LAsi;
che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di
riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo,
destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata;
che, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio
federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 cpv. 1 LAsi);
che, il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto
1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell'allontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20),
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
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che, tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di
collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr.
sentenza del Tribunale amministrativo federale D3975/2007 del
15 giugno 2007, consid. 3.4); che si tratta di un tipico caso di applicazione
dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA;
che, nel caso di specie, le affermazioni del ricorrente in merito alla propria
cittadinanza sono indubbiamente verosimili; che, invece le sue
dichiarazioni concernenti la regione irachena di provenienza sono
manifestamente carenti ed inverosimili al punto tale che può essere
esclusa la sua provenienza da E._______;
che, a titolo d'esempio, secondo la perizia dell'esame LINGUA, si evince
che l'insorgente ha delle lacune importanti circa le sue conoscenze della
città di E._______, nonché della lingua araba;
che quindi non soccorrono il ricorrente le stereotipate giustificazioni rese
in sede di riscorso volte a dimostrare l'imparzialità dell'apprezzamento di
tale mezzo di prova allegando che l'UFM non avrebbe tenuto conto delle
risposte che attesterebbero la sua socializzazione proprio a E._______
soffermandosi piuttosto sulle risposte che attesterebbero il contrario;
che va detto che nell'esame LINGUA sono state testate molteplici
sfaccettature per determinare il suo luogo di socializzazione, come la
conoscenza geografica, culturale ed etnica della città di E._______,
nonché la lingua parlata dal ricorrente e che, da una persona che allega
d'essere nata a E._______ e di avervi vissuto almeno 15 anni, interrogata
su tali questioni avrebbe fornito risposte senza contraddizioni, logiche e
fedeli alla realtà;
che invece, dalle risposte fornite dal ricorrente e dalle lacune evidenziate
non si può senz'altro evincere che la sua socializzazione sia avvenuta
nella città di E._______ ma piuttosto che questa sia da localizzarsi nella
regione di F._______, e ciò sulla base di un accurato esame della lingua
e del dialetto parlato dallo stesso, in particolare la fonetica, le particolarità
lessicali e la sua conoscenza dell'arabo;
che, a prescindere dalle risultanze dell'esame LINGUA, egli ha pure
presentato un documento di dubbio valore probatorio, che se non è falso
è comunque di dubbia confezione, per essere un certificato di nazionalità
che gli sarebbe stato rilasciato a E._______;
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che quindi, con peraltro i segni di falsificazione oggettivi constatati
dall'UFM (cfr. act. A 28/3), non vi è luogo di attribuirgli alcunché valore di
prova, bensì da costituire pure un ulteriore elemento che sta ad indicare
la sua mancata volontà di collaborare nello stabilire i fatti determinanti ai
fini del giudizio;
che, in altre parole, violando l'obbligo di collaborare con riferimento
all'indicazione della sua vera provenienza regionale, a lui senza dubbio
nota, egli pone l'autorità nell'impossibilità di determinare con certezza la
sua regione d'origine, e l'esistenza di ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento giusta, tra le altre cose, le condizioni giurisprudenziali
d'esigibilità dell'allontanamento verso le tre province curde dell'Iraq del
nord previste nella sentenza di principio DTAF 2008/5;
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non
può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1
LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale
pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30);
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, segnatamente nella
regione di F._______, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83
cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato la
provenienza interna del suo Paese d'origine, il ricorrente ha reso
impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo nel
suo Paese d'origine;
che, di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel
suo Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
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che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infatti, il ricorrente, usando la dovuta diligenza potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34
consid. 12);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, ne consegue, l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; che
l'autorità inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106
LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]); che le spese processuali
sono compensate con l'anticipo tempestivamente versato in data
11 novembre 2011;
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
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(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente e
sono compensate con l'anticipo versato in data 11 novembre 2011.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: