B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5638/2012
S e n t e n z a d e l 5 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato (...),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 26 ottobre 2012 / N [...].
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Visto:
la prima domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in
data 24 agosto 2011;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
4 gennaio 2012 passata in giudicato il 16 gennaio 2012;
la seconda domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera
in data 3 ottobre 2012;
i verbali d'audizione dell'11 ottobre 2012 (di seguito: verbale 1) e del
26 ottobre 2012 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
26 ottobre 2012, notificata all'interessato oralmente il medesimo giorno
(cfr. atto A 12/1);
il ricorso del 29 ottobre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 30 ottobre 2012);
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) contro una decisione in materia d'asilo
dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale ammini-
strativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di
principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 del-
la legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
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che non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito una valida
giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione previ-
sta all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno del-
la qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione
di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione cui si rinvia, que-
sto Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente oltre che inverosi-
mili sono irrilevanti ai sensi dell'asilo;
che, in particolare, le dichiarazioni relative agli asseriti pestaggi e minac-
ce che avrebbe subito in patria sono inverosimili per i motivi già esposti
nella decisione dell'autorità inferiore a cui si rimanda; che, inoltre, i pro-
blemi finanziari e la disoccupazione (cfr. verbale 1, pag. 10 e verbale 2,
D41, pag. 5) sono, come palesemente riconoscibile, irrilevanti ai sensi
delle norme in materia di concessione dell'asilo, segnatamente giusta
l'art. 3 LAsi;
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o
mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, alle
cui considerazioni della decisione impugnata, per evitare ulteriori ripeti-
zioni, si rimanda;
che, pertanto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifu-
giato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugna-
ta va confermata;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accer-
tamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgen-
te;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione
complementari ai fini d'accertare l'esistenza d'un eventuale impedimento
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all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8 con-sid.
5.6.5-5.7);
che il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento in
quanto il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che, ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della
LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento in Tunisia è ammissibile (art. 83
cpv. 3 LStr ed art. 44 cpv. 2 LAsi);
che anche da un punto di vista della situazione in Tunisia, della situazione
personale, essendo giovane, in salute ed avendo una formazione nonché
un'esperienza professionale oltre che una rete sociale avendo egli vissuto
a B._______ (Tunisia) dalla nascita fino all'espatrio (cfr. verbale 1, pag. 3-
4), l'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr ed
art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr, art. 44 cpv. 2 LAsi
e cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);
che in sunto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammis-
sibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto; le spese giudi-
ziarie di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del
ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrati-
vo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF);
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: