B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5653/2013
S e n t e n z a d e l 2 8 m a r z o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nata il (…), e il figlio
B._______, nato il (…),
Somalia,
entrambi rappresentati dal signor Rosario Mastrosimone,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Domanda d'asilo presentata all'estero e autorizzazione d'en-
trata;
decisione dell'UFM del 10 settembre 2013 / N (…).
D-5653/2013
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Fatti:
A.
In data 13 gennaio 2012, A._______ – cittadina somala attualmente resi-
dente in Etiopia con il figlio B._______ – ha conferito mandato con possi-
bilità di subdelega a C._______, cittadino somalo residente in Svizzera al
beneficio dell'ammissione provvisoria, con il quale ha dichiarato essere
sposata dal 1° gennaio 2006, affinché deponesse una domanda d'asilo e
autorizzazione d'entrata in Svizzera per conto suo e del loro figlio
B._______.
B.
In data 16 aprile 2012, il signor C._______, ha inoltrato all'UFM, in rap-
presentanza di A._______ e di B._______, una domanda d'asilo dall'este-
ro e autorizzazione d'entrata in Svizzera. Nella domanda ha spiegato che
la moglie in Somalia avrebbe avuto problemi con gli Al Shabaab. Mentre
ella lavorava presso una ONG, la madre, anche lei al servizio presso la
stessa ONG, sarebbe stata sequestrata ed in seguito uccisa dagli Al
Shabaab. In seguito, un giorno che la signora A._______ non sarebbe
stata presente, gli Al Shabaab avrebbero fatto irruzione nella sede
dell'ONG chiudendo tutti gli uffici. I colleghi di A._______ l'avrebbero in-
formata che il gruppo avrebbe cercato anche lei, per non farsi trovare ella
sarebbe così scappata in un'altra città dove avrebbe trovato lavoro come
donna delle pulizie presso la D._______, un'altra ONG. Anche lì però sa-
rebbero arrivati gli Al Shabaab a cercarla e uno di loro avrebbe voluto
prenderla in moglie. Gli Al Shabaab avrebbero infatti ritenuto non valido il
matrimonio di A._______ con C._______ non avendo più notizie l'uno
dell'altra dal 2006. Il pretendente avrebbe inoltre affermato che se la si-
gnora A._______ non avesse, entro una settimana, accettato la proposta
di matrimonio le avrebbero tagliato la testa. Ella, sarebbe subito scappata
ed espatriata in Etiopia in (…) del 2011.
A sostegno della domanda il signor C._______ ha prodotto copia del cer-
tificato di nascita della moglie, rilasciato a Mogadiscio (Somalia) il
(…) 2010, con relativa traduzione in inglese, una lettera manoscritta della
stessa del (…) 2012, copia della tessera di lavoro della D._______ e lo
stampato della pagina web di presentazione della D._______.
C.
Con scritto del 20 luglio 2012 e del 17 agosto 2012, non avendo ancora
ottenuto una risposta in merito alla domanda d'autorizzazione d'entrata
D-5653/2013
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per la moglie ed il figlio, il signor C._______ ha chiesto all'UFM conferma
della ricezione della domanda e chiarimenti in merito allo stato della pro-
cedura.
D.
Con scritto del 19 ottobre 2012 l'UFM ha confermato la ricezione della
domanda ed ha informato C._______ che la domanda verrà trattata il più
rapidamente possibile.
E.
In data 8 gennaio 2013 l'UFM ha riferito al marito, rispettivamente padre
degli interessati, che l'Ambasciata svizzera ad Addis Abeba (Etiopia) non
sarebbe stata in grado di procedere all'audizione dei richiedenti l'asilo per
mancanza di capacità ed infrastrutture. Pertanto, in conformità con la giu-
risprudenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribuna-
le), ha invitato A._______ a rispondere, per iscritto ed entro
l'8 febbraio 2013, ad un formulario di domande per chiarire i fatti ed i mo-
tivi d'asilo. Nello stesso scritto ha accordato all'interessata la possibilità di
prendere posizione in merito ad un eventuale rigetto della domanda d'asi-
lo e dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera ed ha infine richiesto la tra-
smissione, come mezzi di prova, di copie dei documenti di identità, non-
ché di una fotografia recente.
F.
F.a Con scritto del 4 febbraio 2013 C._______ ha ossequiato quanto
chiesto dall'UFM con il succitato scritto dell'8 gennaio 2013, gli ha tra-
smesso le risposte al questionario ottenute telefonicamente dalla moglie
ed ha richiesto una proroga per poter produrre le risposte firmate dalla ri-
chiedente. Nello scritto, oltre che a confermare quanto già adotto nella
domanda del 16 aprile 2012, ha indicato che la richiedente non sarebbe
mai stata in un campo profughi dell'Alto Commissariato delle Nazioni Uni-
te per i Rifugiati (UNHCR) ed ha precisato che la medesima ed il figlio sa-
rebbero provvisoriamente ospiti di una famiglia di conoscenti somali ad
Addis Abeba e che non potrebbero rimanere in Etiopia date le difficili con-
dizioni di vita e la mancanza di un sostegno. Ha inoltre aggiunto che la
moglie ed il figlio non potrebbero rientrare in Somalia a causa della situa-
zione di estrema violenza causata dagli Al Shabaab, nonché da altri
gruppi armati presenti nel paese. Unitamente alle risposte ha allegato il
certificato di nascita di A._______ in originale, la scansione di una lettera
manoscritta datata 19 gennaio 2013 nonché cinque fotografie della mo-
glie e del figlio.
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Pagina 4
F.b In data 15 febbraio 2013 egli ha trasmesso all'UFM le medesime ri-
sposte firmate dalla moglie unitamente ad un foglio di accompagnamento
della compagnia DHL, che si era occupata del trasporto della lettera, e
della busta DHL originale.
G.
Con missive del 10 maggio 2013, del 29 luglio 2013 e del 6 settembre
2013 il signor C._______ ha sollecitato l'UFM in merito allo stato della
procedura ed ha espresso inquietudine per la lunga attesa.
H.
Con decisione del 10 settembre 2013, notificata al marito al più presto
l'11 settembre 2013, l'UFM non ha autorizzato l'entrata degli interessati in
Svizzera ai fini della procedura d'asilo ed ha respinto la loro domanda
d'asilo dall'estero. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che
dall'incarto del signor C._______ riguardante le domande formulate dallo
stesso l'11 agosto 2010 e il 23 novembre 2011 volte al rilascio di un do-
cumento di viaggio, sarebbe emerso che A._______ ed il figlio, già nell'a-
gosto del 2010 e ancora nel novembre del 2011, vivevano a E._______
(Kenya) e non più in Somalia. Malgrado queste divergenze detto Ufficio
non ha deciso definitivamente se i motivi d'asilo dei richiedenti sarebbero
stati o meno suscettibili di giustificare il rilascio di un'autorizzazione per
entrare in Svizzera, in quanto tale autorizzazione sarebbe comunque e-
sclusa. L'autorità inferiore ha infatti considerato il soggiorno dei richiedenti
in uno stato terzo ed ha esaminato la situazione dei richiedenti confor-
memente al previgente art. 52 cpv. 2 della legge sull’asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). L'UFM ha considerato che nei campi rifugiati
dell'UNHCR sarebbero garantiti sia i bisogni vitali sia una certa sicurezza,
pertanto, per i somali residenti in Etiopia, si potrebbe ragionevolmente e-
sigere che si rechino o facciano ritorno in tali campi. Nel caso specifico,
dall'incarto emergerebbe che i richiedenti non avrebbero effettuato nes-
suna prassi per essere registrati quali rifugiati UNHCR ed ottenere in tal
modo la protezione offerta. Sarebbe sicché ragionevole esigere che intra-
prendano le pratiche necessarie al fine di farsi riconoscere come rifugiati
UNHCR. In caso di bisogno i medesimi potrebbero poi contare sull'aiuto
del marito, rispettivamente padre residente in Svizzera, nonché sull'aiuto
di compatrioti, essendoci in Etiopia una diaspora somala molto numerosa.
Non risulterebbe inoltre che gli interessati si troverebbero personalmente
in una situazione di rigore e di vulnerabilità tali da mettere la loro esisten-
za in pericolo. Non avrebbero infatti reso verosimile di essere esposti a
pregiudizi determinanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato in E-
tiopia. Pertanto gli stessi non potrebbero avvalersi della protezione sussi-
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Pagina 5
diaria della Svizzera, poiché sarebbe ragionevole attendersi che prose-
guano la loro permanenza in Etiopia. Per quanto attiene all'esame delle
relazioni strette con la Svizzera, segnatamente al marito, rispettivamente
padre, ammesso provvisoriamente in Svizzera dal 5 novembre 2009, l'au-
torità inferiore ha rilevato che, essendo oltrepassato il termine di tre anni
previsto dall'art. 85 cpv. 7 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli
stranieri (LStr, RS 142.20), il signor C._______ avrebbe eventualmente la
possibilità di inoltrare una domanda di ricongiungimento famigliare ai
sensi della succitata disposizione. Anche per questo motivo, sarebbe giu-
stificato rifiutare l'entrare in Svizzera ai richiedenti e respingere la doman-
da d'asilo dall'estero in oggetto.
I.
Il 7 ottobre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
8 ottobre 2013) gli interessati, per il tramite di un mandatario designato
dal marito, sono insorti contro la summenzionata decisione del
10 settembre 2013 dinnanzi al Tribunale. Nell'atto di ricorso, gli insorgenti
sollevano che i motivi d'asilo della ricorrente apparirebbero a lei specifici,
del tutto slegati da quelli addotti dal marito. Il marito per di più ne avrebbe
una conoscenza limitata, solo approssimativa e non del tutto accurata,
resterebbero dunque molti punti bisognosi di ulteriori chiarimenti. Per
quanto attiene alle divergenze concernenti l'espatrio e il Kenya, i richie-
denti osservano che le incongruenze sarebbero emerse unicamente nella
motivazione della decisione e l'autorità non avrebbe né concesso la pos-
sibilità di esprimere osservazioni nell'arco della procedura né l'opportunità
di essere sentiti in merito. I ricorrenti spiegano che avrebbero lasciato la
Somalia per fuggire dagli Al Shabaab già una prima volta nel corso del
2010 e avrebbero raggiunto E._______ (Kenya) dove abitavano dei co-
noscenti. Tuttavia anche in Kenya la ricorrente avrebbe ricevuto delle te-
lefonate minatorie da parte degli Al Shabaab, così avrebbe lasciato il figlio
presso i conoscenti per metterlo al sicuro e lei sarebbe ripartita verso il
confine. Nel frattempo il marito avrebbe appreso da amici che la moglie si
troverebbe in Kenya ed avrebbe così richiesto un documento di viaggio
con l'obiettivo di raggiungerla, ma non sarebbe riuscito ad ottenere il visto
necessario. Il marito sarebbe poi rimasto senza notizie dei ricorrenti con
la convinzione che essi si troverebbero ancora in Kenya ed avrebbe così
richiesto una seconda volta un documento di viaggio nel novembre 2011,
anche se poi non sarebbe partito. Egli, nel mese di gennaio del 2012, a-
vrebbe poi finalmente potuto contattare telefonicamente A._______ che
gli avrebbe comunicato di trovarsi in Etiopia già dal (…) 2011. Osservano
in seguito che la tardività delle allegazioni concernenti il soggiorno in
Kenya, si spiegherebbe con le difficoltà di comunicazione tra il signor
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C._______ e la signora A._______. I ricorrenti ritengono che sarebbero
ancora molti i punti bisognosi di ulteriori chiarimenti e sollevano che di
norma la rappresentanza svizzera all'estero dovrebbe interrogare gli inte-
ressati sui motivi d'asilo, che tuttavia nella fattispecie l'Ambasciata Sviz-
zera in Etiopia (di seguito: l'Ambasciata) non avrebbe proceduto all'audi-
zione. I ricorrenti contestano le difficoltà addotte dall'Ambasciata per giu-
stificare il rifiuto di sentire direttamente e personalmente gli interessati.
Segnatamente, hanno espresso perplessità sull'attualità dei motivi addotti
dalla rappresentanza svizzera, ovvero problemi di infrastruttura, sicurezza
e capacità, in quanto si fonderebbero su una situazione di fatto esistente
più di tre anni fa. Nella fattispecie non sarebbe stata dunque valutata
concretamente l'attuale possibilità di effettuare un'audizione in Etiopia,
pertanto, i fatti di rilievo sarebbero stati accertati in maniera incompleta,
tenuto conto anche del fatto che il marito si troverebbe separato dalla
moglie da ormai oltre sei anni. Per quanto attiene alla possibilità di chie-
dere protezione in Etiopia i ricorrenti ritengono che l'UFM nella decisione
querelata avrebbe omesso di effettuare una valutazione complessiva e
realistica dei fatti di rilievo, non avrebbe infatti tenuto conto né dei motivi
d'asilo dei ricorrenti né della presenza del marito in Svizzera. A loro dire la
decisione dell'autorità inferiore sarebbe il frutto di una conseguenza quasi
meccanica per il solo fatto che si troverebbero attualmente in Etiopia. I ri-
correnti contestano inoltre la possibilità di farsi registrare come rifugiati
dall'UNHCR ed ottenere protezione in quanto i campi profughi si trove-
rebbero al confine con la Somalia, in una zona a forte rischio di infiltrazio-
ni da parte degli Al Shabaab e dunque non definibile come sicura. Infine,
quanto all'esistenza di relazioni strette con la Svizzera, gli insorgenti sono
dell'avviso che l'autorità inferiore non avrebbe soppesato adeguatamente
queste ultime con l'esigibilità di una permanenza in Etiopia. L'UFM si sa-
rebbe infatti limitato ad indicare la possibilità per il signor C._______ di in-
traprendere una procedura di ricongiungimento famigliare, istituto ben di-
stinto dall'asilo ed irrilevante ai fini della presente procedura. Ciò che in-
vece risulterebbe fondamentale sarebbe il fatto che i ricorrenti hanno in
Svizzera il padre, rispettivamente marito, legame famigliare sulla cui effet-
tività non sarebbero stati sollevati dubbi. In conclusione rilevano il lungo e
laborioso svolgimento della procedura di prima istanza.
In sostanza, i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso e, conse-
guentemente, l'annullamento della decisione, la trasmissione degli atti di
causa all'UFM ai fini del completamento dell'istruttoria, segnatamente una
nuova valutazione della possibilità di svolgere un'audizione sui motivi d'a-
silo presso la rappresentanza svizzera in Etiopia. In subordine, i medesi-
mi hanno chiesto l'annullamento della decisione e l'autorizzazione ad en-
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Pagina 7
trare in Svizzera in vista dello svolgimento di una procedura d'asilo. han-
no infine presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato
delle spese di giustizia.
J.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino necessari per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costi-
tuisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); i medesimi sono pertanto legittimati ad
aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono altresì soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente ri-
levanti (art. 106 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione im-
pugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57
D-5653/2013
Pagina 8
consid. 1.2, pag. 798; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed.,
Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
La legge federale del 28 settembre 2012 ha introdotto alcune modifiche
urgenti alla legge sull'asilo (cfr. Modifiche urgenti del 29 settembre 2012
alla legge sull’asilo; cfr. RU 2012 5359; FF 2010 3889) entrate in vigore il
29 settembre 2012 con effetto sino al 28 settembre 2015.
Fra le modifiche figura la soppressione della possibilità di depositare una
domanda d'asilo presso una rappresentanza svizzera all'estero. Giusta la
relativa disposizione transitoria, le domande d'asilo depositate all'estero
prima dell'entrata in vigore della modifica della LAsi sono rette dagli arti-
coli 12, 19, 20, 41 cpv. 2, 52 e 68 LAsi nel tenore previgente.
Il presente ricorso viene quindi trattato secondo le disposizioni applicabili
del diritto previgente e l'invalsa giurisprudenza sviluppata sul tema.
4.
4.1 Conviene anzitutto esaminare la ricevibilità della domanda d'asilo
dall'estero presentata il 16 aprile 2012 all'UFM, per il tramite del signor
C._______.
4.2 L'avvio di una procedura d'asilo all'estero da parte di una persona ca-
pace di discernimento (maggiorenne o minorenne) ha carattere stretta-
mente personale, quindi indelegabile (cfr. DTAF 2011/39 consid. 4.3.2). In
altre parole, è necessario che la domanda di protezione personale emer-
ga chiaramente dagli atti procedurali e che il richiedente si manifesti per-
sonalmente all'autorità svizzera.
4.3 Ritenuti gli scritti del 13 gennaio 2012 (atto B1/10) e 15 febbraio 2013
(atto B9/7), tramite i quali la qui ricorrente si è personalmente manifestata
di fronte all'autorità competente, i succitati criteri sono da considerarsi os-
sequiati. Nella fattispecie, in virtù di quanto precede, a giusto titolo l'UFM
ha ammesso la ricevibilità della domanda d'asilo dall'estero presentata
dal signor C._______.
5.
5.1 Preliminarmente, giusta l'art. 19 cpv. 1 LAsi (in vigore prima delle mo-
difiche), se un richiedente deposita una domanda d'asilo all'estero,
quest'ultima deve essere depositata presso una rappresentanza svizzera
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Pagina 9
la quale trasmette tale domanda all'UFM corredata da un rapporto
(art. 20 cpv. 1 LAsi in vigore prima delle modifiche). L'Ufficio autorizza il
richiedente ad entrare in Svizzera per chiarire i fatti se non si può ragio-
nevolmente pretendere che questi rimanga nel paese di domicilio o di
soggiorno o che si rechi in un altro paese (art. 20 cpv. 2 LAsi, in vigore
prima delle modifiche). In ossequio all'art. 10 cpv. 1 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1,
RS 142.311), la rappresentanza svizzera all'estero procede di norma
ad un interrogatorio del richiedente l'asilo. Se l'interrogatorio non è possi-
bile, il richiedente l'asilo è invitato a indicare per scritto i motivi d'asilo
(art. 10 cpv. 2 OAsi 1). La rappresentanza svizzera trasmette all'UFM il
verbale dell'interrogatorio o la domanda d'asilo scritta, come anche altri
documenti pertinenti e un rapporto completivo contenente la sua valuta-
zione della domanda d'asilo (art. 10 cpv. 3 OAsi 1).
5.2 Nel caso concreto l'UFM ha informato i ricorrenti che la
rappresentanza svizzera ad Addis Abeba (Etiopia) non sarebbe stata in
grado di procedere alla loro audizione per mancanza di capacità,
sicurezza e infrastruttura. Segnatamente, in ragione dell'importante
aumento delle domande d'asilo dall'estero, l'Ambasciata non sarebbe più
in grado di procedere alle audizioni poiché il personale sarebbe limitato,
la sicurezza non potrebbe essere garantita e i locali non sarebbero
sufficienti (cfr. atto B7/4, pag. 2; nonché lettera dell'Ambasciata svizzera
ad Addis Abeba del 17 maggio 2010 allegata all'atto B7/4). Nel ricorso gli
insorgenti mettono in dubbio tale giustificazione rilevando in particolare
che l'autorità inferiore si sarebbe basata su informazioni risalenti al 2010
le quali, anche in ragione del recente cambiamento legislativo, potrebbero
non essere più attuali. A sostegno delle loro argomentazioni citano la
sentenza del Tribunale E-5332/2012 del 6 maggio 2013, in cui il Tribunale
aveva annullato la decisione dell'UFM poiché l'accertamento dei fatti
risultava incompleto ed inesatto. Tuttavia nel caso di specie la situazione
è diversa da quella descritta nella sentenza del Tribunale E-5332/2012
del 6 maggio 2013. In quel caso infatti, l'UFM non aveva nemmeno
esaminato la possibilità da parte della rappresentanza svizzera all'estero
di procedere ad un'audizione del richiedente, mentre che nel caso in
disamina, l'autorità inferiore, anche se basandosi su delle informazioni
risalenti al 2010, ha valutato la possibilità di effettuare un'audizione dei
richiedenti all'Ambasciata di Addis Abeba.
5.3 Sebbene la rappresentanza svizzera in Etiopia non abbia proceduto
all'audizione diretta dei richiedenti l'asilo e sebbene gli stessi non abbiano
potuto esprimersi direttamente sulle incongruenze concernenti il Kenya
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rilevate dall'autorità inferiore unicamente nella decisione querelata,
questi ultimi hanno comunque potuto far valere i propri motivi d'asilo
rispettivamente negli scritti del 16 aprile 2012 (atto B1/10), dell'8 feb-
braio 2012 (atto B8/11) e del 15 febbraio 2012 (atto B9/7). Inoltre, i
ricorrenti hanno avuto la possibilità di esprimersi sull'eventuale pronuncia
di una decisione negativa nei loro confronti (atto B8/11 e B9/7). Il diritto di
essere sentito è stato pertanto rispettato e l'autorità inferiore ha potuto
pronunciarsi sulla base di un dossier completo. Pertanto, l'istruzione è
stata condotta in ossequio ai crismi legali e giurisprudenziali (cfr. DTAF
2007/30 consid. 5.4-5.7).
6.
6.1 Se il richiedente non rende verosimili delle persecuzioni (art. 3 e
7 LAsi) o se può essere ragionevole preteso che il richiedente si adoperi
per essere accolto in un altro paese (art. 52 cpv. 2 LAsi, in vigore prima
delle modifiche), l'UFM è legittimato a rendere una decisione materiale
negativa (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera
di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 21 consid. 2a pag.136,
GICRA 2004 n. 20 consid. 3a pag. 130, GICRA 1997 n. 15 consid. 2b
pag. 129 s.).
6.1.1 Le condizioni che permettono l'ottenimento di un'autorizzazione
d'entrata devono essere definite in maniera restrittiva, per questo motivo
l'autorità giudicante dispone di un margine di apprezzamento esteso. Ol-
tre all'esistenza di un'esposizione a serio pericolo ai sensi del'art. 3 LAsi,
l'autorità prende in considerazione altri elementi, segnatamente l'esisten-
za di relazioni particolari con la Svizzera o con un altro paese, la garanzia
di protezione di uno Stato terzo, la possibilità pratica e l'oggettiva esigibili-
tà dell'ammissione in un altro paese. In altri termini, la possibilità e l'esigi-
bilità di ricercare una protezione al di fuori dalla Svizzera, così come le fu-
ture possibilità di integrazione ed assimilazione. Ciò che è decisivo, per la
concessione di un'autorizzazione d'entrata, è il bisogno di protezione del-
le persone interessate. Pertanto, è necessario appurare l'esistenza di un
pericolo verosimile ai sensi dell'art. 3 LAsi e verificare se si possa ragio-
nevolmente esigere dall'interessato che durante l'esame della sua do-
manda prosegua il soggiorno nel paese d'origine o che si rechi in un pae-
se che lo possa accogliere, più vicino di quanto sia la Svizzera (cfr.
DTAF 2011/10 consid. 3.3, pag. 126).
6.1.2 La circostanza per cui il richiedente l'asilo dall’estero soggiorni in
uno Stato terzo, non implica necessariamente che egli debba adoperarsi
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al fine di ottenere l’ammissione in detto Stato. Anche in siffatta evenienza,
occorrerà esaminare gli elementi suscettibili di fare apparire siccome esi-
gibile la sua ammissione in tale Stato (o in un altro Stato) e confrontarli
con gli eventuali vincoli particolari con la Svizzera. Se vi sono degli indizi
di una messa in pericolo attuale del richiedente l'asilo nel suo paese
d'origine e non vi è la possibilità effettiva di una domanda di protezione in
un altro paese, è accordata l'autorizzazione d'entrata in Svizzera (cfr.
DTAF 2011/10 consid. 5.1, GICRA 2005 n. 19 consid. 4.3 pag. 174 s.,
GICRA 2004 n. 21 consid. 2b pag. 137 e consid. 4 pag. 138 segg.,
GICRA 2004 n. 20 consid. 3b pag. 130 s., GICRA 1997 n. 15 con-
sid. 2f pag. 131 s.). I vincoli particolari con la Svizzera insiti nell’art. 52
cpv. 2 LAsi non sono identici ai presupposti dell’asilo accordato a famiglie
di cui all’art. 51 LAsi (cfr. GICRA 2004 n. 21 consid. 4b.aa pag. 140).
6.2 Nella fattispecie, la ricorrente indica quali motivi di persecuzione nel
proprio paese d'origine dei problemi con gli Al Shabaab, segnatamente
l'obbligo di contrarre matrimonio con un membro del gruppo.
Prima di stabilire se i motivi d'asilo invocati dalla ricorrente siano tali da
giustificare un'autorizzazione d'entrata in Svizzera, conviene esaminare
se a giusto titolo l'UFM ha considerato come esigibile la permanenza de-
gli stessi in Etiopia, Stato terzo in cui risiedono verosimilmente dal 2011
(cfr. atto B1/10, pag. 4; atto B8/11 pag. 4; atto B9/7, pag.4).
6.2.1 Relativamente all'inesigibilità del proprio soggiorno in Etiopia i ricor-
renti invocano difficoltà relative alle loro condizioni di grave precarietà e il-
legalità in tale paese. In particolare, lamentano problemi legati all'alloggio:
sono infatti solo provvisoriamente ospiti di una famiglia di conoscenti so-
mali, all'assenza di sostegno, trovandosi il marito e padre in Svizzera e
non avendo parenti o amici in Etiopia, all'assenza di impiego e conse-
guentemente gravi difficoltà economiche. In riferimento a quanto ritenuto
dall'UFM nella decisione querelata sulla possibilità e esigibilità per gli inte-
ressati di recarsi in un campo profughi dell'UNHCR e di farsi registrare ot-
tenendo così la protezione offerta, i ricorrenti osservano che i campi pro-
fughi dell'UNHCR si trovano al confine con la Somalia in una zona a forte
rischio di infiltrazioni da parte degli Al Shabaab e dunque non definibile
come sicura. Essi ritengono che alla luce dei fatti di cronaca, segnata-
mente dell'attentato avvenuto in un centro commerciale di Nairobi (Ken-
ya) i timori di infiltrazioni da parte degli Al Shabaab non possono essere
considerati aprioristicamente come infondati. Sollevano infine che le con-
dizioni di vita nei campi profughi paiono decisamente precarie. A soste-
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gno di tali allegazioni producono degli stampati di articoli presi da pagine
web che descrivono la situazione nei campi (cfr. allegato 3 al ricorso).
A giudizio del Tribunale, sebbene le condizioni di vita in Etiopia non siano
facili, in particolare per i profughi nei campi, i ricorrenti in sostanza non
hanno dimostrato di essere costretti a vivere in condizioni tali da ritenere
un pericolo per la loro stessa vita (cfr. atto B8/11, pag. 4; atto B9/7,
pag. 4).
Attualmente, i ricorrenti vivono presso dei conoscenti ed in caso di biso-
gno è lecito attendersi che possono contare sul sostegno finanziario del
marito e padre residente in Svizzera. Inoltre gli interessati, come retta-
mente ritenuto dall'autorità inferiore nel querelato provvedimento, non
hanno effettuato nessuna prassi per essere registrati quale rifugiati
UNHCR ed ottenere così la protezione offerta. Pertanto, a mente di que-
sto Tribunale, è ragionevole esigere che l'interessata ed il figlio intrapren-
dano le pratiche necessarie al fine di farsi riconoscere come rifugiati
UNHCR ed essere così assegnati ad un campo profughi oppure essere
registrati quali rifugiati urbani autorizzati come tali a vivere in una città e a
potere di conseguenza beneficiare degli aiuti previsti, come ad esempio
la copertura dei bisogni vitali, un alloggio e una certa sicurezza. A questo
proposito, è d'uopo rilevare che in Etiopia è presente una diaspora soma-
la assai numerosa con molti cittadini somali che vivono in Etiopia da molti
anni o addirittura da generazioni e che, in aggiunta, l'Etiopia ha ratificato
la Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati,
RS 0.142.30).
In definitiva, sulla scorta di quanto precede, i ricorrenti non hanno saputo
dimostrare l'inesigibilità della loro permanenza in Etiopia.
6.2.2 Per quanto attiene ai vincoli particolari con la Svizzera essi non ri-
vestono un'intensità sufficiente tale da giustificare un'autorizzazione d'en-
trata. In primo luogo infatti, sebbene l'UFM, come rettamente osservato
dai ricorrenti nel gravame, non abbia mai sollevato dubbi sull'effettività del
legame famigliare tra i ricorrenti ed il signor C._______, residente in Sviz-
zera, a mente del Tribunale l'esistenza di tale nucleo famigliare pare dub-
bia. Invero, nei verbali delle audizioni di C._______ concernenti la sua
domanda d'asilo depositata in Svizzera il 24 giugno 2007, egli ha afferma-
to avere una ex-moglie (F._______) e tre figlie femmine (cfr. atto A1/8,
pag.3; atto A14/15, pagg. 1 e 3) e non ha mai indicato di essere sposato
con la signora A._______ dal 2006 né di avere avuto da lei un figlio di
nome B._______. Oltre a quanto dichiarato dal signor C._______ nella
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sua domanda d'asilo, altre contraddizioni, come ad esempio le incon-
gruenze in merito alla richiesta di un documento di viaggio per andare in
Kenya, oppure le incoerenze riguardanti la data d'espatrio dalla Somalia
del signor C._______ – la moglie infatti ha affermato di non avere avuto
più notizie dal marito dal 2006 quando lei era incinta del figlio B._______
(cfr. atto B1/10, pag. 3; atto B8/11, pag. 3; atto B9/7, pag. 3; ricorso
pagg. 4 e10), mentre il marito, nelle domande dell'11 agosto 2010 e del
23 novembre 2011 volte al rilascio di un documento di viaggio, avrebbe
dichiarato di non avere più visto la moglie dal 2007 – lasciano dubitare
del fatto che il signor C._______ sia effettivamente padre rispettivamente
marito dei ricorrenti.
In secondo luogo, la presenza del signor C._______ in Svizzera al bene-
ficio unicamente di un'ammissione provvisoria, anche ammettendo che
sia effettivamente il marito, rispettivamente padre dei ricorrenti, non costi-
tuisce un legame d'intensità tale da prescindere dall'applicazione del pre-
vigente art. 52 cpv. 2 LAsi. Infatti, nell'ambito di una domanda d'asilo
dall'estero, autorizzare l'entrata in Svizzera degli interessati sulla base
della sua presenza nel paese, limiterebbe la portata dell'art. 85 cpv. 7
LStr concernente il ricongiungimento famigliare e sarebbe certamente
contrario alla volontà del legislatore (cfr. sentenze del Tribunale del
15 ottobre 2013, E-3786/2013; del 16 giugno 2011, D-1395/2011 e del 12
maggio 2011, D-3916/2010 consid. 4.5.1).
6.3 Alla luce di tutto quanto sopra, a giusto titolo l'UFM non ha autorizzato
l'entrata in Svizzera ai ricorrenti ed ha respinto la loro domanda d'asilo
dall'estero in applicazione dei previgenti art. 20 cpv. 2 e 52 cpv. 2 LAsi.
7.
7.1 In virtù delle considerazioni esposte, le conclusioni ricorsuali tendenti
all'annullamento del provvedimento impugnato vanno respinte. Ne con-
segue che il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
7.2 Il ricorso, avveratosi manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata dal giudice unico (art. 111a cpv. 2 LAsi), con l'approvazione
di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
8.
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8.1 Avendo statuito il Tribunale nel merito, la richiesta di esenzione dal
versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è
divenuta priva di oggetto (art. 63 cpv. 4 PA).
8.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la
soccombenza sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5
PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, tenuto conto della particolarità
della causa, esse vengono condonate (art. 6 lett. b TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali e non si attribuiscono ripetibili.
3.
Questa sentenza è comunicata al rappresentante dei ricorrenti, all'UFM e
all'Ambasciata svizzera a Addis Abeba.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: