B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5666/2017
Sen t en z a d e l 1 9 ma r z o 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Gérald Bovier,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…),
con i figli
C._______, nata il (…), alias
D._______, nata il (…),
E._______, nato il (…),
Eritrea,
tutti rappresentati dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico,
Studio Legale Iglio Rezzonico,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento (ricorso contro una decisione di riesame);
decisione della SEM del 4 settembre 2017 / N (…).
D-5666/2017
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______ e la figlia F._______, cittadine eritree, hanno depositato una
domanda d'asilo in Svizzera il 22 ottobre 2016. In occasione dell'esercizio
del diritto di essere sentiti in merito all'eventuale responsabilità dell'Italia
per la trattazione della loro domanda d'asilo, A._______ ha indicato di non
volervi fare ritorno poiché in tale Paese la figlia non avrebbe ottenuto l'as-
sistenza di cui avrebbe avuto bisogno (cfr. verbale d'audizione di
A._______ del 27 ottobre 2016 [di seguito: verbale], pag. 10). Il (…) è nato
E._______, figlio della richiedente.
B.
Con decisione del 13 febbraio 2017, notificata il 24 febbraio 2017 (cfr. ri-
sultanze processuali), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito:
SEM) non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) pronun-
ciando nel contempo il trasferimento degli interessati verso l'Italia.
La SEM ha anzitutto ritenuto, sulla base del regolamento (UE) n. 604/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce
i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente
per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno
degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifu-
sione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013;
di seguito: Regolamento Dublino III), l'Italia competente per lo svolgimento
della procedura di asilo e di allontanamento. In seguito l'autorità inferiore
non ha riconosciuto la sussistenza di carenze sistemiche in tale Paese né
di motivi che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ex
art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. Invero, le autorità italiane hanno for-
nito le garanzie richieste dalla giurisprudenza e non ha neppure identificato
motivi In tale Paese non vi sono inoltre carenze sistemiche e le autorità
italiane hanno fornito le garanzie richieste dalla giurisprudenza ed i pro-
blemi medici di cui soffre F._______ – ossia la paralisi agli arti e la grave
cerebropatia – non sono infatti stati ritenuti di una gravità tale da implicare
una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di trasferimento in Italia.
C.
Il ricorso contro tale decisione interposto dagli interessati dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 3 marzo 2017
è stato respinto con sentenza D-1360/2017 del 28 giugno 2017.
D-5666/2017
Pagina 3
Innanzitutto, è stata confermata la competenza dell'Italia nel trattamento
della domanda d'asilo degli interessati. In secondo luogo, il Tribunale è a
sua volta giunto alla conclusione che non vi era alcun obbligo per la SEM
di applicare la clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento
Dublino III in quanto i ricorrenti non avevano fornito indizi seri e suscettibili
di comprovare che in caso di trasferimento in Italia le loro condizioni di vita
o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della
CartaUE, all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura o all'interesse superiore di
F._______ sancito dalla CDF. Le garanzie fornite dalle autorità italiane
sono infatti state considerate sufficientemente concrete ed individualizzate
e lo stato di salute di F._______ non è stato ritenuto un impedimento all'al-
lontanamento. Infine, il Tribunale ha ritenuto che l'esame effettuato dall'au-
torità inferiore in merito all'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a
cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 ago-
sto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) era stato effettuato secondo criteri oggettivi
e trasparenti.
D.
Per mezzo di uno scritto del 23 agosto 2017 gli interessati si sono rivolti
alla SEM depositando un'istanza di riesame della decisione 13 feb-
braio 2017 ed una richiesta di sospensione dell'allontanamento. Essi
hanno domandato la riconsiderazione del caso segnatamente per motivi
umanitari connessi alle condizioni di salute di F._______ ed alla situazione
di fragilità del nucleo familiare. Dal certificato medico del Dr. G._______ del
27 luglio 2017 risulterebbe infatti che il trasferimento della bambina sa-
rebbe assolutamente non immaginabile e potenzialmente pericoloso. Da
un recete rapporto sociale di aggiornamento redatto dalla H._______ si
evincerebbe inoltre nuovamente l'importante sforzo promosso in I._______
per sostenere la minore. Il suo sradicamento da questo percorso ed il suo
trasferimento altrove, con tutte le incognite ad esso connesse, rischierebbe
di avere conseguenze catastrofiche. In Italia potrebbero infatti passare di-
versi mesi già solo dal momento della presentazione della richiesta infor-
male d'asilo all'effettiva registrazione della stessa e quindi all'effettiva pos-
sibilità di attivazione di misure di accompagnamento. Gli interessati richie-
dono dunque alla SEM di far ricorso alla clausola di sovranità e permettere
loro, per motivi umanitari, di svolgere la procedura d'asilo in Svizzera. A
sostegno delle loro allegazioni gli interessati hanno fornito:
– Una copia del certificato medico del Dr. G._______ in merito all'idoneità
a viaggiare di F._______ del 27 luglio 2017 (doc. 1);
D-5666/2017
Pagina 4
– Una copia del rapporto sociale della H._______ del 22 agosto 2017
(doc. 2).
E.
Con decisione del 4 settembre 2017, notificata il 6 settembre 2017 (cfr. ri-
sultanze processuali), la SEM non è entrata nel merito della domanda di
riesame e confermato la crescita in giudicato e l'esecutività della decisione
del 13 febbraio 2017, statuendo nel contempo circa l'assenza di effetto so-
spensivo di un eventuale ricorso.
In particolare, l'autorità inferiore ha ritenuto che i documenti allegati alla
domanda di riesame non attesterebbero un peggioramento dello stato di
salute di F._______, ma bensì un miglioramento, sia per quanto riguarda
la salute sia per l'educazione. Inoltre, si potrebbe partire dal presupposto
che l'Italia, in quanto firmataria del Regolamento Dublino III, rispetti gli stan-
dard minimi di presa in carico dei richiedenti l'asilo. In particolare, tale
paese disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente ed in virtù
dell'art. 19 par. 1 direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richie-
denti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) sarebbe
tenuto a prestare le cure mediche adeguate, assicurando perlomeno l'ac-
cesso alle cure di pronto soccorso nonché ai trattamenti essenziali per ma-
lattie e disturbi psichiatrici gravi. Dall'incarto non vi sarebbero inoltre attual-
mente elementi che indurrebbero a ritenere che tale Paese priverebbe la
ricorrente dell'accompagnamento sociale e medico necessari. Non avendo
essi ancora inoltrato una domanda d'asilo in Italia, non potrebbero far va-
lere una presa in carico non consona al diritto internazionale ed ai bisogni
specifici del nucleo familiare. In seguito al trasferimento, essi dovranno
inoltrare una domanda d'asilo al fine di beneficiare delle prestazioni garan-
tite dalla direttiva accoglienza e qualora i loro diritti non dovessero essere
rispettati potrebbero rivolgersi alle autorità italiane competenti in materia,
alla Corte di Giustizia dell'Unione europea o alla Corte EDU. La SEM ha
inoltre nuovamente sottolineato che al momento del trasferimento, tutte le
informazioni relative all'accompagnamento di F._______ saranno comuni-
cate alle autorità italiane in modo da facilitare una presa in carico adeguata.
Di conseguenza, l'applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 par. 1
Regolamento Dublino non sarebbe nella fattispecie giustificata. Pertanto,
non vi sarebbero motivi atti ad annullare il provvedimento del 13 feb-
braio 2017.
F.
Con ricorso del 5 ottobre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
D-5666/2017
Pagina 5
d'entrata: 6 ottobre 2017) gli interessati hanno postulato, in via pregiudi-
ziale, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso ed in via principale,
l'accoglimento del gravame e la trasmissione degli atti alla SEM per il pro-
sieguo della procedura d'asilo. Essi hanno altresì richiesto la concessione
dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo, e del gratuito patrocinio.
Richiamati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti rilevano se-
gnatamente che gli standard minimi su cui si baserebbe il sistema Dublino
non sarebbero sufficienti per curare la malattia di F._______. Inoltre, il tra-
sferimento a J._______ non permetterebbe di sapere dove esattamente
sarà alloggiata la famiglia dal momento che in tale città e provincia vi sa-
rebbero diversi centri, alcuni dei quali sarebbero già stati oggetto di report
negativi. A ciò si aggiungerebbe il fatto che l'elenco SPRAR citato si riferi-
rebbe al 2015. Alla ricorrente non sarebbe poi stata data la possibilità di
produrre la documentazione medica necessaria inerente al reale stato di
salute della figlia. Oltracciò gli insorgenti rilevano che come riportato nel
certificato medico, F._______ dovrebbe essere ospitata in una struttura
d'accoglienza medicalizzata con la messa in atto di tutte le misure di so-
stegno, controllo e accompagnamento effettuate in I._______. Tali condi-
zioni non sarebbero assicurate nelle strutture CAS o SPRAR. Di conse-
guenza, non si potrebbe affermare che gli insorgenti non correrebbero il
rischio di essere sottoposti a trattamenti inumani in violazione dell'art. 3
CEDU. Infine, essi si troverebbero in Svizzera da ottobre 2016, e dunque
da più di un anno, durante il quale F._______ avrebbe potuto usufruire di
tutti i controlli e le cure necessarie e la famiglia avrebbe potuto cominciare
a stringere relazioni importanti. Di conseguenza, andrebbe applicata la
clausola umanitaria prevista dal Regolamento Dublino III.
A sostegno delle loro allegazioni hanno fornito:
– Una copia del certificato medico del 20 febbraio 2017 dell'Ospedale Re-
gionale di K._______ (doc. 4);
– Una copia del certificato medico dell'Ospedale Regionale di L._______
e (…) del 21 marzo 2017 (doc. 5);
– Una copia del rapporto della Fondazione (…) del 27 aprile 2017
(doc. 6);
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Pagina 6
– Due articoli inerenti il Centro (…) di J._______, il primo intitolato "La (…)
dei migranti: visita al (…) e al (…) di J._______" del (…) (doc. 3) ed il
secondo "(…) in M._______ > (…) di N._______" del (…) (doc. 7);
– Un estratto del "Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2016"
(doc. 8);
– Un articolo intitolato "Immigrazione: il sistema fallimentare dell'acco-
glienza in Italia" del 1° febbraio 2017 (doc. 9);
– Nuovamente una copia del certificato medico del Dr. G._______ in me-
rito all'idoneità a viaggiare di F._______ del 27 luglio 2017 (cfr. doc. 1).
G.
In data 6 ottobre 2017 il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecu-
zione dell'allontanamento.
H.
Con decisione incidentale del 17 ottobre 2017 il Tribunale ha anzitutto ac-
colto la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso autoriz-
zando i ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della proce-
dura. In secondo luogo gli insorgenti sono stati invitati ad indicare da una
parte quale sia stata la modifica di circostanze tale da giustificare una do-
manda di riesame e dall'altra in che modo il loro trasferimento verso l'Italia
potrebbe giustificare una violazione dell'art. 3 CEDU, rispettivamente
dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.
I.
Il 2 novembre 2017 i ricorrenti hanno ottemperato alle richieste del Tribu-
nale indicando che i ricorrenti si trovano in situazione di vulnerabilità molto
alta e se dovessero tornare in Italia si troverebbero confrontati con un si-
stema che impone loro di dover essere inseriti in centri di prima acco-
glienza e solo in un secondo tempo potrebbero essere alloggiati in uno
SPRAR. Ciò comporterebbe un lasso di tempo in cui i ricorrenti non usu-
fruirebbero di strutture idonee per la situazione concreta relativa alla salute
di F._______. L'indicazione "J._______" quale luogo di trasferimento fa-
rebbe presupporre che la famiglia sarà trasferita nel (…) di J._______,
struttura non idonea alla loro accoglienza. Inoltre, lo stato di salute precario
non sarebbe provato dal numero di medicamenti assunti, ma bensì l'as-
senza di prescrizioni farebbe comprendere che la situazione sarebbe dav-
vero grave dal momento che non potrebbe essere tenuta sotto controllo
con l'assunzione di medicine. Il sistema di accoglienza in Italia sarebbe poi
D-5666/2017
Pagina 7
al collasso. Il rinvio in Italia dei ricorrenti non potrebbe essere dunque ef-
fettuato sia per la carenza sistemica dell'Italia nell'accoglienza dei richie-
denti l'asilo, sia per una questione di umanità, in particolare per il rischio
che i ricorrenti correrebbero di essere sottoposti a trattamenti inumani, ai
sensi dell'art. 3 CEDU. L'applicazione della clausola di sovranità ex art. 17
par. 1 Regolamento Dublino III sarebbe dunque obbligatoria. Infine, essi
censurano il fatto che non sarebbero state fornite dettagliate e circostan-
ziate garanzie circa la presa in carico della famiglia e le decisioni di princi-
pio DTAF 2015/4 e DTAF 2016/2 non sarebbero applicabili in quanto le
garanzie generali, in merito all'esistenza di un alloggio conforme alle esi-
genze della famiglia nel caso concreto non potrebbero trovare applica-
zione.
A sostegno delle loro allegazioni hanno prodotto i seguenti documenti:
– Un articolo intitolato "Il sistema di accoglienza per richiedenti asilo e ri-
fugiati in Italia" del 9 gennaio 2017 (doc. 10);
– Un articolo intitolato "Sentenza della CEDU del 4 novembre 2014
(ECHR 326) Caso Tarakhel vs Svizzera, Regolamento Dublino III, so-
spensione del trasferimento in Italia di una famiglia afgana senza garan-
zia individuale di assistenza" del 5 novembre 2014 (doc. 11);
– Un report sul sistema di accoglienza in Italia, estratto da "L'altro diritto"
del 2016 (doc. 12);
– Nuovamente l'articolo intitolato "(…) in M._______ > (…) di N._______"
del (…) (cfr. doc. 7);
– Un articolo intitolato "In Italia 176.554 migranti accolti nel 2016, otto
volte i numeri del 2013. Missione di Marco Minniti a Malta e Nord Africa"
del 4 gennaio 2017 (doc. 13);
– Un articolo intitolato "Sì al progetto Sprar ma (…)" del (…) (doc. 14).
J.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 5 dicembre 2017, ha accolto la
domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, mentre ha respinto l'i-
stanza di concessione del gratuito patrocinio. Nel contempo ha invitato la
SEM a presentare una riposta al ricorso entro il 20 dicembre 2017.
K.
Con risposta al ricorso dell'8 dicembre 2017 la SEM rileva che i documenti
D-5666/2017
Pagina 8
prodotti riguardanti l'accoglienza in Italia sarebbero di portata generale e
non riguarderebbero la ricorrente medesima, la quale non avrebbe nep-
pure depositato domanda d'asilo in tale Paese. Non sarebbe dunque pos-
sibile stabilire che essa verrebbe privata delle prestazioni di accoglienza
previste per i richiedenti. L'Italia sarebbe poi segnataria della direttiva ac-
coglienza senza alcuna contestazione da parte della Commissione euro-
pea. Per quanto riguarda i progetti SPRAR, come già indicato nella deci-
sione le autorità hanno fornito una lista aggiornata nell'ottobre 2016 e sa-
rebbero tuttora ingaggiate a garantire una presa in carico adeguata di tutte
le famiglie con figli minorenni. Per quanto attiene invece alle garanzie for-
nite dalle autorità italiane, conformemente alla giurisprudenza esse sareb-
bero sufficienti poiché avrebbero riconosciuto i ricorrenti quale comunità
familiare, confermando che verranno accolti conformemente alla circolare
dell'8 giugno 2015 – la quale reitera le garanzie generali per le famiglie.
L.
I ricorrenti, con osservazioni finali del 28 dicembre 2017, contestano innan-
zitutto la portata generale dei documenti prodotti, in quanto essi riguarde-
rebbero le condizioni di accoglienza della M._______ e più precisamente
della provincia di J._______. Il fatto di non sapere esattamente in quale
centro saranno collocati lascia presupporre che la famiglia, una volta giunta
a J._______, non ottenga immediatamente le cure mediche e le strutture
idonee alla situazione di fragilità e vulnerabilità di F._______. Inoltre, con-
tinuare a basarsi sull'elenco dei progetti SPRAR, a fronte dei report di or-
ganizzazioni che attesterebbero l'insuccesso di tali progetti, sarebbe ana-
cronistico. Nel caso concreto inoltre, malgrado i richiedenti siano stati indi-
cati con i nomi e riconosciuti quale nucleo familiare non sarebbero state
fornite garanzie circa l'alloggio dal momento che sarebbe indicato soltanto
l'aeroporto di atterraggio. Di fatto, non vi sarebbero garanzie concrete che
l'Italia fornisca l'assistenza ed il supporto necessari alla famiglia dei ricor-
renti. Pertanto, andrebbe applicata la clausola di sovranità.
A sostegno delle loro allegazioni hanno inoltrato:
– Un articolo intitolato "Elly Schlein e la riforma di Dublino: «Cancelliamo
l'ipocrisia dell'Ue»" del 19 dicembre 2017 (doc. 15);
– Un report del CIR Rifugiati intitolato "Focus, Regolamento di Dublino III:
il parere dell'avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione eu-
ropea" (doc. 16).
D-5666/2017
Pagina 9
M.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per
le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi)
e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
La SEM ha trattato la richiesta degli interessati del 23 agosto 2017 quale
istanza di riesame ai sensi dell'art. 111b cpv. 1 LAsi.
3.1 La domanda di riesame, definita come richiesta indirizzata ad un'auto-
rità amministrativa in vista di una riconsiderazione della propria decisione
(cfr. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, pag. 947), è
prevista dalla legge a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre
2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b cpv. 1 LAsi). Il rimedio
D-5666/2017
Pagina 10
straordinario in questione è tuttavia noto da tempo a giurisprudenza e dot-
trina, che l'avevano dedotto dall'art. 66 PA – il quale prevede la facoltà di
domandare la revisione delle decisioni – e dall'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. (cfr.
DTAF 2010/27 consid. 2.1 e relativi riferimenti). Secondo la giurisprudenza,
un'autorità non è tenuta a trattare una tale richiesta a meno che essa co-
stituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", vale a dire "una
domanda di adattamento", ovvero nel caso in cui l'interessato si prevalga
di un cambiamento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal mo-
mento della pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente cor-
retta) di prima o seconda istanza (DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori
riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; KARIN
SCHERRER REBER, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz
[VwVG], 2a ed., 2016, ad art. 66 n. 16 seg.). Oltremodo, laddove non sia
stata avviata una procedura ricorsuale o quando quest'ultima si sia saldata
con una decisione d'inammissibilità, il ricorrente può inoltre avvalersi, di
fronte all'autorità di prima istanza, dei motivi di revisione previsti dall'art. 66
PA (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; URSINA BEERLI-BONORAND, Die aus-
serodentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes
und der Kantone, 1985, pag. 173; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit. n. 715
segg.). Secondo la giurisprudenza in ambito di revisione (applicabile per
analogia in materia di riesame), i fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a
dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della
decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un
apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli
stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione
(in questo caso il riesame) oppure fatti già noti e allegati nel procedimento
precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del
richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Esclusi risultano dunque i mezzi
di prova che avrebbero già potuto essere presentati nell'ambito della deci-
sione in questione (cfr. art. 66 cpv. 3 PA p.a.; DTF 136 II 177 consid. 2.1 e
relativi riferimenti; Giurisprudenza ed informazione della Commissione
svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b e re-
lativi riferimenti). Una prova deve essere considerata concludente quando
bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo
diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale
(DTF 127 V 353 consid. 5b). In conclusione dunque, la domanda di rie-
same non può servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni
amministrative (DTF 136 II 177 consid. 2.1).
3.2 Secondo la giurisprudenza in ambito di revisione (applicabile per ana-
logia in materia di riesame), i fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire
devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della
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decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un
apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli
stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione
(in questo caso il riesame) oppure fatti già noti e allegati nel procedimento
precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del
richiedente. Una prova deve essere considerata concludente quando biso-
gna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo
diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale.
Una domanda di riesame non può inoltre servire a rimettere continuamente
in discussione le decisioni amministrative. È decisiva la circostanza che il
mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla
determinazione degli stessi (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358).
3.3 Giusta l'art. 111b LAsi la domanda di riesame motivata dev'essere indi-
rizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di rie-
same. Tale termine risulta nella fattispecie rispettato.
3.4 Con istanza di riesame gli interessati hanno richiesto alla SEM di ricon-
siderare la decisione, in particolare per motivi umanitari connessi alle con-
dizioni di salute di F._______ ed alla situazione di fragilità del nucleo fami-
liare. Essi richiedono segnatamente l'applicazione della clausola di sovra-
nità e permettere, per motivi umanitari – in ragione della specificità e la
capillarità delle misure già adottate in I._______, così come dell'impossibi-
lità di trasferire la bambina – ai richiedenti di svolgere la procedura d'asilo
in Svizzera.
Avendo i richiedenti domandato l'adattamento di una decisione – inizial-
mente corretta – in seguito ad una modifica ulteriore dei fatti, è a giusto
titolo che la SEM ha trattato l'istanza quale domanda di riesame (cfr. per la
distinzione tra riesame e domanda multipla nelle procedure Dublino DTAF
2017 VI/5 consid. 4.3).
4.
È ora d'uopo determinare se vi siano fatti nuovi e rilevanti tali da giustificare
la riconsiderazione della decisione della SEM del 13 febbraio 2017.
4.1 Per ciò che concerne l'allegata esistenza di carenze sistemiche si rileva
che gli interessati non allegano alcun cambiamento di circostanze avve-
nuto dopo la fine della prima procedura. Da una parte invero, a sostegno
delle loro allegazioni i ricorrenti allegano dei documenti (cfr. doc. 7-14) che
sono tutti risalenti a prima della decisione della SEM del 13 febbraio 2017
D-5666/2017
Pagina 12
ed avrebbero dunque dovuto e potuto essere presentati nell'ambito del ri-
corso contro tale decisione. Di conseguenza, già solo per questo motivo, il
riesame della decisione di decisione di prima istanza è escluso. Mentre
dall'altra, si osserva che ad ogni modo le condizioni di accoglienza in Italia
sono già state tenute debitamente in conto ed analizzate nella procedura
precedente (cfr. anche la sentenza D-1360/2017 consid. 4). Malgrado le
difficoltà a cui è confrontata l'Italia nella gestione dei migranti, come anche
confermato dalla Corte EDU (cfr. segnatamente anche sentenza della
Corte EDU Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §114
e decisione Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016,
30474/14, §33) in Italia non sussistono carenze sistemiche e non vi è dun-
que ragione di applicare l'art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Du-
blino III (cfr. inoltre anche la DTAF 2017 VI/5 consid. 8.4). Di conseguenza,
non essendo stati fatti valere dei nuovi elementi, non vi è motivo di sco-
starsi dalle valutazioni della decisione della SEM del 13 febbraio 2017.
4.2 I ricorrenti rilevano in seguito che le garanzie fornite dalle autorità ita-
liane non sarebbero sufficienti a garantire l'assistenza ed il supporto ne-
cessari alla famiglia. Per il trasferimento di un nucleo familiare la Corte
EDU ha previsto la necessità di ottenere delle garanzie individuali inerenti
non soltanto alla preservazione dell'unità della famiglia – come erronea-
mente allegato dai ricorrenti – ma bensì anche inerenti all'accoglimento del
nucleo famigliare in strutture ed in condizioni adatte all'età dei bambini, al
fine di assicurarsi, ritenuta la situazione generale in Italia, che i richiedenti
non siano privati di un alloggio o siano alloggiati in strutture sovrappopolate
in condizione di promiscuità, insalubrità e violenza (cfr. Tarakhel contro
Svizzera §120). La stessa ha poi precisato in una decisione seguente ri-
guardante il contenuto delle garanzie che le stesse sono da considerarsi
sufficientemente individualizzate e concrete qualora i richiedenti vengano
indicati con nome, età e comunità familiare ("nucleo familiare") e venga
fatto riferimento (anche implicito) alle garanzie generali rilasciate dall'Italia
e ciò malgrado sia indicato unicamente l'aeroporto di destinazione e non
l'alloggio (cfr. decisione della Corte EDU Jihana Ali e altri contro Svizzera
e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §34-35). Tale giurisprudenza ha
dunque confermato la prassi stabilita dal Tribunale nelle DTAF 2015/4 e
2016/2 consid. 5. Alla luce delle suesposte condizioni, la SEM con deci-
sione del 13 febbraio 2017 – confermata dalla sentenza D-1360/2017 con-
sid. 5 – ha dunque ritenuto che essendo stati gli interessati riconosciuti
dalle autorità italiane quale nucleo familiare ed essendo state riportate le
loro generalità complete così come l'aeroporto di destinazione, le garanzie
fornite erano da considerarsi sufficientemente concrete ed individualizzate
e permettevano dunque di escludere un rischio di violazione dell'art. 3
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CEDU. È stato inoltre rilevato che dall'aggiornamento periodico delle liste,
può esserne dedotto che l'Italia è continuativamente impegnata a provve-
dere alla creazione di alloggi consoni alle famiglie Orbene nella domanda
di riesame del 23 agosto 2017 e nel susseguente ricorso, gli interessati si
sono confermati nelle loro argomentazioni facendo valere le medesime
censure già presentate nel ricorso contro la decisione della SEM del
13 febbraio 2017 circa la concretezza delle garanzie e l'aggiornamento
delle liste dei progetti SPRAR. Essi non hanno tuttavia fatto valere alcun
cambiamento di circostanze né apportato alcun nuovo elemento. Essi si
sono infatti limitati a ripetere che non essendo stato indicato l'alloggio, le
garanzie non sono sufficientemente concrete e ciò malgrado sia stato più
volte ribadito dalla SEM e dal Tribunale che tale indicazione non è neces-
saria per escludere una violazione dell'art. 3 CEDU. Inoltre, gli interessati
allegano il mal funzionamento dei progetti SPRAR, ma come già rilevato in
precedenza (cfr. supra consid. 4.1), i documenti forniti (doc. 8-14) avreb-
bero già dovuto e potuto essere presentati nel ricorso contro la decisione
del 13 febbraio 2017. Di conseguenza, non risultano esservi motivi che, su
questo punto, giustificano la riconsiderazione di tale provvedimento.
A titolo puramente abbondanziale, il Tribunale aggiunge ad ogni modo che
il timore degli interessati di venire alloggiati in un centro di prima acco-
glienza o in un centro (…) (in particolare quello di J._______, oggetto di
report negativi) risulta da una mera supposizione di parte non fondata su
alcun elemento concreto, dal momento che le garanzie italiane indicano
espressamente che i richiedenti verranno alloggiati in un progetto SPRAR.
Per quanto riguarda il numero di progetti SPRAR, si può infine osservare
che esso risulta costantemente in aumento. A febbraio 2018 in M._______
vi erano (…) progetti per una disponibilità totale di (…) posti, tra cui (…)
posti per persone con disagio mentale o disabilità fisica (cfr. I numeri dello
SPRAR, febbraio 2018, , con-
sultato il 08.03.2018). Ciò corrisponde ad un aumento di (…) posti totali e
di (…) posti per persone con disagio mentale o disabilità fisica rispetto al
2016 (cfr. Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2016,
nale%202016.pdf >, pag. 166 e 174, consultato il 08.03.2018).
4.3 Dappoi, i ricorrenti rilevano che la SEM, ritenuto lo stato di salute di
F._______, avrebbe dovuto applicare la clausola di sovranità. In partico-
lare, essi ritengono che le misure di accompagnamento e di cura stabilite
in I._______ (frequenza scolastica presso la Fondazione […] di
O._______, cure infermieristiche pediatriche a domicilio e fisioterapiche) –
le quali avrebbero migliorato visibilmente le condizioni della bambina (cfr.
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doc. 2) – così come la necessità di una presa in carico in una struttura
d'accoglienza medicalizzata (cfr. doc. 1) non sarebbero garantite in Italia.
In primo luogo, si rileva che la possibilità di ottenere l'accompagnamento
sociale e medico necessario, è già stata ampiamente esaminata dalla SEM
e dal Tribunale nella sentenza D-1360/2017 (consid. 7). Gli interessati in-
fatti – contrariamente a quanto allegato in sede ricorsuale – avevano già
potuto produrre nella prima procedura i certificati medici (doc. 4 e 5) non-
ché il rapporto della Fondazione (…) (doc. 6), i quali erano stati trasmessi
alla SEM per presa di posizione. Al riguardo, la SEM ed il Tribunale sono
segnatamente giunti alla conclusione che non vi erano indizi per ritenere
che il trasferimento comportasse una violazione dell'art. 3 CEDU. È stato
infatti ritenuto che l'Italia dispone di infrastrutture mediche sufficienti per
garantire le cure essenziali alla bambina. Oltracciò, tale Paese essendo
firmatario della direttiva accoglienza deve provvedere affinché i richiedenti
l'asilo ottengano la necessaria assistenza sanitaria (art. 19 par. 1 e 2 diret-
tiva accoglienza). Infine, si è rilevato che non poteva essere imputabile alle
autorità italiane il fatto di non aver ricevuto assistenza, dal momento che
essi non hanno depositato una domanda d'asilo in Italia e non hanno dun-
que chiesto protezione.
Il Tribunale rileva che tali considerazioni rimangono valide anche nella pre-
sente procedura di riesame e vengono pienamente confermate dal mo-
mento che anche su questo punto gli interessati hanno apportato nuovi
elementi o fatto valere un cambiamento di circostanze. Invero, come retta-
mente ritenuto dall'autorità inferiore nel provvedimento qui impugnato, da
una parte i documenti allegati (doc. 1 e 2) non attestano alcun peggiora-
mento dello stato di salute di F._______, ma bensì un suo visibile migliora-
mento mentre dall'altra le misure di sostegno attuate per la bambina sono
rimaste invariate dopo la fine della prima procedura. Di conseguenza, non
essendo la bambina sottoposta ad un nuovo trattamento e non essendo il
suo stato di salute peggiorato, non vi è motivo di scostarsi dalle precedenti
considerazioni e ritenere che il trasferimento costituirà una violazione
dell'art. 3 CEDU. Difatti, gli articoli descriventi la situazione di accoglienza
in Italia risalgono a prima della decisione della SEM del 13 febbraio 2017
ed avrebbero dunque dovuto e potuto essere invocati già nella prima pro-
cedura ricorsuale. Infine, come già rilevato nelle decisioni della SEM del
13 febbraio 2017 e del 4 settembre 2017 così come nella sentenza del
28 giugno 2017, si ribadisce che le autorità saranno informate in merito alle
condizioni di salute di F._______ ed in merito alle misure di accompagna-
mento e di assistenza di cui necessita, al fine di garantire una presa in
carico ed un trasferimento efficace e celere dei ricorrenti alle strutture tera-
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peutiche adatte ed evitare così l'interruzione delle misure di accompagna-
mento e dunque un peggioramento delle condizioni di salute della bam-
bina.
4.4 Infine, i ricorrenti ritengono che la SEM avrebbe dovuto applicare la
clausola di sovranità in quanto essi risiedono in Svizzera da più di un anno
e la mamma avrebbe cominciato a stringere relazioni anche importanti.
Con tali argomentazioni essi fanno dunque riferimento ai motivi umanitari
a norma dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Ai sensi di tale articolo, se "motivi uma-
nitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche
qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe compe-
tente per il trattamento della domanda (cfr. DTAF 2015/9). Nell'applicazione
di tale disposizione l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprez-
zamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1
lett. c LAsi entrata in vigore il 1° febbraio 2014, dispone di un potere di
esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unica-
mente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento
in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale
potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr.
DTAF 2015/9 consid. 8). Le considerazioni determinanti dell'autorità infe-
riore devono essere integrate nella motivazione della decisione ed è dun-
que necessario che la SEM indichi in maniera esplicita per quale ragione
applica o meno la clausola di sovranità (cfr. ibidem). Qualora la decisione
sia sostenibile tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi
umanitari e sia conforme ai principi costituzionali – quali il diritto di essere
sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzio-
nalità – il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello
della SEM (cfr. ibidem).
Nella fattispecie dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità
inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria tale potere di apprezzamento
e pertanto non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.
5.
Visto quanto precede, la decisione su riesame del 4 settembre 2017 va
confermata ed il ricorso deve essere respinto.
6.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom-
benza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non-
ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
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cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda
di concessione dell'assistenza giudiziaria con decisione incidentale del
5 dicembre 2017, non vengono prelevate spese processuali.
7.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: