Corte IV
D-5668/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 7 o t t o b r e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Maurice Brodard;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, alias
B._______, nato il 26 agosto 1969, Macedonia,
C._______, nata il 4 agosto 1970, alias
D._______, nata il 4 agosto 1970, Bosnia e Erzegovina,
E._______, nato il 7 maggio 1993 e
F._______, nata il 2 dicembre 1996,
Macedonia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 10 maggio 2006 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5668/2006
Fatti:
A.
Il 14 settembre 2005, gli interessati di etnia rom con ultimo domicilio a
G._______ (Macedonia), hanno presentato una prima domanda d'asilo
in Svizzera. Con decisione del 6 ottobre 2005, l'UFM ha ordinato
l'allontanamento preventivo dei richiedenti verso la Francia. Tale
decisione è cresciuta in giudicato con l'Ordinanza della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) in data 20 ottobre 2005
nella quale è stato stralciato dai ruoli il ricorso interposto dagli
interessati il 7 ottobre 2005 causa irreperibilità dei medesimi.
B.
Il 5 aprile 2006, gli interessati, hanno presentato una seconda doman-
da d'asilo in Svizzera. Nel mese di dicembre 2005 A._______ sarebbe
stato riconosciuto al mercato di G._______ dagli stessi albanesi che
l'avrebbero maltrattato in precedenza. Il 2 gennaio 2006, oppure una
settimana dopo il capodanno del 2006, quest'ultimi sarebbero andati a
casa degli interessati a chiedere loro del denaro. Nel momento in cui
l'interessato avrebbe risposto di essere privo di mezzi finanziari, gli
stessi avrebbero minacciato di ucciderlo e di violentare sua moglie. In
seguito, avrebbe sporto denuncia e la polizia in loco avrebbe arrestato
uno dei suddetti albanesi. Il 4 gennaio 2006, i richiedenti sarebbero
nuovamente stati minacciati dagli stessi albanesi. Tale avvenimento li
avrebbe indotti a nascondersi dapprima, per due settimane, a casa di
amici e poi, per un mese, dalle sorelle del richiedente a H._______. Il
24 marzo 2006, sarebbero poi espatriati alla volta della Francia, dove
avrebbero ricevuto una decisione di allontanamento in Svizzera. In
data 3 aprile 2006 sarebbero quindi giunti in Svizzera.
C.
Tramite decisione del 10 maggio 2006 (notificata agli interessati il
giorno medesimo; cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la
succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allonta-
namento dei richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'al-
lontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile.
D.
Il 30 maggio 2006, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata deci-
sione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della
Pagina 2
D-5668/2006
decisione impugnata ed, in via sussidiaria, la concessione dell'ammis-
sione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'esenzione
dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali.
E.
Con decisione incidentale del 20 giugno 2006, la CRA ha considerato
il gravame privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la
surriferita domanda. Ha quindi invitato i ricorrenti a versare, entro il
5 luglio 2006, un anticipo di CHF 600.- (art. 63 cpv. 4 e cpv. 5 della
legge sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
[PA, RS 172.021]) a copertura delle presumibili spese processuali, con
comminatoria d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato
versamento di detto anticipo.
F.
Il 6 luglio 2006, i ricorrenti hanno tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
[LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
[LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.1 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto
sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le com-
missioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei
dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale
(art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.2 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
Pagina 3
D-5668/2006
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il pro-
cedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco
ed il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente
sentenza può essere redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
5.
Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il TAF può rinunciare allo scambio di
scritti.
6.
6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che i richiedenti
avrebbero presentato dei motivi d'asilo concernenti dei pregiudizi
subiti da parte di terzi. Inoltre, dagli atti di causa non vi sarebbero degli
indizi di una partecipazione statale a tali azioni. Di conseguenza, gli
interessati avrebbero potuto sporgere denuncia presso le autorità
statali. Infatti, si sarebbero avvalsi di tale mezzo con successo, in
quanto si sarebbero rivolti alla polizia dopo la prima visita dei albanesi.
In siffatta occasione, l'autorità statale avrebbe fermato uno dei colpe-
voli che l'interessato avrebbe denunciato con il proprio nome per cui
avrebbe dimostrato la sua volontà e capacità protettiva. Per tale
ragione, sarebbe stato possibile ai richiedenti di presentarsi nuova-
mente innanzi la polizia dopo la seconda visita degli albanesi, in
quanto non vi sarebbe stata ragione per cui la stessa non avrebbe
dovuto venire loro incontro. Tuttavia, non si potrebbe rinfacciare al
Paese d'origine dei richiedenti un'eventuale violazione della volontà e
capacità protettiva, siccome non si potrebbe aspettarsi da uno Stato
che intervenga preventivamente in qualsiasi momento. Di conseguen-
Pagina 4
D-5668/2006
za, non adempirebbero ai requisiti della qualità di rifugiato prevista
dall'art. 3 LAsi i motivi presentati dagli interessati.
6.2 Nel gravame, gli insorgenti hanno segnalato, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, che dopo il loro rientro in Macedonia, non
avrebbero avuto l'intenzione di ritornare in Svizzera. Inoltre, i fatti da
loro presentati non sarebbero stati contestati dall'UFM e sarebbero
quindi da ritenere verosimili. Peraltro, vi sarebbero la denuncia sporta
presso la polizia in loco nonché l'abbandono in Macedonia dell'attrez-
zatura e della merce appena comperata, per la vendita ambulante con
conseguente perdita economica, a riprova della buona fede dei ricor-
renti. Per di più, l'autorità di prime cure avrebbe valutato la storia dei
ricorrenti in maniera piuttosto superficiale, limitandosi a ritenerli vittime
di semplice criminalità, non attribuibile alla responsabilità dello Stato.
In aggiunta, sarebbero evidenti le coperture di cui goderebbero le
bande criminali organizzate albanesi che operano in Macedonia.
Infine, di fronte agli albanesi che sarebbero tornati a minacciarli dopo
la denuncia sporta contro un componente minore della banda nonché
al fatto che i ricorrenti si sarebbero sentiti abbandonati dalle forze di
polizia e dall'intero vicinato di origine albanese – a cui non sarebbe
stato possibile chiedere aiuto, in quanto nemici durante la guerra -,
essi non avrebbero potuto fare altro che espatriare nuovamente.
7.
7.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposi-
zione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile.
Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condi-
zione femminile (art. 3 LAsi).
7.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosi-
miglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese
da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado
di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria
(Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
Pagina 5
D-5668/2006
in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni
devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero
non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto
o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e
nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla vero-
simiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo
da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudi-
cante (GICRA 1995 n. 23).
7.3 Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), una persecu-
zione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né
un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della
qualità di rifugiato, se la vittima non può ottenere una protezione
adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della
protezione internazionale). Lo Stato non è tenuto a garantire una
protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo
(GICRA 1996 n. 18). Tuttavia, tale protezione deve assumere un
carattere effettivo e ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo
di attacchi, ma può proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi
di terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato
adempie in generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un richie-
dente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo
Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile
d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed
efficienti (GICRA 2006 n. 18).
8.
8.1 Il TAF osserva che, nella fattispecie, i motivi d'asilo presentati dai
ricorrenti si basano unicamente a delle persecuzioni da parte di terzi,
le quali sono, come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevanti e
non costituiscono, di per sé, un indizio proprio a giustificare né la
qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, né, tanto meno, la conces-
sione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi (che
presuppone una decisione di principio del Consiglio federale che non è
notoriamente data nel caso concreto). Peraltro, i ricorrenti non sono
riusciti a corroborare l'allegata incapacità delle autorità macedoni di
accordare loro un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agi-
re illegittimo di terzi nei loro confronti. Difatti, gli autori del gravame
Pagina 6
D-5668/2006
stessi hanno dichiarato che le forze dell'ordine sono intervenute in
seguito alla denuncia sporta ed hanno fermato uno dei cinque alba-
nesi (cfr. verbali d'audizione del 12 aprile 2006 pag. 5 [C._______ e
A._______], del 24 aprile 2006 pagg. 3 [C._______ e A._______] e 4
[C._______] e del 26 aprile 2006 pag. 2 [C._______ e A._______]).
Per di più, va rilevato che, avendo rinunciato a segnalare alle autorità
ln loco le minacce successive del 4 gennaio 2006, i ricorrenti stessi
hanno impedito alle autorità di proteggerli (cfr. audizione del
24 aprile 2006 pagg. 4 [C._______] e 5 [A._______]). Di conseguenza,
non sono stati in grado di dimostrare che quest'ultime, se opportuna-
mente sollecitate, non avrebbero accordato a loro una protezione
adeguata anche in tale occasione, oppure in una futura. Visto quanto
precede, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente conside-
rato i motivi presentati dai ricorrenti come non realizzanti le condizioni
della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi.
8.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di que-
stione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordi-
nanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999
[OAsi 1, RS 142.311]).
10.
10.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento,
l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3),
esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di
una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione
provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
10.2
10.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 8.1 del presente
giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da
cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in
Macedonia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),
l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
Pagina 7
D-5668/2006
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(LStr, RS 142.20).
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applica-
zione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e
concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto,
nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a
detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di
siffatte serie e concrete ragioni.
Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui i
ricorrenti possano essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale
ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri
termini, quest'ultimi non hanno saputo fornire un insieme d'indizi,
oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e
concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti
che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
10.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'ese-
cuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del
diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
10.3
10.3.1 Inoltre, il TAF osserva nondimeno che in Macedonia non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza gene-
ralizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del
territorio nazionale.
10.3.2 Quanto alla situazione personale degli insorgenti, i medesimi
sono giovani ed A._______ ha una certa esperienza profes-sionale
quale manovale. Inoltre, dispongono di una rete sociale in patria,
segnatamente i genitori, due fratelli (a G._______), nonché tre sorelle
(due a H._______ ed una a I._______) di A._______ (cfr. audizioni del
21 settembre 2005 pag. 3 [A._______] e del 12 aprile 2006 pag. 3
Pagina 8
D-5668/2006
[A._______]). Non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione
provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli
atti di causa emerga la necessità di una permanenza degli autori del
gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità
inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per
formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive
possibilità per gli stessi di un adeguato reinserimento sociale nel loro
Paese d'origine.
10.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
10.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricor-
renti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni docu-
mento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile.
11.
In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontana-
mento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplifi-
cata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico degli insorgenti
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse
sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dai ricor-
renti il 6 luglio 2006.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 9
D-5668/2006
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
L'anticipo, di CHF 600.-, versato il 6 luglio 2006, è computato con le
spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante dei ricorrenti (plico raccomandato)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- J._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
Pagina 10