B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5674/2016
Sen t en z a d e l 2 1 no vemb r e 2 0 1 6
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo (giudice unico),
con l’approvazione del giudice David R. Wenger,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
X._______, nato il (…),
Ucraina,
(…)
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 16 agosto 2016 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera in data
20 novembre 2014,
i verbali d’audizione del 10 dicembre 2014 (di seguito: verbale 1), del 18
febbraio 2015 (di seguito: verbale 2) e del 19 maggio 2015 (di seguito: ver-
bale 3),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 16 agosto 2016, notificata all’interessato il 17 agosto 2016 (cfr. avviso
di ricevimento), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda
d’asilo pronunciando nel contempo l’allontanamento ed incaricandone in
Cantone Ticino dell’esecuzione,
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) il 16 settembre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’en-
trata: 19 settembre 2016), con cui l’insorgente ha postulato l’accoglimento
del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento
della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine
ha chiesto la concessione dell’ammissione provvisoria per inesigibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento; altresì ha presentato una domanda di
concessione dell’assistenza giudiziaria nel senso dell’esenzione dal versa-
mento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese
e ripetibili,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
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che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che nel corso dell’audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere di cittadinanza ucraina ma di lingua madre russa, seppur con per-
fette conoscenze dell’ucraino e di essere nato a A._______, nell'
B._______ (cfr. verbale 1, pagg. 1-3),
che egli ha asserito di aver in seguito vissuto a C._______ laddove ha ter-
minato la formazione di base per potersi spostare a D._______ al fine di
frequentare la locale università di pedagogia presso la quale ha ottenuto
un diploma per divenire insegnante di ginnastica nel 2013 (cfr. verbale 1,
pag. 4),
che sarebbe espatriato in primo luogo per evitare l’arruolamento, avendo
egli in particolare il timore di essere chiamato ad uccidere i suoi compatrioti
(cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, pag. 2),
che il ricorrente avrebbe inoltre avuto frequenti problemi in patria a causa
della sua appartenenza alla comunità russofona. Egli avrebbe segnata-
mente subito un’aggressione nell’estate del 2014 (cfr. verbale 2, pag. 5 e
verbale 3, pag. 7), si sarebbe trovato suo malgrado nel mezzo di una rissa
nell’autunno del 2013 (cfr. verbale 2, pag. 6) e, allorché aveva 17 anni,
ovvero nel 2007, sarebbe stato umiliato da un gruppo di ragazzi i quali lo
avrebbero deriso, pestato e gli avrebbero urinato addosso (cfr. verbale 2,
pag. 6 e verbale 3, pag. 8),
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che nella decisione impugnata la SEM ha considerato tali vicissitudini come
irrilevanti ai fine della concessione dell’asilo, dapprima in quanto non suffi-
cientemente intense e inoltre in ragione della mancata denuncia dei fatti
alle autorità da parte del ricorrente. Quanto agli accadimenti risalenti al
2007, l’autorità di prime cure ha denotato anche l’assenza di nesso causale
tra quest’ultimi e la fuga, avvenuta nel 2014,
che per quanto riguarda invece la convocazione alle armi da parte dello
stato ucraino, l’autorità di prime cure ha sottolineato come la stessa, così
come un’eventuale sanzione penale per il rifiuto di servire, sia perfetta-
mente legittima e come tale a sua volta priva di qualsivoglia rilevanza in
ambito di asilo,
che nel ricorso l’insorgente contesta le considerazioni dell’autorità inferiore
sottolineando la rilevanza delle sue allegazioni ai fini del riconoscimento
dello statuto di rifugiato,
che egli ritiene in particolare che tra gli avvenimenti risalenti al 2007 e
quanto accaduto appena prima dell’espatrio vi sia un certo legame di con-
tinuità. L’insorgente adduce inoltre che una denuncia di quanto accaduto
sarebbe stata non solo inutile ma persino controproducente in quanto la
polizia ucraina non agirebbe in tutela dei russofoni,
che, relativamente alla renitenza, a mente del ricorrente vi sarebbe da con-
siderare l’adempimento delle eccezioni previste dalla Convenzione di Gi-
nevra e meglio, andrebbe ritenuto che l’insorgente se arruolato sarebbe
stato astretto a combattere contro persone della sua stessa provenienza
etnica, subendo nel contempo soprusi e nonnismo da parte degli altri sol-
dati sempre a causa della sua etnia russofona,
che la decisione impugnata andrebbe pertanto annullata,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono
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pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),
che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà riconosciuto
come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in
tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.
DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5),
che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato,
che il Tribunale ritiene che, nel caso che ci occupa il ricorrente abbia ad-
dotto motivi d’asilo che, per quanto verosimili, sono da considerarsi irrile-
vanti ai sensi dei disposti succitati,
che in particolare, per quanto riguarda la renitenza, occorre rammentare
che ai sensi dell’art. art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che
sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte
per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato; è fatto
salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifu-
giati (art. 3 cpv. 3 LAsi in fine),
che la giurisprudenza ha confermato che con l’adozione dell’art. 3 cpv. 3
LAsi la prassi sinora seguita riguardo alle persone che motivano una do-
manda d’asilo con il rifiuto di servire o la diserzione le loro paese d’origine
rimane valida (cfr. DTAF 2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un'even-
tuale sanzione per renitenza non costituisce una persecuzione rilevante in
materia di asilo che a condizioni eccezionali,
che, segnatamente, tale è il caso quando la sanzione è aggravata, o spro-
porzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF
2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, indipendentemente dall'en-
tità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposi-
zione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad
atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l’obbligo di combattere con-
tro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella
dell’interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave
conflitto interiore (DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e GICRA 2006 n° 3 e
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2003 n. 8; si veda anche WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
1990, pag. 116 e SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259; GICRA),
che il Tribunale ha peraltro già avuto modo di prendere posizione in merito
alla situazione in Ucraina, giungendo alla conclusione che le sanzioni pre-
viste non vanno oltre quanto necessario per esercitare il legittimo diritto di
mantenere una forza armata e che la questione è dunque di principio irri-
levante ai fini della concessione dell’asilo (cfr. sentenze del Tribunale D-
4207/2014 del 2 giugno 2016 consid. 5.2),
che nella casistica del Tribunale tale irrilevanza è peraltro pacifica anche
per quanto riguarda gli ucraini russofoni chiamati o richiamati al servizio
militare dalle forze armate Ucraine a seguito degli avvenimenti del 2014
(cfr. sentenze E-4249/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 5.3.2;
E-4059/2015 del 28 luglio 2015 consid. 6.2; D-1996/2015 del 22 aprile
2015),
che inoltre, nel caso in disamina, non traspaiono dagli atti indizi quanto al
fatto che il ricorrente, se reclutato, si vedrebbe astretto a combattere contro
la propria etnia. In primo luogo, non vi sono evidenze che permettano di
concludere che egli si sarebbe visto assegnare al fronte, dal momento che
egli ha svolto il suo servizio militare nella “Militsiya”, ovvero a supporto delle
forze di polizia, in particolare con compiti di sorveglianza (cfr. verbale 2,
pag. 10). Inoltre, i rarissimi casi di applicazione di tale eccezione al principio
dell’irrilevanza dei motivi d'asilo legati alla diserzione ed alla renitenza,
sono limitati a situazioni di estrema gravità, laddove le persone interessate
vengono forzate a commettere ostilità contro i membri della propria comu-
nità, essendo nel contempo minacciati nella propria integrità (si veda in
particolare GICRA 2003 no. 8 consid. 6b, a riguardo di cittadini di Sarajevo
di etnia serba integrati nel neonato esercito bosniaco ed astretti a parteci-
pare alle ostilità aventi quale obbiettivo la conquista e l’epurazione etnica
di un territorio o ancora SAMUEL WERENFELS, op. cit., p. 259, che fa riferi-
mento alla prassi allor riguardante i cittadini Afgani obbligati a combattere
sotto minaccia di fucilazione contro i Mujaheddin dai filosovietici; si veda
anche sentenza del Tribunale D-5396/2015 del 29 luglio 2016, consid. 7.8
a proposito dei curdi chiamati ad assolvere il servizio militare in Turchia),
che nel caso chi ci occupa, lo stato Ucraino risulta inoltre perseguire un
fine legittimo in quanto le ostilità in atto non hanno quale obbiettivo quello
di colpire la minoranza russofona ma di garantire l’integrità territoriale dello
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stato, peraltro internazionalmente riconosciuta (cfr. Crisis Group Europe
Briefing N°81, Ukraine: The Line, 18 July 2016, pag. 2),
che infine, quo all’asserito timore di subire soprusi da parte dei commilitoni
a causa dell’appartenenza alla comunità russofona del paese, il Tribunale
rileva che tali evenienze, quandanche si realizzassero, non raggiungereb-
bero un grado d’intensità tale da essere ritenute rilevanti al fine del ricono-
scimento dello statuto di rifugiato (cfr. a tal soggetto sentenze del Tribunale
E-5950/2012 del 5 agosto 2013 consid. 3.4 e D-7193/2009 del 3 agosto
2011 consid. 3.3.1),
che in definitiva, l’eventuale arruolamento del ricorrente e la relativa possi-
bile sanzione che gli verrebbe comminata in caso di renitenza non sono da
considerarsi rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi,
che per il resto, gli altri avvenimenti invocati dal ricorrente ed in particolare
le aggressioni subite nel 2007, 2013 e 2014 non paiono a loro volta essere
caratterizzati da una gravità tale da acquisire rilevanza ai fini della conces-
sione dell’asilo,
che inoltre, in virtù del principio della sussidiarietà della protezione interna-
zionale il riconoscimento della qualità di rifugiato presuppone che la per-
sona interessata non possa ottenere sufficiente protezione in patria (cfr.
DTAF 2008/4 consid. 5.2).
che nonostante la situazione dei russofoni in Ucraina presenti effettiva-
mente delle criticità, nulla lascia presagire che l’interessato non sia in mi-
sura di ottenere protezione da parte delle autorità ucraine (cfr. sentenza del
Tribunale D-5266/2015 del 23 febbraio 2016),
che pertanto, non avendo il ricorrente ritenuto giudizioso rivolgersi alle
competenti autorità del suo paese d’origine, occorre ammettere che quanto
avvenuto, quandanche rilevante, non avrebbe assunto un carattere deter-
minante per il riconoscimento della qualità di rifugiato,
che inoltre, tra la fuga dal Paese di origine o di residenza e le persecuzioni
subite, rispettivamente il timore di persecuzioni future, deve sussistere un
nesso causale. In tal senso, salvo eccezioni, la qualità di rifugiato non può
essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici
mesi dopo la fine delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 e
riferimenti ivi citati),
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che per quanto riguarda il più grave degli eventi addotti dal ricorrente, ov-
vero l’aggressione del 2007, pare dunque porsi anche un problema di
nesso causale,
che non da ultimo, il Tribunale ha già avuto modo di rilevare che, nono-
stante il fatto che al momento in Ucraina possano effettivamente esistere
delle tensioni etniche, da ciò non può essere dedotta l’esistenza di una
discriminazione sistematica delle persone appartenenti alla comunità rus-
sofona (ed in particolare dei profughi interni) (cfr. sentenza del Tribunale E-
898/2016 del 18 aprile 2016 e riferimenti citati),
che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione
della concessione dell’asilo, destituito di ogni fondamento, non merita tu-
tela e la decisione impugnata va confermata,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che
tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento,
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione
all'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che nella decisione impugnata, la SEM ritiene che né la situazione politica
prevalente in Ucraina né altri motivi si opporrebbero all’allontanamento del
ricorrente,
che egli contesta tuttavia anche tale conclusione dell’autorità di prime cure,
sostenendo che un suo ritorno nel Paese d’origine lo esporrebbe a tratta-
menti inumani e degradanti a causa della situazione generale e della sua
etnia,
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che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è possibile se la prosecu-
zione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o
verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pub-
blico della Svizzera,
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ge-
neralmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri-
fugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile
(art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi),
che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragione-
volmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo stra-
niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni
quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,
che nonostante le tensioni e le ostilità in essere nella parte orientale del
paese, la situazione vigente in Ucraina non risulta caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popola-
zione nell'integralità del territorio nazionale (cfr. sentenze del Tribunale
D-5266/2015 del 23 febbraio 2016 e E-3917/2015 del 10 luglio 2015 con-
sid. 8.3). Inoltre, neanche dalla situazione personale dell'insorgente emer-
gono indizi da cui desumere che egli sarà concretamente in pericolo in
caso di ritorno in Ucraina,
che invero, egli è giovane, dispone di una formazione e può vantare una
certa esperienza professionale, oltre ad esprimersi perfettamente in
ucraino e ad aver risieduto in varie zone del Paese non toccate dal conflitto,
laddove può anche avvalersi dell’esistenza di una certa rete famigliare (cfr.
verbale 1, pag. 3-6 e verbale 2, pag. 13),
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi),
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia
di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la que-
relata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che la SEM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va dunque respinto,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di assi-
stenza giudiziaria è divenuta senza oggetto. Essendo le allegazioni ricor-
suali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese proces-
suali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-
TAF, RS 173.320.2]),
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal paga-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: