Corte IV
D-5683/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 a g o s t o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima;
cancelliere Federico Pestoni;
A._______, nato il (...),
B._______, nata il (...),
C._______, nata il (...),
D._______, nato il (...),
Kazakistan,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 6 agosto 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5683/2010
Visti:
le domande d'asilo che gli interessati hanno presentato in data (...) in
Svizzera;
il documento che l'UFM ha rimesso ai richiedenti il medesimo giorno e
mediante il quale li ha resi attenti circa la necessità di consegnare, en -
tro le 48 ore successive all'inoltro della loro istanza, un documento d'i -
dentità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata con-
segna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
loro domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 2 giugno 2010 e del 9 luglio 2010;
la decisione dell'UFM del 6 agosto 2010, notificata agli interessati il
giorno stesso (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 10 agosto 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 11 agosto 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale
(TAF) in data 11 agosto 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
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che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e
vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modi-
ficazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che sono pertanto
legittimati ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice uni -
co, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata solo sommariamente;
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 2 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti;
che con il gravame, il ricorrente può far valere la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e
l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi);
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino kazako di etnia armena, nato
a E._______, Azerbaijan, e cresciuto a F._______, Kazakistan, ove
avrebbe vissuto fino al 1995; che in seguito si è trasferito in Ucraina,
ad G._______, per circa sette anni, poi nella città di H._______, in
Russia, per qualche anno; che successivamente avrebbe soggiornato
in altre città russe, fino al (...) (cfr. verbale d'audizione del
2 giugno 2010, pagg. 1, 2 e 3); che egli avrebbe lasciato il Kazakistan
a seguito delle tensioni etniche venutesi a creare con la disgregazione
dell'ex Unione Sovietica; che inoltre egli è stato costretto a lasciare
pure l'Ucraina ed in seguito la Russia per il timore di essere ucciso in
seguito all'omicidio di suo fratello da parte degli uomini di I._______,
un esponente della malavita locale con ambizioni politiche; che infatti il
ricorrente avrebbe assistito alla scena e sarebbe pertanto diventato un
testimone scomodo; che il (...) avrebbe ricevuto la visita delle stesse
persone che hanno ucciso suo fratello le quali lo avrebbero minacciato
intimandogli di consegnare dei documenti relativi al negozio che egli
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gestiva con il fratello; che per questo motivo il ricorrente ha deciso di
lasciare l'Ucraina alla volta della Russia; che tuttavia anche qui, nel
novembre/dicembre del 2009, avrebbe ricevuto delle telefonate
anonime e pensando che si trattasse delle stesse persone che lo
stavano ancora cercando ha deciso di partire con la famiglia alla volta
della Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 9 luglio 2010, pagg. 3 – 6);
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessata ha dichiarato di essere cittadina Kazaka di etnia russa e
tedesca, nata a F._______; che ella ha riferito di essere espatriata per
le medesime ragioni del marito non avendo motivi personali;
che gli interessati non hanno esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità;
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che i
richiedenti non hanno consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del -
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al-
lontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso il Kazakistan ed eventualmente verso l'Ucraina o la
Russia siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, gli insorgenti hanno, per ciò che concerne la mancata
consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato
nei verbali di audizione, e meglio di aver posseduto dei documenti di
identità che sono però andati distrutti in Russia, nel 2005, in occasione
di un incendio della carrozza ferroviaria nella quale alloggiavano (cfr.
verbali d'audizione del 2 giugno 2010, pagg. 2 e 4); che inoltre essi
hanno riferito di non poter richiedere il rilascio di duplicati posto che
trovandosi in Svizzera in qualità di richiedenti l'asilo non possono rivol -
gersi all'autorità consolare, ritenendo dunque di avere motivi scusabili
e verosimili; che inoltre hanno ribadito che i loro motivi d'asilo oltre che
veri sono anche verosimili; che, infine, hanno contestato l'ammissibili -
tà, l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso
il loro paese d'origine rispettivamente di ultima residenza;
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che, in conclusione, gli autori del gravame hanno chiesto l'annullamen-
to della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa al-
l'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della loro do-
manda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che hanno, altresì, presentato una domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di
giustizia e del relativo anticipo;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la do-
manda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al -
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'e-
sistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi -
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti -
colari formalità amministrative;
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6);
che, nel caso concreto, i ricorrenti, a distanza di oltre due mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non hanno esibito alcun docu-
mento che adempia i citati criteri;
che, per di più, essi si sono semplicemente limitati a dichiarare di aver
posseduto dei documenti di identità che sono però andati distrutti in
Russia, nel 2005, in occasione di un incendio della carrozza ferroviaria
nella quale alloggiavano (cfr. verbali d'audizione del 2 giugno 2010,
pagg. 2, 4 e 5); che tuttavia dell'audizione federale, in relazione al cita -
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to incendio nel quale sono andati distrutti i documenti, il marito ha par-
lato di casetta di legno e non più di carrozza ferroviaria (cfr. verbale
d'audizione del 9 luglio 2010, pagg. 7); che inoltre essi hanno riferito di
non poter richiedere il rilascio di duplicati posto che trovandosi in Sviz -
zera in qualità di richiedenti l'asilo non possono rivolgersi all'autorità
consolare;
che, oltre a ciò, interrogati sul proprio viaggio essi sono stati
assolutamente superficiali ed evasivi senza fornire alcun dettaglio del
tragitto intrapreso; che, anzitutto, i ricorrenti hanno lascito il Kazakistan
già nel 1995 a causa delle predette difficoltà di carattere razziale sorte
con il crollo dell'Unione sovietica; che essi si sono stabiliti in Ucraina,
ad G._______ fino al 2002, quando per le ragioni già esposte hanno
deciso di stabilirsi in Russia, a H._______; che hanno dichiarato di
aver lasciato la Russia partendo da L._______ in auto, di essersi
recati ad M._______ in Ucraina e quindi di aver attraversato la
Polonia, la Germania e l'Austria fino a giungere in Svizzera; che
avrebbero affrontato il viaggio muniti di passaporti ucraini falsi ottenuti
da un amico; che tali documenti sarebbero sempre stati in possesso
dell'autista e che loro non li avrebbero mai visti; che l'autista li avrebbe
mostrati alle autorità di frontiera quando richiesti (cfr. verbali
d'audizione del 2 giugno 2010, pagg. 7, 8 e 9);
che i ricorrenti, malgrado abbiano fatto delle soste durante il viaggio
dalla Russia alla Svizzera, non hanno saputo dettagliare minimamente
il lungo tragitto, salvo elencare gli Stati che avrebbero attraversato;
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che gli insorgenti potrebbero
non aver viaggiato nelle circostanze descritte;
che, vista l'inattendibilità delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
dei ricorrenti circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra-
gione di concludere che gli autori del gravame dissimulino i loro
documenti d'identità per i bisogni della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore degli
insorgenti non è applicabile (cfr. DTAF 2010/2);
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che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla -
tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con
una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese as-
senza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli
stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che gli insorgenti hanno dichiarato sostanzialmente di essere espatria-
ti dal Kazakistan a seguito delle tensioni etniche venutesi a creare con
la disgregazione dell'ex Unione Sovietica, senza tuttavia aver subito
minacce o violenze dirette e personali; che per quanto concerne i moti-
vi di asilo addotti a giustificazione della fuga dall'Ucraina e successiva -
mente dalla Russia, non v'è necessità di approfondire oltre la questio -
ne posto che i ricorrenti si sono espressamente dichiarati di nazionali-
tà kazaka e pur avendo vissuto diversi anni nei paesi testé citati, lo
hanno fatto senza alcuna legittimazione; che dunque, nella fattispecie
vanno analizzati soltanto i motivi di asilo che hanno portato i ricorrenti
ad abbandonare il proprio paese d'origine, e meglio il Kazakistan;
che i ricorrenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri -
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, limitatamente ai motivi allegati a
conforto della fuga dal Kazakistan, come rettamente evidenziato
dall'autorità inferiore, quanto raccontato dagli insorgenti non presenta
alcun elemento atto a giustificare la qualità di rifugiato;
che basti rilevare innanzitutto che i ricorrenti hanno dichiarato di aver
lasciato il Kazakistan nel 1995 a causa delle forti tensioni razziali
venutesi a creare tra le varie etnie dopo la caduta dell'Unione
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sovietica; che tuttavia, i ricorrenti, oltre ai timori per la difficile
situazione, non hanno lamentato persecuzioni personali, atti di
violenza o minacce nei loro confronti;
che, oltretutto, in virtù del principio della sussidiarietà della protezione
internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter
esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio
Paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima
di sollecitare quella di uno Stato terzo; che infatti, tali situazioni,
ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello
statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo
luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di
protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia
appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del TAF
D-7847/2006 del 18 agosto 2009; Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 18
pagg. 180 e segg.; GICRA 2000 n. 15 pagg. 107 e segg.);
che stando alle dichiarazioni addotte dai richiedenti, in Kazakistan essi
non si sono rivolti alle autorità per ottenere protezione; che pertanto
non si può ritenere che, nel caso in rassegna, le forze dell'ordine ab -
biano rinunciato a proteggerli o siano state impossibilitate a farlo;
che quindi si deve ritenere che i ricorrenti non hanno intrapreso tutte le
procedure che ci si poteva attendere da loro al fine di far valere i propri
diritti presso le autorità competenti;
che non vi è ragione di ritenere che essi non possano ottenere dalle
competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate,
un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da
parte di terzi nei loro confronti;
che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e
rettamente ritenuti come non sufficienti a giustificare la qualità di
rifugiati dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che,
tanto meno, a mente di questo Tribunale, le allegazioni prodotte
sarebbero state di un'intensità tale da essere considerate decisive in
materia d'asilo né che si evincono elementi da cui dedurre che ai
ricorrenti sarebbe stata preclusa un'appropriata protezione contro le
persecuzioni statali (cfr. GICRA 2006 no 18);
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che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte -
riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
degli insorgenti medesimi;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi -
mento all'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti (cfr. DTAF
2009/50, consid. 8, pagg. 730 e segg.);
che, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Kazakistan possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio -
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en -
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali
l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto
il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi -
bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
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che, in considerazione di quanto precede, come detto, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr);
che, la situazione vigente in Kazakistan non appare caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale dei ricorrenti, il marito è relativa-
mente giovane e possiede una buona formazione scolastica, in quanto
ha frequentato le scuole dell'obbligo e due anni di scuola per diventare
meccanico; che egli inoltre ha pure una buona esperienza professiona-
le come meccanico, negoziante, contadino ed autista, avendo agli fatto
diversi lavori nel corso della sua vita (cfr. verbale d'audizione del 2 giu-
gno 2010, pag. 3); che la moglie è pure ancora relativamente giovane
ed ha una buona formazione avendo ella frequentato le scuole dell'ob-
bligo ed avendo ottenuto in seguito la licenza di estetista; che ha inol -
tre una minima esperienza lavorativa avendo praticato per qualche
tempo la professione appresa; che i ricorrenti hanno vissuto e lavorato
per diverso tempo in Kazakistan ove conservano ancora diverse amici-
zie; che, pertanto, si può partire dal presupposto che abbiano una di -
screta rete sociale in patria;
che, a titolo abbondanziale, come predetto, se il rientro in patria do-
vesse creare delle difficoltà di reinserimento dovute alla lunga assenza
dal paese d'origine e dalla relativa cultura nonché all'integrazione dei
figli, i quali non sono mai stati in Kazakistan, i ricorrenti potranno sce-
gliere, loro sponte, di ristabilirsi in Ucraina rispettivamente in Russia,
dove peraltro si trova ancora la loro figlia maggiore;
che, quo ai problemi di salute della signora B._______ e della figlia
C._______ a mente di questo Tribunale non v'è ragione di credere che
esse non possano ottenere le cure mediche necessarie nel loro paese
d'origine o nei loro ultimi paesi di residenza posto che, oltretutto, dalla
documentazione agli atti emerge che esse erano già seguite medical -
mente prima del loro arrivo in Svizzera;
che, infine, in relazione agli eventuali mezzi finanziari necessari per
accedere alle cure mediche, il TAF segnala che i ricorrenti hanno la fa-
coltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi del-
l'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi;
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento degli autori del grava-
me nel loro Paese d'origine è ragionevolmente esigibile
(art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che i ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'al-
lontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pa-
gamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento);
- all'UFM, Divisione soggiorno (per l'incarto N [...]; allegato:
copia del ricorso del 10 agosto 2010, per corriere interno; in copia);
- N._______ (in copia).
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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