Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D5684/2011
Sen t e n z a d e l 2 1 o t t o b r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Pietro AngeliBusi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…), Ghana, alias
B._______, nato il (…), Burkina Faso, alias
C._______, nato il (…), Burkina Faso, alias
D._______, nato il (…), Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 7 ottobre 2011 / N […].
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in
Svizzera con le generalità di C._______, rispettivamente di B._______,
nato il (…), originario del Burkina Faso,
l'esame delle impronte digitali del (…), da cui emerge che l'interessato
sarebbe stato registrato presso l'Ambasciata di Svizzera ad E._______
(Ghana) con il nome di A._______, nato il (…), originario del Ghana,
i verbali di audizione del 16 agosto 2011 dell'audizione sommaria presso
il Centro di registrazione e di procedura di F._______ (CRP) (di seguito:
verbale 1), nonché del diritto di essere sentito in merito all'applicazione
dell'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) sulla base del risultato dattiloscopico (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 7 ottobre 2011, notificata il 12 ottobre 2011
(cfr. cartella di ricevimento; atto UFM A 16/1), mediante la quale detto
Ufficio non è entrato nel merito della suddetta domanda di asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi ed ha ordinato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera, come pure l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo,
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 14 ottobre 2011,
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuto via fax al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 17 ottobre 2011 e
l'originale dello stesso ricevuto il 19 ottobre 2011,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
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che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF),
che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, al momento della sua entrata in Svizzera e nell'ambito dell'audizione
sommaria, l'interessato ha declinato le generalità di C._______,
rispettivamente di B._______, nato il (…) a G._______ (Burkina Faso);
che egli avrebbe vissuto in detta città fino al 2003 e poi si sarebbe
trasferito a H._______ (Burkina Faso), da dove sarebbe fuggito il (…), a
causa dello scoppio della guerra, durante la quale in data (…) sarebbero
stati uccisi i suoi genitori, poiché avrebbero fatto parte del partito
I._______; che, temendo di essere anch'esso ucciso dai militari per
ragioni politiche, egli sarebbe espatriato e, transitando per il J._______,
sarebbe giunto in K._______, a L._______, da dove – dopo un mese –
sarebbe partito in barca per raggiungere l'Italia ed avrebbe poi preso un
treno, giungendo in Svizzera,
che, nell'ambito del diritto di essere sentito sull'applicazione
dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, l'interessato ha confermato e ribadito la
veridicità delle generalità dichiarate, negando in ogni modo quanto
contestatogli dall'UFM sulla base delle risultanze dell'esame
dattiloscopico, secondo le quali le sue impronte sarebbero già stata
rilevate in occasione dell'inoltro di una richiesta di visto Schengen per
entrare in Svizzera, presentata dal medesimo con le generalità di
A._______, nato il (…), originario del Ghana e con il corrispettivo
passaporto,
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che il richiedente ha
ingannato le autorità svizzere in materia di asilo sulla propria identità ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che, infatti, egli si sarebbe presentato
al momento del deposito della sua domanda di asilo con l'identità di
B._______, nato il (…), cittadino del Burkina Faso, mentre che dall'esame
dattiloscopico confrontato con la banca dati EVA sarebbe emerso con
certezza che in passato egli avrebbe richiesto un visto Schengen ad
E._______, in Ghana, presentando un passaporto ghanese con l'identità
di A._______, nato il (…); che, confrontato a tali fatti, le dichiarazioni del
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ricorrente secondo le quali non avrebbe mai richiesto un visto, né
ottenuto un passaporto ed avrebbe negato l'identità contestatagli,
confermando invece quella da lui indicata, sarebbero di parte rispetto a
quanto dimostrerebbe il confronto dattiloscopico; che, per di più, sarebbe
incredibile che il richiedente – pur avendo affermato di aver vissuto in
Burkina Faso dalla nascita sino al (…) – sarebbe anglofono e non
avrebbe saputo rispondere a semplici domande in merito al suo asserito
Paese di origine; che, avendo il richiedente ingannato le autorità sulla
propria identità, l'UFM ha considerato che non esisterebbero motivi per
ammettere l'esistenza di indizi in favore della qualità di rifugiato del
richiedente e quindi non sarebbe applicabile il principio che vieta il
respingimento, secondo l'art. 5 LAsi; che, peraltro, non risulterebbero
dagli atti indizi secondo cui egli sarebbe esposto a trattamenti contrari
all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che, inoltre,
non sussisterebbero nemmeno motivi individuali relativi al richiedente che
potrebbero opporsi al suo rinvio in Ghana – ritenuto che sarebbe giovane,
in buona salute, avrebbe una formazione scolastica di base e
un'esperienza professionale come (…), nonché disporrebbe, vista
l'inverosimiglianza delle sue allegazioni, di una rete familiare solida – o
dal punto di vista tecnico e pratico,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine siccome
lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha confermato l'identità dichiarata in corso di
procedura, nonché il fatto di non essere colui che, secondo l'UFM,
avrebbe depositato una richiesta di visto per la Svizzera, contestando il
riscontro dattiloscopico su cui si fonderebbe la decisione dell'UFM e
chiedendo al Tribunale di verificarne la validità e di concedergli la
possibilità di visionare la pertinente documentazione in tal senso; che,
infatti, egli fa valere che vi sarebbe stata una violazione dei suoi diritti, in
quanto non avrebbe ricevuto, con la decisione impugnata, i rapporti
relativi a tali raffronti dattiloscopici, come pure le informazioni idonee e
decisive per consentirgli di capire e di contestare la validità degli stessi;
che, peraltro, la documentazione relativa ai riscontri dattiloscopici non
sarebbe nemmeno stata menzionata nell'indice degli atti; che, del resto,
egli sarebbe fermamente convinto che vi sarebbe stato un errore, ritenuto
che non avrebbe mai fatto richiesta di un visto per la Svizzera, né fornito
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un'identità falsa alle autorità; che, di conseguenza, egli chiede che la sua
domanda venga valutata materialmente e la decisione impugnata
annullata; che, infine, il ricorrente chiede che gli venga accordata
l'ammissione provvisoria in Svizzera,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, la visione
degli atti concernenti l'esame dattiloscopico, l'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo e, in via
sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì,
presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali,
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria identità
e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi
di prova,
che, giusta l'art. 1a lett. a dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 2009 sull'asilo
relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]), per identità
s'intende cognome, nome, cittadinanza, etnia, data di nascita, luogo di
nascita e sesso (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 27 consid. 5e/cc
pag. 210),
che l'art. 32 al. 2 lett. b LAsi implica che incombe alle autorità svizzere in
materia di asilo di apportare la prova dell'inganno nei loro confronti
(cfr. GICRA 2003 n. 27 consid. 2 pag. 176, GICRA 1996 n. 32 consid. 3a
pag. 303); che tale prova, come dispone espressamente la suddetta
norma legale, può essere apportata, segnatamente in base all'esame
dattiloscopico che consiste nella presa di impronte digitali e di fotografie
(cfr. GICRA 2004 n. 4 consid. 4d pag. 29),
che, preliminarmente, riguardo alla censura ricorsuale del ricorrente
tendente all'accesso, nonché alla visione degli atti relativi all'esame
dattiloscopico, in assenza del quale non avrebbe potuto capire appieno la
decisione dell'UFM e contestare la validità di detto esame (cfr. ricorso
pag. 2), l'insorgente è stato informato in maniera completa delle risultanze
dell'esame dattiloscopico e confrontato alle stesse sia in occasione
dell'audizione sommaria che del diritto di essere sentito in merito
all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (cfr. verbale 1 e 2); che, in
tali circostanze, sebbene egli non abbia ricevuto fisicamente l'atto
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riguardante le risultanze del suddetto esame (cfr. atto UFM A 4/2) – il
quale non costituisce nemmeno un atto essenziale in quanto tale – vi è
ragione di ritenere che al ricorrente sia stato messo a disposizione in
maniera sufficiente quanto a lui necessario per conoscere ed esprimersi
riguardo alle prove raccolte, per garantire il rispetto del diritto di essere
sentito e quindi di garantire un corretto esercizio del diritto di difesa; che,
per di più, il fatto che il ricorrente non possa confutare il risultato
dell'esame dattiloscopico e il confronto delle impronte digitali – ritenuto il
carattere puramente tecnico e scientifico di tali procedimenti – non
significa che può essere ravvisata l'esistenza di un vizio grave, quale la
violazione del diritto di essere sentito, suscettibile di un intervento d'ufficio
da parte del Tribunale medesimo,
che, inoltre, quanto al fondo delle contestazioni circa l'esame
dattiloscopico e le sue risultanze, non vi è alcun motivo di dubitare di
detto esame, così come di scostarsi da quanto emerso dal medesimo;
che, infatti, costituisce una prova praticamente inconfutabile il fatto che le
impronte digitali rilevate al ricorrente al momento della presentazione
della domanda di asilo in Svizzera coincidano con quelle rilevate presso
l'Ambasciata di Svizzera ad E._______ e, come tali, sono state registrate
nell'apposito sistema, il cui confronto è risultato facilmente verificabile e
positivo; che, sebbene appaia altrettanto inconfutabile il motivo esposto
dall'UFM secondo cui il ricorrente si è presentato alla predetta
Ambasciata, in vista dell'ottenimento di un visto Schengen per la
Svizzera, tale dettaglio è irrilevante nella fattispecie; che, infatti, secondo
quanto sopraesposto, vi è già la chiara ed evidente dimostrazione che il
ricorrente si sia presentato alle autorità svizzere con un'altra identità,
ritenuto che ad E._______ ha indicato le generalità di A._______, nato il
(…), cittadino del Ghana (cfr. atto UFM A 4/2), mentre che – in occasione
del deposito della sua domanda di asilo – ha dichiarato di chiamarsi
B._______, nato il (…), originario del Burkina Faso (cfr. Atti UFM A 1/1 e
A 3/1, nonché verbale 1 e 2),
che, peraltro, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, costituisce
un'ulteriore prova a favore dell'inganno dell'identità da parte del
ricorrente, il fatto che quest'ultimo non abbia saputo rispondere a
domande basilari circa il suo asserito Paese di origine, nonché abbia
dimostrato di essere anglofono e di non sapere la lingua francese,
sebbene essa sia una delle lingue parlate in Burkina Faso (cfr. verbale 1
pagg. 23),
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che, di conseguenza, è incontestabile che il ricorrente ha mentito sulla
sua identità di fronte alle autorità elvetiche, presentandosi – al momento
del deposito della domanda di asilo in Svizzera – sotto un'altra identità
(cfr. Atti UFM A 1/1 e A 3/1, verbale 1 e 2); che, sorprendentemente,
davanti all'evidenza, l'insorgente ha continuato a negare l'inganno, così
palesemente determinato dall'UFM, senza apportare alcun elemento o
mezzo di prova suscettibile di comprovare l'identità da lui dichiarata (cfr.
verbale 2 e ricorso pag. 2) e confutare così le prove apportate dall'autorità
inferiore a sostegno del suo inganno,
che, pertanto, l'UFM ha chiaramente apportato la prova dell'inganno da
parte del ricorrente,
che, di conseguenza, alla luce dell'inganno costatato, non merita alcuna
considerazione il racconto esposto dal ricorrente a sostegno dei suoi
motivi di asilo,
che, in virtù di quanto precede, ne discende che l’UFM ha rettamente
considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia di una
decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi
per inganno sull'identità giusta l'art. 1a lett. a OAsi 1,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; GICRA 2001
n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione del
carattere possibile, ammissibile e esigibile deve essere esaminata
d'ufficio; che, tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo
dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv.
1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D3975/2007
del 15 giugno 2007, consid. 3.4; GICRA 2005 n. 1 consid. 3.2; WALTER
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KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990,
pag. 262),
che, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di
non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda di asilo del
ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di
respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito
del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30),
che, inoltre, il ricorrente ha continuato, anche in sede di ricorso, ad
affermare di non essere cittadino ghanese, bensì di essere originario del
Burkina Faso; che, per tutti i motivi sopraesposti, avendo il ricorrente
dissimulato la sua identità (in particolare il suo nome, cognome, data di
nascita e cittadinanza), egli ha violato l'obbligo di collaborare, di modo
che non spetta alle autorità in materia di asilo determinare eventuali
ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il suo effettivo
Paese di origine,
che, pertanto, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, non vi è
motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio
per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo
Paese di origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o
all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura,
RS 0.105),
che lo stesso vale in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, ossia – avendo il
ricorrente ingannato le autorità circa la sua identità – egli ha reso
impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili, dal punto di vista
personale, di minacciarlo nel suo effettivo Paese di origine,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento
indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34
consid. 12 pagg. 513515); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile,
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che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
ritenuta ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600., che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600., sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro AngeliBusi Antonella Guarna
Data di spedizione: