B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5688/2014
Sen t en z a d e l l ' 8 o t t ob r e 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (…),
Tunisia,
c/o Ufficio federale della migrazione,
Centro di registrazione e procedura,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 26 settembre 2014 / N (…).
D-5688/2014
Pagina 2
Visto
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera in data
4 settembre 2014;
i verbali d'audizione del 10 settembre 2014 (di seguito: verbale 1) e del
19 settembre 2014 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 26 settembre 2014, notificata all'interessato il me-
desimo giorno (cfr. Atto A12/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel
merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi (RS 142.31)
ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontana-
mento del richiedente dalla Svizzera;
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 3 ottobre 2014 (cfr. timbro del plico rac-
comandato; data d'entrata: 6 ottobre 2014), nel quale quest'ultimo ha chie-
sto l'annullamento della decisione contestata e la trasmissione degli atti di
causa all'UFM per una nuova decisione nel merito; che, in subordine, ha
chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; che, in ag-
giunta, ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso
dell'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presunte
spese giudiziali con protestate spese e ripetibili;
la copia dell'incarto dell'UFM trasmessa via fax al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) il 6 ottobre 2014;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ri-
corso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52
PA);
che, pertanto, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
D-5688/2014
Pagina 3
l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che in sede di audizione il richiedente ha dichiarato di essere cittadino tu-
nisino nato a B._______ (Tunisia) (cfr. verbale 1, pag. 3); che avrebbe la-
sciato il paese d'origine per trovare lavoro e in quanto arrabbiato con la
madre in ragione del fatto che quest'ultima si sarebbe risposata (cfr. ver-
bale 1, pag. 8 e verbale 2, D49-51, pag. 6);
che, nella decisione contestata, alla quale si rinvia, l'UFM ha ritenuto che il
richiedente non avrebbe inoltrato una domanda di asilo ai sensi dell'art. 18
LAsi, non avendo manifestato la volontà di ottenere dalla Svizzera una pro-
tezione contro persecuzioni;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione sic-
come lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente afferma di avere chiesto asilo in Svizzera per
sottrarsi ad una situazione che sarebbe divenuta insostenibile a causa
dell'impossibilità di trovare un lavoro; che la grave situazione socio-econo-
mica in cui si troverebbe lo esporrebbe al rischio di non essere nemmeno
in grado di soddisfare i propri bisogni primari; che, di conseguenza, la sua
vita sarebbe in grave pericolo;
che, giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande di asilo
che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi, questa disposi-
zione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusi-
vamente per motivi economici o medici;
che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo ogni
dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Sviz-
zera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione
presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non
rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano;
che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla
situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di
persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono com-
presi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato,
D-5688/2014
Pagina 4
non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma
ugualmente gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 44
LAsi (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 e relativi riferimenti);
che sono rifugiate le persone che, nel paese di origine o di ultima resi-
denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pre-
giudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita
all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi,
suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o
di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di
crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a tro-
vare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizza-
zione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali
ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata;
che, nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione
contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto per-
sonalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto
in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo paese di origine, a seri
pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a
un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi);
che, infatti, l'insorgente ha espressamente ammesso di essere espatriato
essenzialmente per motivi economici e che se avesse avuto un lavoro in
patria non avrebbe lasciato la Tunisia (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2,
D49-53 e D61 pagg. 6 e 7 ); che tali motivi, come palesemente riconoscibili,
non sono validi motivi d'asilo ai sensi della LAsi; che anche la rabbia per il
nuovo matrimonio della madre non è manifestamente un valido motivo d'a-
silo; che, d'altronde, egli non ha mai avuto problemi con il nuovo marito (cfr.
verbale 1, pag. 8 e verbale 2, D55-58, pag. 6); che anche nel ricorso l'in-
sorgente non ha addotto alcun nuovo argomento suscettibile di giustificare
una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione;
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che
l'insorgente in Tunisia possa essere confrontato al rischio reale ed imme-
diato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione
del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
D-5688/2014
Pagina 5
che, per di più, la situazione nel paese d'origine non è caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della
popolazione nell’integralità del territorio nazionale;
che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [Oasi 1, RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS
142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento
deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr)
e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha con-
fermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla do-
manda di asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio
del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto
nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato
all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
(Conv. rifugiati, RS 0.142.30), nonché degli impegni di diritto internazionale
assunti dalla Svizzera (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commis-
sione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1996 n. 18 consid. 14b
lett. e e relativi riferimenti);
che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento è
ammissibile (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, le autorità di asilo
possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo
sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permettano
loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e
alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (DTAF 2010/41 con-
sid. 8.3.5 e relativi riferimenti);
D-5688/2014
Pagina 6
che l'insorgente è giovane e ha conseguito un diploma di cuoco (cfr. ver-
bale 1, pag. 4); che il medesimo ha esperienze professionali quale cuoco
e manovale edile (cfr. ibidem); che nel paese d'origine ha una solida rete
famigliare ritenuto che, oltre alla moglie (cfr. verbale 2, D23, pag. 3), vi ri-
siedono la madre, quattro sorelle ed un fratello oltre a diversi zii e cugini
(cfr. verbale 1, pag. 6); che, di conseguenza, nulla osta al suo allontana-
mento in Tunisia;
che l'asserita infiammazione allo stomaco, di cui non vi è agli atti alcuna
documentazione medica, non risulta essere un problema tale da necessi-
tare la sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2
consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3); che, d'al-
tronde, lo stesso ricorrente ha ammesso di avere già ottenuto in patria cure
mediche per il medesimo problema (cfr. verbale 2, D9-10, pag. 2);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 4
LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indi-
spensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia
di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la que-
relata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
D-5688/2014
Pagina 7
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5688/2014
Pagina 8
Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: