B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5690/2014
S e n t e n z a d e l 1 0 o t t o b r e 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Walter Stöckli;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nata il (…),
Eritrea,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 15 settembre 2014 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che la richiedente ha presentato in Svizzera il
20 agosto 2014;
l'audizione sulle generalità del 4 settembre 2014 (di seguito: verbale)
nella quale, tra le altre cose, è stato concesso il diritto di essere sentito
circa un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite una
decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
(RS 142.31) con il relativo trasferimento verso l'Austria;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
15 settembre 2014 (notificata il 26 settembre 2014 [cfr. risultanze
processuali]), mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel merito
della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha
pronunciato il trasferimento dell'interessata verso l'Austria ed ordinato lo
stesso al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso,
indicando che un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo;
il ricorso del 3 ottobre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 6 ottobre 2014) con il quale l'insorgente ha concluso
all'annullamento della decisione impugnata, alla restituzione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione ed alla concessione
dell'effetto sospensivo; l'ulteriore conclusione ricorsuale tendente,
secondo il senso, alla concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso
della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo
anticipo, con protestate spese e ripetibili;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) l'8 ottobre 2014;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi e art. 31‒33 LTAF), il
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ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1
lett. a‒c ed art. 52 PA;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata
soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di
scritti;
che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento;
che, prima di applicare la precitata disposizione, l'UFM esamina la
competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i
criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi
di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati
membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di
seguito: Regolamento Dublino III; cfr. nota di risposta del 14 agosto 2013
del Consiglio federale alla Commissione europea relativa all'accettazione
del Regolamento Dublino III previo adempimento dei requisiti
costituzionali entro il 3 luglio 2015; cfr. Decreto federale che approva e
traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE
concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 604/2013 che
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale
[Sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac] del 26 settembre 2014 il quale
sottosta a referendum facoltativo);
che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale
responsabile per l'esame della domanda di asilo, l'UFM pronuncia la non
entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o
ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione;
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che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di
protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia
quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15);
che ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente è
applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1
Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento
non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei
criteri);
che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che
sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un
trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di
seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di
determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei
criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa
essere designato come competente;
che lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione
internazionale in forza del suddetto Regolamento è tenuto a riprendere in
carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il
richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato
domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro
Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b
Regolamento Dublino III); che lo Stato membro è inoltre tenuto a
riprendere in carico alle stesse condizioni, il cittadino di un paese terzo o
un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato
domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro
Stato membro senza titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento
Dublino III);
che gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1 lett. c-d Regolamento Dublino III
vengono meno se l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati
membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di
un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro
competente (art. 19 par. 2 Regolamento Dublino III);
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che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di
sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno
Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione
internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un
apolide, anche se tale esame non gli compete;
che, inoltre, ai sensi del secondo paragrafo della succitata disposizione,
lo Stato membro nel quale è manifestata la volontà di chiedere la
protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato
membro competente, o lo Stato membro competente, può, in ogni
momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, chiedere
a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di
procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di
parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari
o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi
dei criteri definiti agli art. 8-11 e 16; che le persone interessate debbono
esprimere il loro consenso per iscritto (art. 17 par. 2 Regolamento
Dublino III, «clausola umanitaria»);
che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dall'UFM hanno
rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo
«EURODAC», che la ricorrente ha inoltrato domanda d'asilo in Austria il
23 maggio 2011 (cfr. atto A3/1);
che tale circostanza è stata confermata dalla ricorrente stessa
(cfr. verbale, pagg. 6 seg.);
che l'8 settembre 2014, l'UFM ha presentato alle autorità austriache
competenti, giusta l'art. 18 par. 1 let. d Regolamento Dublino III una
richiesta di ripresa in carico;
che l'11 settembre 2014, queste autorità hanno espressamente accettato
il trasferimento della ricorrente verso l'Austria, in applicazione dell'art. 18
par. 1 let. b Regolamento Dublino III;
che la richiesta di ripresa in carico e la risposta affermativa si basano su
articoli differenti; che ciononostante tali disposti, nella fattispecie,
conducono all'applicazione, in concreto, degli stessi disposti; che con la
risposta delle autorità austriache si deduce che la domanda d'asilo
depositata in Austria è tuttavia in corso di trattazione;
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che, quindi, l'Austria ha riconosciuto la propria competenza nella
trattazione della domanda di asilo in questione;
che la ricorrente non ha contestato né di aver depositato una domanda di
asilo in Austria, né che questo Stato sia competente per trattare la sua
domanda (cfr. verbale, pag. 5-8);
che inoltre, uno Stato membro al quale è stata presentata una nuova
domanda d'asilo non può più rimettere in discussione, riferendosi ai criteri
definiti al capo III del Regolamento Dublino III, la responsabilità di uno
Stato membro sollecitato anteriormente che ha accettato una richiesta di
ripresa in carico (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2);
che, di conseguenza, la competenza dell'Austria è data;
che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze
sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei
richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o
degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 secondo comma
Regolamento Dublino III)
che, peraltro, il paese in questione è firmatario della CartaUE, della
CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura,
RS 0.105), della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del
31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni;
che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in
particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una
procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto
internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione
(cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di protezione internazionale [rifusione] [GU L
180/60 del 29.6.2013, di seguito: direttiva procedura]; direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale [rifusione] [GU L 180/96, di seguito: direttiva accoglienza]);
che, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad
oggi non risulta che la legislazione in materia d'asilo in Austria non venga
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applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze
strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate
seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di
ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i
paesi d'origine (cfr. sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e
Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09);
che la ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia
intenzionato a riprenderla in carico ed a portare a termine la procedura
relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva
procedura;
che, inoltre, la ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e
concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non
rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe
meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandola in un
paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente
minacciate o da dove rischierebbe di essere respinta in un tale paese;
che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un
trasferimento nello Stato in questione esporrebbe la ricorrente al rischio di
essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di
vita indegna in violazione della direttiva accoglienza;
che, in altre parole, non ha fornito indizi seri suscettibili atti a comprovare
che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali
da contravvenire all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv.
tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Austria;
che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 secondo comma
Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie;
che, ad ogni modo, appartiene alla ricorrente sollevare l'eventuale
violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto
dinanzi alle autorità dello Stato in questione;
che con l'argomento ricorsuale secondo cui la Svizzera deve trattare la
sua domanda d'asilo, giacché il suo fidanzato vi risiede, la stessa fa
implicito riferimento alla clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1
Regolamento Dublino III (clausole discrezionali);
che nei casi in cui l'unità della famiglia ai sensi dell'art. 8 CEDU è
compromessa dalla decisione di non esaminare una domanda d'asilo e di
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trasferire il richiedente l'asilo nello Stato di principio competente, lo Stato
richiesto è tenuto, in virtù del diritto internazionale, ad applicare la
clausola di sovranità (cfr. DTAF 2013/24 consid. 5);
che pertanto v'è da esaminare se il trasferimento dell'insorgente verso
l'Austria viola l'art. 8 CEDU;
che il fidanzato B._______ (N […]), cittadino eritreo, è stato riconosciuto
rifugiato e ammesso provvisoriamente in Svizzera il 20 aprile 2010;
che ai fini del Regolamento Dublino III si intende per "familiari" il coniuge
del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui
abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato
membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle
sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi; che sono
ritenuti familiari, le persone che si trovano nel territorio degli Stati membri,
purché la famiglia sia già costituita nel paese d'origine (art. 2 let. g
Regolamento Dublino III);
che in virtù del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito
all'art. 8 CEDU, presuppone un vero legame familiare vissuto ed effettivo,
rispettivamente l'esistenza di una relazione stabile (cfr. tra le altre DTF
135 I 143 consid. 3.1 con rinvii);
che in base agli atti il Tribunale ritiene che non si può definire la relazione
tra l'insorgente e B._______ come stabile e che tra gli stessi sussista un
legame vissuto ed effettivo; che infatti ella ha indicato d'aver cominciato
una relazione con B._______ nel 1998 fino al 2003; che a partire dal
2003 non l'avrebbe più rivisto; che solo tra il 2002 e il 2003 avrebbero
vissuto insieme (cfr. verbale, pag. 4); che inoltre, B._______ si trova in
Svizzera dal 2008 e la ricorrente è giunta in Austria nel 2011 e nonostante
ciò non vi sono indizi agli atti che gli stessi abbiano cercato di mantenere
dei contatti; che pertanto, l'unico elemento a disposizione del Tribunale è
la loro convivenza dall'entrata in Svizzera (il 18 agosto 2014) a tuttora,
che come palese non è un periodo sufficiente per dedurne una relazione
vera e stabile;
che d'altronde la dichiarazione secondo cui le rispettive famiglie
avrebbero concordato un matrimonio tra i due da piccoli (cfr. atto A6/1)
non soccorre la ricorrente;
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che parimenti nemmeno la generale allegazione ricorsuale secondo la
quale l'insorgente considererebbe il suo fidanzato come suo marito
avendo vissuto insieme tra il 2002 ed il 2003 (cfr. ricorso, pag. 2) conduce
il Tribunale ad una diversa valutazione della fattispecie;
che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III;
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da
parte della Svizzera, l'Austria è competente per l'esame della domanda di
asilo della ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a
riprenderla in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e
29 Regolamento Dublino III;
che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della
domanda di asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Austria conformemente
all'art. 44 LAsi, posto che la stessa non possiede un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1);
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera
distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr
(RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio
di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF
2010/45 consid. 10);
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e
pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Austria, confermata
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni
ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla
trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno
respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
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che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di
esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: