Corte IV
D-5697/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 a g o s t o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliere Federico Pestoni;
A._______, nato il (...),
Cossovo,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 agosto 2010 / N [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5697/2010
Visti:
la prima domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in
data (...);
la decisione del 22 aprile 2009 dell'Ufficio federale della migrazione
(UFM) che ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'allon-
tanamento dell'interessato dalla Svizzera;
la sentenza dell'8 febbraio 2010 del Tribunale amministrativo federale
(TAF) che ha confermato la suddetta decisione dell'UFM;
la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presenta-
to in data (...);
i verbali d'audizione del 23 luglio 2010 e del 5 agosto 2010;
la decisione dell'UFM del 5 agosto 2010, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. agli atti avviso di notifica e di ricevuta) con la
quale l'istanza inferiore non è entrata nel merito della seconda doman-
da di asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della
legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando il
suo allontanamento dalla Svizzera rispettivamente l'esecuzione di tale
misura;
il ricorso inoltrato dall'insorgente l'11 agosto 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato, data d'entrata 12 marzo 2010) per mezzo del quale
chiede l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione de-
gli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito
della sua domanda d'asilo subordinatamente la concessione dell'am-
missione provvisoria, come pure la dispensa dal pagamento delle spe-
se di giustizia e del relativo anticipo;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi -
derandi che seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
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17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda
altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice uni -
co, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata solo sommariamente;
che quando è chiamato a pronunciarsi su un ricorso contro una
decisione di non entrata nel merito su una domanda di asilo, il TAF si
limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr.
DTAF 2007/8, consid. 2.1., pag. 73; GICRA 2004 n. 34, consid. 2.1.,
pag. 240 e segg.; GICRA 1996 n. 5 consid. 3, pag. 39; GICRA 1995
n.14, consid. 4, pag. 127 e segg.);
che egli ha dichiarato di essere originario del Cossovo; di aver lasciato
il territorio svizzero in aprile del 2010, dopo la conclusione infruttuosa
della sua prima procedura d'asilo in Svizzera e di aver fatto ritorno in
Cossovo, dove sarebbe arrivato, il (...) (cfr. verbale d'audizione del
23 luglio 2010 pag. 6);
che a partire dallo stesso giorno del suo rientro in patria, il ricorrente
sarebbe stato bersaglio di continue ed estenuanti minacce, anche di
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morte, da parte di non meglio precisate persone che si presentavano
alla sua porta intimandogli di andarsene; che a causa di ciò, il ricorren-
te ha portato la moglie e i bambini, anche loro vittime delle asserite
minacce, presso i genitori di lei; che egli non ha potuto rimanere pres-
so suo suocero, poiché questo sarebbe proscritto dalle loro usanze e
che, pertanto, egli ha deciso di espatriare e chiedere nuovamente asilo
in Svizzera; che, sia come sia, malgrado le ripetute e quotidiane mi -
nacce di morte ricevute già a partire dal giorno del suo rientro in Cos-
sovo, il ricorrente non ha mai subito alcuna violenza fisica (cfr. verbale
d'audizione del 23 luglio 2010 pagg. 5 e 6);
che il ricorrente dichiara di essere partito il (...) dal Cossovo; che è
partito da B._______ in direzione di C._______ con l'autobus prose-
guendo poi fino a D._______ (Montenegro); che dopo una sosta di un
giorno ha proseguito il viaggio verso E._______, da dove, con il treno,
ha in seguito raggiunto F._______; che di qui si è recato a G._______
dove è rimasto una settimana cercando, invano, un passatore; che
quindi ha fatto ritorno a F._______ e, dopo una sosta di tre o quattro
giorni è ripartito, con l'ausilio di un passatore, giungendo a H._______
(Italia); che il giorno seguente ha proseguito il proprio viaggio con il
treno passando per Milano e giungendo a Chiasso, dove l'8 luglio 2010
ha depositato la sua seconda domanda di asilo in Svizzera (cfr. verba-
le d'audizione del 23 luglio 2010 pag. 7);
che, con decisione del 5 agosto 2010, l'UFM ha constatato che la pri -
ma procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal
ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qua-
lità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha an-
che pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'e -
secuzione dell'allontanamento verso il Cossovo siccome lecita, esigibi-
le e possibile;
che nel gravame, l'insorgente fa valere che - dopo la prima procedura
d'asilo conclusasi con decisione del TAF dell'8 febbraio 2010 e dopo il
suo rientro in patria, nell'aprile del 2010 - sarebbero intervenuti fatti
completamente nuovi rispetto a quelli posti a fondamento della prima
procedura d'asilo in Svizzera; che tali fatti sono propri a motivare la
sua qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della prote-
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zione provvisoria, e per i quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto entra -
re nel merito della sua domanda d'asilo; che, inoltre, il ricorrente ha
chiesto che sia verificato il carattere di inesigibilità dell'esecuzione del -
l'allontanamento, con la conseguente concessione dell'ammissione
provvisoria;
che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto, l'annullamento del provve-
dimento impugnato e la trasmissione degli atti di causa all'autorità in -
feriore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo
e, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria; che
egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del re-
lativo anticipo;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di pro-
venienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano in -
tervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
che, preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura d'a-
silo si è definitivamente conclusa con la propria sentenza dell'8 febbra-
io 2010 (cfr. D-3376/2009) con la quale ha respinto il ricorso dell'interes-
sato e confermato l'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera;
che, questo Tribunale ritiene che, nella presente come nella preceden-
te procedura, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valu-
tazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata
nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi);
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato;
che codesto Tribunale tiene a sottolineare che - sebbene il ricorrente
sostiene che i motivi d'asilo addotti nella presente procedura si riferi -
scano ad avvenimenti accaduti dopo il suo rientro in patria nella prima
metà del 2010 e sarebbero nuovi e completamente distinti da quelli
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addotti nella prima procedura (cfr. ricorso pag. 2) - v'è ragione di am-
mettere che tali motivi sono manifestamente correlati a quelli della pri -
ma domanda d'asilo, ovvero delle minacce a sfondo razziale volte al-
l'allontanamento del richiedente dalla sua proprietà come egli stesso
ha dichiarato in sede di prima audizione confermando che si tratta de-
gli stessi motivi, ma che ora sono aumentati (cfr. verbale d'audizione
del 23 luglio 2010 pag. 6); che, alla luce dell'inverosimiglianza già de-
terminata dei motivi d'asilo presentati nella prima procedura ed in con-
siderazione della netta correlazione tra i motivi d'asilo addotti nelle due
rispettive procedure, si può fin d'ora concludere all'inverosimiglianza
dei motivi asseriti nella presente procedura, e ritenere - tra l'altro - che
il gravame del ricorrente rasenta l'abuso processuale; che, comunque,
a titolo d'esempio circa l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo della pre-
sente procedura, basti ancora rilevare che - come rettamente già evi-
denziato dall'autorità inferiore - il ricorrente ha riferito di aver subito
minacce al proprio domicilio a partire dal giorno del suo rientro in Cos-
sovo e che queste gli venivano perpetrate anche più volte al giorno da
diverse persone; che tuttavia egli non conosce queste persone ed è
riuscito soltanto a descriverle in maniera stereotipata senza aggiunge-
re alcun dettaglio rilevante; che comunque il ricorrente non ha mai su-
bito violenze fisiche; che inoltre il ricorrente ha detto che si sarebbe ri -
volto ad un avvocato in patria, incontrandolo persino in tre occasioni;
che tuttavia non ricorda nemmeno il suo nome; che si rileva che mal -
grado le ripetute ed insistenti minacce di morte (che gli sarebbero sta -
te rivolte tutti i giorni, anche più volte al giorno) già a partire dal primo
giorno, il ricorrente ha deciso di espatriare soltanto dopo due mesi;
che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere
che i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in
esame sono, come facilmente riconoscibili, palesemente inverosimili;
che, indipendente da ciò, in tutta evidenza, non costituiscono di per
sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi del -
l'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la concessione della prote -
zione provvisoria;
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti
nuovamente addotti dall'insorgente nella presente procedura d'asilo,
non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria;
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che, oltretutto, in virtù del principio della sussidiarietà della protezione
internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter
esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio
Paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima
di sollecitare quella di uno Stato terzo; che infatti, tali situazioni,
ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello
statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo
luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di
protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia
appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del TAF
D-7847/2006 del 18 agosto 2009; Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 18
pagg. 180 e segg.; GICRA 2000 n. 15 pagg. 107 e segg.);
che, lo scrivente Tribunale rileva come in Cossovo, le forze di
sicurezza internazionali costituite dall'Interim Administration Mission in
Kosovo (UNMIK) e dalla forza per il Cossovo (KFOR) avevano la
volontà e la capacità di proteggere le minoranze etniche, le quali non
erano oggetto di persecuzioni sistematiche; che questa situazione non
è mutata dopo la dichiarazione unilaterale di indipendenza del
Cossovo del 17 febbraio 2008 ed il dispiegamento della missione
EULEX (Missione Stato di diritto dell'UE in Cossovo) in dicembre
2008, la quale ha rimpiazzato l'UNMIK assumendo la competenza in
ambito di giustizia, polizia e dogane; che pertanto, se è innegabile che
i membri delle minoranze etniche possono costituire il bersaglio di atti
di inciviltà o di violenza da parte della popolazione albanese, la
volontà e la capacità delle autorità di polizia e di giustizia della nuova
Repubblica di prevenire l'insorgere di persecuzioni non possono
essere contestate; che le predette autorità non rinunciano a
perseguire gli autori di atti penalmente reprensibili – quali le violenze
fisiche e le minacce – e offrono dunque, in principio, una protezione
appropriata al fine di impedire la perpetrazione di tali atti illeciti,
qualsiasi sia l'appartenenza etnica degli autori rispettivamente delle
vittime di questi soprusi (cfr. UK Home Office, Operational Guidance
Note: Kosovo, 22 luglio 2008, paragrafi da 3.11.10 a 3.11.12 e
citazioni); che, pertanto, posto che la capacità e la volontà delle
autorità a prevenire l'avverarsi di molestie come quelle allegate dal
ricorrente non può essere messa in discussione, nulla indica che egli
non avrebbe potuto richiedere la protezione delle autorità locali per
premunirsi contro le azioni delle quali sarebbe stato vittima; che non
avendo fatto capo alle autorità locali o avendolo fatto soltanto senza la
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necessaria insistenza e, oltretutto, disinteressandosi successivamente
circa il prosieguo della propria segnalazione, il ricorrente non può
prevalersi della loro inefficacia o passività; che, inoltre, il ricorrente non
ha fornito alcun indizio concreto dal quale si possa evincere
un'incapacità o un rifiuto da parte delle autorità ufficiali del Cossovo di
fornirgli una protezione adeguata;
che stando alle dichiarazioni addotte dal richiedente, egli, si è rivolto
svariate volte allo sportello della polizia di B._______, dove sarebbe
stato ricevuto da agenti diversi ogni volta, ma che tutti gli avrebbero ri -
chiesto di fornire i nomi degli autori delle minacce, altrimenti non
avrebbero potuto aiutarlo (cfr. verbale d'audizione del 5 agosto 2010,
pagg. 4 e 5); che, inoltre, una volta si sarebbe presentato anche alla poli-
zia UNMiK, dove avrebbe compilato un formulario per ottenere un appun-
tamento, al quale però non sarebbe mai stato chiamato (cfr. verbale d'au-
dizione del 5 agosto 2010, pag. 6); che tuttavia, egli non si è interessato
sugli ulteriori sviluppi delle proprie lagnanze e non ha insistito presso le
autorità, rivolgendosi per esempio ai capi della polizia od istanze superio-
ri; che pertanto non si può ritenere che, nel caso in rassegna, le forze
dell'ordine abbiano rinunciato a proteggerlo o siano state impossibilita-
te a farlo;
che quindi si deve ritenere che il ricorrente non ha intrapreso tutte le
procedure che ci si poteva attendere da lui al fine di far valere i propri
diritti presso le autorità competenti;
che non vi è ragione di ritenere che egli non possa ottenere dalle
competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate,
un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da
parte di terzi nei suoi confronti;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel
merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Or-
dinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999
[OAsi 1, RS 142.311]);
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che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008; che, giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'e-
secuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2
LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr);
che, quo alla liceità, dalle carte processuali, non emergono elementi
da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in
Cossovo possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83
cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immedia -
to di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguar -
dia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre
1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, infatti, il ricorrente non ha fat-
to valere alcunché in tal senso;
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-
mento è ammissibile;
che codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale
prevalente in Cossovo è in sé costitutiva di un impedimento alla reinte -
grazione del ricorrente; che, infatti, è notorio che questo paese, di cui
è stata riconosciuta l'indipendenza dalla Svizzera il 27 febbraio 2008,
non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza ge-
neralizzata.
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è ancora re-
lativamente giovane, dispone di una buona formazione avendo fre-
quentato le scuole dell'obbligo ed un apprendistato di falegname; che
ha altresì una buona esperienza lavorativa avendo egli svolto diversi
lavori sia come falegname che nell'edilizia (cfr. verbale d'audizione del
23 luglio 2010, pag. 2);
che non emergono dagli atti elementi che possano fare escludere che
il ricorrente non disponga in patria di una rete sociale;
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che, a questo riguardo, stando a quanto riferito, oltre alla moglie, il ri -
corrente ha anche tre figli nonché i suoceri in patria e, oltre a ciò, ha
vissuto tutta la vita a B._______ (cfr. verbale d'audizione del 23 lu-
glio 2010, pag. 1);
che, l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gra-
vi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provviso-
ria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Sviz-
zera per motivi medici;
che infatti, per quanto concerne i disturbi allegati nel corso della se-
conda audizione da parte del ricorrente (asma, problemi di cuore,
stanchezza, cfr. verbale d'audizione del 5 agosto 2010 pag. 2), giova
rilevare che, di principio, incombe al ricorrente medesimo di dimostrare
l'esistenza dei presupposti per la pronuncia di un'ammissione provvi-
soria in Svizzera, fermo restando che non compete all'autorità di ricor -
so d'assumere d'ufficio quegli elementi, come fra l'altro un certificato
medico, che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, avrebbe
potuto e dovuto produrre di moto proprio (GICRA 1995 n. 23);
che, tuttavia, ove non vi siano ancora rapporti medici di un richiedente
l'asilo che fa valere problemi di salute, quest'ultimo deve, su richiesta
dell'autorità competente, adoperarsi per procurarsi i relativi mezzi di
prova entro un termine adeguato (cfr. DTAF 2009/50 consid. 10.2);
che, pertanto, nel caso concreto, applicando strettamente il precetto
giurisprudenziale citato, vista l'assenza di documenti a conforto delle
condizioni di salute del ricorrente, l'UFM avrebbe dovuto comminargli
un termine per fornire la necessaria documentazione;
che, nondimeno, occorre rilevare che detti motivi di salute sarebbero
già presenti a partire dal 2000 (cfr. verbale d'audizione del 5 ago-
sto 2010, pag. 2); che il ricorrente non li ha fatti valere – ma neppure li
ha menzionati – nel corso della precedente procedura; che pure nella
presente vertenza, egli si è limitato a citarli nel corso dell'audizione fe-
derale, non a sostegno della propria domanda di asilo quanto piutto-
sto, rispondendo ad una domanda relativa alla sua odierna situazione
lavorativa; che neppure ne ha fatto menzione in sede di ricorso, ove
peraltro non ha contestato quanto ritenuto in proposito dall'UFM nella
sua decisione del 5 agosto 2010;
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che, sia come sia, i problemi di salute emersi dall'audizione federale
del ricorrente non appaiono suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'e -
secuzione dell'allontanamento;
che, non v'è, altresì, ragione di ritenere che, se del caso, il ricorrente
non possa ottenere in patria le cure ed i medicamenti eventualmente a
lui occorrenti;
che, se del caso e date le condizioni, esiste la facoltà di richiedere un
adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi;
che sulla base di queste considerazioni, l'esecuzione dell'allontana-
mento è anche ragionevolmente esigibile;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ri -
corrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni do-
cumento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori -
tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65
cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
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che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pa-
gamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di (...)
(Raccomandata; allegato: bollettino di versamento);
- all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di (...) con ordine di
notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevi -
mento allegato al Tribunale amministrativo federale (allegati: incarto
N [...] e copia del ricorso del 11 agosto 2010, per corriere interno; in
copia);
- I._______, Zug (in copia).
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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