Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D5702/2011
Sen t e n z a d e l 2 4 o t t o b r e 2 0 1 1
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Daniel Willisegger;
cancelliere Bruno D'Amaro.
Parti A._______, nato il (…),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 7 ottobre 2011 / N […].
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Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato in data 19 agosto 2011 in
Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso al
richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa
la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua
istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in
caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra
nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 1° settembre 2011 (di seguito: verbale 1) e del
7 ottobre 2011 (di seguito: verbale 2);
il verbale di decisione dell'UFM del 7 ottobre 2011, notificata
all'interessato lo stesso giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso inoltrato il 14 ottobre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato;
data d'entrata 17 ottobre 2011);
gli atti dell'UFM pervenuti al Tribunale amministrativo federale in data
17 ottobre 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
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giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio di scritti;
che il modo di procedere che consiste nel non separare i verbali di
audizione e di decisione va ammesso (DTAF 2010/3 consid. 3);
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato dopo avere smentito la cittadinanza siriana
dapprima dichiarata sul foglio dati personali di essere cittadino algerino
(cfr. verbale 1, pag. 1) con ultimo domicilio a B._______ (con i
nonni/madre) e soggiorni prima di giungere in Svizzera a C._______ (con
il padre) e dopo essere partito dall'Algeria (dopo il 2005) in Tunisia,
Turchia, Grecia e Italia
(cfr. verbale 1, pag. 2);
che, in sostanza e per quanto qui di rilievo, egli ha raccontato che
avrebbe lasciato l'Algeria, nel (…) perché nel suo Paese d'origine non ci
sarebbe il lavoro e inoltre nel suo Paese non avrebbe nessuno, visto che i
suoi genitori si sarebbero divorziati e suo padre si sarebbe risposato
(cfr. verbale 1, pag. 3);
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che inoltre egli non avrebbe svolto il servizio di leva in
Algeria ed a causa di ció avrebbe avuto problemi con le autorità algerine;
che poi, tra l'altro, il servizio di leva in Algeria non l'avrebbe prestato, per
via della presenza nella regione di sua madre dei tanti terroristi dai quali
gli algerini sarebbero, immediatamente dopo la chiamata per prestare il
servizio di leva, avvertiti di non andare a svolgerlo (cfr. verbale 1, pag. 4);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo
alcun documento d'identità o di viaggio o comunque suscettibile di
identificarlo; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle
eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso, l'insorgente ha ribadito quanto già dichiarato in occasione
delle audizioni, sostenendo di aver fornito motivi scusabili che spiegano la
mancata consegna di un documento d'identità e che la sua vita in Algeria
per via dei terroristi sarebbe in grave pericolo;
che, in conclusione, egli ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in
subordine, se non gli si accordasse l'asilo di essere ammesso
provvisoriamente in Svizzera; che ha, altresì, presentato una domanda
d'esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
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cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che non lo sono, per contro, quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale,
il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(cfr. DTAF 2007/7 consid. 5 e 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di due mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, per di più, egli in merito al possesso di un documento d'identità nella
prima audizione del 1° settembre 2011 in primis ha asserito che sia il suo
passaporto che la sua carta d'identità si troverebbero a casa di sua
madre in Algeria (cfr. verbale 1, pag. 4) per poi dichiarare nella seconda
audizione del 7 ottobre 2011 che sarebbe stato in possesso di detti
documenti d'identità, che però avrebbe buttato via durante il suo
soggiorno in Turchia sia la carta d'identità che il passaporto come anche
la patente di guida (cfr. verbale 2, pag. 2); che egli, per quanto riguarda il
possesso di documenti, avrebbe mentito durante la prima audizione
perché avrebbe ignorato le leggi della Svizzera e avrebbe detto il falso
per evitare problemi rispettivamente per il timore di essere rinviato in
Turchia (cfr. verbale 2, pagg. 2 seg.); che, inoltre, egli non avrebbe potuto
fare niente per far pervenire dei documenti non avendo nessun contatto
con la sua famiglia (cfr. verbale 2, pag. 2);
che, oltre ciò, interrogato sul proprio viaggio d'espatrio, egli ha raccontato
di essere partito nel 2007 in macchina dall'Algeria per D._______, dove
avrebbe vissuto tre mesi, che poi sarebbe arrivato con l'aereo a
E._______, giungendo poi a F._______, sempre in Turchia, dove
sarebbe rimasto circa un mese; che poi sarebbe arrivato in Grecia, prima
a G._______, dove sarebbe stato fermato dalle autorità greche che
l'avrebbero rinviato a H._______, Egitto; che però le autorità egiziane non
l'avrebbero fatto entrare nel loro territorio e che dunque sarebbe stato
rinviato con un volo di nuovo in Grecia, a I._______, dove avrebbe
vissuto circa due anni in una casa abbandonata e dove sarebbe stato
detenuto in prigione per sei mesi; che dopo il rilascio avrebbe vissuto per
cinque mesi a L._______ (Grecia) e altri cinque mesi a M._______
(Grecia) e che poi nel luglio del 2011, nascondendosi in un TIR, sarebbe
giunto fino a N._______ (Italia) e poi in treno a O._______, giungendo in
fine, sempre in treno, in Svizzera a P._______ (cfr. verbale 1, pagg. 6
seg.);
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che non avrebbe depositato ulteriori domande d'asilo nei paesi dove
avrebbe soggiornato salvo in Svizzera; tra l'altro né in Grecia, perché lì
non c'era lavoro come nemmeno in Italia, dove non gli sarebbe neanche
venuto in mente di chiedere l'asilo e dove non avrebbe mai avuto contatti
con le autorità locali le quali non avrebbero preso le sue impronte digitali
(cfr. verbale 1, pag. 7);
che alla luce di quanto esposto, il racconto del ricorrente risulta
inverosimile e vi è ragione di concludere che egli stia dissimulando i
propri documenti per i bisogni di causa;
che, inoltre, il ricorrente non appare avere addotto in sede di ricorso,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove che sembrino
suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo
giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, pertanto, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente;
che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha
introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una
decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interno dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dall'Algeria per motivi di lavoro e temendo per la sua vita poiché non
avrebbe prestato il servizio di leva;
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che, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, le allegazioni
secondo le quali l'insorgente avrebbe dei problemi con i terroristi e con le
autorità algerine derivanti dal mancato servizio di leva, non sono credibili,
allegazioni che peraltro il ricorrente le fa valere solamente nella seconda
audizione del 7 ottobre 2011;
che, infatti, la vicenda circa la convocazione al servizio di leva raccontata
dall'insorgente, connessa con le affermazioni contraddittorie riguardante
le date e le diverse circostanze dell'espatrio dall'Algeria (cfr. verbale 2,
pag. 5), risulta molto vaga e non presenta alcun elemento di
verosimiglianza, in modo che non è credibile che l'insorgente sia dovuto
scappare dal suo Paese d'origine per via dei tanti terroristi che si
troverebbero nella regione della madre e i quali intimidirebbero gli algerini
a non prestare il servizio di leva;
che, visto quanto sopra e gli elementi già ritenuti nella decisione
impugnata, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, i motivi d'asilo resi
dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo risultano inverosimili;
che, di conseguenza, non appaiono elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3
lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;
che inoltre non appaiono necessarie misure di istruzione complementari
ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente (cfr. DTAF 2009/50 consid. 8);
che dalle carte processuali non sembrano nemmeno emergere dei motivi
per ritenere che il ricorrente possa essere esposto in patria a seri
pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi o a trattamenti vietati dall'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o dall'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
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che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1,
RS 142.311, DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 LStr giusta il
quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto precede, come detto, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3
LStr);
che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Algeria non risulta
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane,
celibe, non ha figli e possiede una discreta formazione scolastica, poiché
ha terminato la scuola elementare; che, inoltre, ha una modesta
esperienza professionale avendo lavorato in Grecia nel settore agricolo
(cfr. verbale 1, pag. 3); che egli ha una rete sociale in patria, costituita, a
suo dire, da suo padre il quale vive a C._______, da sua madre la quale
vive divorziata dal marito con i genitori rispettivamente con i nonni
dell'insorgente ad B._______, da un fratello il quale vive a C._______, da
un altro fratello ed una sorella i quali vivono ad B._______ e inoltre da
suo zio materno il quale vive in Tunisia (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.) e
avrebbe sostenuto principalmente l'insorgente visto che, da parte dei
genitori e dei nonni, il contributo per il sostentamento sarebbe stato
minore (cfr. verbale 2, pag. 3);
che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi
di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr.
sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da
un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici;
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i
fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presunte
spese processuali è divenuta priva d'oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
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(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente decisione.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Bruno D'Amaro
Data di spedizione: