Corte IV
D-5703/2010/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Muriel Beck Kadima e Robert Galliker;
cancelliera Vera Riberti.
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato l'(...), alias
C._______, nato l'(...),
Moldavia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 agosto 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5703/2010
Visiti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il (...) in Svizzera;
l'esame radiologico della mano al quale il ricorrente è stato sottoposto
in data 16 luglio 2010 ed il relativo rapporto;
i verbali d'audizione del 26 luglio 2010 – durante la quale è stato
concesso all'interessato il diritto di essere sentito in merito al risultato
dell'esame osseo e al giudizio secondo cui esso è maggiorenne –
rispettivamente del 5 agosto 2010;
il verbale di decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) del
5 agosto 2010, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. ri -
sultanze processuali);
il ricorso inoltrato dall'insorgente l'11 agosto 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato, data d'entrata 12 agosto 2010);
copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al Tribunale amministrativo
federale (TAF) in data 12 agosto 2010;
l'ordinanza del TAF del 13 agosto 2010 con la quale ha trasmesso
copia del ricorso all'UFM invitandolo ad inoltrare una risposta al
gravame entro il 30 settembre 2010;
le osservazioni al ricorso dell'UFM del 20 agosto 2010 (data d'entrata
23 agosto 2010);
l'ordinanza del TAF del 24 agosto 2010, notificata al ricorrente il
3 settembre 2010 (cfr. risultanze processuali) con la quale è stato
concesso a quest'ultimo un termine fino all'8 settembre 2010 per
introdurre un atto di replica, come pure un eventuale certificato medico
attuale; che il ricorrente non ha presentato alcun atto di replica né un
eventuale certificato medico;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della
vertenza;
Pagina 2
D-5703/2010
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal -
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla
forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di aver 17 anni e di essere originario della
Moldavia, con ultimo domicilio a D._______ (cfr. verbale d'audizione
del 26 luglio 2010, pag. 1);
che egli ha affermato di essere espatriato il 22 giugno 2010 poiché nel
suo Paese non avrebbe più nulla e che, dopo la morte della madre
avvenuta un anno or sono, egli non avrebbe avuto più motivo di
restare in Moldavia (cfr. verbale d'audizione del 26 luglio 2010, pagg. 5
e seg. e verbale d'audizione del 5 agosto 2010, pag. 2);
che egli ha inoltre raccontato che la sua casa sarebbe crollata a causa
della pioggia e che in seguito non sarebbe riuscito ad ottenere l'aiuto
necessario per poter provvedere al suo sostentamento (cfr. verbale
Pagina 3
D-5703/2010
d'audizione del 26 luglio 2010, pag. 6); che egli ha altresì confermato
che non avrebbe mai avuto problemi né con le autorità né con terze
persone del suo Paese (cfr. verbale d'audizione del 26 luglio 2010,
pag. 6);
che nella decisione impugnata l'UFM ha constatato, da un lato, che il
Consiglio federale ha dichiarato la Moldavia Paese sicuro e, dall'altro
lato, ha ritenuto che il richiedente non avrebbe fatto valere alcuna
persecuzione statale o da parte di terzi e che le dichiarazioni riguardo
alla condizione di indigenza asserita dall'interessato non sarebbero
verosimili, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali
degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di
rientro in patria; che, infatti, secondo l'UFM il racconto del richiedente
sarebbe stato vago, illogico e privo di precisazioni quali ad esempio le
date della morte dei genitori, del crollo del tetto della di lui casa, come
pure di dettagli circa la ricerca di aiuto pubblico data la sua indigenza;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda rinviando all'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile;
che, in limine al gravame, l'insorgente ha censurato la mancanza di
motivazione nella decisione impugnata riguardo al fatto di averlo
ritenuto maggiorenne;
che egli ha contestato all'UFM di aver proceduto a delle audizioni
approssimative e di non aver accolto le domande suggerite dal
rappresentante dell'opera assistenziale (ROA) in sede di seconda
audizione; che secondo il ricorrente l'UFM avrebbe dovuto entrare nel
merito della domanda d'asilo, in quanto esisterebbero indizi di
persecuzione non manifestamente infondati e rilevanti, quantomeno
per il riconoscimento dell'ammissione provvisoria; che, infine, egli
allega dei problemi di salute, segnatamente una continua tosse;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della
decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito della domanda e, qualora
non fosse riconosciuto come rifugiato, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di
giudizio e del relativo anticipo;
Pagina 4
D-5703/2010
che, invitato da codesto Tribunale a presentare una risposta al ricorso,
l'UFM ha precisato che, circa la questione dell'età dell'interessato, la
minorità asserita sarebbe stata approfondita nel corso della prima
audizione e ritenuta manifestamente inverosimile, concedendo al
ricorrente in questa occasione il diritto di esprimersi al riguardo; che,
in particolare, in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei
fatti sancito dall'art. 8 cpv. 1 LAsi, l'autore del gravame non sarebbe
riuscito a convincere l'autorità della sua allegata minor età, non
avendo presentato alcuna prova o documento valido a sostegno della
stessa, nonché avendo fornito dichiarazioni vaghe e superficiali
riguardo al possesso di documenti d'identità e al certificato di nascita,
alle generalità e decessi dei genitori, come pure sul proprio percorso
scolastico; che l'autorità inferiore ha pertanto considerato inverosimile
la minor età allegata dal richiedente ed ha, di conseguenza, ritenuto
quest'ultimo maggiorenne, visti e considerati per sovrabbondanza
l'aspetto fisico dello stesso e il risultato dell'esame osseo; che per
queste ragioni l'audizione sui fatti si sarebbe svolta senza una persona
di fiducia; che, quanto alle domande suggerite dal ROA non accolte in
sede di seconda audizione ("Quanti anni ha?" e "Come si sente?")
l'UFM non le avrebbe accolte poiché, da un lato, la questione dell'età
sarebbe già stata stata chiarita nella prima audizione e, dall'altro lato,
poiché la domanda sullo stato di salute del richiedente sarebbe stata
posta all'inizio dell'interrogatorio e che l'audizione si sarebbe svolta
regolarmente, come emergerebbe peraltro dall'allegato del ROA; che,
infine, circa lo stato di salute asserito dal richiedente nel gravame,
detto Ufficio rileva che degli eventuali problemi di tosse non sarebbero
mai stati menzionati in occasione delle audizioni e che, d'altronde,
dagli atti non emergerebbe alcun problema medico; che, in
conclusione, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame;
che, per inciso, l'autorità inferiore ha indicato di aver omesso, nella
decisione del 5 agosto 2010, di argomentare il fatto di ritenere
l'insorgente maggiorenne;
che a seguito dell'ordinanza del Tribunale amministrativo federale del
24 agosto 2010, l'insorgente non ha presentato alcun atto di replica né
un eventuale certificato medico circa il suo stato di salute;
che quo alla censura della violazione dell'obbligo di motivare,
derivante dal diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29
cpv. 2 dalla Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
Pagina 5
D-5703/2010
18 aprile 1999 (Cost., RS 101), si osserva che tale obbligo ha lo
scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di
afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi
conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con
cognizione di causa e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di
esaminare la fondatezza della decisione medesima (cfr. sentenza del
Tribunale federale 2C_646/2008);
che la violazione del diritto di essere sentiti deve essere esaminata
d'ufficio ed implica di principio l'annullamento della decisione
impugnata indipendentemente dalle possibilità di esito positivo del
ricorso nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5; DTF 126 I 19 consid.
2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e
giurisprudenza citata);
che eccezionalmente un'eventuale violazione può essere sanata se
l'autorità che ha emanato la decisione ha preso posizione in merito
alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e se
l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fron-
te ad un'autorità di ricorso, la quale dispone di piena cognizione
(cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V
130 consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a);
che va inoltre sottolineato che secondo il Tribunale federale, è
giustificato rinunciare al rinvio di una vertenza all'autorità inferiore
anche in presenza di una grave violazione della precitata garanzia
costituzionale nella misura in cui tale agire rappresenterebbe uni-
camente una formalità eccessiva che provocherebbe inutili ritardi in-
conciliabili con gli interessi del ricorrente (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2
e giurisprudenza ivi citata);
che codesto Tribunale rileva pertanto che nella fattispecie il diritto di
essere sentito in merito al fatto di ritenere l'interessato maggiorenne –
il quale aveva peraltro già potuto esprimersi al riguardo in occasione
dell'audizione del 26 luglio 2010 – è da ritenersi sanato in questa
sede, le condizioni suesposte essendo in effetti adempiute;
che, di principio, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo
minorenne che non è accompagnato, viene nominata una persona di
fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al
massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al
raggiungimento della maggiore età;
Pagina 6
D-5703/2010
che ciò non avviene se il richiedente non rende verosimile la sua minor
età; che, pertanto, è legittimo che l'UFM si pronunci, a titolo
pregiudiziale, prima dell'effettuazione dell'audizione particolareggiata
sui motivi d'asilo e della designazione di una persona di fiducia,
sull'allegata minorità di un richiedente l'asilo allorquando vi sono dei
dubbi riguardo all'età indicata (cfr. Giurisprudenza ed Informazioni
della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004
n. 30, consid. 6.4.1. segg.);
che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni
suscettibili di rendere altrimenti plausibile la sua minore età;
che segnatamente, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, egli
non è stato in grado di comprovarla con documenti d'identità o
qualsivoglia altro documento che avrebbe potuto attestare la sua
minor età;
che, peraltro, non soccorrono il ricorrente le stereotipate e vaghe
dichiarazioni circa la mancata produzione di documenti d'identità e del
certificato di nascita (cfr. verbale d'audizione del 26 luglioo 2010, pagg.
4 seg.);
che, per di più, il ricorrente è stato alquanto vago ed ha reso
dichiarazioni inattendibili circa la sua biografia; che, infatti, egli, nato a
suo dire l'(...), ha affermato di aver frequentato nove anni di scuola, ma
non ha saputo precisare né quando avrebbe smesso, né che scuola
avrebbe frequentato o a che età l'avrebbe cominciata (cfr. verbale
d'audizione del 26 luglio 2010, pagg. 2 segg.); che, in aggiunta, il
ricorrente non è stato nemmeno in grado di indicare la data di morte
dei suoi genitori o quanti anni egli aveva quando suo padre è
deceduto; che, anche per quanto attiene alla morte della madre –
avvenuta a suo dire l'anno scorso – il ricorrente si è limitato a
dichiarare che sarebbe morta di cancro senza però sapere dove (cfr.
verbale d'audizione del 26 luglio 2010, pagg. 3 seg.); che, alla luce di
tali dichiarazioni lacunose e contraddittorie – su punti essenziali del
ricorrente e dei suoi genitori – risulta assolutamente impossibile
credere che l'unica data, di cui conosce giorno e mese, è proprio la
sua data di nascita e che, pertanto, quest'ultima sia verosimile;
che, in considerazione di quanto suesposto, l'insorgente non è stato in
grado di rendere verosimile e provare l'asserita minorità;
Pagina 7
D-5703/2010
che, in siffatte condizioni, l'esame osseo a cui è stato sottoposto il
ricorrente, e le risultanze dello stesso, sono superflue ed irrilevanti
nella fattispecie, in particolare essendo già appurata la palese
inverosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente circa la sua minor
età;
che, pertanto, sulla base dell'incarto e dei risultati dell'audizione
sommaria del 26 luglio 2010, l'UFM ha giustamente considerato il
ricorrente come maggiorenne e non ha nominato una persona di
fiducia che lo accompagnasse nella procedura d'asilo;
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una doman-
da d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe -
derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a
meno che non risultino indizi di persecuzione;
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale in-
serisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese;
che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per
quanto attiene alla sua situazione personale;
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi del-
l’art. 34 cpv. 1 LAsi va intesa in senso lato: essa comprende non
soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 5
consid. 4c aa; GICRA 2003 n. 18);
che peraltro, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che
implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (cfr. GICRA 2005 n. 2 consid. 4.3; GICRA 2004
n. 35 consid. 4.3);
che, visto l'inserimento della Moldavia (ad eccezione della
Transnistria) a partire dall'8 dicembre 2006 da parte del Consiglio
federale nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste una pre-
sunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese;
Pagina 8
D-5703/2010
che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la pre-
sunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di persecuzione;
che, in particolare, l'insorgente non ha presentato argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di
cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di
asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non
corroborate da elementi della benché minima consistenza, in sostanza
per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso pur tenendo conto di
un grado di verosimiglianza ridotto;
che, a mente di questo Tribunale, la vicenda raccontata dall'insorgente
a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta elementi di
verosimiglianza e soprattutto rilevanti nel quadro di eventuali motivi
d'asilo, o ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, relativi alle
circostanze di vita del ricorrente in Moldavia;
che va preliminarmente ricordato che l'insorgente non ha allegato
alcuna persecuzione da parte di terzi o di autorità statali in patria (cfr.
verbale d'audizione del 26 luglio 2010, pag. 6); che, per di più, quanto
alla sua condizione d'indigenza, egli ha reso dichiarazioni vaghe e
illogiche su punti essenziali del suo racconto; che basti rilevare, come
detto in precedenza, che egli non ha saputo fornire le date esatte di
morte dei genitori e che, in particolare per quanto attiene la morte
della madre, egli avrebbe semplicemente detto che sarebbe morta di
cancro ma senza fornire alcun dettaglio complementare e senza
neppure ricordare la data del funerale (cfr. verbale d'audizione del
26 luglio 2010, pagg. 3 e seg. e verbale d'audizione del 5 agosto 2010,
pag. 2); che, oltre a ciò, considerato un tale tragico evento, risulta
piuttosto illogico che egli abbia dichiarato di aver litigato con la sola
parente che gli resterebbe in Moldavia, ovvero la zia materna (cfr.
verbale d'audizione del 26 luglio 2010, pag. 6 e verbale d'audizione del
5 agosto 2010, apg. 3); che, inoltre, avendo egli stesso dichiarato di
aver lavorato come bracciante agricolo sin dalla giovane età,
permetterebbe di concludere ch'egli possa almeno provvedere al suo
sostentamento vitale; che, sia come sia, quanto all'aiuto pubblico che
avrebbe chiesto al proprio comune, egli si è limitato a dichiarare che
questo gli sarebbe stato rifiutato sulla base di una semplice domanda
orale e senza neppure riempire un eventuale formulario in merito a
una tale richiesta (cfr. verbale d'audizione del 26 luglio 2010, pag. 6 e
Pagina 9
D-5703/2010
verbale d'audizione del 5 agosto 2010, pag. 3); che, infine, il ricorrente
è stato pure estremamente superficiale circa la perdita della sua
proprietà, limitandosi a raccontare che sarebbe caduto il tetto della
casa, senza nemmeno riuscire ad indicare la data esatta di un tale
significativo evento quale la perdita della propria abitazione (cfr.
verbale d'audizione del 26 luglio 2010, pag. 6 e verbale d'audizione del
5 agosto 2010, pag. 3);
che, nell'insieme, l'insorgente non è riuscito a fornire alcuna
spiegazione credibile riguardo il suo racconto, oppure chiarire le
lacune sollevate dall'UFM;
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 LAsi;
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui de-
sumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in
Moldavia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83
cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed imme-
diato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvag-
uardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novem-
bre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in
Moldavia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nel la
totalità del territorio nazionale;
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata;
Pagina 10
D-5703/2010
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a -
silo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21);
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale
dell'insorgente; che, infatti, egli è giovane e vanta una certa formazio -
ne scolastica, avendo frequentato nove anni di scuola ed avendo pure
lavorato come bracciante agricolo (cfr. verbale d'audizione del 26 lu-
glio 2010, pag. 2); che, inoltre, egli dispone in patria – dove ha vissuto
sin dalla nascita – di almeno una zia materna (cfr. verbale d'audizione
del 26 luglio 2010, pagg. 1 e 3), oltre ad altre persone di cui non si può
escludere l'esistenza, vista l'inverosimiglianza del suo intero racconto;
che quo ai problemi di salute asseriti dal ricorrente, segnatamente una
continua tosse invocata nel gravame, a mente di questo Tribunale non
v'è ragione di credere che egli non possa ottenere le cure mediche
necessarie in patria; che, oltre a ciò, essi sono rimasti semplici
allegazioni non corroborate da un attuale e circostanziato certificato
medico;
che, sia come sia, non si evince dagli atti di causa eventuali problemi
di salute che potrebbero giustificare, alla luce della giurisprudenza
vigente al riguardo, un'eventuale ammissione provvisoria (cfr. sulla
problematica GICRA 2003 n. 24);
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente rite-
nuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83
cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4
LAsi);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
Pagina 11
D-5703/2010
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata;
che ne discende che l'UFM non ha violato il diritto federale, né abusato
de suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il
ricorso va respinto;
che, avendo il codesto Tribunale statuito nel merito del ricorso, la
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle
presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;
che in casu il diritto di essere sentito del ricorrente è stato sanato in
sede ricorsuale ma, nel merito, il ricorrente è soccombente per il che
non si prelevano spese di giustizia (cfr. LORENZ KNEUBÜHLER,
Gehörsverletzung und Heilung, in: Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 3/1998, p. 118)
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo a pagina seguente)
Pagina 12
D-5703/2010
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- UFM, Divisione soggiorno, per l'incarto N (...) (per corriere interno;
in copia)
- E._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione:
Pagina 13