Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D5703/2011
Sen t e n z a d e l 2 1 o t t o b r e 2 0 1 1
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 7 ottobre 2011 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 6 agosto 2011
in Svizzera;
i verbali d'audizione del 16 agosto 2011 (di seguito: verbale 1) e del
7 ottobre 2011 (di seguito: verbale 2);
il verbale di decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito:
UFM) del 7 ottobre 2011, notificata al ricorrente il medesimo giorno
(cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 14 ottobre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 17 ottobre 2011);
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il 17 ottobre 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
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che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sommaria, l'interessato ha dichiarato di
essere cittadino tunisino, nato a C._______ e cresciuto ad D._______ in
Tunisia (cfr. verbale 1, pag. 1);
che egli avrebbe lasciato la Tunisia il 1° agosto 2011 con l'obiettivo di
trovare un lavoro più remunerativo (cfr. verbale 1, pag. 5);
che l'interessato sarebbe partito dal porto di E._______ (Tunisia)
nascosto in un TIR (Transports Internationaux Routiers) con targhe
svizzere e si sarebbe imbarcato su una nave; che, dopo tre giorni,
sarebbe sbarcato a F._______ (Italia), avrebbe proseguito, sempre a
bordo del TIR, per G._______ (Svizzera) dove sarebbe sceso ed avrebbe
raggiunto H._______ (Svizzera) depositando la sua domanda d'asilo (cfr.
verbale 1, pagg. 5 seg.);
che, nella decisione del 7 ottobre 2011, l'UFM non è entrato nel merito
della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi in quanto il
richiedente non avrebbe inoltrato domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18
LAsi non avendo manifestato la volontà d'ottenere dalla Svizzera una
protezione contro le persecuzioni; che, ha contestualmente pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Tunisia siccome lecita, esigibile e possibile;
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che, nel ricorso, l'insorgente allega che la situazione in Tunisia sarebbe
ancora tesa e porterebbe ad una violazione dell'art. 3 della convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che detta situazione causerebbe
un'esistenza degradante ed inumana; che egli ribadisce che non vi
sarebbe una garanzia di un'esistenza dignitosa e che di conseguenza
non potrebbe essere rinviato in Tunisia (cfr. ricorso, pagg. 2 seg.);
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito ed ha, altresì, presentato una domanda
d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese di giustizia e del relativo anticipo;
che, giusta l'art. 32 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di domande d'asilo
che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi;
che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda d'asilo ogni
dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla
Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di
persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che,
pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti
dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate
unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza
di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per
contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18
LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi
(qualità di rifugiato), ma pure gli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento fissati dall'art. 83 cpv. 3 e 4 della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), imputabili all'agire
umano, quali i trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, RS 0.101 ed all'art. 3
della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
nonché le situazioni di guerra, guerra civile o violenza generalizzata (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18 consid. 5b);
che sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così
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come enunciata all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude
tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio
Paese d'origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da
una situazione di crisi socioeconomica (povertà, condizioni di vita
precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti)
o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza d'infrastrutture o da problemi
analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere
confrontata;
che, nel caso di specie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera
protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere
esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di
essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese
d'origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche (art. 3 LAsi);
che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente per giustificare il suo
espatrio è legata esclusivamente a delle ragioni d'ordine economico,
ovvero alla possibilità di trovare un lavoro più remunerativo e di poter
vivere dignitosamente (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 2); che tali
motivi, come manifestamente riconoscibile, non rientrano, in tutta
evidenza, nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18
LAsi;
che egli ha, altresì, confermato di non aver mai avuto problemi in patria,
eccetto un arresto di due anni per consumo di hashish rivelatosi più lungo
di quanto previsto dalla sentenza penale; che, come dichiarato dal
ricorrente egli è stato correttamente rappresentato da un avvocato (cfr.
verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 5), per il che egli potrà utilizzare il
sistema giuridico tunisino per rimediare agli eventuali diritti violati;
che, inoltre, il ricorrente si è limitato ad asserire che la ragione che
l'avrebbe spinto a lasciare il suo Paese sarebbe la condizione di una
esistenza degradante ed inumana (cfr. ricorso, pag. 2), senza tuttavia
corroborare in maniera concreta l'esposizione per lui, in patria, al rischio
reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU ed all'art. 3
Conv. tortura;
che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi;
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che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr,
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha
confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla
domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del
principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente
riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), nonché degli impegni di
diritto internazionale assunti dalla Svizzera (GICRA 1996 n. 18
consid. 14b lett. ee e referenze ivi citate);
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83
cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi;
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili
all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, la situazione in Tunisia non
risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio
nazionale;
che nemmeno la situazione venutasi a creare a fine dicembre 2010 in
Nordafrica, compresa la Tunisia, è atta a rendere inesigibile
l'allontanamento; che, in casu, dalla caduta del presidente Ben Ali, le
autorità di transizione sono incaricate di elaborare la nuova costituzione,
di restaurare lo stato di diritto e di promuovere i diritti dell'uomo;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, con
un'esperienza professionale come commerciante (cfr. verbale 1, pag. 2);
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che, altresì, i genitori, la sorella, i cinque zii paterni ed i tre zii materni
vivono tuttora in patria (cfr. verbale 1, pag. 3); che, pertanto, si può partire
dal presupposto che abbia un'ottima rete sociale in patria;
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (GICRA 2003 n. 24);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in
relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
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(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
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(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
pagamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: