B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5715/2016
Sen t en z a d e l 4 magg i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Markus König, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (…),
Eritrea,
patrocinata dall'avv. Donato Del Duca,
Advokatur und Notariat An der Aare,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 19 agosto 2016 / N (…).
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Fatti:
A.
L’interessata, cittadina eritrea di etnia tygrinia, ha depositato una domanda
d’asilo in Svizzera il 7 luglio del 2016. Sentita sui motivi ella ha dichiarato
essere espatriata per poter studiare e onde evitare di doversi recare a
Sawa per svolgere il servizio militare, laddove temeva di subire violenze
(cfr. atto A10, pag. 7; atto A17, pagg. 3 e segg.)
B.
Con decisione del 19 agosto 2016 la Segreteria di Stato della migrazione
(di seguito: SEM) ha respinto la domanda d’asilo dell’interessata, ammet-
tendola tuttavia provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell’esecu-
zione dell’allontanamento.
C.
Tale decisione le è stata notificata il giorno stesso presso il Centro di regi-
strazione e procedura di Chiasso alla presenza della persona di fiducia e
dell’interprete (cfr. atto A22 e A23).
D.
Nella stessa occasione l’interessata, la persona di fiducia e l’interprete
hanno sottoscritto uno scritto intitolato “dichiarazione” e il cui tenore era il
seguente:
“Io con la presente dichiaro di ricevere la mia decisione in materia di asilo
in presenza della persona di fiducia l’avvocato Iglio Rezzonico, di averla
compresa nella mia lingua e di dichiarare di mia spontanea volontà, di ri-
nunciare a depositare un ricorso contro la decisione della Segreteria di
Stato della migrazione SEM del 19.8.2016”.
E.
In seguito, con ricorso del 19 settembre 2016 (cfr. timbro del plico racco-
mandato: data d’entrata 20 settembre 2016) la richiedente è insorta dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo
all’annullamento dei punti 1 a 3 del dispositivo della decisione impugnata
ed al conseguente riconoscimento della qualità di rifugiato.
F.
Preso atto dell’assenza di una determinazione al proposito nell’atto ricor-
suale e considerata un’eventuale possibilità di non entrare nel merito, il
Tribunale, con decisione incidentale del 6 dicembre 2016, ha richiesto alla
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ricorrente di voler prendere posizione in merito alla succitata dichiarazione
di rinuncia.
G.
Con scritto del 14 dicembre 2016, il patrocinatore dell’insorgente ha richie-
sto di poter visionare gli atti della procedura di prima istanza, onde potersi
esprimere in merito alla rinuncia. La SEM, su indicazione del Tribunale, ha
trattato senza indugio detta domanda, concedendo la visione degli atti alla
ricorrente. Il Tribunale ha quindi concesso un nuovo termine all’insorgente
per la presentazione delle sue osservazioni.
H.
Dette osservazioni sono giunte al Tribunale con missiva del 4 gennaio
2017. A mente del patrocinatore dell’insorgente, dagli atti si dedurrebbe
che la decisione impugnata sarebbe stata consegnata e tradotta all’inte-
ressata e che quest’ultima avrebbe rinunciato a ricorrere. A suo dire si por-
rebbe dunque la questione della validità di una tale rinuncia ed in partico-
lare del senso stesso di quest’ultima, ferma considerata la minore età della
richiedente e la sua scarsa conoscenza della lingua tedesca (ndr. recte:
italiana). Un primo indizio del fatto che l’interessata non avrebbe compreso
il tenore dell’atto da lei sottoscritto sarebbe da relazionare proprio alla cir-
costanza stessa del successivo deposito del ricorso. Se infatti l’interessata
fosse stata a conoscenza dello stesso, ella avrebbe senz’altro omesso di
ricorrere, così da evitare di vedersi porre a carico le spese del procedi-
mento. Dal documento non sarebbe inoltre evidenziabile se la ricorrente
sia o meno stata edotta circa le differenze, specialmente in ambito di assi-
stenza sociale e ricongiungimento familiare, tra l’ammissione provvisoria e
il riconoscimento della qualità di rifugiato. Oltracciò, essendo la rinuncia
stata sottoscritta lo stesso giorno in cui all’interessata era stata consegnata
la decisione, si porrebbe la questione della reale presa di coscienza del
contenuto della stessa e della portata della rinuncia. Alla luce di tale vici-
nanza temporale, andrebbe infatti ritenuto che la minorenne sia stata obe-
rata dai vari passi procedurali e che, conseguentemente, non abbia avuto
idea alcuna di quanto si apprestava a sottoscrivere. La fattispecie avrebbe
infatti visto l’interessata, minore e senza esperienza, posta di fronte a tre
adulti che la avrebbero spinta a sottoscrivere il documento sottopostole.
Parimenti ed in ultimo, occorrerebbe anche rilevare che la persona di fidu-
cia, considerata l’importanza della decisione, avrebbe dovuto concedere
alla ricorrente un congruo termine di riflessione, di modo che vi sia luogo
di dubitare che quest’ultima figura abbia realmente agito nell’interesse
della minore.
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Il termine legale concederebbe infatti 30 giorni di tempo per ricorrere contro
le decisioni materiali, tempo che permetterebbe tra le altre cose alla per-
sona toccata di rivolgersi ad altri onde ottenere un ulteriore parere e deci-
dere così, solo in seguito, se rinunciare o meno all’impugnativa. Ciò sa-
rebbe la ratio legis stessa del disposto. Le persone interessate non otter-
rebbero peraltro alcun vantaggio dalla sottoscrizione di una tale rinuncia,
per il che quest’ultima risulterebbe del tutto inutile.
I.
Esprimendosi circa le osservazioni della ricorrente, la SEM, con scritto del
12 gennaio 2017, rileva anzitutto che l’interessata è una persona mino-
renne non accompagnata che ha depositato una domanda d’asilo in Sviz-
zera e che dispone appieno della capacità di discernimento. Oltre a questo
sarebbe risaputo che una persona può ma non deve necessariamente no-
minare un rappresentante legale. In virtù del fatto che ella non avrebbe di
sua spontanea volontà nominato detta figura la SEM avrebbe dunque pro-
ceduto, per tutela stessa della minore, ad istituire un’assistenza, garantita
da una stimata e affidabile persona di fiducia. La persona di fiducia sarebbe
chiamata ad assicurarsi che gli interessi della minore siano garantiti e tu-
telati; avrebbe il compito di stabilire un rapporto di fiducia e di confrontarsi
con l’assistita in merito a dettami di procedura d’asilo, nonché di generiche
questioni. Alla luce di ciò l’autorità di prime cure si dice quindi basita del
fatto che nel ricorso si sia potuto anche solo lontanamente pensare che
detti compiti non sarebbero stati adempiuti dalla persona di fiducia, in ma-
niera professionale e con le dovizie riguardanti la tutela della minore. Par-
rebbe inoltre quantomeno assurdo che si arrivi a mettere in dubbio il sano
operato di persone che lavorano a favore dei richiedenti l’asilo e che nulla
hanno a che fare con la SEM dimostrando inoltre una comprovata compe-
tenza in tal senso.
Sempre secondo l’autorità di prima istanza, nell’ottica di una seriosa e mi-
nuziosa consulenza, andrebbe inoltre notato che una persona di fiducia,
volontariamente, si recherebbe settimanalmente negli alloggi dei richie-
denti l’asilo minorenni per consulenze specifiche e per rispondere alle mol-
teplici questioni che un minore può avere, creando di per sé un rapporto di
fiducia libero dalla presenza di funzionari della SEM. Oltre a questo, nel
momento della notificazione della decisione d’asilo, i collaboratori speciali-
sti lascerebbero ragionare i richiedenti e la persona di fiducia, in separata
sede, in merito al contenuto della decisione, alle implicazioni che questa
ha e alla possibilità di depositare o meno un ricorso. Questo avverrebbe
secondo le tempistiche dettate dagli stessi richiedenti l’asilo, in base alle
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loro necessità. Le stesse persone di fiducia, procederebbero poi negli inte-
ressi del minore inoltrando, quando ciò corrisponda alla volontà del minore,
ricorsi contro le decisioni della SEM, essendo anche questo un loro preciso
compito stabilito. Non da ultimo, qualora la richiedente o la persona di fidu-
cia necessitassero di più tempo oppure di ulteriori incontri, come già avve-
nuto, per valutare l’opportunità o meno di un ricorso, la SEM si sarebbe
attenuta alle tempistiche dovute.
La Segreteria di stato conclude quindi ritenendo che nel caso specifico la
ricorrente avrebbe fatto chiaramente valere di sua spontanea volontà l’in-
tenzione di rinunciare al ricorso, accedendo così quanto prima alla possi-
bilità di integrazione e partendo verso un Cantone di attribuzione, anche
per poter iniziare la scuola.
J.
Chiamata a prendere posizione in merito, la ricorrente, con osservazioni
del 24 gennaio 2017, ha precisato come non si trattasse di criticare l’ope-
rato della persona di fiducia. Del resto, il fatto stesso che la ricorrente si
sarebbe in seguito rivolta ad un legale andrebbe interpretato nel senso di
una sua ignoranza quanto alla sottoscrizione della rinuncia litigiosa. L’in-
sorgente rammenta poi che quest’ultima le è infatti stata sottoposta il giorno
stesso della consegna della decisione e che pertanto, essendo oberata,
non avrebbe compreso quanto andava firmando. La persona di fiducia
avrebbe dovuto quantomeno concedere un periodo di riflessione, o, nel
dubbio, astenersi dalla sottoscrizione. Per il resto, ella riprende le argo-
mentazioni addotte in occasione dello scritto del 4 gennaio 2017.
Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi che seguono, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tri-
bunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
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Pagina 6
1.2 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe-
riore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Ella è pertanto legittimata ad aggravarsi
contro di essa.
1.3 I requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52
cpv. 1 PA) sono parimenti soddisfatti.
1.4 Resta ora da determinare quale sia la valenza della dichiarazione di
rinuncia unilaterale a depositare un ricorso sottoscritta dalla ricorrente e
dalla persona di fiducia ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 LAsi in data 19 agosto
2016 (cfr. atto A24).
1.4.1 Vista la minore età della ricorrente al momento della sottoscrizione di
tale atto, pare opportuno apprezzare in via preliminare se ella abbia o meno
potuto impegnarsi in tal senso ossequiando ai disposti applicabili in ambito
di capacità civile e processuale.
1.4.1.1 Si noti infatti che in ragione della presunta assenza di maturità il
minore non dispone del diritto all’esercizio dei diritti civili. Ciò nonostante
quest’ultimo può, a determinate condizioni, agire da solo, a patto che di-
sponga della capacità di discernimento. Tale nozione consiste da un lato
nella capacità di valutare il senso, l'opportunità e le conseguenze di una
determinata azione; dall'altro lato, in una componente volitiva, legata al ca-
rattere, ovvero nella capacità di agire conformemente alla razionale valu-
tazione delle circostanze secondo la propria volontà e di opporsi ad even-
tuali tentativi di influenze esterne (cfr. DTF 124 III 5 consid. 1a). Proprio in
ragione di tali specificità, il codice civile non prevede un età a partire dalla
quale un minore debba essere considerato capace di discernimento. In tal
senso, è invece necessario apprezzare nel caso concreto se quest’ultimo
abbia o meno un età sufficiente perché si possa ammettere che la sua fa-
coltà di agire ragionevolmente sia data e ciò tenendo in debita considera-
zione il tenore dell’atto in questione (cfr. DTF 134 II 235 consid. 4.3.2). Nel
caso di adulti, in base all'esperienza generale della vita, la capacità di di-
scernimento è di regola presunta (art. 16 CC). Quando invece l'esperienza
generale di vita fa presumere con verosimiglianza preponderante il contra-
rio, e cioè l'assenza della capacità di discernimento, la presunzione legale
dell'art. 16 CC è sovvertita (cfr. sentenze del TF 5A_204/2007 del 16 otto-
bre 2007 consid. 5.2 e 5C.32/2004 del 6 ottobre 2004 consid. 3.2.2).
Quanto ai minori, per analogia e su richiamo della giurisprudenza adottata
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in ambito di trattamenti medici, si può partire dal presupposto che la capa-
cità di discernimento potrà essere presunta per un adolescente, tanto più
egli sia prossimo alla maggiore età, allorché dovrà essere ritenuta presu-
mibilmente assente per un fanciullo in tenera età (cfr. DTF 134 II 235 con-
sid. 4.3.3).
1.4.1.2 Giusta l’art. 19c cpv. 1 CC, le persone capaci di discernimento che
non hanno l'esercizio dei diritti civili esercitano in piena autonomia i diritti
strettamente personali. Ciò significa che in una pari eventualità, il minore,
quandanche sprovvisto dell’esercizio dei diritti civili, potrà agire in determi-
nati ambiti senza che sia necessario l’intervento di un rappresentante le-
gale (cfr. DTF 114 Ia 350). Ciò è valido, mutatis mutandis, anche in ambito
procedurale, laddove la capacità processuale è il prolungamento dell’eser-
cizio dei diritti civili (cfr. STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes
physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, n. 170).
1.4.1.3 La giurisprudenza ha già avuto modo di affrontare la questione in
ambito di diritto d’asilo, giungendo alla conclusione che, alla luce del fatto
che una tale procedura tende a proteggere dei diritti a tal punto fondamen-
tali da toccare la sfera intima e l’identità stessa del richiedente, è necessa-
rio riconoscerne senza riserve il carattere strettamente personale (cfr. Rac-
colta ufficiale della giurisprudenza ed informazioni della Commissione sviz-
zera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 3 consid. 2c). Ne conse-
gue dunque che il minore capace di discernimento è legittimato a parteci-
pare alla procedura d’asilo che lo riguarda e ciò senza che sia necessario
ricorrere ad un rappresentante legale, così come a compiere personal-
mente tutti gli atti necessari (deposito di una domanda, diritto di essere
sentito, diritto di ricorrere contro la decisione) (cfr. GICRA 1996 n. 3 pag.
20-21 e riferimenti citati). In tal senso, la nomina di una persona di fiducia
ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi non ha influsso sulla questione, dal
momento che questa figura assiste l’interessato ma non agisce in qualità
di suo rappresentante (cfr. SYLVIE COSSY, Le statut du réquerant d’asile
mineur non accompagné dans la procédure d’asile, tesi Losanna 2000, n.
530-531).
1.4.1.4 Nel caso in disamina, vista l’età della ricorrente, l’esistenza della
capacità di discernimento non può essere posta in discussione. Alla luce di
quanto esposto sin qui, se ne può dunque a ragione concludere che l’inte-
ressata sia stata legittimata a sottoscrivere sola la rinuncia la cui validità è
dunque sotto tale aspetto da considerarsi pacifica. In tal senso, la contem-
poranea sottoscrizione di tale atto da parte della persona di fiducia nulla
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toglie e nulla aggiunge a tale rigore ma attesta semmai la contemporanea
presenza di tale figura al momento della firma.
1.4.2 Giunti a questa conclusione, si pone ora la questione della validità
stricto sensu della rinuncia litigiosa.
1.4.2.1 Genericamente, in diritto amministrativo, una rinuncia ad un diritto
procedurale è di principio possibile purché si riferisca ad una facoltà con-
creta ed in libera disposizione delle parti (cfr. PETER SALADIN, Das Verwal-
tungsverfahren des Bundes, Basilea 1979, n. 13.5 e 18.212). Ciò è valido
in regola generale anche in ambito di PA, laddove una rinuncia a ricorrere
ha quale conseguenza la crescita in giudicato della decisione (cfr. DTAF
2009/11 consid. 2.1.2; JAAG/HÄGGI FURRER, in: Waldmann/Weissenberger
[ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, art. 39
n. 12, OLIVER ZIBUNG, in op. cit., art. 50 n. 16). A norma di dottrina, la rinun-
cia ad un'impugnativa coincide infatti con l’entrata in forza di cosa giudicata
formale ed espleta effetti comparabili ad un ritiro del ricorso (cfr.
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 664, pag. 229). Perché sia possibile
ritenerla valida, occorre tuttavia che la stessa intervenga posteriormente
ed in piena cognizione della decisione per la quale la parte interessata in-
tenda astenersi dal ricorrere (cfr. sentenza del TAF D-6152/2013 del 16
gennaio 2014 consid. 1.4.2 e DTF 86 I 153 consid. 2). Da quanto precede
può altresì essere dedotto che per ritornare sui suoi passi, la parte rinun-
ciante deve invocare un vizio della volontà che permetta di inficiare la vali-
dità della rinuncia da lei sottoscritta (cfr. sentenza del TAF D-6152/2013
consid. 1.4.2; ZIBUNG, in op. cit., art. 50 n. 16 e rinvii). In altri termini, la
rinuncia è da considerarsi inefficace, quando la stessa è stata posta in es-
sere in presenza di un tale vizio (ad esempio in seguito all’ottenimento di
informazioni fuorvianti dall’autorità stessa, cfr. sentenze del TF
1B_307/2012 del 4 giugno 2012 consid. 2, U 139/02 del 20 novembre 2002
consid. 2.3 e MOOR/POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 3a ed. 2011, pag.
823). Non vi è inoltre luogo di considerare che quanto precede non sia
valido anche in ambito di diritto d’asilo (cfr. sentenza del TAF D-6152/2013
consid. 1.4.2).
1.4.2.2 Considerato quanto precede, la dichiarazione di rinuncia presente
agli atti deve di principio essere ritenuta valida. Essa si riferisce infatti ad
un concreto diritto processuale (o post-processuale) in libera disposizione
dell’interessata e meglio, alla facoltà di interporre ricorso contro la deci-
sione dell’autorità di prima istanza. In tal senso, occorre considerare che la
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decisione qui impugnata sia cresciuta in giudicato al momento della sotto-
scrizione di tale rinuncia.
1.4.2.3 A questo punto, è dunque d’uopo determinare, alla luce delle argo-
mentazioni delle parti, se sia in specie identificabile un vizio della volontà
atto ad inficiarne l’effettività. Una tale manifestazione di volontà non sa-
rebbe infatti da ritenersi vincolante qualora sia stata avallata sotto l’egida
di un errore causato dalla condotta dall’autorità e in particolare quando
quest’ultima abbia fornito informazioni fuorvianti o incomplete in merito alla
facoltà ed ai termini per inoltrare un’impugnativa. Oltracciò, è parimenti pre-
supposto per la validità della rinuncia che l’interessato non sia giunto a tale
decisione in base a pressioni, coercizioni o minacce da parte dell’autorità.
Non da ultimo, pare opportuno ammettere che l’eventuale esistenza di un
vizio della volontà vada apprezzata indipendentemente dagli scopi, motivi
o ragioni che hanno portato la parte a rinunciare al ricorso.
1.4.2.4 Tornando ora al caso che ci occupa ed in particolare alla doglianza
della ricorrente circa il fatto che un primo indizio della mancata compren-
sione del tenore della rinuncia a ricorrere da lei sottoscritta sarebbe da re-
lazionare proprio alla circostanza stessa del successivo deposito del ri-
corso, va anzitutto rilevato che tale argomentazione non può essere se-
guita. Ammettere infatti che il solo fatto di aver inoltrato un ricorso succes-
sivamente alla rinuncia sia sufficiente a rendere quest’ultima inefficace
equivarrebbe de facto a considerare un tale atto liberamente revocabile,
cosa che non corrisponde ed anzi risulta contrario a quanto esposto sin
qui. A pari apprezzamento si giunge anche relativamente alle altre argo-
mentazioni addotte da parte ricorrente. È infatti pacifico che, non essendo
i motivi fondanti una tale decisione decisivi, il solo fatto che dal documento
non sia evidenziabile se la ricorrente sia o meno stata edotta circa le diffe-
renze tra l’ammissione provvisoria e il riconoscimento della qualità di rifu-
giato non basta a concludere all’esistenza di un vizio della volontà. Pure il
fatto che la sottoscrizione della rinuncia litigiosa sia avvenuta lo stesso
giorno della notifica della decisione impugnata non è sufficiente indizio di
volontà viziata. Come si evince infatti dalle delucidazioni dell’autorità di
prime cure (peraltro incontestate su tale punto di questione), non si è trat-
tato di una procedura sbrigativa ed atta ad assicurarsi l’assenza di una
futura impugnativa quanto più di una prassi con ottica di celerità messa in
pratica a seguito della necessità di procedere, viste le particolari circo-
stanze, ad una consegna brevi manu della decisione in presenza dell’inter-
prete e della persona di fiducia. In tale occasione, la ricorrente ha inoltre
beneficiato di un momento di riflessione laddove ella ha potuto discutere
con la persona di fiducia, al fine di maturare la propria decisione in merito
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Pagina 10
(anche tale aspetto non è stato contestato). In tal senso, non vi è nemmeno
luogo di considerare che l’interessata non abbia compreso quanto ella si
apprestava a sottoscrivere a causa della presenza di difficoltà linguistiche,
dal momento che sul punto della notifica della decisione impugnata e del
successivo avallo dell’atto di rinuncia a ricorrere è regolarmente interve-
nuto un interprete della lingua tigrigna. Infine, l’argomentazione della ricor-
rente secondo cui mal si capirebbe la necessità di un tale agire, ferma con-
siderata la ratio legis della disposizione che prevede un termine di 30 giorni
per inoltrare il ricorso ed il fatto ch’ella non avrebbe ottenuto alcun vantag-
gio dalla sottoscrizione della rinuncia è a sua volta priva di rilevanza. Anzi-
tutto, occorre a tal proposito rilevare che ritenere un tale argomento equi-
varrebbe a considerare la rinuncia inefficace in quanto tale, dal momento
che la legge prevede sempre un termine per ricorrere e che quest’ultima,
per sua stessa natura, interverrebbe in ogni caso prima della scadenza
dello stesso. Infine, il fatto di non avere avuto alcun vantaggio, oltre a non
essere in alcun modo decisivo va inoltre relativizzato dal fatto che nel caso
in esame tale agire è sfociato nella celere attribuzione della ricorrente ad
un cantone, cosa che ha avuto in concreto il risultato di accelerarne il pro-
cesso di integrazione (seppur va ricordato che nulla vieti alla SEM di pro-
cedere già prima ad una tale ripartizione; cfr. art. 27 LAsi).
1.4.2.5 Si può dunque partire dal presupposto che in specie non siano rav-
visabili gli estremi per considerare che la rinuncia a ricorrere sia stata posta
in essere in presenza di un vizio della volontà. Pertanto, vi è luogo di con-
fermarne la validità di principio.
1.4.2.6 Quo ai dubbi sollevati dalla ricorrente circa l’agire della persona di
fiducia in particolare relativamente al fatto che la minore avrebbe dovuto
disporre di un periodo di riflessione più lungo, occorre anzitutto ricordare
che tale figura è incaricata di guidare e sostenere il richiedente asilo minore
non accompagnato e per il quale non è stata ordinata una misura di prote-
zione ai sensi del codice civile, aiutandolo in particolare a prendere le de-
cisioni nell’ambito della procedura d’asilo e sostenendolo in modo valido e
mirato. Essa, pur non rappresentandolo, contribuisce dunque de facto alla
formazione della volontà del minore relativamente agli atti da lui compiuti
in corso di procedura, così da poter relativizzare le eventuali lacune dovute
all’inesperienza. In altri termini, grazie alle sue conoscenze della materia,
la presenza della persona di fiducia fa sì che il minore non accompagnato
dotato di capacità di discernimento sia posto in una situazione comparabile
(se non migliore) a quelle di un giovane adulto che ha già raggiunto la mag-
giore età (cfr. GICRA 2003 n. 1 consid. 3, relativamente alle conoscenze di
cui deve disporre la persona di fiducia ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 lett. b
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LAsi). Ora, nel caso esame non vi sono agli atti elementi concreti che per-
mettano di mettere in discussione le conoscenze e l’agire della persona
chiamata a svolgere tale ruolo. In specie, il profilo scelto dispone infatti, alla
luce della sua formazione, delle qualifiche necessarie ai sensi della giuri-
sprudenza e ha inoltre agito in piena indipendenza dall’autorità di prime
cure. Il Tribunale non può inoltre in questa sede dedurre alcunché da valu-
tazioni di opportunità circa il fatto che tale figura avrebbe in specie dovuto
“concedere” maggior tempo alla ricorrente o astenersi dalla sottoscrizione.
Come detto, la questione qui oggetto di disamina è la validità della rinuncia
a ricorrere presente agli atti, validità che va apprezzata al momento della
sottoscrizione della stessa per mezzo di un esame circa l’esistenza di
eventuali vizi della volontà e non fornendo una presa di posizione perso-
nale sullo svolgersi degli eventi precedenti e susseguenti. Quanto alle va-
lutazioni circa l’opportunità o meno di ricorrere, va ricordato come non stia
al Tribunale sostituirsi a quanto ritenuto in tale sede dalla persona di fiducia
incaricata. Si può infatti partire dal presupposto che fino a prova contraria,
quest’ultima, forte dell’esperienza nella materia e sulla base di valutazioni
di varia natura, non quindi solo di merito, abbia in quel momento ritenuto
opportuno consigliare alla minore di procedere alla sottoscrizione. Quan-
danche si possa infatti giungere a conclusione che nel caso in esame l’in-
teressata avrebbe avuto concrete possibilità di successo in sede ricor-
suale, ciò non sarebbe ad esso solo elemento per ritenere che la persona
incaricata abbia agito senza la dovuta perizia, non potendo il Tribunale ap-
prezzare le valutazioni che hanno portato alla sottoscrizione della rinuncia,
ed essendo peraltro le stesse a loro volta ininfluenti.
1.4.3 Occorre dunque concludere che la rinuncia a ricorrere del 19 agosto
2016 sia stata validamente sottoscritta dall’interessata. In ragione di ciò, il
presente ricorso va dichiarato inammissibile.
2.
Giusta l'art. 111 lett. b LAsi, l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice dell'istru-
zione decide in qualità di giudice unico in caso di non entrata nel merito su
ricorsi manifestamente irricevibili. Si tratta segnatamente dei casi di man-
cato pagamento dell’anticipo spese e di ricorso inoltrato troppo tardi
(cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, n. 3.51 e Messaggio concernente la revisione totale dell’or-
ganizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3937). A contrario, laddove,
come nel caso di specie, risulti necessaria un’analisi giuridica circa la rice-
vibilità del gravame, si necessita di giudicare la questione nella composi-
zione ordinaria di 3 giudici (cfr. mutatis mutandis Basler Kommentar, Bun-
desgerichtsgesetz, [BSK BGG], 2a ed. 2011, n. 15 segg. ad art. 108 LTF).
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Pagina 12
3.
Ai sensi dell’art. 65 cpv. 1 PA, l’assistenza giudiziaria viene concessa qua-
lora una parte non disponga dei mezzi necessari e le sue conclusioni non
sembrino prive di probabilità di successo. Ora, l’assenza di probabilità di
successo può dedursi tanto da questioni attinenti alla ricevibilità del ricorso
quanto da elementi giuridici di merito (cfr. mutatis mutandis BERNARD COR-
BOZ et al. [ed.], Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 39 ad art. 64 LTF).
In specie, l'istanza di assistenza giudiziaria non può pertanto essere ac-
colta, atteso che le conclusioni della ricorrente erano sin dall'inizio prive di
probabilità di successo.
Venendo meno le condizioni per la concessione dell’assistenza giudiziaria,
la richiesta di gratuito patrocinio va a sua volta respinta (cfr. art. 110a cpv.
1 lett. a LAsi).
4.
A norma dell’art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 (TS-TAF, RS 173.320.2), le spese processuali possono essere con-
donate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla
parte in causa, non risulti equo addossarle alla parte.
In specie, vista la particolarità del caso, il Tribunale si esime dal prelevare
spese processuali.
5.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso
in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci-
fra 1 LTF). La pronuncia è dunque definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5715/2016
Pagina 13
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio sono respinte.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli