Corte IV
D-5721/2010/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
François Badoud, Fulvio Haefeli;
cancelliere Federico Pestoni.
A._______, nato il (...),
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Domanda di ripristino del procedimento;
Decisione di stralcio del Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2010 / D-1168/2010.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5721/2010
Visti:
la domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in data
(...);
la decisione del 28 gennaio 2010 dell'UFM che ha respinto la
menzionata domanda ai sensi dei degli art. 3 e 7 della legge del 26
giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed ha ordinato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché la rispettiva
esecuzione;
il ricorso del 25 febbraio 2010 che l'interessato ha inoltrato dinnanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la summenzionata
decisione;
la decisione incidentale del 5 marzo 2010, con la quale il TAF ha
informato il ricorrente del suo diritto di soggiornare in Svizzera fino al
termine della procedura di ricorso, comminandogli altresì un termine
per il versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali;
il pagamento dell'anticipo richiesto, avvenuto nel rispetto del termine, il
16 marzo 2010;
la notifica del 15 giugno 2010 con la quale la competente autorità
cantonale grigionese che ha comunicato all’UFM rispettivamente al
TAF che il ricorrente si è reso irreperibile dal 14 giugno 2010;
la decisione del 17 giugno 2010 con la quale il TAF ha stralcio la causa
dai ruoli essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del
ricorrente alla continuazione della procedura (art. 48 cpv. 1 lett. c della
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
[PA, RS 172.021]);
l'ulteriore notifica del 21 giugno 2010 con la quale la competente
autorità cantonale grigionese che ha comunicato all’UFM
rispettivamente al TAF che il ricorrente è rientrato al suo abituale
recapito a partire dal 17 giugno 2010;
lo scritto del 10 agosto 2010 con il quale il ricorrente chiede il ripristino
della procedura;
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l'ordinanza del 13 agosto 2010 con la quale il TAF ha concesso un
termine all'UFM per pronunciarsi sulla richiesta citata;
le osservazioni del 27 agosto 2010, dalle quali non si evince alcuna
opposizione al ripristino della procedura da parte dell'UFM, con le
quali l'autorità inferiore si riconferma nella propria decisione,
precisando che in base alla perizia LINGUA sostenuta dal ricorrente, è
escluso che egli possa provenire da Mosul;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità
menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che il TAF, il quale con decisione del 17 giugno 2010 ha stralciato dai
ruoli la procedura di ricorso introdotta in data 25 febbraio 2010
dall'interessato, è competente per pronunciarsi sulla presente
domanda di ripristino della procedura;
che la domanda di ripristino della procedura è decisa dal Tribunale
nella composizione a tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF);
che il ricorrente è particolarmente toccato dalla decisione di stralcio e
vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla
modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è
pertanto legittimato a richiedere il ripristino della procedura;
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che occorre pertanto entrare nel merito della presente domanda di
ripristino della procedura;
che nel caso concreto, si osserva che, per quanto emerge dalle carte
processuali, l'istante si è assentato dal suo luogo di soggiorno in
Svizzera, il 14 giugno 2010 (cfr. doc. C 40/1 dell'incarto dell'UFM) e
non ha comunicato alle competenti autorità il suo nuovo recapito
(come previsto dall'art. 8 cpv. 3 LAsi);
che, alla luce di ciò, in data 17 luglio 2010, il TAF ha pronunciato lo
stralcio dai ruoli, per assenza d'interesse degno di protezione alla
continuazione della procedura, del gravame presentato dal ricorrente;
che tuttavia, il medesimo giorno, dopo solo 72 ore di assenza, il
ricorrente ha fatto ritorno al proprio luogo di soggiorno (cfr. doc. C 41/1
dell'incarto dell'UFM);
che, nel frattempo, con scritto del 10 agosto 2010, il ricorrente ha
chiesto la riattivazione della procedura;
che una domanda di ripristino della procedura ricorsuale conclusasi
con un provvedimento di stralcio del gravame, non può essere
introdotta in qualsivoglia momento; che infatti, alla fattispecie è
applicabile la prassi vigente in materia di riesame, secondo la quale
sussiste una limitazione temporale, desumibile dal principio della
buona fede, all'inoltro di una siffatta domanda (GICRA 2003 n. 6);
che, pertanto, quando una procedura ricorsuale è stralciata dai ruoli –
per mancanza di un interesse degno di protezione poiché è
sconosciuto il luogo di soggiorno del ricorrente – quest'ultimo non può,
secondo il principio della buona fede, esigere la riapertura della
procedura ricorsuale allorquando per lungo tempo si è disinteressato
all'esito di detta procedura, e ciò a prescindere dalla data in cui a
preso conoscenza dello stralcio del ricorso (GICRA 2003 n. 25);
che, dagli atti, non si può stabilire la data in cui il ricorrente ha preso
conoscenza della decisione di stralcio del 17 giugno 2010;
che, in casu, il ricorrente ha inoltrato la propria richiesta di ripristino
della procedura in data 10 agosto 2010;
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che, benché egli non abbia presentato una valida giustificazione in
merito alla sua assenza, dal 14 giugno al 17 giugno 2010, dal luogo di
soggiorno assegnatogli ed al motivo per cui tale assenza non avrebbe
dovuto essere interpretata come una perdita dell'interesse degno di
protezione alla continuazione della sua procedura promossa con
domanda d'asilo del 27 novembre 2008, appare eccessivamente
restrittivo considerare 3 giorni di latitanza, un periodo di disinteresse
alla procedura in corso così lungo da giustificare il rigetto di una
domanda di riapertura della procedura;
che, visto quanto suesposto, la richiesta di ripristino della procedura di
ricorso deve essere accolta;
che, pertanto, la decisione del 17 giugno 2010, con la quale il TAF ha
stralciato dai ruoli il gravame presentato dal ricorrente in data
27 novembre 2010 è annullata e la procedura riprende il suo corso;
che, visto l'esito della presente procedura, non si prelevano spese di
giudizio (art. 63 cpv. 1 PA);
che, poiché l'interessato non è rappresentato da un legale e nemmeno
ha dovuto sopportare, nella presente vertenza di riapertura della
procedura, dei costi indispensabili ed elevati, non si assegnano
indennità a titolo di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 del
Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinnanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.332.2]);
(dispositivo sulla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
La domanda di riapertura della procedura di ricorso è accolta.
2.
La decisione di stralcio del 17 giugno 2010 del TAF è annullata e la
procedura di ricorso riattivata.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Non si assegnano ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata);
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere
interno; in copia);
- B._______ (in copia).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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