B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5734/2014
Sen t en z a d e l 7 no vemb r e 2 01 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Christa Luterbacher, Fulvio Haefeli,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Eritrea,
rappresentato dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM;
già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 22 settembre 2014 / N (…).
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Fatti:
A.
A.a L'interessato, cittadino eritreo, ha depositato una prima domanda d'a-
silo in Svizzera in data 30 novembre 2012.
A.b Con decisone del 16 gennaio 2013 l'Ufficio federale della migrazione
(UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) non è entrato nel
merito della domanda d'asilo ai sensi del vecchio art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi
(tenore del suddetto articolo: RU 2006 4745).
A.c Con sentenza D-734/2013 del 18 febbraio 2013 il Tribunale ammini-
strativo federale (di seguito: il Tribunale) ha respinto il ricorso contro la
summenzionata decisione dell'UFM.
B.
Con scritto del 5 giugno 2014, il medesimo ha presentato in forma scritta
una seconda domanda d'asilo in Svizzera.
Egli ha allegato di essere ritornato in Svizzera e di aver richiesto nuova-
mente asilo poiché qui vivrebbero la moglie B._______ – sposata con rito
religioso il 25 novembre 2012 – e la loro figlia C._______. A suo dire, le
stesse – riconosciute quali rifugiate e a beneficio dell'asilo in Svizzera –
avrebbero bisogno del sostegno del richiedente a causa del decesso del
figlio D._______ avvenuto il 18 maggio 2014 all’età di appena quattro
mesi.
Con scritto del 17 giugno 2014, B._______ ha affermato che per lei e la
loro figlia la presenza ed il sostegno del marito in Svizzera sarebbe fonda-
mentale per superare la morte del figlio e per ricostruire un futuro migliore
per tutta la famiglia. Ella ha pure allegato la notifica di nascita dei figli
D._______ e C._______, l'atto di morte di D._______, così come i risultati
di un test del DNA che attesterebbe che A._______ è con una probabilità
del 99.9999722083% il padre di C._______.
C.
Con scritto del 31 luglio 2014 – ritornato il 20 agosto 2014 all'UFM con la
menzione "non ritirato" – l'UFM ha accordato al richiedente il diritto di es-
sere sentito in merito all'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi
(RS 142.31).
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D.
Con decisione del 22 settembre 2014, entrata in possesso del richiedente
il 30 settembre 2014 (cfr. allegazione ricorsuale), ma notificata all'interes-
sato dall'autorità competente del cantone E._______ solamente il 9 otto-
bre 2014 (cfr. atto B21/5), l’autorità inferiore non è entrata nel merito della
domanda di asilo del medesimo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, pro-
nunciando il contestuale allontanamento dalla Svizzera verso l'Italia non-
ché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo.
L'UFM ha constatato che l'Italia sarebbe stata designata dal Consiglio fe-
derale come Stato terzo sicuro giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che da
accertamenti eseguiti il richiedente avrebbe ottenuto la protezione sussi-
diaria in tale Paese. Le autorità italiane in data (…) settembre 2014 avreb-
bero dato il loro consenso alla riammissione del richiedente. Pertanto, giu-
sta l'art. 25 cpv. 2 PA, la Svizzera potrebbe accogliere una richiesta di rico-
noscimento della qualità di rifugiato o di accertamento dell’esistenza di
eventuali ostacoli all'esecuzione del rinvio verso lo Stato di origine o di ul-
tima residenza, soltanto nel caso in cui il richiedente potrebbe far valere un
interesse degno di protezione. Tale interesse non potrebbe essere provato
qualora uno Stato terzo abbia già concesso una protezione contro le per-
secuzioni. Ciò sarebbe il caso nella fattispecie poiché l'interessato in Italia
sarebbe al beneficio della protezione sussidiaria e potrebbe dunque farvi
rientro senza temere un respingimento nel suo Paese d'origine in viola-
zione del principio di non respingimento (art. 5 LAsi). Per il che, l'UFM non
è entrato nel merito della domanda d'asilo conformemente all'art. 31a
cpv. 1 lett. a LAsi. Per quanto attiene al rinvio dalla Svizzera, l'UFM ha con-
siderato che, come già indicato nella prima domanda d'asilo, l'art. 2 let. g
del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione eu-
ropea [GU] L 180/31 del 29.6.2013, [di seguito: Regolamento Dublino III])
preciserebbe che per "familiare" va inteso il coniuge del richiedente o il
partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione
stabile. Nella fattispecie, il matrimonio con B._______ non sarebbe stato
riconosciuto ufficialmente e non sussisterebbero indizi attestanti la pre-
senza di una relazione stabile e duratura avendo essi trascorso insieme
unicamente una settimana in Sudan nel settembre 2011. A titolo abbondan-
ziale ha poi rilevato che il riconoscimento della figlia e la prova che lui ne
sarebbe il padre biologico, non sarebbero elementi sufficienti, soprattutto
poiché vista la sua tenera età quest'ultima dipenderebbe principalmente
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dalla madre con la quale avrebbe vissuto sin dalla nascita. Infine, il fatto
che la compagna e la figlia siano state riconosciute come rifugiate in Sviz-
zera permetterebbe loro di viaggiare e di recarsi in Italia per rendergli visita
e pertanto, non sussisterebbe una violazione dell'unità famigliare ai sensi
dell'art. 8 CEDU. In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento verso l'I-
talia sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E.
In data 7 ottobre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
8 ottobre 2014) il richiedente è insorto contro la summenzionata decisione
dell'UFM con ricorso dinanzi al Tribunale ed ha chiesto l'annullamento della
decisione impugnata, il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore affinché
la domanda d'asilo del ricorrente sia esaminata in Svizzera, nonché ha pre-
sentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle pre-
sunte spese processuali. A sostegno dell'atto ricorsuale ha prodotto un cer-
tificato medico dell'Ospedale regionale di F._______ del 2 ottobre 2014 ri-
lasciato dalla Dr.ssa G._______.
L'insorgente – richiamati i fatti esposti in corso di procedura – contesta in
primo luogo l'assenza di un interesse degno di protezione ai sensi
dell'art. 25 cpv. 2 PA dovuta al fatto ch’egli beneficerebbe già della prote-
zione sussidiaria in Italia. In effetti, il ricorrente potrebbe far legittimamente
valere un interesse degno di protezione che sarebbe quello di poter restare
in Svizzera accanto alla moglie e alla figlia, considerata soprattutto la par-
ticolare circostanza della morte di un figlio. Dal certificato rilasciato dalla
Dr.ssa G._______ risulterebbe che, dopo il decesso di D._______, la pre-
senza del ricorrente accanto alla famiglia sarebbe fondamentale per lo svi-
luppo di C._______ in quanto egli garantirebbe un equilibrio psichico all'in-
tera famiglia e la separazione del padre dalla figlia non potrebbe che nuo-
cere allo sviluppo psicoaffettivo della bambina. Pertanto, contrariamente
all'avviso dell'UFM, il ricorrente potrebbe sicuramente far valere un inte-
resse degno di protezione all'accertamento della qualità di rifugiato ovvero
all'accertamento di elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento
verso l'Italia. In secondo luogo, per quanto concerne l'esecuzione dell'al-
lontanamento e il richiamo fatto dall'UFM all'art. 2 lett. g del Regolamento
Dublino, il ricorrente rileva che, qualora il Regolamento Dublino fosse ap-
plicabile nella fattispecie, la relazione tra lui e la moglie sarebbe da consi-
derare come una relazione stabile. La nascita del loro secondo figlio dimo-
strerebbe che la relazione durerebbe nel tempo malgrado il fatto che il ri-
corrente non potrebbe vivere stabilmente con la famiglia. Inoltre, occorre-
rebbe considerare che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'a-
silo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1,
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RS 142.311) se motivi umanitari lo giustificano, l'UFM potrebbe decidere di
entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulterebbe
che il trattamento della domanda d'asilo sarebbe di competenza di un altro
Stato. Nella fattispecie, tale clausola umanitaria troverebbe applicazione
per la necessità del ricorrente di poter restare accanto alla sua famiglia. In
conclusione, la decisione avversata si fonderebbe su un accertamento ine-
satto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, per il che andrebbe an-
nullata e gli atti di causa restituiti all'autorità inferiore affinché approfondi-
sca la questione del rinvio in Italia.
F.
Con ordinanza del 10 ottobre 2014 il Tribunale ha invitato l'UFM a presen-
tare una risposta al ricorso.
G.
Con osservazioni del 23 ottobre 2014, trasmesse al ricorrente con facoltà
di esprimersi in merito, l’UFM rileva che l'intenzione del richiedente di ve-
nire in Svizzera e depositare una nuova domanda d'asilo, andrebbe collo-
cata prima della morte del figlio D._______ in quanto egli si sarebbe pre-
sentato al Centro di registrazione e di procedura di H._______ in data
9 maggio 2014. Egli non potrebbe poi prevalersi dell'art. 8 CEDU poiché la
relazione con B._______, non essendo sposati, non potrebbe essere con-
siderata come stabile ed effettivamente vissuta. Per quel che concerne la
figlia C._______ inoltre, egli non l'avrebbe ancora riconosciuta ufficial-
mente e, come confermato dal certificato medico dell'Ospedale regionale
di F._______ del 2 ottobre 2014, fino all'età di quasi due anni quest’ultima
non avrebbe praticamente mai vissuto con il padre eccetto da novem-
bre 2012 a febbraio 2013. Pertanto, neppure la relazione fra l'interessato e
la figlia andrebbe definita come stabile ed effettivamente vissuta. Infine,
ribadisce che la compagna e la loro figlia potrebbero viaggiare legalmente
all'estero, rendendogli visita in Italia.
H.
Con replica del 12 novembre 2014, trasmessa all'UFM con possibilità di
esprimersi in merito, l’insorgente conferma le conclusioni ricorsuali ed al-
lega l'istanza di accertamento della paternità che il rappresentante legale
della figlia avrebbe presentato davanti alla Pretura di F._______. Il mancato
riconoscimento della figlia da parte del padre non sarebbe infatti dovuto ad
una mancanza di volontà da parte dello stesso, bensì all'impossibilità di
presentare la documentazione richiesta dallo stato civile per il riconosci-
mento di paternità.
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Pagina 6
I.
Con duplica del 3 dicembre 2014, trasmessa al ricorrente con facoltà di
esprimersi, l'UFM osserva che il riconoscimento della paternità di
A._______ sulla figlia C._______ non modificherebbe la situazione in
quanto la relazione vissuta dall'interessato con la figlia non potrebbe co-
munque essere ritenuta stabile ed effettivamente vissuta.
J.
Con osservazioni del 19 dicembre 2014, trasmesse all'autorità inferiore
con facoltà di esprimersi, l’insorgente osserva in primo luogo che la sua
paternità sarebbe stata accertata – e non riconosciuta – unicamente con
decisione del 19 novembre 2014 e l'autorità parentale su C._______ sa-
rebbe stata attribuita ad entrambi i genitori congiuntamente. Inoltre, il fatto
di non aver vissuto ininterrottamente con la figlia non sarebbe dipeso dal
ricorrente, ma dall'impossibilità di ottenere un permesso di soggiorno in
Svizzera ed egli, dalla nascita della figlia, non avrebbe peraltro mai man-
cato di tenere contatti o renderle visita. Infine, l'affermazione secondo cui
l'allontanamento del ricorrente sarebbe giustificato dal fatto che la figlia di-
penderebbe principalmente dalla madre vista la sua tenera età non sa-
rebbe conforme ai principi espressi dalla Convenzione sui diritti del fan-
ciullo che proteggerebbe l'interesse superiore del fanciullo ed esigerebbe
che esso cresca con entrambi i genitori. In conclusione, la relazione con la
figlia potrebbe essere definita stabile ed effettivamente vissuta. La moglie
sarebbe poi nuovamente incinta di un figlio dell'insorgente.
K.
Con osservazioni del 22 gennaio 2015, trasmesse al ricorrente con facoltà
di esprimersi, l'autorità inferiore rileva che l'accertamento della paternità
del ricorrente nei confronti della figlia C._______ e la disposizione dell'au-
torità parentale congiunta sulla stessa non sarebbero fatti in alcun modo
suscettibili di modificare la decisione dell'autorità poiché il ricorrente e la
compagna non avrebbero mai vissuto una vita comune nel Paese d'origine
e come già anche ritenuto nella sentenza del Tribunale concernente la
prima procedura d'asilo del richiedente, la relazione con la compagna non
potrebbe essere considerata stabile e la separazione dalla figlia sarebbe
ammissibile. L'accertamento della paternità inoltre, non avrebbe nessuna
influenza sul fatto che la relazione fra il ricorrente e la figlia sia o meno
stabile ed effettivamente vissuta. Pertanto, l'art. 8 CEDU rimarrebbe inap-
plicabile nella fattispecie. Inoltre, non potrebbe neppure far valere di intrat-
tenere una relazione stabile e vissuta con il figlio che nascerà a marzo.
Infine, le regole ordinarie del diritto degli stranieri inerenti al ricongiungi-
mento famigliare non potrebbero essere aggirate tramite l'introduzione di
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Pagina 7
una domanda d'asilo. Nel caso in disamina, egli non avrebbe addotto alcun
motivo d'asilo, ma solo la volontà di ricongiungersi con la compagna e la
figlia. La SEM propone dunque nuovamente la reiezione del gravame.
L.
Con scritto del 13 febbraio 2015, l'insorgente riconferma le conclusioni ri-
corsuali e sottolinea il fatto che per la Convenzione sui diritti del fanciullo
in tutte le decisioni rese da autorità amministrative e giudiziarie, l'interesse
superiore del minore dovrebbe sempre essere salvaguardato. Nella fatti-
specie, la presenza del ricorrente sarebbe fondamentale per garantire un
equilibrio dello sviluppo psichico della figlia C._______, soprattutto dopo i
drammatici fatti accaduti alla famiglia.
M.
In data (…) 2015 è nato il figlio I._______, il quale è stato incluso nella
qualità di rifugiato della madre B._______ e al quale è stato concesso asilo
in Svizzera.
N.
Con ordinanza del 30 giugno 2016 il ricorrente è stato invitato, entro il
14 luglio 2016, a fornire al Tribunale delle informazioni dettagliate circa
l’educazione dei figli, l’esercizio dell’autorità parentale congiunta, lo svolgi-
mento di un’attività lucrativa e l’alloggio, così come sulla richiesta alle com-
petenti autorità cantonali tendente al rilascio di un permesso di soggiorno.
O.
Con scritto del 14 luglio 2016 l’insorgente indica che, unitamente alla com-
pagna con la quale eserciterebbe l’autorità parentale, egli si occuperebbe
attivamente dell’educazione dei figli accompagnandoli a scuola o al parco.
Tutta la famiglia vivrebbe poi congiuntamente nella stessa economia do-
mestica. Né il ricorrente, né la compagna svolgerebbero un’attività lavora-
tiva. L’insorgente parteciperebbe tuttavia ai programmi occupazionali rivolti
ai richiedenti l’asilo. Infine, non avrebbe richiesto un permesso di soggiorno
alle competenti autorità cantonali in quanto non soddisferebbe le condizioni
di ottenimento ai sensi dell’art. 44 della legge sugli stranieri (LStr,
RS 142.20). Invero, il ricorrente e la compagna non sarebbero sposati ci-
vilmente, ella non eserciterebbe alcuna attività lavorativa ed entrambi be-
neficerebbero di prestazioni assistenziali.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
D-5734/2014
Pagina 8
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra
tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione
ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo,
la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto
di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di
diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi ad-
dotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2
e relativi riferimenti).
3.
3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della
domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro
secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato preceden-
temente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un
effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1
LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF
2010/56 consid. 3.2). Si presuppone inoltre che tale Stato abbia garantito
la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere prepo-
ste all’asilo. Senza tale garanzia, l’allontanamento verso lo Stato terzo non
può infatti essere eseguito ed è dunque inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125).
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Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, l'Italia,
come altri Paese dell'Unione Europea (UE) e dell'Associazione europea di
libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a
cpv. 2 lett. b LAsi. Per questi Stati esiste una presunzione di rispetto del
principio di «non-refoulement» (art. 5 cpv. 1 LAsi).
3.2 Nel caso che ci riguarda, in data 9 settembre 2014, l'Italia ha dichiarato
di riaccettare il medesimo sul proprio territorio, in quanto al beneficio della
"protezione sussidiaria" con relativo permesso di soggiorno (cfr.
atto B15/1). Pertanto, contrariamente a quanto allegato nel ricorso, non
avendo il ricorrente né contestato di essere al beneficio della "protezione
sussidiaria" né fatto valere di rischiare di essere rinviato in Eritrea – met-
tendo quindi in dubbio la sicurezza dello Stato terzo – in caso di ritorno in
Italia, il ricorrente non ha alcun interesse degno di protezione ai sensi
dell'art. 25 cpv. 2 PA all'ottenimento di una protezione da parte della Sviz-
zera. Inoltre, tale interesse non può essere provato qualora il richiedente
abbia già ottenuto una protezione contro le persecuzioni da uno Stato terzo
(cfr. tra le altre: sentenze del TAF E-5151/2008 del 15 agosto 2008
pag. 10, D-6106/2008 del 9 ottobre 2008 pagg. 5 e 6 e D-3033/2013 del
17 gennaio 2014 consid. 5.1.1).
Neppure il fatto di avere dei parenti in Svizzera è atto a fondare un inte-
resse degno di protezione. Invero, con la modifica della LAsi del 14 dicem-
bre 2012, entrata in vigore il 1° febbraio 2014, e l'abrogazione del vecchio
art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi, una decisione di non entrata nel merito deve av-
venire anche qualora, come nel caso di specie, in Svizzera vivano parenti
prossimi del richiedente.
3.3 Di conseguenza, visto tutto quanto sopra, le condizioni dell'art. 31a
cpv. 1 lett. a LAsi sono soddisfatte nella fattispecie ed è a giusto titolo che
l’UFM non è entrato nel merito della domanda di asilo secondo
l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Su questo punto, il ricorso non merita quindi
tutela e la decisione impugnata va confermata.
4.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM (ora SEM)
pronuncia, di norma, l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e ne
ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 LAsi). In particolare, l’allontanamento non viene deciso qualora il
richiedente l’asilo disponga di un permesso di soggiorno o di dimora valido
(art. 32 lett. a OAsi 1), oppure abbia un diritto al rilascio di tale permesso.
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4.1 Ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 LAsi, dalla presentazione della domanda
d’asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontana-
mento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d’asilo o fino a
quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l’esecuzione non sia
possibile, il richiedente l’asilo non può avviare una procedura per il rilascio
di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri a meno
che non abbia diritto al permesso medesimo.
Se il richiedente l’asilo non dispone di un permesso di soggiorno o di di-
mora valido, l’autorità inferiore o il Tribunale è tenuta ad esaminare a titolo
pregiudiziale l'esistenza, di massima, di un diritto del richiedente (ai sensi
dell’art. 14 cpv. 1 LAsi) al rilascio di un tale permesso derivante dal diritto
al rispetto della vita privata e famigliare. Se la legislazione sugli stranieri o
gli accordi di libero scambio non prevedono un diritto, esso potrebbe co-
munque essere dedotto dall’art. 8 CEDU. Per l’analisi di tale disposizione
è determinante la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTAF 2013/37
consid. 4.4).
La suddetta giurisprudenza prevede che seppure gli art. 8 CEDU e
13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato,
il diritto al rispetto della vita famigliare e privata può essere violato qualora
ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la pre-
senza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita familiare (cfr. DTF 135
I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; Giurisprudenza ed informazioni
della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 3
consid. 3.1). Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex
art. 8 CEDU lo straniero deve non soltanto provare la presenza di una re-
lazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che
quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera
(cfr. tra le altre DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e relativi riferimenti;
DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 e relativi riferimenti, 2012/4 consid. 4.3 e rela-
tivi riferimenti). Ha un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera
la persona che possiede la nazionalità svizzera, che ha un permesso di
domicilio oppure che ha un permesso di dimora fondato su un diritto assi-
curato (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 con giurisprudenza ivi citata).
4.2 Se in seguito all’esame pregiudiziale del caso da parte delle autorità in
materia d’asilo, queste abbiano ritenuto sussistere, di massima, un diritto
al rilascio di un permesso di dimora, non compete più ad esse, bensì alle
autorità di polizia degli stranieri, di determinarsi sul vantato diritto e conse-
guentemente pure sull’allontanamento dello straniero (cfr. GICRA 2001
n. 21 consid. 8d). Inoltre, se il richiedente l’asilo ha presentato dinanzi
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all’autorità di polizia degli stranieri un’istanza volta al rilascio di un per-
messo di dimora successivamente al respingimento della domanda d’asilo
– o della non entrata nel merito della stessa – la SEM non deve più pro-
nunciare l’allontanamento, rispettivamente il Tribunale deve annullare una
siffatta pronuncia (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 9a). Allorquando la com-
petente autorità di polizia degli stranieri si è già pronunciata, in senso ne-
gativo, sull’esistenza di un diritto al rilascio di un permesso di dimora, le
autorità in materia d’asilo non devono più esaminare l’art. 8 CEDU nell’am-
bito della liceità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. GICRA 2001 n. 21
consid. 12b e c nonché 14a).
4.3 Nel caso in disamina, il richiedente non dispone né di un permesso di
dimora, né di un permesso di domicilio e non ha neppure un diritto – de-
dotto dalla legislazione sugli stranieri – al rilascio di un tale permesso. È
pertanto necessario esaminare, a titolo pregiudiziale, se il ricorrente ha, di
massima, un diritto derivante dall’art. 8 CEDU.
4.3.1 L'art. 8 CEDU tutela innanzitutto la famiglia detta nucleare o "Kernfa-
milie", ovvero le relazioni tra coniugi come pure tra genitori e figli minorenni
che coabitano (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1).
Per i concubini è possibile dedurre un diritto al rispetto della vita familiare
giusta l'art. 8 CEDU qualora si possa elevare la relazione a "vita familiare"
prendendo in considerazione elementi come la coabitazione, la durata
della stessa e la presenza di figli comuni (cfr. sentenza della CorteEDU
[Grande Camera] Serife Yigit contro Turchia del 2 novembre 2010,
3976/05, §§ 93 seg. e § 96 con rinvii; DTF 137 I 113 consid. 6.1). Per
unione duratura s'intende un'unione di vita di una certa durata tra due per-
sone di carattere in principio esclusivo, la quale presenta una componente
tanto spirituale quanto fisica ed economica, talvolta pure designata come
unione di tetto, di tavolo e di letto (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.3.2).
Per ciò che è della relazione tra i genitori ed i figli, va rilevato che ai sensi
della giurisprudenza, un riconoscimento di paternità è un fatto che potrebbe
potenzialmente costituire il fondamento di un diritto al rispetto della vita pri-
vata ex art. 8 CEDU a titolo di ricongiungimento familiare alla rovescia a
condizione che il genitore intrattenga con il figlio che ha il diritto di presenza
assicurato in Svizzera una relazione familiare intatta ed effettiva
(DTAF 2013/37 consid. 4.5 e relativi riferimenti).
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4.3.2 Nel caso che ci occupa, l’insorgente ha conosciuto la compagna
B._______ in Sudan a settembre 2011 dove hanno coabitato una setti-
mana. In questa occasione ella è rimasta incinta della loro primogenita
C._______. Il ricorrente ha poi fatto ritorno in Italia, mentre B._______ è
giunta in Svizzera e ha depositato domanda d’asilo. Con decisione
dell’UFM del 1° febbraio 2012 ella ha ricevuto l’asilo e dispone ora di un
permesso B. Il (…) 2012 è nata C._______, anch’ella a beneficio dell’asilo
e di un permesso di dimora. L’insorgente, venuto a conoscenza della pre-
senza della compagna in Svizzera e della nascita di sua figlia, ha cercato
di ristabilire i contatti entrando in Svizzera e depositando una prima do-
manda d’asilo. Nel corso di tale procedura d’asilo il ricorrente ha coabitato
per alcuni mesi con B._______ e C._______ prima di essere trasferito in
Italia in applicazione del regolamento Dublino (cfr. sentenza D-734/2013).
Nuovamente in stato interessante, ella ha dato alla luce il loro figlio
D._______ il (…) 2014. A seguito di questo avvenimento, l’interessato ha
nuovamente raggiunto la famiglia in Svizzera e il 5 giungo 2014 ha depo-
sitato la domanda d’asilo in oggetto. Da questo momento coabita con i fa-
migliari. Poco tempo dopo, il figlio D._______ è deceduto. La presenza
dell’interessato è stata fondamentale per superare questo tragico avveni-
mento garantendo l’equilibrio psichico della famiglia e riequilibrando la vita
quotidiana (cfr. certificato medico del 2 ottobre 2014 dell’ospedale regio-
nale di F._______). Il (…) 2015 è nato I._______, loro terzo figlio, anch’egli
incluso nell’asilo della madre ed al beneficio di un permesso di dimora.
Per quanto attiene alla figlia C._______, la paternità dell'insorgente è stata
accertata con decisione della Pretura di F._______ del 19 novembre 2014
e l'autorità parentale sulla bambina è stata attribuita ad entrambi i genitori
congiuntamente. Inoltre, l’insorgente vive congiuntamente alla figlia (ed
alla compagna) e si occupa della bambina e del fratello accompagnandoli
a scuola o al parco (cfr. osservazioni del 14 luglio 2016).
4.3.3 Di conseguenza, disponendo la compagna ed i due figli di un per-
messo di dimora, essi hanno un diritto di residenza certo in Svizzera e, di
massima, il ricorrente può prevalersi di un diritto derivante dall’art. 8 CEDU.
Tuttavia, l’analisi concreta di questo diritto – compresa l’esistenza di una
relazione stretta ed effettiva tra l’insorgente, la compagna e i figli – nonché
dell’eventuale rilascio di un permesso di soggiorno, non risulta più essere
di competenza dello scrivente Tribunale, bensì delle autorità cantonali di
polizia degli stranieri.
4.4 Tuttavia, non avendo ancora il ricorrente sollecitato le autorità cantonali
in questo senso, le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
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astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera non sono adem-
piute e la decisione impugnata va, su questo punto, confermata (cfr. GICRA
2001 n. 21 consid. 9a; DTAF 2013/37 consid. 4.4.2.2).
Di conseguenza, può essere preteso dall’insorgente e dalla compagna che
si rivolgano alle competenti autorità cantonali di polizia degli stranieri, inol-
trino un’istanza volta al rilascio di un permesso di dimora, rispettivamente
una procedura di ricongiungimento familiare e che l’interessato attenda
l’esito di tale procedura in Italia. Invero, la distanza dalla compagna e dai
figli non risulta essere particolarmente grande – essendo l’Italia uno Stato
limitrofo – e soltanto momentanea, ammesso che la procedura cantonale
si concluda positivamente. Il ricorrente potrà comunque mantenere i con-
tatti con i famigliari in questo lasso di tempo. A ciò si aggiunge inoltre il fatto
che le richieste dell’insorgente non tendono al trattamento della sua – per
altro già evasa in Italia – domanda d’asilo, bensì al ricongiungimento fami-
liare. L’interessato ha iniziato una seconda procedura d’asilo in Svizzera
unicamente con lo scopo di ottenere la riunificazione con la famiglia ed il
Tribunale rammenta che la procedura d’asilo non ha come fino quello di
ottenere un’autorizzazione di soggiorno per ricongiungimento familiare e
non è, in nessun caso, utilizzabile per aggirare i disposti legali della LStr
(cfr. sentenza del TAF E-5805/2015 del 2 febbraio 2016 consid. 7.1;
D-656/2015 del 5 febbraio 2015 consid. 7.4).
5.
L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44
LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta
il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr). In caso di non adempimento d'una di queste condi-
zioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1
e 7 LStr).
Le condizioni previste ai cpv. 2-4 dell'art. 83 LStr sono di natura alternativa.
Qualora una delle suddette condizioni non fosse adempiuta, l'autorità giu-
dicante si esime dall'analisi delle restanti condizioni (cfr. DTAF 2009/51
consid. 5.4).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al
riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o
per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontana-
mento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativi riferimenti).
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5.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecu-
zione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza
o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale
pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Nessuno può essere costretto
in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica
o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3
cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un
Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione sullo statuto
dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta l'art. 25 cpv. 3
Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura,
RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto a tortura né a
pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).
5.1.1 Il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle
quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto
Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'a-
silo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto
di respingimento (art. 5 LAsi).
Inoltre, come visto sopra, l’Italia è stata inserita nel novero degli Stati terzi
sicuri in cui si ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di non-refoule-
ment ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU e delle dispo-
sizioni equivalenti.
5.1.2 Come visto sopra (cfr. supra consid. 4), la competenza per determi-
nare se il trasferimento dell’interessato in Italia è compatibile con il diritto
derivante dall’art. 8 CEDU non risulta essere dello scrivente Tribunale
bensì delle autorità cantonali di polizia degli stranieri, che dovranno essere
sollecitate dall’insorgente.
5.1.3 In conclusione, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico
nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44
LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr).
5.2 Infine, dagli atti non appaiono elementi che possano permettere di rite-
nere che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigi-
bile e possibile (art. 83 cpv. 2 e 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).
5.3 Pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevol-
mente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche su questo punto la que-
relata decisione dell'autorità inferiore va confermata.
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6.
Ne discende che l’UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
7.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione
dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali
è divenuta senza oggetto.
8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata
con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare deve essere versato alla casa del Tribunale amministrativo fe-
derale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: