Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D5741/2011
Sen t e n z a d e l 2 4 o t t o b r e 2 0 1 1
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérald Bovier;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Tunisia, alias
C._______, nato il (…),
paese sconosciuto, alias
D._______, nato il (…),
Libia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 12 ottobre 2011 / N […].
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Visto:
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
28 settembre 2009 di non entrata nel merito secondo l'art. 34 cpv. 2 lett. d
della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) cresciuta in
giudicato il 6 novembre 2009;
la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
3 dicembre 2009 in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha
rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso
attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
il verbale d'audizione del 15 dicembre 2009 (di seguito: verbale 1);
lo scritto del 29 marzo 2010 con il quale l'Ufficio per questioni di polizia e
di diritto civile dei Grigioni ha informato l'UFM che l'interessato risultava
scomparso dal 28 marzo 2010;
la decisione dell'UFM del 7 aprile 2010 di non entrata nel merito giusta
l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi con la quale l'interessato veniva allontanato
verso l'Italia;
la decisione del 20 settembre 2011 con la quale l'UFM ha annullato la sua
decisione del 7 aprile 2010 in quanto il termine legale per il trasferimento
del richiedente verso l'Italia è scaduto infruttuoso ed ha ripreso la
procedura a livello nazionale;
il verbale d'audizione del 12 ottobre 2011 (di seguito: verbale 2);
il verbale di decisione dell'UFM del 12 ottobre 2011, notificato
all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 17 ottobre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 18 ottobre 2011);
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l'incarto originale dell'UFM trasmesso a codesto Tribunale in data
18 ottobre 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
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che, nell'ambito dell'audizione sommaria, l'interessato ha dichiarato di
essere cittadino tunisino e libico, nato e con ultimo domicilio a E._______
nel governatorato tunisino di Zaghouan (cfr. verbale 1, pag. 1);
che il richiedente, avrebbe lasciato la Tunisia nel 1999 ed avrebbe
risieduto a F._______ (Libia) fino all'estate 2002; che, si sarebbe
trasferito a G._______ (Libia) fino al 2007 o 2008 per poi risiedere fino a
novembre 2008 a H._______ (Libia); che, da qui, si sarebbe imbarcato
per l'Italia e sarebbe rimasto venti giorni a I._______; che un mese dopo
avere ricevuto il foglio di via per lasciare l'Italia – ottenuto al centro di
accoglienza a L._______ (Italia) – avrebbe raggiunto la Svizzera ed ha
depositato la sua prima domanda d'asilo; che, dopo essere stato rinviato
in Italia, per decisione dell'UFM del 28 settembre 2009, egli ha fatto
ritorno in Svizzera, dopo poco più di venti giorni, ed ha depositato la sua
seconda domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pagg. 1 seg. e 5 seg.); che, a
differenza della sua prima domanda d'asilo – basata esclusivamente su
motivi economici – nella seconda domanda egli ha indicato come motivo
d'asilo il fatto di essere ricercato dalle autorità libiche e tunisine per un
incidente d'auto verificatosi sul confine tra Libia e Tunisia che avrebbe
causato la morte di un poliziotto per mano di un amico del ricorrente e
dallo stesso (cfr. verbale 1, pag. 5); che, durante l'audizione federale,
quale fondamento della sua seconda domanda d'asilo, egli ha invece
reiterato i motivi economici
(cfr. verbale 2, pag. 4);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b
e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni preocedurali
dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio
ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è
realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Tunisia siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata
consegna di documenti d'identità, indicato che nessuno in Libia ed in
Tunisia avrebbe potuto indicargli dove fossero finiti i suoi documenti; che,
vista la difficoltà nel comunicare con i suoi contatti in Libia, egli avrebbe
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solo potuto dedurre che lo zio tunisino li avrebbe inviati in Libia (cfr.
ricorso, pag. 2);
che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, egli ha indicato che il fratello
sarebbe stato arrestato senza motivo a causa dell'incidente d'auto che ha
causato la morte del poliziotto; che egli sostiene, in aggiunta, che in
Tunisia o in Libia non avrebbe futuro; che, pertanto, egli ritiene che si
dovrebbe assodare l'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento
dalla Svizzera;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata nonché la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore
per una nuova decisione nel merito;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito d'una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se
l'interessato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (ibid., consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di quasi due anni dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
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che, per di più, egli ha dichiarato in un primo tempo che il passaporto si
troverebbe in Libia presso il Consolato tunisino, mentre la carta d'identità
sarebbe andata perduta nel 2005 in Tunisia a M._______ (cfr. verbale 1,
pag.4); che, in un secondo tempo, ha dichiarato che i documenti si
sarebbero trovati a casa dello zio materno in Tunisia e che quest'ultimo li
avrebbe inviati a G._______ a casa del ricorrente (cfr. verbale 2, pag. 3);
che alla domanda se avesse avuto altri documenti, egli ha risposto
affermativamente aggiungendo però di non aver voglia di dichiarare quali
(cfr. verbale 1, pag. 4); che, alla domanda di cosa avrebbe fatto per
procurarsi i documenti d'identità o di viaggio dopo essere venuto a
conoscenza dell'incombenza di dover fornirne uno nelle 48 ore dopo
l'inoltro della domanda d'asilo, egli ha dichiarato di averli depositati
precedentemente per poi dichiarare in un secondo tempo di non aver mai
depositato un documento e di non aver mai fatto nulla nel senso (cfr.
verbale 1, pag. 5); che, in seconda audizione, egli ha poi indicato che non
gli sarebbe stato possibile contattare la sua famiglia a G._______ a
causa degli scontri in Libia (cfr. verbale 2, pag. 3);
che essendo le dichiarazioni contraddittorie, stereotipate ed illogiche, ne
discende che l'insorgente abbia inventato ogni volta storie differenti nel
vano tentativo di trovarne una che risultasse plausibile;
che per esempio durante la seconda audizione ha asserito di poter far
giungere in Svizzera sia il passaporto, sia la carta d'identità visto che detti
documenti si troverebbero in Libia a casa sua a G._______ (cfr.
verbale 2, pag. 2) per cui da qui si può desumere che la carta d'identità
non è andata persa come ha allegato nella prima audizione e non si trova
al Consulato tunisino in Libia; che inoltre le sommosse popolari in Libia
sono incominciate all'inizio del 2011 ed il ricorrente ha depositato la
domanda d'asilo nel 2009, per il che avrebbe avuto almeno un anno per
riuscire a contattare la sua famiglia;
che, vista l'inconsistenza, l'inattendibilità e l'incongruenza delle suddette
dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il
Tribunale ha ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i propri
documenti per i bisogni della causa;
che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile;
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che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una
decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
d'una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente d'essere espatriato sia per
motivi economici, sia per il timore di essere ricercato dalle autorità libiche
e tunisine;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, a prescindere dalla rilevanza o meno, i
motivi elencati dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo sono
inverosimili a causa delle dichiarazioni contraddittorie, vaghe ed illogiche;
che basti rilevare innanzitutto che durante la prima procedura d'asilo, il
ricorrente non ha indicato a fondamento dei suoi motivi d'asilo l'episodio
dell'uccisione del poliziotto sul confine tra Libia e Tunisia; che, non
avendo fatto ritorno al Paese d'origine o a quello di provenienza durante
le due distinte procedure d'asilo ed essendo detto fatto accaduto nel
2008, mentre il ricorrente è giunto su suolo svizzero solo nel 2009, mal si
comprende che quest'ultimo non abbia indicato questo evento a sostegno
della sua prima domanda d'asilo; che, egli sostiene di non aver allegato
detto evento durante la prima procedura perché avrebbe avuto paura (cfr.
verbale 1, pag. 5); che tale giustificazione non si comprende in quanto
all'inizio dell'audizione era stato ricordato al ricorrente che le persone
presenti all'audizione sono tenute al segreto d'ufficio (ad act. A 1/12,
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pag. 2); che, si può dunque presumere che il ricorrente abbia inventato
detto episodio per imbastire la sua seconda domanda d'asilo; che, inoltre,
l'insorgente ha dichiarato grossolanamente che un suo amico lo avrebbe
informato che le autorità l'avrebbero cercato a casa sua e che
quest'ultimo saprebbe che il ricorrente è ricercato in quanto viaggia molto
tra Libia e Tunisia (cfr. verbale 2, pagg. 6 seg.); per giunta, durante la
prima procedura avrebbe omesso di indicare la sua seconda nazionalità
libica in quanto allora tra Svizzera e Libia sarebbero intercorsi problemi
diplomatici (cfr. ibidem); che, giova rilevare che il ricorrente ha depositato
la prima domanda d'asilo il 2 marzo 2009 e la seconda domanda il
3 dicembre 2009 che dunque a distanza di otto mesi egli non teme
improvvisamente più di indicare la sua nazionalità libica; che, altresì, nella
seconda audizione, interrogato sui motivi d'asilo, egli esita su quali motivi
d'asilo indicare se quelli vecchi o quelli nuovi (cfr. verbale 2, pag. 4); che
per stessa ammissione del ricorrente, egli avrebbe raggiunto l'Europa per
rifarsi una vita, crearsi un futuro ed avere una casa; che, accorgendosi
che con la procedura d'asilo non sarebbe riuscito a raggiungere detti
obbiettivi avrebbe pure pensato di ritirare la domanda d'asilo (cfr.
verbale 2, pag. 4); che, essendo scoppiate le rivolte in Libia avrebbe poi
pensato di mantenerla (cfr. ibidem); che, dette dichiarazioni non
soccorrono il ricorrente in quanto detti scontri in Libia non lo
toccherebbero in maniere personale visto che si sono verificati tre anni
dopo aver raggiunto l'Europa;
che, peraltro, non ha presentato alcuna giustificazione nell'atto ricorsuale
atta a spiegare le varie contraddizioni rilevate dall'UFM nella decisione
impugnata;
che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e
rettamente ritenuti dall’autorità inferiore come inverosimili, giusta
l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione
complementari ai fini d'accertare l'esistenza d'un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 58 pagg. 725733, DTAF
2007/8 consid. 5.6.55.7 pag. 90 segg.);
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che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in
patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF
2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr,
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, inoltre, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, la situazione
in Tunisia non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del
territorio nazionale;
che nemmeno la situazione venutasi a creare a fine dicembre 2010 in
Nordafrica, compresa la Tunisia, è atta a rendere inesigibile
l'allontanamento; che, in casu, dalla caduta del presidente Ben Ali, le
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autorità di transizione sono incaricate di elaborare la nuova costituzione,
di restaurare lo stato di diritto e di promuovere i diritti dell'uomo;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e
vanta un'esperienza professionale come commerciante (cfr. verbale 1,
pag. 2); che egli ha altresì confermato d'avere una sorella ed uno zio
materno che risiedono tuttora nel Paese d'origine (cfr. verbale 1, pag. 3 e
verbale 2, pag. 3); che, pertanto, si può partire dal presupposto che abbia
una discreta rete sociale in patria e che detti parenti non mancheranno di
aiutarlo nel suo reinserimento sociale al Paese d'origine;
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in
relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
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cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: