Corte IV
D-574/2007/gam
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 g i u g n o 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Regula Schenker Senn e Claudia Cotting-Schalch;
cancelliere Federico Pestoni;
A._______,
Serbia/Cossovo
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 22 dicembre 2006 / N (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-574/2007
Fatti:
A.
L'interessato, di origine serba, etnia Gorani, con ultimo domicilio a
B._______, C._______, in Cossovo, ha presentato domanda d'asilo in
Svizzera il (...).
Sentito sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato in sostanza e per quanto è
qui di rilievo, di essere espatriato poiché minacciato e maltrattato da
persone di etnia albanese. Egli ha inoltre dichiarato di essere stato vit -
tima, in una circostanza, di violenze fisiche e violenze a sfondo ses-
suale, entrambe perpetrategli dalle suddette persone di etnia albane-
se.
B.
Tramite decisione del 22 dicembre 2006 (notificata lo stesso giorno al-
l'interessato presso il Centro di registrazione di Chiasso; cfr. risultanze
processuali), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito UFM, auto -
rità inferiore) ha respinto la domanda d'asilo menzionata. Detto Ufficio
ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera
nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita,
esigibile e possibile.
C.
In data 22 gennaio 2007, l'interessato, di sua mano, ha inoltrato ricor-
so dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito TAF) contro
la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impu-
gnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera, subordina-
tamente, la concessione dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità
e l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il Paese
d'origine. Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pa-
gamento anticipato delle spese di giustizia.
In medesima data, il patrocinatore del ricorrente ha inoltrato uno scrit -
to intitolato "Wegweisungvollzug" e "Verwaltungsbeschwerde" compo-
sto di due pagine, chiedente, tra l'altro, l'annullamento della decisione
dell'UFM ai suoi punti 3 e 4, segnatamente quelli relativi all'allontana-
mento ed all'esecuzione dello stesso.
D.
Il TAF, con decisione incidentale del 28 marzo 2007, ha autorizzato il
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ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura.
Ha ritenuto che il ricorso del ricorrente verte sia sul punto di questione
dell'asilo che su quelli dell'allontanamento e dell'esecuzione dell'allon-
tanamento, posto che il ricorso inoltrato dal patrocinatore del ricorren-
te, contenente conclusioni differenti da quelle presentate dal ricorrente
medesimo, difetta sia dei motivi sia della firma. Ha inoltre rinunciato, ri-
tenuta la sussistenza di motivi particolari, a chiedere al ricorrente il
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese proces-
suali.
E.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della
LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento del -
l'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa.
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I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e
al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il
Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TAF
D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; PIERRE MOOR, Droit admini-
stratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5).
3.
3.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni del
richiedente come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla
legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e pertanto all'am-
missione della sua domanda d'asilo. In particolare, l'autorità di prima
istanza ha messo in evidenza le diverse contraddizioni emerse nelle
due audizioni sostenute dal richiedente, giudicando inoltre, inefficace
ai fini della presente causa, il certificato medico prodotto dal signor
A._______in quanto esso riporta soltanto di ferite subite alla fronte in
una rissa, senza alcun riferimento alle pretese violenze sessuali subite
dal ricorrente. Per quanto concerne i problemi psichici invocati dal ri-
corrente, tenuto che gli stessi possono essere adeguatamente curati
anche nel paese d'origine dell'interessato – ciò che peraltro era avve-
nuto prima dell'espatrio – non sono stati ritenuti un ostacolo al rimpa-
trio. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esi-
gibile e possibile.
3.2 Nel gravame, l'insorgente sostiene di aver addotto validi motivi a
suffragio della propria domanda di asilo e che le contraddizioni rilevate
dall'UFM sarebbero il frutto della propria agitazione in occasione della
prima audizione, e che comunque tali contraddizioni sono irrilevanti.
Egli ritiene inoltre che il suo rientro in Patria non sarebbe ragionevol-
mente esigibile, in quanto troverebbe applicazione l'art. 3 CEDU, e ciò
per motivi legati alla situazione socio-politica del suo Paese d'origine.
Infatti, la minoranza etnica della quale egli fa parte è soggetta a sopru -
si e persecuzioni da parte della maggioranza albanese presente in
Cossovo. Per questi motivi il ricorrente ritiene di adempiere le condi -
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zioni necessarie all'ottenimento dell'asilo e, subordinatamente l'am-
missione provvisoria non essendo l'esecuzione del suo allontanamen-
to ragionevolmente esigibile ne ammissibile.
3.3 In conclusione, l'insorgente ha chiesto l'accoglimento del ricorso
con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e la
concessione dell'asilo in Svizzera, subordinatamente la concessione
dell'ammissione provvisoria. Egli ha altresì presentato una domanda di
assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese anticipate di giustizia;
4.
Va inizialmente rilevato che in data 27 febbraio 2008, il Consiglio fede-
rale, dopo aver consultato le Commissioni di politica estera del Consi-
glio degli Stati e del Consiglio nazionale, ha riconosciuto l'indipenden-
za del Cossovo ed ha deciso di stabilire delle relazioni diplomatiche e
consolari con esso. Il nuovo stato ha adottato una legge sulla naziona-
lità (Legge n°03/L 034 del 20 febbraio 2008 entrata in vigore il 15 giu-
gno 2008). Secondo l'art. 29 cpv. 1 di questa legge, sono reputati citta -
dini cossovari tutte le persone che avevano la nazionalità jugoslava il
1° gennaio 1998 e che avevano nello stesso momento il loro domicilio
sul territorio dell'attuale Repubblica del Cossovo. Ciò anche se sono
attualmente al beneficio di un'altra nazionalità e qualsiasi sia il loro
luogo di dimora attuale.
In maniera generale, la nazionalità del Cossovo non è legata all'appar-
tenenza ad un'etnia particolare. La data della dichiarazione d'indipen-
denza non ha conseguenze sulla nazionalità. Giusta l'art. 3 della pre -
detta legge, la nazionalità cossovara non ne esclude altre. Il cittadino
cossovaro può dunque essere cittadino di uno o più altri Stati.
Inoltre, la legge del 20 febbraio 2008 enuncia le regole classiche d'ac-
quisizione della nazionalità (nascita [art.7], naturalizzazione [art. 9, 10
e 11] e adozione [art. 8 e 12].
In casu, nella misura in cui il ricorrente aveva la nazionalità jugoslava il
1° gennaio 1998 ed aveva, a questa data, il proprio domicilio sull'attua -
le territorio del Cossovo, egli adempie le condizioni della legge sulla
nazionalità cossovara.
Alla luce degli eventi e dei disposti suesposti, il ricorrente è pertanto
da considerare parimenti cittadino serbo e cossovaro.
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5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le di -
sposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifu -
giate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionali -
tà, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opi-
nioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre al -
tresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femmini-
le (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve pro-
vare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La
qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una
probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in par-
ticolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate
o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter-
minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri -
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi -
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi -
le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza de-
v'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995
n. 23, GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1).
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6.
Il ricorrente ha allegato di essere stato vittima, nel suo Paese d'origi -
ne, di minacce ripetute da parte di membri della comunità albanese
sia in ragione della sua appartenenza alla minoranza Gorani, sia, pro -
babilmente, a causa del suo rifiuto alla convocazione nell'esercito di li -
berazione del Cossovo nel 2003. Nell'(...) egli avrebbe inoltre subito
un'aggressione fisica e sessuale nei pressi di C._______ da quattro
persone di origine albanese.
6.1 Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente
rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazio-
ni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in
mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, contraddittorie e
non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in
sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso.
In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente
non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno
dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione
per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza.
A titolo di esempio si rileva che in occasione della prima audizione te -
stimoniale il ricorrente ha affermato di aver denunciato presso la poli -
zia di C._______i soprusi subiti. Egli ha riferito che all'entrata c'era un
agente che faceva finta di non sapere il serbo, costringendoli – il ricor-
rente e suo fratello – a parlare albanese e che questi avrebbe steso un
verbale (cfr. verbale d'audizione del 13 novembre 2006, pag. 6), mentre
in sede di seconda audizione egli ha cambiato versione dicendo che i
poliziotti presenti erano due e che non è stato steso alcun verbale (cfr.
verbale d'audizione del 18 dicembre 2006, pag. 8). Inoltre, durante la pri-
ma audizione, l'insorgente ha dichiarato che a partire dall'episodio del
(...), nel quale lui e suo fratello sono stati rapiti, picchiati e seviziati,
avrebbero ricevuto quasi quotidianamente telefonate minatorie, ma
che per il resto non ha avuto altri problemi (cfr. verbale d'audizione del
13 novembre 2006, pag. 6). Egli ha poi però successivamente modifica-
to la propria versione, in sede di seconda audizione, dicendo che han-
no cominciato a ricevere minacce via telefono a partire dalla fine della
guerra e che negli ultimi 5 o 6 mesi ciò avveniva regolarmente (cfr. ver-
bale d'audizione del 18 dicembre 2006, pagg. 4 e 5).
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Tutto ciò stante, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni, vengono a
far difetto argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa va-
lutazione rispetto a quella di cui alla decisione impugnata.
6.2 In virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazio-
nale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da
un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibi -
lità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare
quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli,
non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato
se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un
accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può es-
sere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo siste-
ma di protezione interna (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del
18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 e segg.; GICRA 2000 n.
15 pagg. 107 e segg.).
Lo scrivente Tribunale, rileva che in Cossovo, le forze di sicurezza in -
ternazionali costituite dall'Interim Administration Mission in Kosovo
(UNMIK) e dalla forza per il Cossovo (KFOR) avevano la volontà e la
capacità di proteggere le minoranze etniche, le quali non erano ogget-
to di persecuzioni sistematiche. Questa situazione non è mutata dopo
la dichiarazione unilaterale di indipendenza del Cossovo del 17 febbra-
io 2008 ed il dispiegamento della missione EULEX (Missione Stato di
diritto dell'UE in Cossovo) in dicembre 2008, la quale ha rimpiazzato
l'UNMIK assumendo la competenza in ambito di giustizia, polizia e do -
gane. Pertanto, se è innegabile che i membri delle minoranze etniche
possono costituire il bersaglio di atti di inciviltà o di violenza da parte
della popolazione albanese, la volontà e la capacità delle autorità di
polizia e di giustizia della nuova Repubblica di prevenire l'insorgere di
persecuzioni non possono essere contestate. Le predette autorità non
rinunciano a perseguire gli autori di atti penalmente reprensibili – quali
le violenze fisiche e le minacce – e offrono dunque, in principio, una
protezione appropriata al fine di impedire la perpetrazione di tali atti il -
leciti, qualsiasi sia l'appartenenza etnica degli autori rispettivamente
delle vittime di questi soprusi (cfr. UK Home Office, Operational Gui-
dance Note: Kosovo, 22 luglio 2008, paragrafi da 3.11.10 a 3.11.12 e
citazioni). Pertanto, posto che la capacità e la volontà delle autorità a
prevenire l'avverarsi di molestie come quelle allegate dal ricorrente
non può essere messa in discussione, nulla indica che egli non avreb-
be potuto richiedere la protezione delle autorità locali per premunirsi
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contro le azioni delle quali è stato vittima, ciò, oltretutto, poiché la mi-
noranza slava mussulmana alla quale appartiene, è sempre stata trat -
tata notoriamente con maggior tolleranza rispetto ad altre minoranze
quali rom, ashkali, egiziana o serba del Cossovo, e che viene dal sud
del Paese, ove le autorità di polizia sono costituite da un gran numero
di rappresentanti delle minoranze (GICRA 2002 n. 22, pag. 177 e
segg.; OSCE, Mission in Kosovo, Profile of Prizren, 30 settembre
2009). Non avendo fatto capo alle autorità locali o avendolo fatto sol-
tanto senza la necessaria insistenza e, oltretutto, disinteressandosi
successivamente circa il prosieguo della propria segnalazione, il ricor-
rente non può prevalersi della loro inefficacia o passività. Egli ha spie -
gato di aver rinunciato a denunciare le minacce telefoniche e di non
aver insistito per quanto concerne l'aggressione subita per il timore di
rappresaglie, essendo le forze di polizia della sua regione, a suo avvi -
so, composte esclusivamente da agenti di origine albanese. La sempli-
ce affermazione generale quanto alla composizione etnica della polizia
locale ed il timore di aggravare la situazione denunciando i fatti non è,
in casu, sufficiente per concludere all'assenza di una protezione effet -
tiva da parte delle autorità. Inoltre, il ricorrente non ha fornito alcun in -
dizio concreto dal quale si possa evincere un'incapacità o un rifiuto da
parte delle autorità ufficiali del Cossovo di fornirgli una protezione ade-
guata.
Alla luce di quanto precede, a mente di questo Tribunale – anche indi-
pendentemente dall'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'insorgen-
te rettamente rilevata dall'UFM – i fatti addotti dal ricorrente nella pre-
sente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifu -
giato.
Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti tuito
d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federa-
le pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'e -
secuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art.
44 cpv. 1 LAsi).
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avreb-
be dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Or -
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dinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999
[OAsi 1, RS 142.311]).
Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione del-
l'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi),
generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubbli-
co ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo sta-
tuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
8.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20)
prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e pos-
sibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni,
l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di colla-
borare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la senten-
za del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; GICRA 2005
no 1, consid. 3.2.2; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel
und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso
d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.
8.1 Quo all'ammissibilità, dalle carte processuali non emergono ele-
menti da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricor-
rente in Cossovo, così come in Serbia, possa violare l'art. 25 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifu-
giati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di re-
spingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente
in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liber -
tà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3
della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è
ammissibile;
8.2
Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecu-
zione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato
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d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamen-
te in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza
generalizzata o emergenza medica.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai " réfugiés de
la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni del-
la qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma
che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza gene-
ralizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'al -
lontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare per-
ché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bi-
sogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vive-
re durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e per-
tanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di
salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-e-
conomiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in
particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di for-
mazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi -
zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dun-
que, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla
situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo
Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico
militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005
n. 24, consid. 10.1 pag. 215).
Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se
l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione
generale vigente attualmente in Cossovo, da un lato, e la sua situazio-
ne personale, dall'altro.
Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la situa-
zione attuale prevalente in Cossovo è in sé costitutiva di un impedi -
mento alla reintegrazione del ricorrente. Infatti, è notorio che questo
paese, indipendenza del quale è stata riconosciuta dalla Svizzera il 27
febbraio 2008, non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o
di violenza generalizzata.
Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli appartiene alla
minoranza Gorani, ovvero a una minoranza dei mussulmani slavi del
Cossovo che, come i bosniaci, è sempre stata trattata, in maniera gene-
rale, con più tolleranza rispetto ad altre minoranze quali rom, ashkali e
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egiziana. Secondo la giurisprudenza della CRA (cfr. GICRA 2002 n. 22
pag. 177), ripresa da questo TAF (confermata ancora con la sentenza del
TAF D-4166/2006 del 15 febbraio 2010) e dalla quale non v'è motivo per
cui doversene scostare, l'esecuzione dell'allontanamento dei mussulmani
slavi originari del Cossovo – come lo sono i Gorani – è in principio ragio-
nevolmente esigibile quando essi hanno avuto il loro domicilio nelle circo-
scrizioni di Dragas, Prizren, Gjakove e Pej prima del loro espatrio. Inoltre,
il ricorrente è ancora relativamente giovane, ha una buona esperienza la-
vorativa avendo egli svolto diversi lavori sia come contadino che nell'edili-
zia (cfr. verbale d'audizione del 13 novembre 2006, pag. 2). Stando a
quanto riferito, oltre alla madre, il ricorrente ha anche due fratelli in patria
e, oltre a ciò, ha vissuto tutta la vita a B._______, C._______ (cfr. verbale
d'audizione del 13 novembre 2006, pag. 1). Pertanto si può partire dal
presupposto che abbia ancora una fitta rete sociale nel Paese d'origine.
Infine si rileva che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione prov-
visoria (cfr. sulla problematica, GICRA 2003 n. 24), senza che da un esa-
me d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera
per motivi medici.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere
considerata ragionevolmente esigibile.
8.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente,
usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento neces-
sario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
8.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di
conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il
gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
9.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il dirit-
to federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di pri-
me cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridica-
mente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi),
per il che il ricorso va respinto;
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10.
Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal
versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è di-
venuta senza oggetto.
11.
Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevo-
le, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pa-
gamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
13.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo sulla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
pagamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il
succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento)
- UFM, Divisione soggiorno, (allegati: incarto N (...) e copia del
ricorso del 22 gennaio 2007, per corriere interno; in copia)
- D._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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