Corte IV
D-574/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice
Nina Spälti Giannakitsas;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, dichiaratosi nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 gennaio 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-574/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il 18 dicembre 2009 in
Svizzera,
l'esame osseo della radiografia alla mano a cui il richiedente è stato
sottoposto in data 22 dicembre 2009 ed il relativo rapporto,
il verbale d'audizione dell'interessato del 29 dicembre 2009, in
occasione del quale al richiedente, tra l'altro, è stato conferito il diritto
di essere sentito sulla risultanze dell'esame osseo, rispettivamente
sulla sua maggior età e sulla rinuncia ad assegnargli una persona di
fiducia,
il verbale d'audizione del 14 gennaio 2010,
la decisione dell'UFM del 27 gennaio 2010, notificata all'interessato lo
stesso giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal
ricorrente),
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (TAF) il
29 gennaio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la
precitata decisione dell'UFM,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
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che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo appare inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di
essere cittadino nigeriano di etnia (...) e di essere vissuto a B._______
dalla nascita fino all'(...) e, da tale data fino all'espatrio, nascosto in un
bunker a LC._______,
che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine perchè
ricercato dalla polizia in seguito alla sua adesione al movimento
MASSOB,
che l'interessato ha affermato di essersi imbarcato a C._______,
arrivando in un Paese a lui sconosciuto; che, in seguito, egli sarebbe
salito sul primo treno trovato, diretto in un luogo a lui ignoto; che per
due volte egli avrebbe dovuto interrompere il viaggio in treno perchè
sprovvisto di documenti e biglietto di viaggio; che, infine, un nigeriano
incontrato per caso gli avrebbe spesato un taxi che l'avrebbe portato in
Svizzera,
che il ricorrente ha dichiarato di avere viaggiato sempre sprovvisto di
documenti d'identità; che egli sarebbe stato controllato unicamente
una volta mentre viaggiava in treno,
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che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 27 gennaio 2010, l'UFM ha dapprima
considerato che in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei
fatti sancito dall'art. 8 cpv. 1 LAsi, l'interessato non sarebbe riuscito a
convincere l'autorità della sua minore età, non avendo presentato
alcuna prova a sostegno della stessa, né reso verosimile la sua
bibiografia, oltre ad essere risultato maggiorenne dall'esame osseo,
ragione per cui l'audizione sui fatti si sarebbe svolta senza una
persona di fiducia; che, inoltre, l'UFM ha sottolineato, da un lato, che il
richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi
dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], e dall'altro lato,
che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata
nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente censura la modifica – a sua detta
arbitraria ed ingiustificata – da parte dell'UFM della sua data di nascita
unicamente sulla base di una esame osseo della mano e di una
differenza di pochi mesi tra l'età da lui dichiarata e quella supposta in
base all'esame menzionato; che egli, pertanto, conferma la sua data di
nascita iniziale; che egli allega di non avere potuto consegnare alcun
documento, non per la sua mancanza di volontà, bensì per una
situazione di oggettiva impossibilità, visto che non avrebbe mai
posseduto documenti d'identità e l'unico documento in suo possesso
gli sarebbe stato sequestrato dalla polizia; che, pertanto, egli contesta
che nel caso concreto non sussitano motivi scusabili ai sensi dell'art.
32 cpv. 3 lett. a LAsi; che, inoltre, egli contesta che nella fattispecie
non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la
necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di
rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento: che egli, in tale contesto, avrebbe esposto motivi
che sarebbero, oltre che veri, anche verosimili; che l'UFM avrebbe
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tuttavia valutato arbitrariamente solo elementi a suo sfavore, senza
dare rilievo ai numerosi elementi che avrebbero dovuto imporre
l'entrata in materia; che, infine, un suo eventuale allontanamento
sarebbe da considerarsi come non ragionevolmente esigibile,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il
richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene
nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o
d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di
un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la
designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la
dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso
della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurispru-
denza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che,
nell'ambito dell'accertamento die fatti è altresì possibile ricorrere
all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1),
che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni
suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età; che
segnatamente – come rettamente rilevato dall'autorità inferiore – egli
non è stato in grado di comprovarla con documenti d'identità; che,
d'altronde, non soccorrono il ricorrente le stereotipate e vaghe
dichiarazioni circa la mancata produzione di documenti d'identità o di
viaggio (cfr. verbale audizione del 29 dicembre 2009 [di seguito
verbale 1] pagg. 4-5); che, inoltre, egli ha reso dichiarazioni
inattendibili circa l'inizio della frequentazione della scuola primaria, a
sua detta avvenuta alla tenera età di tre anni (cfr. ibidem pag. 3),
che, nel caso concreto, l'insorgente non è stato in grado di dimostrare
l'asserita minore età,
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che, in siffatto contesto, aggiungasi altresì che dall'esame radiologico
effettuato il 22 dicembre 2009 (cfr. A6/1) risulta un'età ossea del
ricorrente superiore ai 18 anni in contraddizione con la dichiarata età
di 17 anni e tre mesi, peraltro in contraddizione con la data di nascita
allegata (cfr. ibidem pag. 1),
che, pertanto, conto tenuto delle circostanze sopraevocate del caso di
specie, unitamente all'inconsistenza degli argomenti ricorsuali
presentati dal ricorrente (cfr. ricorso pag. 2) ed all'inesistenza di
qualsivoglia mezzo di prova, v'è ragione di concludere alla maggiore
età dell'autore del gravame e di confermare la mancata designazione
al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi,
in quanto l'insorgente non è stato in grado di corroborare l'allegata
minorità,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF]
2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun
documento che adempia i criteri testé menzionati,
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che in merito all'asserito viaggio intrapreso da Lagos, egli ha fornito
risposte vaghe e stereotipate, ad esempio in merito all'inizio del
viaggio in nave ed alla sua durata, al Paese d'arrivo, alla destinazione
del treno preso dopo il viaggio in nave ed al decorso del viaggio fino in
Svizzera (cfr. verbale audizione 1 pagg. 2 e 9 e verbale audizione 2
pag. 14/D144); che egli non ha saputo indicare dove si sarebbe
trattenuto dopo il viaggio in nave e l'entrata in Svizzera, nonostante
trattasi di ben due mesi di tempo (cfr. verbale audizione 1 pag. 9),
che le indicazioni dell'insorgente in merito al viaggio intrapreso ed alle
sue modalità risultano vaghe e non corroborate da elementi descrittivi
concreti che ne supporterebbero la verosimiglianza,
che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non può avere
viaggiato nelle circostanze descritte,
che in sede di seconda audizione e quindi poco più di due settimane
dopo l'audizione sulle generalità in cui egli è venuto a conoscenza
degli obblighi elencati nel foglio arancione consegnatogli all'arrivo al
Centro di registrazione e procedura di Chiasso (cfr. verbale audizione
1 pag. 5), l'insorgente ha dichiarato di non aver intrapreso nulla al fine
di procurarsi un documento d'identità perchè non ne avrebbe avuto la
possibilità, essendo fuggito dal suo Paese e non avendone mai
posseduto un esemplare (cfr. verbale audizione 2 pag. 2/D4-7); che il
ricorrente avrebbe avuto più di due settimane di tempo per, per lo
meno, avviare tentativi al fine di procurarsi dei documenti d'identità
(contattando ad esempio lo [...] dei conoscenti in Patria), rimanendo
invece del tutto inattivo in tal senso, per cui non si può logicamente
parlare, come egli pretenderebbe di fare nel gravame di ricorso, di una
situazione di "oggettiva impossibilità",
che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni
ricorsuali secondo cui gli sarebbe impossibile farsi pervenire dei
documenti visto che non ne avrebbe mai posseduti (cfr. ricorso pag. 2),
in quanto tali affermazioni non rappresentano dei motivi scusabili ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi,
che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti,
ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei
documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in
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possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di
concreto per procurarsene di nuovi,
che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal
ricorrente nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle sue
dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni
della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere fuggito dal
suo Paese per timore di essere arrestato dalla poliza, che lo starebbe
cercando a causa della sua appartenenza al movimento MASSOB,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
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che, a titolo d'esempio, il ricorrente ha fornito informazioni errate e
vaghe in merito al movimento MASSOB al quale pretenderebbe di aver
aderito; che egli, infatti, non ha saputo fornire il significato esatto
dell'acronimo del gruppo, e neppure spiegare in dettaglio cosa
rappresenta il termine "Biafra", indicandovi vagamente una zona
composta da dieci Stati nigeriani (dei quali non ha saputo indicarne
che cinque); che, inoltre, egli ha reso due versioni contrapposte
quando invitato a fornire i nomi delle persone a capo del MASSOB e
del Biafria (cfr. verbale audizione 2 pag. 8/D55 e 58) e non è stato in
grado, oltre che citare i nomi dei dirigenti, di delucidare la struttura del
movimento (cfr. ibidem pag. 8/D58); che interrogato sulle ragioni della
sua ignoranza in merito al movimento – ignoranza che
ragionevolmente non ci si aspetterebbe da una persona che ha
volontariamente deciso di aderire ad un gruppo della natura del
MASSOB – egli ha tentato di giustificarsi adducendo di non avere
ancora partecipato a molte riunioni (cfr. ibidem pag. 9/D68); che,
peraltro, le descrizioni fornite dal ricorrente circa l'addestramento
militare che si sarebbe apprestato a frequentare (cfr. ibidem pag.
9/D69-72), la stanza dove si sarebbe tenuta la riunione alla quale
avrebbe presenziato il 16 agosto 2007 (cfr. ibidem pagg. 9-10/D77-89),
l'intervento delle forze di polizia ed il suo arresto (cfr. ibidem pagg. 10-
11/D94-101) si contraddistinguono per il loro carattere vago,
superficiale e povero di dettagli, dando anch'esse l'impressione che il
ricorrente non ha effettivamente vissuto quanto addotto; che, infine,
codesto Tribunale sottolinea che se il ricorrente avesse realmente
vissuto gli episodi raccontati, mal si comprende come egli abbia
trascorso due anni nascosto in un bunker e si sia sempre basato su
quanto riferito dallo zio del compagno, senza invece fuggire al più
presto possibile, come è più che ragionevole pensare, e senza mai
informarsi in prima persona su un eventuale mandato d'arresto
emesso nei suoi confronti; che, pertanto e convenendo con l'autorità
inferiore, le dichiarazioni del ricorrente a sostegno della sua domanda
non meritano credibilità,
che, per abbondanza, nel memoriale di ricorso il ricorrente se da un
lato rimprovera l'UFM di avere valutato unicamente elementi del
racconto a suo sfavore, dall'altro egli non si esprime in alcun modo su
questi ultimi, bensì dichiara di essere già fuggito una volta dopo un
arresto; che tale evento è rimasto del tutto sottaciuto durante il corso
della procedura, fatto questo che va ad intaccare ulteriormente la
credibilità dell'intero racconto del ricorrente,
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che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art.
32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi
1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr)
e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS
0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
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4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ammissibile,
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria – che non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale – non sembra ostare di per sé alla pronuncia
dell'esecuzione dell'allontanamento verso detto Paese,
che, per quanto attiene alla situazione personale dell'insorgente, egli
dispone di una formazione scolastica di (...) anni ed ha lavorato nei
(...) e come gerente di un (...) (cfr. verbale audizione 1 pag. 6-7 e
verbale audizione 2 pag. 4/D30); che egli, inoltre, può beneficiare in
Patria di una rete social-familiare, potendo per lo meno fare capo ad
uno (...) (cfr. verbale audizione 1 pag. 4),
che, d'altronde, il ricorrente non ha fatto valere dei problemi medici
suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento
(v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in
Svizzera per motivi medici,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
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che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art.
63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza.
3.
La presente sentenza è indirizzata:
- al ricorrente, tramite il Centro di registrazione e procedura di
Chiasso (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- all'UFM, Centro di registrazione e procedura di Chiasso (via fax, per
l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e
di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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