Corte IV
D-5761/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 s e t t e m b r e 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer,
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Iraq,
rappresentato dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero, Via Zurigo 17, 6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 2 settembre 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5761/2008
Fatti:
A.
Il 19 luglio 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha allegato di essere espatriato il 18 giugno 2008 per il
timore d'essere ucciso da parte di un gruppo islamico fondamentalista
di nome B._______, essendo un musicista di “al 'Ud”. Un'altro
problema che l'interessato ha avuto, relativo all'esercito C._______, è
stato invece risolto con l'aiuto dei suoi familiari un mese prima del suo
espatrio.
B.
Il 2 settembre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Italia siccome lecita, esigibile e possibile
(v. accordo di riammissione Italo-Svizzero del 6 agosto 2008 e relativa
proroga del 5 settembre 2008).
C.
Il 9 agosto 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, l'annullamento della decisione impugnata e la
trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova
decisione di merito. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione
dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
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sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che l'Italia è stata
designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro, dove
sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto di
respingimento. Detto Ufficio constata che l'insorgente sarebbe già
stato oggetto di una riammissione semplificata in Italia il
14 luglio 2008. Peraltro, l'Italia si sarebbe dichiarata disposta a
riammettere il ricorrente sul suo territorio. Inoltre, l'insorgente non
avrebbe presentato alcun motivo in grado di confutare la presunzione
del principio di non-refoulement. Per di più, il medesimo, senza
manifestare alcun timore, avrebbe unicamente precisato di non voler
tornare in Italia, in quanto le autorità italiane non farebbero nulla per
risolvere il suo problema. Peraltro, il ricorrente non avrebbe mai avuto
problemi per il fatto d'essere un musicista con il gruppo B._______
fino ad una settimana prima dell'espatrio pur svolgendo quest'attività
da anni. In più, l'insorgente si sarebbe fatto aiutare dalla sua famiglia
nella faccenda legata al gruppo C._______, ma non nel problema con
il gruppo B._______, poiché in tal caso, essendo un musicista,
sarebbe visto male dai parenti. Oltre a ciò, l'UFM ha ritenuto
inverosimile il pestaggio che avrebbe subito il ricorrente in quanto
narrato in modo totalmente vago e privo di dettagli. Infine, l'UFM ha
considerato che il ricorrente non adempie manifestamente la qualità di
rifugiato.
5.
Nel gravame, l'insorgente fa valere in sostanza di non condividere
l'opinione dell'UFM, secondo cui non sarebbe stato in grado di fornire
una descrizione dettagliata dell'aggressione da parte di membri del
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gruppo islamico fondamentalista di B._______. Il racconto sarebbe
infatti succinto, ma dettagliato, privo di contraddizioni e, dunque,
verosimile. Infine, il ricorrente allega che essendo un'artista
anticonformista sarebbe anche osteggiato in qualche modo dai
familiari, discendenti del Profeta.
6.
6.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008,
il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi
accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi
dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.
6.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo
sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato
precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se
in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti
stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie
manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o
se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione
effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c).
7.
7.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono
manifestamente realizzate, essendo incontestato che l'insorgente ha
soggiornato in Italia dal 12 luglio al 13 luglio e, dopo il respingimento
verso l'Italia, tramite procedura di riammissione semplificata, dal
14 luglio fino al suo arrivo in Svizzera, in data 18 luglio 2008. Peraltro,
l'Italia – designata come Stato terzo sicuro dal Consiglio federale il
14 dicembre 2007 – ha dato il suo accordo alla riammissione
dell'insorgente, in applicazione dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra
la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione
delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.114.549), in data
6 agosto 2008. Giusta l'art. 6 n. 3 del succitato Accordo,
l'autorizzazione di riammissione ha la validità di un mese dalla data
della sua notifica e tale termine può essere prorogato su domanda
della Parte contraente. Nella fattispecie, tale autorizzazione è da
considerare ancora valida, giacché è stata prorogata, il
5 settembre 2008, per un altro mese.
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7.2 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non
emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si
trovino persone con cui il ricorrente intrattenga rapporti stretti o siano
suoi parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel caso
concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi.
7.3 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, l'insorgente non è
manifestamente riuscito a comprovare la propria qualità di rifugiato
secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente in corso di
procedura non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Quest'ultime
s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun
elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni
indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato
(art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed
all'art. 4 PA). Basti rilevare che il ricorrente nel corso dell'audizione del
[...] non ha menzionato il pestaggio che avrebbe subito da parte del
gruppo B._______, ma solamente le minacce ricevute e la distruzione
del suo strumento, nonostante si tratti di un fatto importante ai fini
della procedura in questione. Peraltro, va rilevato che il ricorrente
stesso ha allegato che non avrebbe avuto problemi relativi alla sua
professione di musicista fin dall'inizio del 2003 e che questi sarebbero
cominciati solamente un mese – nel caso dell'esercito di C._______ -,
rispettivamente una settimana prima – nel caso del gruppo B._______
- del suo espatrio ([...]). Inoltre, l'insorgente non ha comprovato in
corso di procedura, e neanche in sede di ricorso, la sua discendenza
dal Profeta e, per conseguenza, non è da ritenere credibile che
avrebbe ricevuto un trattamento più severo rispetto ad altre persone,
nella denegata ipotesi che i citati fatti fossero veramente accaduti.
Infine, non convince questo Tribunale il fatto che la famiglia
dell'insorgente l'avrebbe aiutato nella faccenda relativa all'esercito di
C._______, ma, in seguito, avrebbe negato il suo sostegno nel caso
del gruppo di B._______, dato che la professione del ricorrente
sarebbe sempre stata un punto di scontro tra quest'ultimo e la sua
famiglia ([...]). In virtù di quanto precede, nel caso di specie,
l'eccezione prevista dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è applicabile.
7.4 Dato che l'Italia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe
all'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal
respingimento. Nella fattispecie, il ricorrente non è manifestamente
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riuscito in tale intento. Infatti, nell'incartamento non vi sono indizi
secondo cui le autorità italiane, confrontate ad elementi e prove
suscettibili ad attestare la qualità di rifugiato, non accorderebbero
un'appropriata protezione. Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non
trova applicazione nella fattispecie.
8.
Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
9.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
10.
10.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Italia
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente al rischio reale ed immediato
di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
10.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
che né la nota situazione generale esistente in Italia – che non è
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale - né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono
a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese, vi sia una
messa in pericolo concreta del ricorrente.
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10.3 Inoltre, l'insorgente è giovane, ha una certa esperienza
professionale e non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
dell'insorgente in Svizzera per motivi medici.
10.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le
autorità italiane si sono dichiarate disposte a riammettere il ricorrente
sul loro territorio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile.
11.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
13.
Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato:
bollettino di versamento)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N )
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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