B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5781/2016
Sen t en z a d e l 2 2 d i c emb r e 20 16
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Markus König;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Stato sconosciuto, alias
B._______, nato il (…),
Etiopia, alias
C._______, nato il (…), alias
D._______, nato il (…),
Somalia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 2 settembre 2016 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
28 gennaio 2015,
i verbali d'audizione del 4 febbraio 2015 (di seguito: verbale 1) e del
18 agosto 2016 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 2 settembre 2016, notificata al richiedente il più presto il 5 settem-
bre 2016, con la quale la SEM ha respinto la domanda d'asilo, pronunciato
contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e ritenuto
l'esecuzione del medesimo siccome ammissibile, ragionevolmente esigi-
bile e possibile,
il ricorso del 21 settembre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 22 settembre 2016), nel quale l'insorgente ha concluso all'acco-
glimento del ricorso e al rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore per
nuova decisione in merito alla verosimiglianza dei motivi d'asilo, in subor-
dine alla concessione dell'ammissione provvisoria ed ha altresì depositato
una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal paga-
mento delle spese processuali e del relativo anticipo,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e
art. 52 PA),
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
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che ai sensi dell'art. 111a cpv. 2 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che nel corso delle audizioni, il richiedente ha dichiarato di essere cittadino
etiope, di etnia Ogaden, lingua somala e con ultimo domicilio a Giggiga
(Etiopia) (cfr. verbale 1, pag. 3 seg.), rispettivamente di essere cittadino so-
malo, nato e cresciuto in Etiopia dove avrebbe risieduto illegalmente (cfr.
verbale 2, D7),
che sarebbe espatriato poiché da una parte avrebbe avuto problemi con le
autorità etiopi che lo accusavano di appartenere all'Ogaden National Libe-
ration Front (ONLF) e d'altra parte con il movimento ONLF stesso poiché
accusato di collaborare con le autorità etiopi; che il movimento ONLF l'a-
vrebbe anche rapito e picchiato (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D5),
che nella decisione impugnata la SEM ha considerato inverosimili, poiché
contraddittorie, le dichiarazioni dell'interessato circa la sua asserita cittadi-
nanza somala e circa i suoi motivi d'asilo,
che innanzitutto, per quanto attiene alla cittadinanza del richiedente, al suo
arrivo in Svizzera egli avrebbe dichiarato di essere di nazionalità somala;
che tuttavia nel corso dell'audizione sulle generalità avrebbe allegato di
essere cittadino etiope e di aver indicato in precedenza di essere somalo
per timore di un rinvio; che nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo
avrebbe invece allegato di aver vissuto illegalmente in Etiopia,
che confrontato in merito alle incongruenze avrebbe reiterato di essere un
cittadino somalo poiché parlerebbe tale lingua ed a Giggiga vivrebbero pre-
valentemente suoi connazionali; che di conseguenza, la SEM l'ha conside-
rato di provenienza sconosciuta,
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che in secondo luogo, quo ai motivi d'asilo, l'interessato avrebbe fornito
dichiarazioni divergenti; che invero, avrebbe in un primo tempo situato tem-
poralmente la morte del padre al 20 luglio 2013, per poi indicare la data del
24 luglio 2012 ed infine situarla nel 2015,
che in merito al ferimento del fratello avrebbe dapprima dichiarato che egli
sarebbe stato colpito alla gamba sinistra il 26 gennaio 2014; che contraria-
mente, in un secondo tempo avrebbe indicato la gamba destra e collocato
l'avvenimento nel medesimo anno dell'uccisione del padre; che avrebbe
giustificato la contraddizione adducendo di aver approssimato la risposta,
che infine, egli avrebbe indicato che il movimento ONLF gli avrebbe "bru-
ciato la pancia" per poi indicare che sarebbero stati i poliziotti governativi a
maltrattarlo in questo modo; che richiestagli una spiegazione avrebbe ri-
trattato la seconda versione dei fatti confermando la prima ed aggiungendo
che i poliziotti governativi l'avrebbero picchiato,
che infine, considerata la sua provenienza sconosciuta, non sarebbe nem-
meno riuscito a rendere verosimile il suo bisogno di protezione,
che non essendo adempiute le condizioni di verosimiglianza previste
dall'art. 7 LAsi, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ed ha re-
spinto la domanda d'asilo del richiedente,
che nel ricorso l'insorgente allega di essere originario della regione etiope
dell'Ogaden e figlio di una coppia somala; che la decisione impugnata sa-
rebbe frutto di innumerevoli incomprensioni circa la sua cittadinanza, na-
zionalità e origine; che egli non avrebbe mai avuto un documento d'identità;
che gli sarebbe sconosciuto il concetto di cittadinanza; che si considere-
rebbe somalo in quanto somala sarebbe la sua famiglia, la sua lingua e la
sua cultura; che tuttavia, saprebbe di essere nato in una terra che formal-
mente apparterrebbe all'Etiopia,
che le divergenze riscontrate dall'autorità inferiore in merito alle sue origini
rifletterebbero le particolarità dell'Ogaden e di conseguenza le sue allega-
zioni sarebbero state equivocate dall'autorità inferiore,
che pertanto, nel complesso, i motivi d'asilo apparirebbero coerenti, detta-
gliati e plausibili e le conclusioni dell'autorità di prime cure non sarebbero
meritevoli di tutela,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto
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accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che
sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),
che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti),
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che nel caso in disamina, come rettamente ritenuto nella querelata deci-
sione, questo Tribunale ritiene inverosimili – poiché contraddittorie in punti
essenziali – le dichiarazioni rese dal ricorrente circa i suoi motivi d'asilo,
che segnatamente, risultano incongruenti le dichiarazioni in merito alle mi-
nacce subite dall'insorgente; che nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo
egli ha dichiarato che dei membri del movimento ONLF si sarebbero recati
a casa sua, avrebbero picchiato selvaggiamente la madre, bendato l'insor-
gente e portato via con loro e tenuto prigioniero per alcuni giorni; che gli
avrebbero pure "bruciato la pancia" (cfr. verbale 2, D5 e D49),
che tuttavia nel corso della prima audizione non aveva menzionato questo
rapimento e soprattutto aveva indicato che erano i poliziotti governativi ad
averlo ricercato a casa e ad avere picchiato la madre con il calcio del fucile
(cfr. verbale 1, pag. 7),
che egli avrebbe giustificato l'omissione adducendo di essere una persona
in difficoltà e preoccupata (cfr. verbale 2, D42); che la spiegazione fornita
non può comunque indurre il Tribunale ad una diversa valutazione rispetto
a quella di cui all'impugnata decisione dal momento che il rapimento ed i
maltrattamenti subiti hanno portato il ricorrente ad espatriare (cfr. verbale 2,
D61),
che circa il tempo trascorso tra le minacce, i maltrattamenti e l'espatrio il
Tribunale rileva che il ricorrente ha dapprima dichiarato di essere stato ri-
cercato dalla polizia il giorno del ferimento del fratello il 26 gennaio 2014 e
di aver in seguito continuato a vivere come sempre pensando di espatriare
quando avrebbe avuto l'occasione (cfr. verbale 1, pag. 7); che l'espatrio è
dunque avvenuto nove mesi dopo (cfr. ibidem),
che in seguito ha contrariamente dichiarato di essere stato rapito un mese
prima dell'espatrio (cfr. verbale 2, D60),
che per quanto attiene al rapimento ed ai maltrattamenti subiti da parte dei
membri dell'ONLF, il ricorrente si è pure contraddetto nel corso della me-
desima audizione,
che invero, malgrado avesse inizialmente dichiarato che i membri
dell'ONLF gli avevano "bruciato la pancia" (cfr. verbale 2, D5), ha succes-
sivamente allegato che erano stati i poliziotti governativi a fargli ciò (cfr.
verbale 2, D43-D45),
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che reso attento in merito all'incongruenza, ha semplicemente confermato
la prima versione dei fatti, aggiungendo che anche i poliziotti l'avevano pic-
chiato (cfr. verbale 2, 49),
che non collimanti risultano pure le dichiarazioni inerenti al ferimento del
fratello; che il ricorrente ha indicato che il fratello era stato ferito alla gamba
sinistra (cfr. verbale 1, pag. 7) per poi invece indicare la gamba destra (cfr.
verbale 2, D28),
che interrogato in merito alla divergenza, l'insorgente ha indicato di aver
approssimato la risposta (cfr. verbale 2, D35),
che in sede ricorsuale il ricorrente non ha neppure presentato argomenti o
prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di
cui all'impugnata decisione,
che infine, l'insorgente ha pure fornito dichiarazioni contraddittorie circa la
sua nazionalità,
che al momento del deposito della domanda d'asilo egli ha dichiarato di
essere cittadino somalo (cfr. atto A1/2),
che nel corso dell'audizione sulle generalità ha allegato di essere di nazio-
nalità etiope, di etnia Ogaden e di aver indicato in un primo tempo di essere
somalo per timore di un rinvio (cfr. verbale 1, pag. 3); che non avrebbe mai
né avuto né richiesto un documento d'identità poiché non aveva denaro a
sufficienza per pagare il documento (cfr. verbale 1, pag. 5),
che nella successiva audizione ha dichiarato di essere somalo e di vivere
illegalmente in Etiopia poiché il passaporto era molto costoso e non aveva
abbastanza soldi per poterselo permettere (cfr. verbale 2, D7-D11, D67),
che alla richiesta di una spiegazione in merito alle contraddizioni, il ricor-
rente si è giustificato adducendo che nel corso dell'audizione precedente
intendeva dire di essere nato sul territorio etiope, però di essere cittadino
somalo poiché di madre somala (cfr. verbale 2, D67-D71); che inoltre tutti
gli abitanti di Giggiga sono somali,
che in sede ricorsuale, l'insorgente ha dichiarato di ignorare il concetto di
cittadinanza; che egli è somalo poiché somala è la sua famiglia, la sua
lingua e la sua cultura; che tuttavia è nato in un territorio che formalmente
appartiene all'Etiopia (cfr. ricorso pag. 2),
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che contestualmente a ciò, il Tribunale ritiene che non avendo l'insorgente
presentato alcun documento d'identità, rispettivamente avendo fornito di-
chiarazioni così contrastanti in merito alla sua cittadinanza ed essendosi
ogni volta giustificato in maniera diversa, è a giusto titolo che la SEM ha
ritenuto una violazione dell'obbligo di collaborare all'accertamento della
sua cittadinanza,
che visto quanto sopra, il Tribunale ritiene le allegazioni inerenti ai motivi
d'asilo dell'insorgente inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, per il che, il ri-
corso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione
dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impu-
gnata va confermata,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che
tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento,
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dello
stesso siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che in
particolare, né la situazione politica né la situazione economica vigenti nel
suo Paese d'origine si opporrebbero all'esigibilità dell'esecuzione dell'al-
lontanamento; che inoltre, egli sarebbe giovane e con esperienza profes-
sionale quale manovale edile e godrebbe di buona salute; che infine, egli
saprebbe quale sarebbe il suo paese d'origine e potrebbe rivolgersi alla
rappresentanza di tale paese per ottenere i necessari documenti di viaggio,
che con ricorso l'insorgente rileva che la decisione della SEM sarebbe so-
stanzialmente immotivata e sarebbe dunque meritevole di annullamento;
che l'autorità di prime cure non terrebbe conto della specificità dell'Ogaden,
della situazione di violenza generalizzata che la caratterizzerebbe e degli
ostacoli di natura individuale,
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che l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Ogaden o verso la Somalia
dovrebbe essere considerata illecita in quanto lo esporrebbe al rischio di
uccisione, tortura e trattamenti inumani vietati dall'art. 3 CEDU,
che non sarebbe neppure ragionevolmente esigibile a causa della situa-
zione particolare della regione e della sua situazione personale,
che innanzitutto, da quanto emerge dalle tavole processuali, il Tribunale
parte dal presupposto che il ricorrente possa essere di origine etiope; che
invero, ritenuta la particolarità della regione dell'Ogaden, prevalentemente
abitata da persone di etnia somala, dove il ricorrente dichiara di essere
cresciuto, e l'avvenuta socializzazione in Etiopia, l'esecuzione dell'allonta-
namento viene qui di seguito esaminata verso tale Paese; che tuttavia non
può essere escluso che l'insorgente provenga o sia originario di un altro
Paese,
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la prose-
cuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza
o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale
pubblico della Svizzera,
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa al respingimento della domanda d'asilo dell'insorgente, que-
st'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5
cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazio-
nale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
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che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3
LStr per rinvio dell'art. 44 LAsi),
che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragione-
volmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo stra-
niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni
quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,
che nella fattispecie non risultano indizi da cui desumere che egli sarà con-
cretamente in pericolo in caso di ritorno in Etiopia,
che invero, la situazione in Etiopia non è caratterizzata da guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
nell'integralità del territorio nazionale,
che le difficoltà consecutive ad una situazione di crisi socio-economica (po-
vertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un allog-
gio, reddito insufficiente, assenza di prospettive per il futuro) oppure dovute
alla disorganizzazione, alla mancanza d'infrastrutture o a problemi analo-
ghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata,
non sono determinanti in materia d'esecuzione dell'allontanamento (cfr.
DTAF 2010/41 consid. 8.3.6; 2009/52 consid. 10.1 e 10.2.5),
che le autorità di asilo possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'al-
lontanamento un certo sforzo da parte di persone in giovane età e in buona
salute che permettano loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali
legate all'alloggio e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale
(DTAF 2010/41 consid. 8.3.5 e relativi riferimenti),
che inoltre, neanche dalla sua situazione personale emergono indizi che
permettano di ritenere che l'insorgente sarà concretamente in pericolo in
caso di ritorno in Etiopia,
che egli è giovane, ha esperienza professionale quale manovale edile e
dispone di una buona rete sociale nel Paese d'origine (cfr. verbale 1, pag. 4
seg.),
che in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
senza che da un esame di ufficio degli atti di causa emerga la necessità di
una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2011/50 con-
sid. 8.1‒8.3 e relativi riferimenti),
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che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi),
che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indi-
spensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che
l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia
di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la que-
relata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe-
derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: