taf_010_i(01)
Corte IV
D-5797/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 a g o s t o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliere Federico Pestoni;
A._______, nato il (...),
ricorrente,
a favore di
B._______, nata il (...),
C._______, nata il (...),
Eritrea,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Ricongiungimento famigliare;
decisione dell'UFM del 15 luglio 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5797/2010
Visti:
la decisione del 14 gennaio 2010, con la quale l'UFM ha riconosciuto
la qualità di rifugiato e concesso l'asilo al ricorrente;
l'atto del (...) per mezzo del quale egli ha richiesto l'autorizzazione di
entrata in Svizzera volta al ricongiungimento famigliare in favore di
B._______ (moglie) e C._______ (figlia);
la decisione del 15 luglio 2010, con la quale l'UFM ha respinto la citata
richiesta;
il ricorso del 16 agosto 2010 (data del timbro postale) contro la predet-
ta decisione;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che i ricorrenti sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata
e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla mo-
dificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che sono per -
tanto legittimati ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
Pagina 2
D-5797/2010
che in virtù dell'art. 51 cpv. 1 LAsi, il coniuge o il partner registrato di
un rifugiato e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ot-
tengono l'asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particola-
ri;
che, in virtù dell'art. 51 cpv. 4 LAsi, se gli aventi diritto di cui al cpv. 1
sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre
autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera;
che quindi, la concessione dell'asilo famigliare ad una persona resi -
dente all'estero presuppone che al parente che vive in Svizzera sia
stata riconosciuto la qualità di rifugiato e che sia stato separato, a cau-
sa della fuga, dal membro della famiglia ancora all'estero con il quale
intende ricongiungersi in Svizzera; che questa condizione di separa-
zione a seguito della fuga implica che in precedenza, il rifugiato abbia
vissuto in comunione famigliare con la persona aspirante al ricongiun-
gimento famigliare; che infatti, il ricongiungimento famigliare ai sensi
della LAsi è destinato unicamente alla ricostituzione in Svizzera dei
nuclei famigliari preesistenti e non alla creazione di nuove comunità fa-
migliari; che inoltre, la comunione famigliare preesistente deve aver ri-
sposto ad una necessità economica e non soltanto ad una semplice
comodità; che infine, la Svizzera deve apparire come l'unico paese in
cui il nucleo famigliare possa ragionevolmente ricostituirsi, e che esso
sia, cumulativamente, indispensabile e ricercato (cfr. GICRA 2006 n. 8,
pagg. 92 e segg., GICRA 2000 n. 11, pagg. 86 e segg.);
che, in casu, l'interessato non invoca alcuna persecuzione che avreb-
be visto come vittime la moglie e/o la figlia;
che in sede di ricorso, l'interessato ha dichiarato di vivere ad
D._______ durante la settimana per poi raggiungere la moglie e la fi -
glia ad E._______ nel fine settimana; che questa situazione sarebbe
dovuta al fatto che egli insegnava biologia ad D._______, da dove alla
sera non v'è possibilità di trasporto pubblico verso E._______ e per -
tanto egli era costretto a fermarsi durante la settimana lavorativa;
che, tuttavia dalla documentazione relativa alla domanda di asilo del ri -
corrente emerge che egli non viveva in comunione domestica né con
la moglie né con la figlia prima della fuga dall'Eritrea;
che infatti, in sede di audizioni relative alla sua procedura di asilo, il ri -
corrente ha riferito di essere celibe e di non avere figli; che inoltre alla
Pagina 3
D-5797/2010
richiesta di indicare se e quali parenti erano ancora nel paese d'origine
egli ha nominato soltanto i genitori ed i fratelli senza fare riferimento
alcuno ad B._______ e C._______ (cfr. audizione del 22 dicembre
2008, pagg. 2 e 3); che dall'audizione federale, nella quale il ricorrente
ha riferito di avere una figlia, emerge che egli non è sposato con
B._______, che egli definisce come una sua amica, ed inoltre che è
sempre stata la madre ad occuparsi di C._______ anche quando il ri -
corrente si trovava ancora nel proprio paese d'origine; che infine risul -
ta che il ricorrente abitava ad D._______ ove lavorava e rientrava qual -
che volta ad F._______ dove è nato e cresciuto e dove abitano i suoi
genitori nonché i suoi fratelli (cfr. audizione del 11 gennaio 2010, pagg.
2 e 3);
che sia come sia, egli è espatriato direttamente dopo la sua fuga dal
carcere dove era detenuto da un anno; che ciò significa con certezza
che, durante un lungo periodo immediatamente precedente alla sua
fuga, egli non ha potuto vivere in comunione domestica con la compa-
gna e la figlia come invece intende far credere;
che pertanto, la presunta comunione domestica con la moglie e la fi -
glia prima della fuga, non è stabilita né tantomeno provata;
che quindi, malgrado i legami affettivi che il ricorrente potrebbe aver
creato con la moglie e la figlia, gli argomenti invocati non sono suffi -
cienti ad ottenere il ricongiungimento famigliare discendente dal diritto
di asilo, il quale mira – come già esposto – a ricostituire una comunità
preesistente e non a crearne una nuova;
che di conseguenza il ricorso dev'essere respinto;
che, inoltre, l'interessato può, se si ritiene legittimato a farlo, presenta-
re una domanda presso la competente autorità cantonale di polizia de-
gli stranieri, al fine che questa si pronunci sull'esistenza di un diritto di
B._______ e C._______ di raggiungere il marito rispettivamente padre
in Svizzera sulla base dell'art. 8 della Convenzione del 4 novembre
1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamen-
tali (CEDU, RS 0.101); che codesto Tribunale si astiene formalmente,
in ogni caso, dal pronunciarsi anticipatamente sull'esito di una tale
procedura di polizia degli stranieri (GICRA 2002 n. 6 pagg. 43 e
segg.);
Pagina 4
D-5797/2010
che ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che precedo-
no, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice
unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e
la decisione è motivata solo sommariamente;
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti;
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini -
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 5
D-5797/2010
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento);
- UFM, Divisione soggiorno con allegato l'incarto N [...] e copia del ri-
corso del 15 luglio 2010 (per corriere interno; in copia);
- G._______ (in copia).
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
Pagina 6