Corte IV
D-5798/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 4 a g o s t o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del Giudice Gérard Scherrer;
cancelliera Vera Riberti;
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...)
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 13 agosto 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5798/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato in data (...) in Svizze-
ra;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso
al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento
circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro
della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la commi-
natoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scu-
sabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 21 luglio 2010 e del 3 agosto 2010;
la decisione dell'UFM del 13 agosto 2010, notificata all'interessato lo
stesso giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 16 agosto 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 17 agosto 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in
data 17 agosto 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
Pagina 2
D-5798/2010
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice uni -
co, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio di scritti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia Igbo con ul-
timo domicilio a C._______ (cfr. verbale d'audizione del 21 luglio 2010,
pag. 1);
che egli avrebbe lasciato la Nigeria il (...) poiché oggetto di minacce da
parte di membri di un oracolo del suo villaggio D._______, per il fatto
che si sarebbe rifiutato di assumere la carica di capo sacerdote dell'o -
racolo E._______, di cui il nonno sarebbe pure stato in passato capo
sacerdote e al quale il padre dell'interessato avrebbe rifiutato di succe-
dere (cfr. verbale d'audizione del 21 luglio 2010, pagg. 4 e 5); che egli
avrebbe rifiutato di prendere il posto di capo sacerdote già nel (...) e si
sarebbe dapprima rifugiato a F._______ e successivamente – nel (...)
– a C._______ fino al momento dell'espatrio; che a C._______ gli an -
ziani del villaggio l'avrebbero raggiunto a tre riprese minacciandolo di
accettare la carica altrimenti l'oracolo gli avrebbe tolto la vita (cfr. ver -
bale d'audizione del 21 luglio 2010, pag. 5); che, vista l'insistenza degli
anziani del villaggio, egli avrebbe avuto paura e avrebbe pertanto deci -
so di fuggire (cfr. verbale d'audizione del 21 luglio 2010, pag. 5);
che il richiedente, avrebbe transitato dal Benin (G._______) e dal Mali
(H._______) arrivando poi in auto in Algeria e successivamente in Ma-
Pagina 3
D-5798/2010
rocco da dove, una volta imbarcato, sarebbe arrivato in Spagna a (...);
che egli sarebbe rimasto illegalmente un mese in Spagna vivendo gra-
zie al denaro che aveva portato dalla Nigeria e che, a (...), sarebbe
partito da I._______ in treno in direzione di J._______, ove sarebbe ri-
masto fino all'(...); che l'(...) l'interessato sarebbe partito in treno da
J._______ e, passando da K._______, arrivato a L._______ (verbale
d'audizione del 21 luglio 2010, pagg. 6 a 8);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del -
l'art. 1 (recte: 1a) lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a que-
stioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dal-
l'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previ-
ste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata con-
segna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei
verbali di audizione, o meglio di non aver mai né posseduto né avuto
bisogno di documenti di identità, ribadendo inoltre che trovandosi at -
tualmente in Svizzera gli sarebbe oggettivamente impossibile procurar-
sene uno; che egli ha altresì confermato le modalità del suo viaggio di
espatrio;
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'auto-
rità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda
d'asilo e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria;
che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento anticipato delle presumibili spe-
se processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la do-
manda;
Pagina 4
D-5798/2010
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al -
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'e-
sistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi -
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti -
colari formalità amministrative (cfr. DTAF 2007/7, consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre un mese dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non
aver mai posseduto un passaporto o una carta d'identità, asserendo
inizialmente di aver richiesto la carta d'identità diversi anni fa in Nige-
ria, a C._______, ma di non averla mai ricevuta e, per contro, succes-
sivamente, di non aver mai cercato di procurarsi dei documenti di iden-
tità nel suo Paese poiché non era richiesto e che comunque nessuno
non l'avrebbe mai fermato sulla strada per chiedere un documento (cfr.
verbale d'audizione del 21 luglio 2010, pag. 4 e verbale d'audizione
del 3 agosto 2010, pagg. 2 e 3); che, confrontato alla contraddizione
tra la prima e la seconda dichiarazione, ha semplicemente confermato
la sua prima versione dei fatti (cfr, verbale d'audizione del 3 ago-
sto 2010, pagg. 2 e 3);
che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli è stato alquanto
superficiale ed evasivo senza fornire alcun dettaglio del tragitto intra-
preso; che, infatti, ha dichiarato di aver lasciato la Nigeria partendo da
C._______, attraversando il Benin e il Mali e giungendo in Algeria per
poi transitare, per mezzo di un'imbarcazione, dal Marocco alla Spa-
Pagina 5
D-5798/2010
gna, dove il ricorrente ha soggiornato illegalmente, a suo dire, per un
mese; che in seguito sarebbe partito per l'Italia, a J._______, dove sa-
rebbe rimasto da (...) all'(...), soggiornando presso amici – di cui non
saprebbe neppure indicare l'indirizzo – giungendo infine in Svizzera
l'(...) a bordo di un treno, transitando per K._______ (cfr. verbale d'au-
dizione del 21 luglio 2010, pagg. 6 e 7); che pure in sede della secon-
da audizione, egli non avrebbe fornito il benché minimo dettaglio ri -
guardo il suo viaggio (verbale d'audizione del 3 agosto 2010, pagg. 6 e
7); che infine appare totalmente inverosimile che egli sia giunto in
Svizzera senza ricordare nulla di un viaggio così lungo, come per
esempio i nomi delle località dei paesi da cui sarebbe transitato, im-
barcato e/o sbarcato e senza aver mai subito alcun tipo di controllo,
argomentazioni, queste, tutte assolutamente inattendibili; che, a titolo
abbondanziale ed a prescindere dalle allegazioni lacunose di cui so-
pra, varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, costitui-
sce al momento attuale, un'impresa pressoché impossibile;
che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazio-
ne circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità
del suo viaggio, limitandosi a confermare quanto già dichiarato in sede
di prima istanza;
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra-
gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documen-
ti d'identità per i bisogni della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
Pagina 6
D-5798/2010
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla -
tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con
una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese as-
senza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli
stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria temendo per la sua vita poiché sarebbe ricercato dai
membri dell'oracolo del suo villaggio d'origine, i quali, oltre a fargli il
malocchio, l'avrebbero minacciato a più riprese al fine di imporgli la ca-
rica di capo sacerdote;
che l'autore del gravame non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valu-
tazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata
nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato
dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno
della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di
verosimiglianza;
che basti rilevare innanzitutto che il ricorrente si è espresso in modo
molto vago e succinto sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il
proprio Paese; che, a titolo d'esempio, egli si è ripetutamente
contraddetto persino sulle già scarne dichiarazioni a proposito dei
propri motivi d'asilo, e meglio a proposito del momento in cui avrebbe
dovuto assumere la carica di capo sacerdote; che, infatti, in sede di
prima audizione egli ha dichiarato che questo sarebbe dovuto avvenire
nel (...), ovvero a 8 anni soltanto (cfr. verbale d'audizione del
21 luglio 2010, pag. 5); che, tuttavia, nel corso della seconda
audizione egli ha affermato che detta carica avrebbe dovuto solo
assumerla a partire dal (...), non fornendo spiegazioni plausibili circa
la contraddizione rispetto alla sua prima dichiarazione (cfr. verbale
d'audizione del 3 agosto 2010, pag. 3); che, inoltre, persino per quanto
concerne le minacce e la frequenza delle visite degli anziani del
Pagina 7
D-5798/2010
villaggio presso il domicilio del ricorrente a C._______, le sue
dichiarazioni sono carenti e contraddittorie; che, infatti, egli avrebbe
dichiarato in un primo tempo che detti anziani, senza poterne
precisare l'identità, si sarebbero recati ben tre volte a C._______ nel
(...) e, invece, successivamente, egli avrebbe dichiarato che sarebbero
venuti due volte per poi rettificare di nuovo le sue asserzioni e
ritornare sulle tre minacce dichiarate in precedenza, modificando in
questa occasione il periodo di dette visite (cfr. verbale d'audizione del
21 luglio 2010, pag. 5 e verbale d'audizione del 3 agosto 2010, pagg. 4
e 5); che confrontato alle varie contraddizioni delle sue allegazioni, il
ricorrente non ha saputo fornire precisazioni e spiegazioni attendibili;
che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e ret -
tamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta
l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribuna-
le, le allegazioni prodotte sarebbero state di un'intensità tale da essere
considerate decisive in materia d'asilo né che si evincono elementi da
cui dedurre che al ricorrente sarebbe stata preclusa un'appropriata
protezione contro le persecuzioni statali (cfr. GICRA 2006 no 18);
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte -
riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi -
mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (cfr.
DTAF 2009/50, consid. 8, pagg. 730 e segg.);
che, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio -
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della leg-
ge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
Pagina 8
D-5798/2010
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en -
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 LStr giusto il
quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi -
bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto precede, come detto, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr);
che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Nigeria non appare
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio na-
zionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e
possiede perlomeno una formazione scolastica di base, in quanto ha
frequentato 7 anni di scuola; che, oltre a ciò, egli ha lavorato dal 2003
sino al momento del suo espatrio come venditore di apparecchi
elettronici (cfr. verbale d'audizione del 21 luglio 2010, pag. 2); che
inoltre, stando a quanto riferito, dispone ancora di una rete sociale in
patria, dove vivono la madre, una sorella ed uno zio paterno (cfr.
verbale d'audizione del 21 luglio 2010, pag. 3); che l'insorgente non ha
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla pro-
blematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli
atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi
medici;
Pagina 9
D-5798/2010
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi
e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'al-
lontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 10
D-5798/2010
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il centro di registrazione e di procedura di
L._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di L._______ (via fax;
per incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorren-
te e di ritornare l'avviso di ricevimento al Tribunale amministrativo
federale)
- M._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione:
Pagina 11