Corte IV
D-5803/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 a g o s t o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Maurice Brodard,
cancelliera Vera Riberti;
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...),
Mongolia,
rappresentato dal lic. iur. C._______.
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 9 agosto 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5803/2010
Visti:
la prima domanda d'asilo che l'interessato e sua madre hanno presen-
tato in Svizzera in data (...);
la decisione di non entrata nel merito del 14 giugno 2010 dell'Ufficio
federale della migrazione (UFM) che ha respinto la menzionata do-
manda ed ha ordinato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera;
il ricorso del 16 giugno 2010 avverso detta decisione;
la sentenza del 23 giugno 2010 del Tribunale amministrativo federale
(TAF) che ha respinto il ricorso;
la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presenta-
to, da solo, in data (...);
la notifica del 19 luglio 2010 con la quale l'UFM ha riconosciuto la mi-
nor età del richiedente;
il verbale d'audizione del 19 luglio 2010;
la convocazione della persona di fiducia del 26 luglio 2010;
il verbale d'audizione del 3 agosto 2010 che si è svolta in presenza di
un sostituto della persona di fiducia ed in occasione della quale all'in-
teressato è stato conferito il diritto di essere sentito in merito all'appli -
cazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31);
la decisione dell'UFM del 9 agosto 2010, notificata il medesimo giorno
all'interessato e, per fax e raccomandata, al suo rappresentante
(cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 16 agosto 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 17 agosto 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi al TAF in data 17 agosto 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti nel caso di specie che, se
necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal -
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA) e che è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA e 108 LAsi), alla
forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e
che gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti;,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente fondati o infondati, ai sensi dei motivi che
seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal
giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e
LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2
LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti;
che l'interessato ha dichiarato di essere cittadino della Mongolia, origi-
nario di D._______ e che, dopo aver ricevuto la sentenza del TAF
relativa alla prima procedura d'asilo, egli e la madre si sarebbero recati
inizialmente ad E._______ ed in seguito a F._______, ove un italiano
incontrato per strada li avrebbe ospitati sino all'(...); che, con
l'intenzione di tornare a G._______, i due si sarebbero fatti
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accompagnare alla stazione di F._______ e che, dopo essersi recato
ad acquistare dell'acqua su richiesta della madre, il ricorrente non
l'avrebbe più ritrovata; che, aspettando invano in stazione il ritorno
della madre, egli sarebbe ripartito il giorno seguente in direzione di
G._______, sperando di ritrovarla in loco; che, sebbene egli abbia
provato a rintracciare la madre cercando di chiamarla sul cellulare,
non l'avrebbe più rivista (cfr. verbale d'audizione del 19 luglio 2010,
pag. 2);
che l'insorgente ha confermato che i suoi motivi d'asilo sarebbero
identici a quelli invocati nella prima domanda, ovvero le violenze e le
minacce di vendetta subite da lui e dalla madre in patria da parte della
famiglia di un ragazzo che la madre avrebbe investito con l'automobile
e gravemente ferito (cfr. verbale d'audizione del 19 luglio 2010, pag. 5
e verbale d'audizione del 3 agosto 2010, pag. 2);
che, con decisione del 9 agosto 2010, l'UFM ha constatato che la
prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti
dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la
qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha
anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Mongolia siccome lecita,
esigibile e possibile ed ha fissato, ex art. 17b cpv. 4 LAsi, un
emolumento di CHF 600.-;
che nel gravame, l'insorgente fa valere che data la sua minore età –
che tra l'altro non sarebbe contestata dall'autorità inferiore – l'allonta-
namento non sarebbe ragionevolmente esigibile in considerazione del
fatto che l'UFM non avrebbe intrapreso le necessarie misure istruttorie
per determinare, nell'interesse superiore del fanciullo, le condizioni ne-
cessarie per un suo rinvio nel Paese d'origine, e in particolare, quale
sia la situazione famigliare, sociale e professionale in patria e la dispo-
nibilità concreta dei genitori, di altri famigliari o di enti per la protezione
dell'infanzia a riaccogliere il ricorrente in Mongolia;
che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della deci-
sione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferio-
re per una nuova decisione nel merito; che egli ha altresì presentato
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una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese anticipate di giustizia;
che il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei
fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle
parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso
(v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3);
che, giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richieden-
te l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una
persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontana-
mento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore,
oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la designazione
di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da par-
te del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità prepon-
derante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed Informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22
e relativo riferimento); che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti, è al -
tresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1
OAsi 1);
che nel caso in rassegna, l'UFM ha considerato verosimile la minor età
del richiedente, il quale ha dichiarato di essere nato il 10 gennaio 1995
nella prima procedura d'asilo e il 10 gennaio 1996 nel caso in rasse-
gna, nominando a sua tutela un rappresentante di fiducia nella perso -
na del lic. iur. C._______ (cfr. scritto del 19 luglio 2010);
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di pro-
venienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano in -
tervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
che, preliminarmente, il codesto Tribunale osserva che la precedente
procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudi-
cato della sentenza del TAF D-4370/2010 del 23 giugno 2010 con la
quale il ricorso del ricorrente e della di lui madre è stato respinto;
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che, questo Tribunale ritiene che nella presente come nella precedente
procedura, il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscetti-
bili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'im-
pugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo
giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi);
che, infatti, il ricorrente stesso ha confermato sia dinanzi all'autorità di
prima istanza, sia in sede ricorsuale che i motivi d'asilo erano gli stessi
di quelli invocati nella prima procedura (cfr. verbale d'audizione del
19 luglio 2010, pag. 5; verbale d'audizione del 3 agosto 2010, pag. 2 e
ricorso, pag. 2);
che, pertanto, conformemente all'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'UFM ha
considerato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura
d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti
per la concessione della protezione provvisoria;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel
merito il ricorso, destituito d'ogni minimo fondamento, non merita tutela
e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Or-
dinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999
[OAsi 1, RS 142.311]);
che, di conseguenza, anche su questo punto, la decisione dell'UFM va
confermata;
che, per contro, ad altro esito giunge codesto Tribunale quo
all'esecuzione dell'allontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008; che, giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'e-
secuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2
LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr);
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che dette condizioni per una rinuncia all'esecuzione dell'allontanamen-
to – impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità – sono di natura alter-
nativa (cfr. GICRA 2006 n. 6, consid. 4.2);
che nel quadro dell'esame dell'interessato, l'autorità di prime cure ha
ritenuto che, considerati gli obblighi di protezione derivanti dalla
Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF,
RS 0.107) nonché la loro attuale concretizzazione nel diritto interno,
l'esecuzione dell'allontanamento deve essere considerata lecita;
che l'UFM ha pure considerato l'esecuzione di detta misura ragionevol-
mente esigibile; che, in effetti, sebbene detto Ufficio abbia ritenuto la
minore età dell'insorgente, esso ha tuttavia sottolineato che non era
dato sapere esattamente l'età dello stesso, vista in particolare l'assen-
za di documenti e le dichiarazioni contraddittorie dell'interessato tra le
due domande d'asilo presentate circa l'anno di nascita; che, nonostan-
te la minor età, secondo l'UFM, il ricorrente ha dato prova di maturità
muovendosi da solo in un Paese straniero sino a presentare di sua
iniziativa una seconda domanda d'asilo; che inoltre ha considerato che
egli è istruito, essendo andato a scuola all'età di 7 anni ed avendo così
maturato una formazione scolastica di 8 anni; che tali elementi e la
socializzazione avvenuta nel suo Paese hanno indotto l'autorità
inferiore a ritenere che egli non avrebbe problemi di reintegrazione in
caso di rientro e che, data l'inverosimiglianza riguardo alle sue
generalità, alla rete famigliare in patria, alla sua residenza e alla sua
religione, vi è ragione di concludere che egli dissimuli la sua reale
condizione in Mongolia per i bisogni della causa;
che, infine, detto Ufficio ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento
possibile sia sul piano tecnico che pratico;
che l'interessato ha fatto valere, mediante ricorso, che l'UFM non ha
svolto quegli atti istruttori richiesti dalla giurisprudenza in caso di mi-
norenni prima di dichiarare, lecita, possibile e ragionevolmente esigibi -
le l'esecuzione dell'allontanamento verso la Mongolia; che, in partico -
lare, egli asserisce che l'esecuzione del suo allontanamento non è ra -
gionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), essendo egli minore e po-
sto che l'UFM non ha in alcun modo istruito la causa nel senso di veri -
ficare quale sia la situazione famigliare, sociale e professionale in
Mongolia e quale sia la disponibilità concreta dei genitori, di altri fami-
gliari o di enti per la protezione dell'infanzia a riaccogliere il ricorrente
in patria;
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che codesto Tribunale ritiene le affermazioni dell'UFM in merito alla
conclusione che egli abbia una rete famigliare e sociale in patria in
grado di sostenerlo, dedotta sia dall'inverosimiglianza dei motivi d'asilo
addotti sia da quella sulle generalità, la rete famigliare, la sua residen-
za e la sua religione, come supposizioni espresse senza aver effettua-
to alcun accertamento in merito; che, pertanto, sono necessari degli
ulteriori chiarimenti per accertare l'esistenza di un impedimento all'e -
secuzione del allontanamento del ricorrente;
che nel caso in rassegna, benché non sia stato depositato alcun docu-
mento, emerge dagli atti e dalla decisione avversata che l'UFM ha rite -
nuto verosimile la minor età allegata dal richiedente; che, infatti, detto
Ufficio benché non possa sapere esattamente l'età, ha considerato
che egli è minorenne, di 14 o di 15 anni, e per questo motivo è stata
nominata una persona di fiducia, il cui sostituto ha partecipato in sede
di audizione formale;
che secondo la giurisprudenza, la valutazione dell'allontanamento di
un minorenne non accompagnato presuppone la chiarificazione della
sua situazione personale sotto l'aspetto specifico del bene del fanciul -
lo; che l'esecuzione dell'allontanamento di un minore suppone che sia
stato chiarito, già allo stadio dell'istruzione, in quale misura potrà
essere preso a carico, dopo il suo ritorno, da un membro della sua
famiglia o da un istituto specializzato; che l'autorità di prima istanza
non può limitarsi ad affermare che l'esecuzione dell'allontanamento
del richiedente è esigibile, perché egli può ritornare nella sua famiglia
o perché nel suo Paese d'origine esistono delle istituzioni appropriate
alle quali può indirizzarsi; che tale maniera di procedere costituisce
una constatazione incompleta dei fatti pertinenti (cfr. GICRA 2006
n. 24 consid. 6; GICRA 1999 n. 2 consid. 6b e 6c; GICRA 1997 n. 23);
che la portata dell'obbligo imposto all'autorità d'asilo deve essere con-
siderata in funzione dell'età del richiedente minorenne (GICRA 1998
n. 13 consid. 5e bb pag. 100); che, in altri termini, se da un lato, non
può essere di regola rimproverata al minorenne particolarmente giova-
ne una violazione dell'obbligo di collaborare, ancorché abbia addotto
in modo insufficientemente chiaro e completo gli argomenti a sostegno
della sua domanda d'asilo, dall'altro, ci si può attendere da un mino-
renne alla soglia della maggiore età che dia delle indicazioni sufficien-
temente precise sulla sua persona e sui motivi del suo espatrio, di
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modo che esse non lascino dubbi sulla volontà del medesimo di colla-
borare con l'autorità;
che, come rilevato in precedenza, l'UFM ha ammesso che il ricorrente
è minorenne; che trattandosi di minori non accompagnati, la Svizzera
è tenuta dalle disposizioni della CDF, in particolare al principio
dell'interesse superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 CDF e in
applicazione del suo art. 22 cpv. 2, le autorità degli Stati parte devono
intraprendere tutte le investigazioni possibili al fine di localizzare i
genitori o altri membri della famiglia del richiedente, per poi ottenere le
indicazioni necessarie per permettere al minore di ricongiungersi a
loro nel suo Paese d'origine (GICRA 1997 n. 23 consid. 5);
che, per quanto ci si trovi nella fattispecie dinanzi ad un caso limite,
data l'età del ricorrente – che in ogni modo non è ancora giunto alla
soglia della maggiore età – e le considerazioni dell'UFM, codesto
Tribunale osserva che non è stata presa nessuna misura atta a
verificare se e da chi, in caso di ritorno, il ricorrente potrà essere
accolto;
che, in altre parole, nulla permette d'affermare con certezza, o almeno
con un grado di probabilità sufficiente, che i genitori del richiedente si
trovano ancora – oppure nuovamente per quanto riguarda la madre
scomparsa – in Mongolia;
che qualora non fossero raggiungibili i genitori, v'è da determinare
l'effettiva capacità di altre istituzioni che permetterebbero di accogliere
e di prendere a carico il fanciullo;
che, di conseguenza, lo scrivente Tribunale è dell'avviso che il modo di
procedere dell'UFM non ha permesso di determinare con chiarezza ed
una precisione sufficiente se l'esecuzione dell'allontanamento
dell'interessato è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che
l'UFM, avendo ammesso la minor età del ricorrente, non avrebbe
dovuto limitarsi a supporre dalle contraddizioni del ricorrente, che egli
dissimuli la sua reale condizione in Mongolia per i bisogni della causa
e che quindi egli abbia in patria una rete famigliare e sociale in grado
di sostenerlo;
che, da quanto esposto, discende che quo all'esecuzione
dell'allontanamento la decisione impugnata incorre nell'annullamento a
causa dell'accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti;
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che quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi
all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la
causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio
(art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418);
che questo Tribunale si sostituisce all'autorità inferiore segnatamente
se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire
sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del TAF del 25 luglio
2007 D-6735/2006 consid. 11 e relativo riferimento);
che tale non è il caso nella presente fattispecie;
che gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché
la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 [Cost., RS 101]), a completare l'accertamento dei fatti
determinanti e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei
considerandi della presente sentenza;
che in tale ambito viene invitato l'UFM ad effettuare un'inchiesta
condotta con la collaborazione delle ambasciate competenti, oltre che,
se necessario, un'audizione complementare del richiedente;
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che essendo il ricorso parzialmente accolto, si giustifica il condono
della metà delle spese processuali poste a carico dell'insorgente
(art. 63 cpv. 1 PA e art. 2 e 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che le stesse ammonta-
no quindi a CHF 300.-;
che, in considerazione che l'insorgente è difeso da un mandatario, si
giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili
(art. 64 PA ed art. art. 7 segg. del TS-TAF); che la stessa, in assenza
di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 200.- (art. 14 cpv. 2
TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso, limitatamente alla questione d'esecuzione dell'allontanamen-
to, è accolto. Per il resto è respinto.
2.
Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al
completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisio-
ne ai sensi dei considerandi.
3.
Le spese processuali, di CHF 300.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
4.
L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 200.- a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di G._______ con alle-
gato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia)
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione:
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