B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5821/2012
S e n t e n z a d e l 1 3 g i u g n o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Bendicht Tellenbach, Fulvio Haefeli,
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...),
Sri Lanka,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 ottobre 2012 / N (...).
D-5821/2012
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Fatti:
A.
L'interessato, cittadino dello Sri Lanka di etnia tamil, è originario di
B._______ nella Regione di Jaffna (Sri Lanka) ed ha vissuto a C._______
nella Regione di Vanni (Sri Lanka) dal (...) agosto 2005 al (...) aprile 2009.
In seguito avrebbe vissuto in due campi per rifugiati sino all'agosto del
2010, data del suo espatrio (cfr. verbale di audizione sulle generalità del
26 agosto 2010 [di seguito: verbale 1], pag. 1 e segg.).
In data 16 agosto 2010, il richiedente ha inoltrato domanda d'asilo in
Svizzera. Interrogato in merito ai propri motivi d'asilo egli ha dichiarato, in
sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere stato obbligato dalle Tigri
per la liberazione della patria Tamil (di seguito: LTTE) ad assolvere un
addestramento militare ed in seguito a lavorare al loro servizio in qualità
di (...). Il (...) aprile del 2009, con l'intensificarsi dei combattimenti, sareb-
be fuggito rifugiandosi presso un campo per rifugiati controllato dall'eser-
cito cingalese. Tuttavia, in tale luogo sarebbe stato identificato dalle guar-
die come membro delle LTTE e, pertanto, avrebbe subito numerosi inter-
rogatori e pestaggi da parte dei militari cingalesi. Temendo per la propria
vita in ragione del suo passato nelle LTTE, il richiedente, nell'agosto del
2010, avrebbe corrotto una guardia del campo profughi che gli avrebbe
permesso di fuggire dal campo e di organizzare in seguito il proprio espa-
trio (cfr. verbale 1 e verbale di audizione del 9 settembre 2010 [di seguito:
verbale 2]).
A sostegno della propria domanda d'asilo il richiedente ha presentato la
copia della "Relief and Recovery Assistance to Dispaced Persons" e due
attestati di lavoro di data (...) e (...).
B.
Con decisione del 5 ottobre 2012, l'Ufficio federale della migrazione
(di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda di asilo ed ha pronun-
ciato, nel contempo, l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, non-
ché l'esecuzione dell'allontanamento verso lo Sri Lanka, segnatamente a
Jaffna, siccome lecito, esigibile e possibile.
C.
In data 8 novembre 2012, il ricorrente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro predetta de-
cisione dell'autorità inferiore, chiedendo, in via principale, l'annullamento
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del provvedimento impugnato, nonché la concessione dell'asilo e, in via
sussidiaria, la demanda del gravame all'autorità inferiore per una nuova
valutazione. Il medesimo ha inoltre chiesto in via subordinata la
concessione dell'ammissione provvisoria.
D.
Con decisione del 13 novembre 2012, il Tribunale ha invitato il ricorrente
a versare, entro il 28 novembre 2012, un anticipo di CHF 600.– a copertu-
ra delle presumibili spese processuali informandolo nel contempo che, in
caso d'inosservanza, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile.
E.
Con scritto del 22 novembre 2012, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale
l'ordine di arresto (warrant of arrest) che gli Uffici giudiziari di C._______
avrebbero emanato nei suoi confronti.
F.
In data 23 novembre 2012, l'insorgente ha tempestivamente versato al
Tribunale il succitato anticipo spese.
Ulteriori fatti ed argomenti adotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi che seguono qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF;
RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
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Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese di origine dell'insorgen-
te e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, pren-
dendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta do-
po il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6;
DTAF 2008/4 consid. 5.4).
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizio-
ni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto ac-
cordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-
so include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tene-
re conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi).
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Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto,
in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.
DTAF 2010/57, consid. 2.5 e DTAF 2010/44, consid. 3.3). Sul piano
soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato,
segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua
appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo
espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni.
Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi
di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui
che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e
DTAF 2010/9 consid. 5.2). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere
fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro
prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi
dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di
persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno
lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berna 2003, pagg. 447 segg.; MARIO GATTIKER, La
procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pagg. 69 segg.).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di ri-
fugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditto-
rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei sum-
menzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richieden-
te l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione lo-
gica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contra-
rio, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3
e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere at-
tendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e
non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o
elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto
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di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle
singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il
rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valo-
rizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impres-
sioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3; GICRA 2005
n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).
5.
5.1 Nella querelata decisione l'UFM ha considerato le dichiarazioni fornite
dal ricorrente non rilevanti ai sensi dell'asilo e di dubbia verosimiglianza.
Innanzitutto, l'UFM fa notare che il ricorrente sarebbe entrato nelle LTTE
soltanto nel 2007 e, sino ad allora, non avrebbe mai avuto alcun proble-
ma con le autorità cingalesi. Inoltre, malgrado l'insorgente sia stato dete-
nuto per oltre un anno in diversi campi per rifugiati, il "Criminal Investiga-
tion Department" (CID) non l'avrebbe mai imprigionato, fattore che, a
mente dell'autorità inferiore, dimostrerebbe che il ricorrente non avrebbe
avuto un profilo rilevante agli occhi del CID. D'altronde, lo stesso insor-
gente avrebbe affermato che la succitata autorità non sarebbe riuscita a
provare che egli sarebbe stato un soldato. In questo senso l'UFM fa pre-
sente che dopo la fine del conflitto le autorità cingalesi avrebbero istituito
all'interno dei campi rifugiati il cosiddetto "screening", ovvero il controllo di
ogni rifugiato al fine di scovare i responsabili delle LTTE. Pertanto, gli in-
terrogatori subiti dal ricorrente sarebbero una normale prassi all'epoca dei
fatti e non dimostrerebbero persecuzioni ai sensi della LAsi in Patria. D'al-
tronde, l'insorgente stesso avrebbe dichiarato di non avere più avuto al-
cun problema con le autorità cingalesi verso la fine della propria deten-
zione. Anche l'evocato timore dei gruppi paramilitari all'esterno del campo
profughi non sarebbe fondato, infatti tali gruppi sarebbero stati sconfitti
dall'esercito regolare e non rappresenterebbero più una minaccia. Non da
ultimo, le autorità cingalesi sarebbero ben consce del fatto che numerosi
tamil della zona di Vanni furono obbligati ad aderire alle LTTE e, pertanto,
non cercherebbero più i semplici membri o simpatizzanti di tale movimen-
to. L'autorità inferiore ritiene inoltre che le allegazioni dell'insorgente, oltre
che irrilevanti ai sensi della LAsi, sarebbero poco verosimili. In particola-
re, l'UFM è stupito dalla facilità con il quale il ricorrente sarebbe riuscito a
corrompere la guardia del campo profughi e dalla velocità con cui il me-
desimo avrebbe organizzato il proprio espatrio. Difatti, sarebbe poco ve-
rosimile che egli avrebbe ottenuto un passaporto, un biglietto aereo ed i
soldi per pagare il viaggio in una sola settimana. Per queste ragioni,
l'UFM ha ritenuto che le dichiarazioni del richiedente non soddisfano le
condizioni per ritenere i fatti rilevanti in materia di asilo ai sensi
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Pagina 7
dell'art. 3 LAsi, nonché quelle di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi e,
di conseguenza, non ha concesso l'asilo. Per quanto concerne l'allonta-
namento del richiedente, l'autorità inferiore ha osservato che egli prover-
rebbe da Jaffna, regione in cui vivrebbero i genitori e i due fratelli, che
pertanto, anche in considerazione dell'età, lo stato di salute e l'istruzione,
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in tale Regione sarebbe
ragionevolmente esigibile.
5.2 Nel ricorso l'insorgente sostiene che l'UFM avrebbe valutato in manie-
ra errata la propria provenienza da Jaffna. In realtà egli dal 2005 avrebbe
risieduto a C._______, nella Regione di Vanni, dove vi si sarebbe definiti-
vamente stabilito e dove, per stessa ammissione dell'UFM, l'allontana-
mento sarebbe da considerare inesigibile. Inoltre l'insorgente non avreb-
be più contatti con i propri famigliari residenti a Jaffna, i quali non sareb-
bero nemmeno disposti ad accoglierlo temendo ritorsioni da parte delle
autorità cingalesi. Infatti, il ricorrente sarebbe tutt'ora ricercato dalle auto-
rità locali, circostanza questa che sarebbe provata dal mandato d'arresto
agli atti che il Ministero Pubblico di C._______ avrebbe emanato, nel (...),
nei suoi confronti in ragione della fuga dal campo di prigionia. Le dichia-
razioni rese in merito ai motivi d'asilo, contrariamente a quanto sostenuto
dall'UFM, sarebbero verosimili. In particolare, egli
avrebbe viaggiato con il passaporto di un connazionale di religione mu-
sulmana ed il denaro per corrompere il guardiano del campo profughi e
pagare il viaggio sarebbe stato ricavato dalla vendita di una catenina d'o-
ro di sua proprietà. Per questi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento sa-
rebbe inesigibile in quanto lo esporrebbe in Patria all'immediato arresto e
al conseguente rischio di subire violenze tali da mettere in pericolo la
propria vita.
6.
6.1 Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla persistenza di un timore di
persecuzioni future, deve tenere conto esclusivamente della situazione
vigente al momento in cui si determina. In una recente analisi circa la
situazione vigente in Sri Lanka (cfr. DTAF 2011/24), il Tribunale ha con-
statato un netto miglioramento e una stabilizzazione dal profilo della sicu-
rezza del Paese dopo la fine del conflitto militare tra LTTE ed esercito
cingalese a maggio 2009. Le LTTE sono state annientate militarmente e
sono quindi cessati anche gli atti di persecuzione. Inoltre, la fine del con-
flitto ha permesso a centinaia di migliaia di rifugiati interni (IDPs = inter-
nally Dispalced Persons), in campi profughi, di fare rientro ai propri villag-
gi (cfr. U.S. Departement of State, 2009 Human Rights Report: Sri Lanka;
D-5821/2012
Pagina 8
Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concer-
ning Tamils in Sri Lanka, ottobre 2010) e anche la libertà di movimento,
grazie all'apertura dei campi, è aumentata. In generale la situazione in Sri
Lanka si è dunque stabilizzata e le condizioni di vita sono migliorate e
stanno migliorando progressivamente in tutto il Paese soprattutto nelle
regioni del nord e dell'est, territori precedentemente occupati dalle LTTE
durante la guerra civile (cfr. DTAF 2011/24, consid. 7.1). Nella giurispru-
denza precitata, il Tribunale ha ritenuto che nonostante i cambiamenti in-
tervenuti nel Paese, alcuni gruppi di persone sono tuttora esposti a rischi
di persecuzione in caso di rientro nel Paese. Si tratta di persone partico-
larmente esposte, quali oppositori politici o sostenitori del vecchio regime
del generale Fonseka (cfr. ibidem, consid. 8.1), i giornalisti e gli attivisti
dei diritti umani critici nei confronti del regime (cfr. ibidem, consid. 8.2), le
vittime o i testimoni di gravi violazioni dei diritti umani (cfr. ibidem, consid.
8.3), oltre che le persone che dispongono di importanti mezzi finanziari e
rientranti dalla Svizzera sospettati di aver avuto contatti stretti con le
LTTE (cfr. ibidem, consid. 8.4 e 8.5).
6.2 Nella fattispecie il Tribunale considera che i fatti adotti dal ricorrente
non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, ritenuto che, alla luce della
succitata evoluzione avvenuta nel Paese di origine, un timore oggettiva-
mente fondato di subire delle persecuzioni a causa di avvenimenti ante-
riori all'espatrio dell'insorgente non è giustificato. Infatti, non emergono
elementi tali da ritenere che l'interessato rientri nel novero dei profili a ri-
schio sopraesposti.
In particolare, dalle dichiarazioni dell'insorgente non risulta che egli sia
mai stato attivo politicamente o che abbia simpatizzato per i militanti del
LTTE. Invero, il ricorrente ha dichiarato di essere stato obbligato ad as-
solvere un addestramento militare delle LTTE nel 2006 e, in seguito, di
avere lavorato come (...) per tale gruppo dal 2007 al 2009. (cfr. verbale 2,
F52-55). Il (...) aprile 2009, a seguito dell'intensificarsi della repressione
ad opera dell'esercito cingalese, l'insorgente avrebbe raggiunto il campo
profughi di D._______ controllato dalle truppe governative (cfr. verbale 2,
F52, pag. 7). In tale luogo sarebbe stato identificato con un cenno del ca-
po dai militari, i quali lo avrebbero trasferito presso il campo di E._______
per essere interrogato in ragione delle attività svolte per conto delle LTTE
(cfr. ibidem). In quest'ultimo campo il ricorrente avrebbe subito decine di
interrogatori, nel corso dei quali avrebbe subito violenze fisiche volte a
carpirgli informazioni militari. Tuttavia, nel maggio del 2010, sarebbe stato
trasferito nuovamente presso il campo di D._______, dove non avrebbe
più subito alcun interrogatorio ma sarebbe stato unicamente obbligato a
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Pagina 9
presentarsi quotidianamente presso gli uffici del CID (cfr. ibidem). È quin-
di importante rilevare che il ricorrente non ha mai avuto alcun problema
con il Governo cingalese prima del (...) aprile 2009, data in cui si è rifugia-
to presso il campo profughi (cfr. verbale 2, F56, pag. 8). I summenzionati
interrogatori che
avrebbe subito il ricorrente risultano essere una prassi comune svolta dal
Governo cingalese al fine di scovare i membri influenti delle LTTE e, di
conseguenza, non sono necessariamente un indizio di rischio di persecu-
zione in Patria ai sensi della LAsi. Infatti, il Tribunale ha già avuto modo di
constatare che l'esercito cingalese era solito interrogare i giovani tamil al
fine di ottenere delle informazioni nell'ambito di operazioni di sicurezza e
di lotta antiterrorismo (cfr. Sentenza del Tribunale E-6734/2011 del
27 marzo 2012, consid. 3.4). D'altronde, più elementi permettono di evin-
cere che il ricorrente non presenta, agli occhi delle autorità cingalesi, un
profilo particolarmente rilevante. In particolare, è altamente significativo il
trasferimento dell'insorgente dal campo di E._______, dove sarebbe stato
trasferito per essere interrogato in merito alle attività svolte per conto del-
le LTTE, a quello di D._______, dove non avrebbe più subito alcun inter-
rogatorio e avrebbe avuto, quale unico obbligo, quello di presentarsi quo-
tidianamente presso gli uffici del CID (cfr. verbale 2, F52, pag. 7). Ciò, in-
fatti, dimostra in maniera evidente che il ricorrente, dopo che sarebbe sta-
to interrogato, avrebbe ormai perso di interesse agli occhi di tale autorità
in quanto non sarebbe stato ritenuto un elemento pericoloso. Del resto, lo
stesso insorgente ha ipotizzato di essere stato trasferito presso il campo
di D._______ in quanto il CID non sarebbe stato in grado di provare la
propria appartenenza alle LTTE (cfr. verbale 2, F74, pag. 10). Oltretutto, il
medesimo ha aggiunto che all'interno di tale campo non avrebbe più avu-
to alcun problema con le autorità ed anzi
avrebbe beneficiato di un efficiente sostegno da parte dell'Organizzazione
che gestiva il campo. Va inoltre aggiunto che egli si sarebbe volontaria-
mente annunciato preso un ufficio dell'amministrazione locale allestito
all'interno del campo al fine di lavorarvi (cfr. verbale 2, F76-77, pag. 10). A
seguito di queste dichiarazioni, l'insorgente ha quindi modificato le iniziali
motivazioni secondo cui temerebbe le autorità cingalesi, sostenendo al
contrario che egli avrebbe temuto i gruppi militanti nella Regione di Vanni
(cfr. verbale 2, F78, pag. 10). Tuttavia, anche tale argomentazione non
convince il Tribunale, infatti, da un lato la stessa è in netta contraddizioni
con le dichiarazioni iniziali e, dall'altro lato, il timore nei confronti di questi
Gruppi non appare essere fondato, ritenuto che, come giustamente rile-
vato dall'autorità inferiore, gli stessi sono stati sconfitti dall'esercito regola-
re.
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Per quanto concerne il documento che il ricorrente ha fatto pervenire al
Tribunale in data 23 novembre 2012, segnatamente un presunto ordine di
arresto spiccato nei confronti del ricorrente dal "Magistrate Court" di
C._______ in data (...), va osservato che, a prescindere della dubbia con-
fezione dello stesso, risulta insolito che un mandato di arresto venga con-
segnato alla persona che ne fa l'oggetto, quanto piuttosto esso risulta es-
sere destinato alle autorità alle quali è dato l'ordine di procedere all'arre-
sto. Può darsi che un tale mandato possa venir mostrato alla persona ri-
cercata o che gliene venga consegnata copia. Non è però possibile che il
ricorrente che si trovava in Svizzera al momento dell'emanazione del
mandato possa essere venuto in possesso del documento per mano della
propria famiglia e per di più in originale. Se ne deve concludere che a tale
documento non può essere attribuito alcun valore probatorio.
Visto tutto quanto precede, il Tribunale ritiene che il ricorrente non rientri
nei profili a rischio in caso di ritorno in Patria, tutt'al più, al suo rientro in
Sri Lanka, l'insorgente potrebbe essere sottoposto a delle misure di poli-
zia suscettibili di restrizione momentanea della libertà, quali controllo d'i-
dentità, perquisizione, rispettivamente detenzione, alfine di procedere ad
ulteriori verifiche. Trattasi comunque di misure di controllo alle quali la
popolazione a Colombo capita essere sottoposta, le quali ivi e nel resto
del territorio nazionale, ad ogni modo, non rivestono l'intensità di una per-
secuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. Sentenza del Tribunale
E-1123/2012 del 20 marzo 2012 e relativo riferimento).
6.3 Per questi motivi, alla luce dell'evoluzione avvenuta nel Paese di
origine, un timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni a
causa di avvenimenti anteriori al suo espatrio non è giustificato. Pertanto,
come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, i fatti addotti dal ricorrente
non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.
6.4 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento
della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio
federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione. Il ricorrente infatti non adempie le condizioni in virtù delle
quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza
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1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; cfr DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733).
8.
8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) pre-
vede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile
(cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio
federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 1 LStr).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli osta-
coli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consa-
crato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve
provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'al-
lontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in
Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basi-
lea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante
in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al mo-
mento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
8.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del
divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della
Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particola-
re l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del-
le libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3
della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, i-
numani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie
e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel
Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti ar-
ticoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie
e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 con-
sid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribuna-
le ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del
ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di re-
spingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del
diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 del-
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la Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv.,
RS 0.142.30).
Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente po-
trebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale e immediato
("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sen-
tenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: Corte EDU]
Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008). In altre parole, non sono stati forniti
un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemen-
te gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di esposizione
personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopracci-
tate.
La Corte EDU si è ripetutamente chinata sulla questione di un'eventuale
rischio di trattamenti contrari alle disposizioni della CEDU per i Tamil che
da un Paese europeo fanno rientro nello Sri Lanka. A questo riguardo, la
Corte ha ritenuto che non vi sia da partire dal principio che ogni Tamil di
rientro in Patria corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani.
Occorrerebbe infatti analizzare, invece, se nel caso di specie e alla luce
di diversi fattori, vi sia da ritenere che l'interessato possa a giusto titolo
temere che le autorità in Patria possano avere interesse ad arrestarlo o a
interrogarlo. Quali principali fattori di rischio, la Corte EDU cita in partico-
lare la registrazione quale membro – sospetto o certo – delle LTTE, l'esi-
stenza di una precedente condanna o di un ordine di arresto pendente, la
fuga dal carcere o da oneri su cauzione, la firma di un'ammissione di col-
pevolezza o di simili documenti, il reclutamento quale confidente delle
forze di sicurezza, la presenza sul corpo di cicatrici, il rientro nello Sri
Lanka da Londra o da un'altra ubicazione nota quale centro di finanzia-
mento delle LTTE, l'assenza di documenti d'identità, la deposizione di una
domanda d'asilo all'estero o il legame di parentela con un membro delle
LTTE. Allo stesso tempo la Corte ha sostenuto che questi fattori, conside-
rati singolarmente, non sono di regola atti a costituire un "real risk". Tutta-
via questa soglia potrebbe essere raggiunta nell'ambito di una valutazio-
ne d'insieme, prendendo in considerazione anche la situazione generale
vigente al momento nel Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 10.4.2 con re-
lativi riferimenti).
Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie,
nell'ambito di una valutazione d'insieme, secondo il Tribunale non vi è da
ritenere, nonostante il ricorrente abbia chiesto asilo all'estero, che la so-
glia per ammettere un "real risk" sia raggiunta. A questo riguardo, al fine
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di evitare ripetizioni, si rinvia alle considerazioni suesposte circa l'analisi
relativa all'adempimento della qualità di rifugiato (consid. 6.2).
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi.
8.3 Giusta l'art. 83cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può
essere considerata ragionevolmente esigibile, qualora nello Stato di origi-
ne o di provenienza lo straniero dovesse trovarsi concretamente in peri-
colo, in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generaliz-
zata o emergenza medica (cfr. DTAF 2007/10, consid. 5.1 pag. 111;
GICRA 1999 n. 28, consid. 5b pag. 170; nonché GICRA 1998 n. 22, con-
sid. 7a, pag. 191).
In merito allo stato di sicurezza dello Sri Lanka questo Tribunale ha avuto
recentemente modo di precisare che nel citato Paese non vige attualmen-
te una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale. Infatti, in
considerazione del miglioramento della situazione dal profilo della sicu-
rezza, l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti l'asilo, provenienti
dallo Sri Lanka di origine tamil, è ora ragionevolmente esigibile verso il
Nord dello Sri Lanka, ad eccezione della regione di Vanni, nonché verso
l'Est del Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 11-13). Peraltro, per quanto
attiene alla regione di Jaffna, la situazione è nettamente migliorata a se-
guito dell'apertura dell'asse stradale tra Jaffna e Kandy alla fine del 2009
e alla diminuzione della presenza militare. D'altronde, malgrado l'esisten-
za di ancora importanti lacune nei servizi e l'espansione limitata delle atti-
vità economiche, si sono registrati diversi miglioramenti sul piano sociale
e sanitario, con ad esempio la riapertura di alcune scuole e la ricostruzio-
ne di ospedali. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(ACNUR), unitamente ad altre organizzazioni di aiuto a Mannar, Jaffna,
Vavuniya, Batticaloa e Trincomalee, fornisce consigli giuridici gratuiti per
sostenere il rinvio delle persone in Sri Lanka, in particolare in relazione
ai problemi legati all'accesso ad un alloggio o alla proprietà
(cfr. ibidem, consid. 13.2.1). Ad ogni modo, riguardo all'esecuzione dell'al-
lontanamento verso il Nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la situa-
zione delle persone che hanno lasciato detta regione dopo la fine della
guerra, avvenuta nel maggio del 2009, per le quali l'esecuzione dell'allon-
tanamento è di principio ragionevolmente esigibile, qualora possano be-
neficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio (cfr. ibidem,
consid. 13.2.1.1.), da quella delle persone che hanno lasciato il Nord del
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Paese prima della fine della guerra, per le quali le condizioni di vita po-
trebbero essere profondamente cambiate. Per quest'ultima categoria di
persone è infatti necessario analizzare la situazione individuale, verifi-
cando l'esistenza di fattori particolarmente favorevoli, segnatamente,
concrete possibilità di alloggio e garanzie di un adeguato sostentamento,
nonché l'esistenza di una rete sociale o familiare sufficiente. Se tali con-
dizioni non sono realizzate, va inoltre esaminata la possibilità di un'alter-
nativa di soggiorno interna sul territorio nazionale, segnatamente nella
Città di Colombo (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.2).
Nel caso concreto l'insorgente è originario di B._______ nella Regione di
Jaffna (Sri Lanka) ed ha vissuto a C._______ nella Regione di Vanni (Sri
Lanka) dal (...) agosto 2005 al (...) aprile 2009. Come rettamente ricono-
sciuto dall'autorità inferiore, il rinvio del ricorrente nella Regione di Vanni,
dove risiedeva prima dell'espatrio, non è ragionevolmente esigibile e oc-
corre pertanto valutare l'esistenza di un'alternativa interna esigibile. In
questo senso occorre rilevare che l'interessato è espatriato nell'agosto
del 2010, ovvero dopo la fine della guerra avvenuta nel maggio del 2009
e, di conseguenza, in virtù della giurisprudenza precitata, l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente è di principio ragionevolmente esigibile
qualora egli possa beneficiare delle medesime condizioni di vita e di al-
loggio. Nella fattispecie, l'insorgente è nato e cresciuto nella Regione di
Jaffna, dove ha vissuto sino all'età di 24 anni e dove vi vivono tutt'ora i
genitori e i due fratelli (cfr. verbale 1, pag. 3). Egli dispone inoltre di una
buona scolarizzazione e di esperienza lavorativa quale (...). Oltretutto, il
ricorrente potrà senz'altro beneficiare del sostegno dei fratelli, i quali sono
ben integrati e dispongono di un buon lavoro, ritenuto che il maggiore è
impiegato presso (...) di F._______ (Jaffna) ed il minore lavora per (...)
(cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale 2, F46-48, pag. 6). D'altronde, visto quan-
to già espresso nel consid. 6.2 della presente sentenza, anche le dichia-
razioni secondo cui i propri famigliari non sarebbero disposti ad accoglier-
lo risultano essere poco verosimili. In virtù di quanto precede, l'allontana-
mento dell'insorgente verso Jaffna è ragionevolmente esigibile.
Infine il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi
di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (DTAF 2009/2 con-
sid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizze-
ra per motivi medici.
In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i
presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
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effettive possibilità per il medesimo di un adeguato reinserimento sociale
nel suo Paese di origine. Ne consegue che l'esecuzione dell'allontana-
mento è ragionevolmente esigibile.
8.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente,
usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessa-
rio al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
9.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allon-
tanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di con-
seguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il
gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
10.
Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il dirit-
to federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di pri-
ma istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridi-
camente rilevanti e la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il
che il ricorso va respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Queste sono
compensate con l'anticipo tempestivamente versato in data
23 novembre 2012.
12.
La presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. c cifra 3 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
La pronuncia è quindi definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente e
sono compensate con l'anticipo versato in data 23 novembre 2012.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: