Corte IV
D-5827/2008/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 g i u g n o 2 0 1 0
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Gabriela Freihofer, Robert Galliker,
cancelliere Jean-Marie Meraldi.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Revoca dell'ammissione provvisoria; decisione dell'UFM
del 13 agosto 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5827/2008
Fatti:
A.
L'(...), l'interessato, originario della regione di Erbil nell'Iraq del nord,
ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Il 22 aprile 2005,
l'UFM ha respinto la citata domanda. Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita,
esigibile e possibile.
B.
Il (...) l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata
decisione dell'UFM, limitatamente al punto riguardante l'esecuzione
dell'allontanamento e chiedendo l'ammissione provvisoria.
C.
Il 20 dicembre 2005, l'UFM ha parzialmente riesaminato la succitata
decisione ed ha concesso all'interessato l'ammissione provvisoria,
ritenendo inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo
Paese, d'origine, ossia l'Iraq.
D.
Il (...), la CRA ha stralciato dai ruoli il ricorso, siccome diventato senza
oggetto.
E.
Il (...), l'UFM ha informato l'interessato dell'intenzione di revocare
l'ammissione provvisoria pronunciata a suo favore, invitandolo a
determinarsi in merito. Lo stesso Ufficio ha ritenuto come esigibile
l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province del nord
dell'Iraq, controllate dal governo curdo, ovvero Dohuk, Erbil e
Suleimaniya, in quanto non vi sussisterebbe più una situazione di
violenza generalizzata. Ha rilevato altresì che l'interessato sarebbe
nato e sarebbe sempre vissuto nella provincia di Erbil, dove vivrebbero
tuttora i suoi genitori e due sue sorelle. Inoltre, sarebbe giovane, in
buona salute e potrebbe reinserirsi nella sua regione d'origine in Iraq.
Peraltro, non sussisterebbero motivi individuali suscettibili di costituire
un ostacolo all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
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F.
In data (...), l'interessato ha presentato le sue osservazioni allo scritto
dell'UFM. Ha segnalato di contestare l'analisi svolta, allegando che la
forte limitazione alla libertà di movimento vigente nell'insieme del
territorio iracheno dovrebbe essere intesa come elemento ostativo
all'esecuzione dell'allontanamento. Inoltre, vi sarebbero momenti di
tensione a causa delle attività degli integralisti islamici e non
sarebbero da escludere attentati kamikaze. Egli ha, inoltre, fatto valere
la lunga durata - all'epoca di quasi cinque anni - del proprio soggiorno
in Svizzera e i suoi sforzi di integrazione, tra i quali il fatto di seguire
una formazione di (...). Richiedendo la conferma della propria
ammissione provvisoria, ha, infine, fatto valere che una decisione
negativa costituirebbe una violazione del principio di proporzionalità e
di quanto disposto all'art. 54 cpv. 2 della Legge federale del 16
dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20).
G.
Il 13 agosto 2008, l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria ed ha
incaricato il Cantone Ticino di eseguire il rinvio.
H.
Il 12 settembre 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo che il
provvedimento impugnato sia annullato e che gli venga confermata
l'ammissione provvisoria. In subordine, ha chiesto che gli atti di causa
siano trasmessi all'UFM per un approfondimento e una nuova
valutazione dei fatti, la conferma dell'effetto sospensivo del ricorso ed
ha presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo
equivalente alle spese processuali. Ha, altresì, presentato un attestato
cantonale di tirocinio pratico e un contratto di lavoro.
I.
Il 24 settembre 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di
motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al
ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali e lo ha autorizzato a soggiornare in Svizzera fino
alla conclusione della procedura. Nel contempo, ha invitato l'autorità
inferiore a presentare una risposta al ricorso.
J.
Il (...), l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
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K.
Il (...), l'autore del gravame ha presentato l'atto di replica.
Diritto:
1.
1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'articolo 5 PA nonché dell'UFM in materia degli stranieri
concernenti l'ammissione provvisoria (art. 31 e art. 33 lett. d della
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
[LTAF, RS 173.32] e art. 83 lett. c n. 3 della legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]), nella misura in cui una delle
eccezioni di inammissibilità previste all'art. 32 LTAF non sia
applicabile.
1.2 Giusta l'art. 126a cpv. 4 LStr relativo alle disposizioni transitorie
inerenti la modifica della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) del 16 dicembre 2005, le persone ammesse a titolo
provvisorio, prima della citata modifica della LAsi e dell'entrata in
vigore della LStr al 1° gennaio 2008, sono sottomesse al nuovo diritto.
Ne consegue che alla presente causa è applicabile la LStr e non
l'ormai abrogata legge federale del 26 marzo 1931 concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS).
1.3 La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni
generali sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 112 cpv. 1 LStr).
2.
V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, nei procedimenti su ricorso è
determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano
un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
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4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (v.
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che nelle
province nord-irachene di Dohuk, Erbil e Sulaymanyia, non
regnerebbe una situazione di violenza generalizzata. Inoltre, i momenti
di tensione dovuti alle attività degli integralisti islamici e gli attacchi da
parte della Turchia, a scopo di indebolire i ribelli curdi, non sarebbero
atti a modificare questa analisi. L'UFM ha altresí ritenuto che il
ricorrente sarebbe nato e sarebbe sempre vissuto nella provincia di
Erbil, che egli sarebbe giovane, non avrebbe una famiglia a carico e
durante il suo soggiorno in Svizzera, avrebbe acquisito conoscenze
professionali che potrebbe far valere anche dopo il ritorno in Irak. Il
ricorrente disporrebbe, peraltro, in Patria di una rete familiare,
segnatamente i suoi genitori e due sorelle. La revoca dell'ammissione
provvisoria del ricorrente non costituirebbe quindi una misura
eccessivamente rigorosa data la mancanza di motivi individuali in tale
senso. Infine, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione
dell'allontanamento come ammissibile, esigibile e possibile.
5.2 Nel gravame, il ricorrente ha segnalato di contestare l'analisi
dell'UFM circa la sua situazione personale. Egli sostiene infatti che il
suo grado di integrazione in Svizzera non sia stato debitamente
considerato e che la revoca dell'ammissione provvisoria costituirebbe
una violazione del principio di proporzionalità.
5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato che l'ammissione
provvisoria del ricorrente sarebbe stata pronunciata a causa della
situazione allora vigente nel Paese d'origine del medesimo. Inoltre, la
situazione attuale permetterebbe il rinvio di persone sole e di sesso
maschile. Infine, per quanto riguarda il grado di integrazione
dell'insorgente, l'UFM ha rimandato a quanto già osservato nella
decisione impugnata ed ha, inoltre, rilevato il fatto che la sottoscrizione
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di un contratto di lavoro a tempo determinato non rappresenterebbe un
elemento di rilievo per il mantenimento dell'ammissione provvisoria.
5.4 Nella replica, l'insorgente ha sostenuto che la decisione
impugnata sarebbe carente dal punto di vista della motivazione fornita.
6.
6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile (art. 83 cpv. 2-4 LStr). In caso di
mancato adempimento di una delle succitate condizioni, l'UFM
dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
6.2 Inoltre, giusta l'art. 84 cpv. 1 LStr, l'UFM verifica periodicamente
se le condizioni per la concessione dell'ammissione provvisoria sono
ancora soddisfatte. In caso contrario, detto Ufficio la revoca ed ordina
l'esecuzione dell'allontanamento (art. 84 cpv. 2 LStr).
6.3
6.3.1 Nel caso concreto, non emergono dalle carte processuali
elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento
dell'insorgente nel nord dell'Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5
LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il
ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o
all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o tratta-
menti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. Tortura, RS 0.105). Infatti, i motivi all'origine della fuga del
ricorrente dal suo Paese d'origine sono stati considerati inverosimili
dall'UFM nella sua decisione del 22 aprile 2005. Quest'ultima è
cresciuta in giudicato poiché l'insorgente, per mezzo del suo ricorso
introdotto il (...), l'ha impugnata limitatamente al punto riguardante
l'esecuzione dell'allontanamento. Non vi è quindi ragione di mettere in
discussione tale valutazione in questa sede. Peraltro, il TAF segnala,
che le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre province curde
del nord dell'Iraq – fra cui Erbil, regione dove l'autore del gravame ha
vissuto dalla nascita fino al (...) – hanno, di principio, la capacità e la
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volontà di garantire agli abitanti delle tre province la protezione dalle
persecuzioni (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero
[DTAF] 2008/4 consid. 6).
6.3.2 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile.
6.4
6.4.1 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo
stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di
precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e
Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza
generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da
considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile.
Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato
rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è
migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare,
l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è
esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute
e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della
regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete
sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di
relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare
7.5.1 e 7.5.8).
6.4.2 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino
iracheno di etnia curda, di aver vissuto nella provincia di Erbil dalla
nascita fino al suo espatrio avvenuto il (...), (cfr. verbale
d'interrogatorio del [...] pagg. 1 e 3, di seguito verbale). Inoltre,
l'insorgente è giovane, dispone di una formazione e di una rete
famigliare nella provincia di Erbil, ovvero i suoi genitori e due sorelle
(cfr. verbale pag. 4). Niente esclude, però, che la rete sociale
dell'insorgente sia più estesa, ritenuto che ha vissuto in detta provincia
la maggior parte della sua vita e vi ha effettuato la propria scolarità.
Peraltro, il ricorrente ha la possibilità di beneficiare degli aiuti offerti
dai programmi di distribuzione di generi alimentari (DTAF 2008/5
consid. 7.5, in particolare 7.5.4). L'insorgente non ha altresì preteso
nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare un'ammissione provvisoria (v. Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
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[GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame
in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore
ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il
ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Iraq.
6.4.3 Per quanto riguarda l'evocata buona integrazione in Svizzera, va
rilevato che i quasi sette anni di soggiorno nel nostro Paese e il fatto
che sia stato attivo professionalmente, non costituiscono una ragione
ostativa all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. Infatti, egli,
ora (età del ricorrente), ha trascorso l'infanzia e l'adolescenza fino a
(...) anni in Iraq. Considerato altresì che il ricorrente non ha famigliari
in Svizzera, non vi è motivo di ritenere che l'autore del gravame,
allontanato in Iraq, subirà uno sradicamento culturale importante.
Pertanto, il suo grado di integrazione dal profilo socioculturale è da
ritenersi maggiore in Iraq che in Svizzera. Inoltre, nonostante l'autore
del gravame abbia presentato la sua domanda d'asilo nel 2003, non si
giustifica di esaminare se il medesimo si trovi in una grave situazione
personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel frattempo abrogata,
LDDS, ritenuto che un tale esame non è di competenza di questo
Tribunale. Spetta infatti al Cantone rilasciare un eventuale permesso di
dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cinque
anni dalla presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre stato
noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un certo
grado d'integrazione. Per conseguenza, l'eventuale concessione di tale
permesso all'insorgente esula dall'ambito procedurale della domanda
d'asilo del caso di specie.
6.4.4 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche
ragionevolmente esigibile.
6.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procu-
rarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
6.6
Visto quanto sopra, l'UFM ha rettamente ritenuto che le condizioni in
Iraq non siano più tali da giustificare l'ammissione provvisoria del
ricorrente. Il gravame deve pertanto essere respinto.
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7.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di
versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere
interno; in copia)
- B._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Jean-Marie Meraldi
Data di spedizione:
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