B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-583/2017
Sen t en z a d e l 1 ° f e bb r a i o 201 7
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Jenny de Coulon Scuntaro;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…),
con la moglie
D._______, nata il (…),
ed il figlio
E._______, nato il (…), alias
F._______, nato il (…),
Eritrea,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 9 gennaio 2017 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che A._______ e D._______ hanno presentato in Sviz-
zera il 27 agosto 2016,
le audizioni sulle generalità del 16 settembre 2016 nelle quali agli interes-
sati è stato concesso il diritto di essere sentiti circa un'eventuale evasione
della loro domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito
ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed il relativo trasferi-
mento verso l'Italia,
la nascita del figlio E._______ in data (…),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 9 gennaio 2017, notificata il 20 gennaio 2017 (cfr. risultanze proces-
suali), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda
d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferi-
mento degli interessati verso l'Italia,
il ricorso del 27 gennaio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 30 gennaio 2017) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM
mediante il quale i ricorrenti hanno concluso all'annullamento della deci-
sione impugnata e al rinvio degli atti di causa all'autorità di prime cure per
nuova decisione, chiedendo contestualmente la concessione dell'effetto
sospensivo; hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudizia-
ria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del
relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili,
il provvedimento del 30 gennaio 2017 con il quale il Tribunale ha sospeso
provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti,
la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data
31 gennaio 2017,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento
Dublino III),
che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del ri-
chiedente l'asilo da parte dello Stato in questione,
che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7
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par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regola-
mento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei
criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7),
che contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina-
zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4
consid. 3.2.1 e relativi riferimenti),
che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per veri-
ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22
e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato mem-
bro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III),
che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»),
in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro
può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale pre-
sentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale
esame non gli compete,
che nel caso di specie, dagli atti risulta che gli insorgenti, prima di entrare
in Svizzera si trovavano in Italia (cfr. atto A15/10 pag. 6; atto A16/11 pag. 6;
ricorso pag. 2),
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che il 21 ottobre 2016, la SEM ha presentato alle autorità italiane compe-
tenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richie-
sta di presa in carico dei richiedenti fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento
Dublino III (cfr. atti A23/7 e A25/7),
che il 22 dicembre 2016, queste autorità hanno espressamente accettato
il trasferimento dei ricorrenti verso l'Italia, in applicazione della stessa di-
sposizione (cfr. atto A28/1),
che di conseguenza, la competenza dell'Italia è data,
che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemi-
che nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti,
che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi
dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III),
che invero, la CorteEDU, con sentenza Tarakhel contro Svizzera del 4 no-
vembre 2014, 29217/12, §114, ha peraltro espressamente indicato che la
situazione attuale dell’Italia non è comparabile alla situazione della Grecia
constatata nella sentenza M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gen-
naio 2011, 30696/09 (si veda anche recente sentenza della CorteEDU, Ji-
hana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33),
che peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della
CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifu-
giati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gen-
naio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in par-
ticolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una proce-
dura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale
ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazio-
nale [di seguito: direttiva accoglienza]),
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che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regola-
mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,
che i ricorrenti contestano esclusivamente la questione delle garanzie, a
loro dire insufficienti, ottenute dalla SEM in vista del loro trasferimento
verso l'Italia giacché appartenenti ad un gruppo vulnerabile,
che le stesse sarebbero infatti generiche e prive di concretezza e pertanto
non conformi a quanto previsto dalla CorteEDU nella sentenza Tarakhel
contro Svizzera,
che censurando la mancanza dell'ottenimento dall'Italia di garanzie indivi-
duali e specifiche, i ricorrenti fanno implicito riferimento alla clausola di so-
vranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, rispettivamente
all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in
diritto interno svizzero la clausola di sovranità,
che ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se «motivi umanitari» lo giustificano
la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Re-
golamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento
della domanda (cfr. DTAF 2015/9),
che se il richiedente l'asilo invoca motivi umanitari per opporsi al trasferi-
mento, il Tribunale si limita ad esaminare se la SEM ha esercitato il suo
potere discrezionale in modo conforme alla legge,
che l'applicazione della clausola di sovranità è obbligatoria qualora il tra-
sferimento violi la CEDU o altre norme di diritto internazionale alle quali la
Svizzera è legata (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8),
che sulla questione delle garanzie in vista del trasferimento di famiglie in
Italia questo Tribunale si è pronunciato con sentenza di principio
DTAF 2015/4 riprendendo quanto stabilito dalla CorteEDU nella sopracci-
tata sentenza Tarakhel contro Svizzera, §122, secondo cui la Svizzera non
può procedere al trasferimento di famiglie qualora non ottenga garanzie
individuali dall'Italia circa la presa in carico adeguata e conforme all'età dei
fanciulli ed alla preservazione dell'unità della famiglia; che in assenza di tali
garanzie individuali da parte dell'Italia vi sarebbe un rischio di violazione
dell’art. 3 CEDU,
che nella sentenza DTAF 2016/2, il Tribunale ha constatato che le garanzie
fornite dalle autorità italiane laddove i richiedenti l'asilo vengono indicati
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con nome, età e come comunità familiare («nucleo familiare») e viene fatto
riferimento (anche implicito) alle garanzie generali rilasciate dall'Italia ri-
guardo a una sistemazione conforme alle esigenze della famiglia – in par-
ticolare alle circolari del 2 febbraio 2015, dell'8 giugno 2015 e del 15 feb-
braio 2016 – sono da considerarsi sufficientemente individualizzate e con-
crete e ciò malgrado sia indicato unicamente l’aeroporto di destinazione e
non l'alloggio (cfr. DTAF 2016/2 consid. 5, confermata dalla sentenza della
CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016,
30474/14, §34-35),
che nella fattispecie, il Tribunale constata che i ricorrenti sono stati ricono-
sciuti dalle autorità italiane come «nucleo familiare» (cfr. atto A28/1); che
inoltre, nella comunicazione di accettazione della richiesta di presa in ca-
rico degli interessati, l'Italia ha riportato le generalità precise degli stessi
come pure il grado di parentela e le loro date di nascita (cfr. ibidem); che
tale comunicazione menziona pure esplicitamente che la famiglia sarà al-
loggiata conformemente alla circolare dell'8 giugno 2015 e che i ricorrenti
dovranno recarsi all'aeroporto di G._______ e presentarsi all'«Ufficio di Po-
lizia di Frontiera» (cfr. ibidem),
che per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo cui le circolari ita-
liane a cui fa riferimento la SEM sarebbero ormai datate e non contereb-
bero informazioni attuali circa la concreta disponibilità di posti, il discorso
non cambia dal momento che dall'aggiornamento periodico delle liste dei
progetti SPRAR riservati alle famiglie si può dedurre che l'Italia è continua-
tivamente impegnata a provvedere alloggi consoni alle famiglie (cfr. tra le
altre, sentenza del TAF E-1324/2016 del 9 agosto 2016 consid. 7.2.1),
che invero, ciò sarebbe pure confermato dalla nuova circolare del 12 otto-
bre 2016 del Ministero dell'Interno Italiano, la quale aggiorna nuovamente
la lista dei progetti SPRAR presenti nelle diverse regioni,
che ciò posto, il Tribunale ritiene che l'Italia abbia fornito sufficienti garanzie
concrete ed individuali così da poter escludere una violazione dell’art. 3
CEDU,
che inoltre, i ricorrenti non hanno né dimostrato che lo Stato di destinazione
non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine la proce-
dura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva
procedura, né hanno apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscet-
tibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio
del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei
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suoi obblighi internazionali, riviandoli in un paese dove la loro vita, integrità
corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove
rischierebbero di essere respinti in un tale paese,
che ad ogni modo, appartiene ai ricorrenti sollevare l'eventuale violazione
dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle
autorità dello Stato in questione,
che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un tra-
sferimento nello Stato in questione esporrebbe i ricorrenti al rischio di es-
sere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita
indegna in violazione della direttiva accoglienza,
che inoltre, lo stato di salute di A._______ non costituisce neppure un osta-
colo al trasferimento in Italia,
che invero, il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi
medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a
meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e
terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima
(cfr. sentenza della CorteEDU A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015,
39350/13, §31 segg.; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [GC],
26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1 e relativi riferimenti),
che ciò non risulta essere il caso nella fattispecie,
che difatti, stando alla lettera ambulatoriale dell'Ospedale Regionale di
H._______ del (…) dicembre 2016, risulta che all'interessato è stata dia-
gnosticata una tubercolosi polmonare per la quale è stato sottoposto a un
trattamento della durata di sei mesi, ovvero fino a fine febbraio 2017; che
egli soffre inoltre di epilessia, nota dall'infanzia, necessitante una terapia
antiepilettica; che lo stato generale del ricorrente risulta essere in progres-
sivo miglioramento,
che va comunque osservato che l'Italia notoriamente dispone di infrastrut-
ture mediche sufficienti – comprese le strutture mediche per il trattamento
della tubercolosi e dell'epilessia – e che in quanto Stato firmatario della
direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la ne-
cessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di
pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi
mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richie-
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denti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, ap-
propriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva ac-
coglienza),
che a priori dunque, il trasferimento del ricorrente in Italia nonostante le
terapie seguite per la tubercolosi e l'epilessia, non è contrario all'art. 3
CEDU,
che come poi già rilevato dall'autorità di prime cure nel provvedimento im-
pugnato, A._______ potrà concludere il trattamento in Svizzera oppure es-
sere trasferito al massimo quattro settimane prima della sua fine con i ne-
cessari medicamenti per terminare la cura in Italia; che difatti, un accordo
è stato firmato nel 2003 – e consolidato dall'allora Ufficio federale della
migrazione (UFM; ora SEM) nel 2009 – tra le direzioni dell'Ufficio federale
della sanità pubblica (UFSP) e dell'UFM, nel quale è stato convenuto che,
a prescindere dalla decisione sulla domanda d'asilo, le terapie contro la
tubercolosi devono essere in principio portate a termine in Svizzera (cfr.
UFSP, Informazione per i medici che hanno in cura pazienti affetti da tuber-
colosi nel settore dell'asilo del 30 ottobre 2010),
che può essere derogato a tale principio nel caso di persone il cui termine
di trasferimento è già stato fissato, per esempio a norma del Regolamento
Dublino III, e cade durante la terapia,
che in questi casi la SEM predispone il prosieguo del trattamento da parte
di un medico nel Paese verso cui è allontanata la persona interessata per
assicurarsi che questo sia portato a termine (cfr. ibidem); che in effetti, i
rischi di un'interruzione della terapia costituiscono l'emergenza di resi-
stenza e/o della trasmissione della malattia ad altrui, motivo per cui il trat-
tamento deve essere eseguito sotto stretta osservazione e necessita inol-
tre un regolare monitoraggio clinico e biologico,
che nel caso in disamina, il termine di trasferimento di sei mesi previsto
dall'art. 29 par. 1 Regolamento Dublino III ha iniziato a correre il 22 dicem-
bre 2016, momento nel quale è avvenuta l'accettazione da parte delle au-
torità italiane della richiesta di prendere in carico gli interessati (cfr.
atto A28/1),
che pertanto, il termine di trasferimento non costituisce un ostacolo a che
il trasferimento avvenga dopo la fine del trattamento in Svizzera previsto
per fine febbraio 2017,
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che tuttavia, se la terapia di A._______ dovesse ancora essere in corso al
momento in cui cade il termine di trasferimento, sarebbe comunque possi-
bile trasferirlo al più presto quattro settimane prima della fine dello stesso
con un certificato medico che attesti che il ricorrente non è contagioso, che
il trattamento terminerà ad una data precisa e che alla persona verrà fornita
la scorta necessaria di medicamenti,
che in una tale ipotesi, spetta alla SEM ed alle autorità cantonali competenti
per attendere la fine del trattamento dell'interessato, rispettivamente quat-
tro settimane prima della sua fine, per poter procedere al trasferimento e,
a tal fine, sollecitare tempestivamente dal ricorrente le informazioni appro-
priate per poi poter richiedere all'Italia le garanzie per la presa in carico e
la portata a termine la terapia,
che non vi è motivo di dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato
in questione la situazione medica dei ricorrenti, come d'altronde già annun-
ciato nella richiesta di presa in carico del 21 ottobre 2016 (cfr. atto A25/7)
e come da richiesta delle autorità di italiane (cfr. atto A27/1),
che di conseguenza, lo stato di salute del ricorrente non costituisce un
ostacolo al suo trasferimento in Italia,
che pertanto, visto quanto sopra, i ricorrenti non hanno fornito indizi seri
suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione
personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3
CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in
Italia,
che infine, la SEM nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di
potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che la modifica
dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale; che per-
tanto il Tribunale può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore
abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto
uso di tale potere d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi
e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprez-
zamento a quello della SEM,
che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'au-
torità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria tale potere di apprez-
zamento,
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che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino,
che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, l'Italia è competente per esaminare la domanda di asilo dei
ricorrenti ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderli in carico
in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino
III,
che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-
manda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente
all'art. 44 LAsi, posto che essi non possiedono un'autorizzazione di sog-
giorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20),
dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata
nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 con-
sid. 5.2),
che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata,
che con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate il
30 gennaio 2017 sono revocate,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con-
cessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto,
che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta,
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che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le autorità competenti per eseguire il trasferimento dovranno attendere la
fine del trattamento medico del ricorrente, rispettivamente quattro setti-
mane prima della fine dello stesso, per poterlo trasferire in Italia.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
4.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
5.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: