B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5844/2019
Sen t en z a d e l l ’ 8 g e nn a i o 2 0 2 0
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Roswitha Petry, Jeannine Scherrer-Bänziger,
cancelliere Jesse Joseph Erard.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…),
Somalia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 25 ottobre 2019 / N (…).
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Fatti:
A.
A.a L’interessata, cittadina somala, è nata e cresciuta a C._______ per poi
espatriare in D._______ all’incirca nel 2010. Qui vi avrebbe risieduto fino
al ritorno (…), avvenuto fra la fine del mese di agosto e l’inizio del mese di
settembre del 2019 (cfr. atto 1050886-21/18 [in seguito: verbale 2], pag. 3,
D18). Nel corso dell’audizione sulle generalità, la richiedente asilo ha di-
chiarato di aver lasciato definitivamente la Somalia nel mese di settembre
del 2019 (cfr. atto 1050886-12/7 [in seguito: verbale 1], pag. 5, punto 5.01),
dirigendosi verso la Svizzera, in cui è entrata illegalmente il 10 settembre
2019 e ove ha deposto una domanda di asilo in medesima data.
A.b Sentita sui motivi di asilo, A._______ ha narrato che all’età di vent’anni,
cinque individui armati si sarebbero introdotti nell’abitazione nella quale ri-
siedeva insieme alla madre e al fratello. Dopo aver neutralizzato i famigliari
inferendo loro percosse e immobilizzandoli, gli estranei avrebbero violen-
tato e ripetutamente accoltellato la richiedente. Questa, avendo perso co-
noscenza, si sarebbe riavuta in ospedale solo diverse ore più tardi. Al ri-
sveglio, l’interessata avrebbe appreso che in tale frangente il fratello
avrebbe perso la vita e che la madre aveva parimenti necessitato un rico-
vero.
Oltretutto, in ragione della violenza subita, il promesso sposo di A._______,
l’avrebbe ripudiata. Invero, il fatto di essere stata violentata l’avrebbe espo-
sta a discriminazioni, precludendole la possibilità di trovare un compagno
e quindi di creare una famiglia. In preda ad un grave sconforto, avrebbe
quindi optato – su decisione di una zia (cfr. verbale 2, pag. 8, D57 e segg.)
– per l’espatrio clandestino in D._______, una settimana dopo l’aggres-
sione. Qui, dopo aver raggiunto un’altra zia, avrebbe risieduto durante i
successivi anni. Sennonché, dopo nove anni, a seguito di un controllo le
autorità l’avrebbero rimpatriata in Somalia poiché priva dei permessi ne-
cessari. Obbligata a rientrare nel suo Paese d’origine, A._______ avrebbe
quindi fatto ritorno presso la madre, a C._______. Tuttavia, il pomeriggio
stesso del suo ricongiungimento con il genitore, diversi agenti governativi
(a mente della richiedente precedentemente affiliati ad Al Shabaab) si sa-
rebbero recati presso l’abitazione familiare per riscuotere una tassa; mal-
grado questi abbiano lasciato la casa una volta corrisposto l’importo pre-
teso, l’insorgente sarebbe rimasta traumatizzata dallo sguardo di uno degli
individui poiché avrebbe riconosciuto in lui uno degli autori dello stupro oc-
corso nove anni prima. La sera stessa, i malviventi avrebbero fatto ritorno
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all’abitazione senza trovare la richiedente, rifugiatasi precauzionalmente
da una conoscente. Concorde con la madre, l’interessata avrebbe dunque
deciso di trasferirsi in un altro quartiere; anche la madre, venduta la casa
di famiglia avrebbe cercato rifugio in un altro quartiere della capitale. Ciò
nonostante, quest’ultima avrebbe cominciato a ricevere messaggi e telefo-
nate minatorie dirette alla figlia (cfr. verbale 2, pag. 12, D90). Pertanto, su
consiglio della mamma e di una zia, A._______ sarebbe scappata definiti-
vamente dalla Somalia.
A.c Onde avvalorare la sua versione dei fatti, l’interessata ha versato agli
atti della procedura di prima istanza la seguente documentazione:
– copia del suo passaporto somalo;
– copia della sua carta d’identità somala.
B.
Con il progetto di decisione, la Segreteria di Stato della migrazione (di se-
guito: SEM), ha prospettato il respingimento della domanda di asilo. L’au-
torità di prima istanza ha tuttavia ritenuto inesigibile l’esecuzione dell’allon-
tanamento del richiedente l’asilo, da cui la contestuale ammissione provvi-
soria in Svizzera.
C.
Il 24 ottobre 2019, l’interessata, per il tramite della sua patrocinatrice, ha
trasmesso alla SEM un parere sulla bozza di decisione, limitandosi ad
esprimere il suo disappunto in merito alle conclusioni dell’autorità inferiore
ed affermando di prodigarsi, a comprova della veridicità di quanto allegato,
per produrre i messaggi di minaccia ricevuti dalla madre.
D.
Con decisione del 25 ottobre 2019, notificata il medesimo giorno, la SEM
ha respinto la succitata domanda d’asilo dell’interessata, ammettendola
tuttavia provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento.
E.
Il 6 novembre 2019, l’interessata è insorta contro detta decisione dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando
l’annullamento della medesima e la concessione dell’asilo; in subordine la
conferma dell’ammissione provvisoria. Contestualmente e con protesta di
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spese e ripetibili, di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudizia-
ria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tri-
bunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una
decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2.
Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né da motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente posta
al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto esse-
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re esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda di
asilo ed il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato.
5.
5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto le allegazioni dell’interes-
sata circa i motivi d’asilo come inverosimili poiché non sufficientemente
motivate. Anzitutto, le dichiarazioni secondo cui uno degli aggressori di
nove anni prima la cercherebbe e minaccerebbe tramite messaggi e tele-
fonate minatorie indirizzate alla madre, risulterebbero prive di consistenza.
Difatti, pur spiegando che l’uomo in questione era parente del capo del
quartiere e di conseguenza godeva di impunità per i suoi atti di delin-
quenza, la ricorrente avrebbe ammesso di non sapere per quale motivo
l’uomo volesse ucciderla. Confrontata con domanda specifica in merito,
A._______ si sarebbe dapprima limitata a riferire che il timore di essere
uccisa era stato sollevato dalla madre – la quale era più anziana era quindi
più accorta di lei – per poi ipotizzare che il malvivente potesse aver temuto
di essere denunciato per quanto commesso anni prima. In proposito, tutta-
via, l’interessata avrebbe sostenuto di non poterlo denunciare giacché, non
essendo sostenuta da un grande clan, avrebbe rischiato di essere incarce-
rata a sua volta. Proseguendo nella sua disamina, la SEM ha anche osser-
vato che a preciso quesito, la ricorrente non sarebbe stata capace di espli-
citare una risposta chiara e concreta relativamente al motivo che avrebbe
spinto il malvivente – asserito uomo di potere che pur conosceva il nuovo
domicilio della madre – a non cercare concretamente il contatto con lei.
In aggiunta, l’autorità inferiore ha ritenuto le allegazioni dell’insorgente irri-
levanti. In questo senso non vi sarebbe un timore fondato di essere sotto-
posta in futuro a misure persecutorie. Infatti, l’aggressione subita prima
dell’espatrio sarebbe un atto casuale, ascrivibile alla situazione di guerriglia
regnante in quel momento, e non diretto intenzionalmente nei confronti
dell’interessata; del resto, la concessione dell’asilo non avrebbe quale
scopo la riparazione di un torto subito. Anche lo stato di prostrazione pro-
vato dalla richiedente a motivo delle discriminazioni susseguenti lo stupro,
segnatamente l’impossibilità di creare una famiglia, sarebbe irrilevante poi-
ché non si tratterebbe di misure di un’intensità tale da rendere la sua esi-
stenza indegna di un essere umano, tanto più che ella godrebbe di un im-
portante sostegno famigliare. Pertanto, alla luce delle considerazioni di cui
sopra, l’autorità di prima istanza non ha riconosciuto la qualità di rifugiato
all’interessata ed ha respinto la sua domanda d’asilo.
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5.2 Con ricorso, l’insorgente ha contestato tali conclusioni. In particolare,
l’autorità inferiore avrebbe dovuto considerare la verosimiglianza anche te-
nendo conto della situazione generale di insicurezza regnante in Somalia,
aggiungendo altresì di aver correttamente spiegato le dinamiche che
l’avrebbero costretta a scappare nuovamente dal suo Paese d’origine. An-
che per quanto riguarda la rilevanza dei suoi motivi d’asilo, la richiedente
censura la decisione impugnata. Questa ritiene in primo luogo che sarebbe
esposta ad un rischio di nuove persecuzioni nel caso in cui rientrasse in
Somalia; in tal senso, quanto da lei subito sarebbe confacente
all’art. 3 LAsi, a maggior ragione ponendo la mente al fatto che tale dispo-
sizione prevederebbe espressamente di tenere conto dei motivi di fuga
specifici della condizione femminile. Nemmeno le pressioni psichiche alle-
gate andrebbero disattese poiché divenute insopportabili e dunque rilevanti
ai sensi della menzionata disposizione di legge. Ne conseguirebbe in defi-
nitiva che la decisione della SEM fonderebbe su di un accertamento ine-
satto e incompleto delle sue allegazioni, ragione per cui lo scrivente Tribu-
nale dovrebbe riconoscere la qualità di rifugiato e concedere l’asilo.
6.
6.1 A titolo preliminare codesto Tribunale esaminerà la censura formale
mossa dalla ricorrente in merito alla determinazione inesatta e incompleta
dei fatti rilevanti (cfr. supra consid. 5.2) in quanto la stessa potrebbe con-
durre alla cassazione della decisione ai sensi dell’art. 61 PA.
6.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am-
ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità
competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo
dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA,
art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l’autorità deve occuparsi del cor-
retto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documenta-
zione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridi-
che ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF
2012/21 consid. 5). V’è un accertamento inesatto quando la decisione si
fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e un accertamento incom-
pleto quando non è tenuto conto di tutte le circostanze giuridicamente rile-
vanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Ver-
waltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013,
n. 1043, pag. 369 segg.). In tale contesto il Tribunale è tenuto ad effettuare
d’ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella deci-
sione avversata (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA; MOSER/BEU-
SCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a
ed. 2013, n. 2.188). Qualora in sede ricorsuale vengano identificate delle
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carenze, la decisione va annullata ed il caso retrocesso all’autorità di prima
istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo ac-
certamento dei fatti (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.191,
sentenza del Tribunale D-5328/2019 del 24 ottobre 2019 consid. 5.4).
6.3 Nella fattispecie, il Tribunale osserva che nella decisione impugnata, la
SEM, dopo un esposto dei fatti determinanti, ha ponderato le dichiarazioni
rilasciate dalla ricorrente circa le asserite minacce proferite nei suoi con-
fronti, ritenendole inverosimili. In aggiunta, l’autorità in parola ha negato
l’esistenza di un timore fondato di persecuzioni future legate alla violenza
carnale raccontata dalla richiedente, oltre a ritenere irrilevanti in materia
d’asilo le discriminazioni evocate dalla medesima. Nondimeno, nel proprio
esposto la SEM si è astenuta dall’esaminare l’esistenza di un timore fon-
dato cagionato dalla sola condizione del sesso femminile in Somalia.
6.4 Orbene, tale questione appariva invero potenzialmente rilevante ai fini
della concessione dell’asilo. Ciò indipendentemente dalla verosimiglianza
delle allegazioni dell’interessata sugli aspetti analizzati nella decisione av-
versata, dalla rilevanza in materia d’asilo della violenza carnale subita
prima dell’espatrio verso l’D._______, nonché dalle asserite discrimina-
zioni subite una volta rimpatriata in Somalia. Difatti, questo Tribunale ha
già avuto modo di analizzare la condizione delle donne e delle ragazze in
caso di ritorno in Somalia, con una sentenza pubblicata quale sentenza di
riferimento (cfr. DTAF 2014/27). Giusta detta giurisprudenza, alla quale si
rinvia, in caso di rimpatrio diversi fattori possono favorire una situazione di
persecuzione mirata in ragione del sesso (ad esempio, stupri, infibulazioni
o matrimoni forzati). È segnatamente il caso se queste appartengono alla
categoria delle rifugiate interne così come ad un clan minoritario, oppure –
nel caso di donne e ragazze sole in Somalia – se sono nell’impossibilità di
beneficiare in Somalia della protezione di un membro della famiglia di
sesso maschile (cfr. consid. 5.2 e segg.).
6.5 Conseguentemente, alla luce delle motivazioni di cui sopra, si delinea
in casu una violazione del principio inquisitorio. In tal senso, l’autorità di
prima istanza ha inspiegabilmente tralasciato importanti elementi concer-
nenti la situazione personale dell’insorgente. La decisione si àncora per-
tanto su presupposti non conformi agli atti e lascia trasparire l’omissione di
circostanze potenzialmente decisive, cosa che non può essere tutelata da
questo Tribunale.
6.6 Ciò detto, in concreto si necessita dunque di passare in rivista – con
riguardo alla summenzionata giurisprudenza – la situazione personale e
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famigliare dell’insorgente onde determinare se la stessa presenti effettiva-
mente elementi di criticità tali da giustificare, per la ricorrente, un fondato
timore di subire una persecuzione futura.
7.
Pertanto il ricorso è accolto, la decisione del 25 ottobre 2019 è annullata e
gli atti di causa sono ritrasmessi alla SEM affinché la stessa proceda, in
termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l’istruttoria e a pro-
nunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente
sentenza.
Su tali presupposti non vi è necessità di passare in rivista le restanti cen-
sure ricorsuali.
8.
Visto l’esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali
(art. 63 cpv. 1 PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi
priva di oggetto. Non sono inoltre attribuite indennità ripetibili.
9.
La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 25 ottobre 2019 è annullata
e gli atti le sono retrocessi affinché abbia a procedere ai sensi dei conside-
randi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non sono accordate indennità ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Data di spedizione: