B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5847/2012
S e n t e n z a d e l 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 7 novembre 2012 / N [...].
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Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 22 ottobre 2012
in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha
rimesso al ricorrente al momento della domanda e mediante il quale lo ha
reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro dell'istanza, un documento d'identità o di viaggio, con commina-
toria che in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili
non si entra nel merito della domanda d'asilo;
i verbali di audizione del 29 ottobre 2012 (di seguito: verbale 1) e del
7 novembre 2012 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 7 novembre 2012, notificata al ricorrente oral-
mente il giorno stesso (cfr. act. A 11/1);
il ricorso del 9 novembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di
entrata: 12 novembre 2012);
l'incarto dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) in data 12 novembre 2012;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
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che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); che è pertanto legittimato ad aggravar-
si contro di essa;
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sen-
si dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato
non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sommaria, il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino algerino, di essere nato a B._______ (Algeria) e di averci
vissuto dall'infanzia fino al giorno dell'espatrio (cfr. verbale 1, pagg. 3
seg.);
che il richiedente avrebbe lasciato il suo Paese partendo da C._______
nascosto in un container che sarebbe stato imbarcato; che una volta
giunto al porto di D._______ (Francia) sarebbe uscito dal container e si
sarebbe diretto in bus fino a E._______ (Francia) e in seguito avrebbe
raggiunto la Svizzera il 22 ottobre 2012, dove ha depositato domanda
d'asilo il giorno stesso (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.);
che nella decisione impugnata l'UFM ha considerato, da un lato, che il ri-
corrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo al-
cun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e
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c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio
ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi
fosse realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente non ha fornito alcun nuovo elemento
giustificante la mancata consegna dei documenti ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che egli ha spiegato di avere tentato di
contattare i familiari in patria per farsi spedire il passaporto e la carta
d'identità ma che purtroppo essi non sarebbero stati in grado di trovarli;
che inoltre, trovandosi egli in Svizzera, non sarebbe possibile farsi
rilasciare un documento d'identità; che quindi egli si troverebbe in una
situazione di oggettiva impossibilità, motivo per cui sussisterebbero
ragioni scusabili per la mancata consegna dei documenti e di
conseguenza l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della domanda
d'asilo;
che, per quanto riguarda i motivi d'asilo, l'insorgente allega di essere
espatriato a causa delle difficoltà riscontrate nell'ambito della sua
professione di cantante; che in primo luogo in Algeria vi sarebbero delle
lacune legislative in materia di lavoro degli artisti; che suo padre non
avrebbe accettato la professione considerandola contraria alla religione;
che per giunta il suo produttore non avrebbe rispettato i suoi diritti e lo
avrebbe anche minacciato di atti violenti; che egli non avrebbe potuto
sperare nel sostegno delle autorità a causa delle discriminazioni alle quali
gli artisti sarebbero costantemente sottoposti; che egli fuggendo dal
Paese ha voluto salvare la sua vita e proteggere la sua famiglia da
possibili ritorsioni;
che nel ricorso l'insorgente sostiene inoltre che, comunque, l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Algeria non sarebbe ragionevolmente esigibile
in quanto una probabile allergia gli provocherebbe acne e forti pruriti; che
inoltre nel Paese dominerebbero l'ingiustizia, il terrorismo e la violenza;
che in conclusione il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una
nuova decisione e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
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provvisoria nel caso in cui non gli venisse concesso l'asilo; che ha altresì
presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle
presunte spese processuali con protesta di spese e ripetibili;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibid., consid. 6);
che nel caso concreto il ricorrente, a distanza di quasi un mese dalla pre-
sentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri;
che il suo passaporto e la sua carta d'identità si troverebbero al suo do-
micilio in patria (cfr. verbale 1, pag. 5);
che sia durante la prima che la seconda audizione egli ha dichiarato di
non avere ancora intrapreso nulla per procurarsi detti documenti malgra-
do il sollecito dell'auditore a voler ossequiare il suo obbligo di collaborare;
che egli si è limitato a dire di non potere uscire dal centro e di non avere i
mezzi per mettersi in contatto con chi potrebbe procurargli i documenti;
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che argomentazioni come quelle addotte quo al possesso di documenti
risultano inattendibili;
che comunque, già le dichiarazioni fornite fino dall'inizio lasciano intende-
re una scarsa disponibilità del richiedente a voler fornire i documenti ri-
chiesti;
che per giunta, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, ai
quali considerandi si rimanda, le dichiarazioni dell'interessato circa il vi-
aggio verso la Svizzera risultano alquanto vaghe e sbrigative e non pos-
sono in alcun modo essere ritenute plausibili;
che vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa il viaggio e il possesso di documenti, il Tribunale ha ragio-
ne di concludere che egli li dissimuli per i bisogni della causa;
che, di conseguenza, non avendo né esibito un documento d'identità né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno del-
la qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di
non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi non-
ché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle perse-
cuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire il-
legittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che in sede di audizione l'interessato ha dichiarato di essere espatriato e
di avere chiesto asilo in Svizzera a causa dei problemi avuti con il suo
produttore, il quale gli avrebbe dapprima promesso di registrare il suo al-
bum ma che in seguito avrebbe deciso di dare la precedenza a un altro
cantante; che in occasione di questi litigi l'insorgente e il suo produttore si
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sarebbero anche rivolti delle minacce; che per giunta questo produttore
avrebbe tentato di rovinargli la carriera e di non farlo partecipare alle se-
rate (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 4 seg.); che inoltre, a suo di-
re, in Algeria gli artisti sarebbero perseguitati e a volte rischierebbero an-
che la vita; che la gente li considererebbe ricchi poiché alcune volte riu-
scirebbero a partecipare a trasmissioni televisive (cfr. verbale 2, pag. 4);
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argo-
menti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a
quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della do-
manda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che in particolare il richiedente in alcun modo ha sostanziato l'affermazio-
ne secondo cui nel suo Paese gli artisti sarebbero perseguitati e rischie-
rebbero la vita; che lo stesso vale per le allegazioni ricorsuali secondo cui
suo padre non avrebbe accettato la sua professione per questioni religio-
se o che egli fuggendo dal Paese intendeva anche proteggere la sua fa-
miglia da eventuali ritorsioni;
che per giunta, le dichiarazioni concernenti i problemi con il suo
produttore sono vaghe e presentano importanti discrepanze; che ad
esempio, come giustamente ritenuto dall'autorità inferiore, in occasione
della prima audizione il richiedente ha asserito che l'ultimo litigio con il
produttore avrebbe avuto luogo circa un mese prima del suo espatrio e
che in seguito non avrebbe più avuto contatti con lui (cfr. verbale 1,
pag. 6); che invece durante la seconda audizione l'interessato ha
dichiarato che l'ultima telefonata con il produttore avrebbe avuto luogo
due giorni prima dell'espatrio (cfr. verbale 2, pag. 4); che per il resto si
rimanda ai considerandi della decisione impugnata;
che per giunta, a prescindere dall'inverosimiglianza del racconto, a mente
di questo Tribunale i motivi elencati dal ricorrente in sede di audizione a
sostegno della sua domanda d'asilo non presentano alcun elemento di
rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi; che infatti simili problemi legati all'attività
professionale non costituiscono, e manifestamente, un motivo rilevante ai
sensi della citata disposizione;
che di conseguenza l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto che l'inte-
ressato non ha la qualità di rifugiato giusta l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accer-
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tamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgen-
te;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8 con-
sid. 5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso l'Algeria possa viola-
re l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizze-
ra del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo sta-
tuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (di-
vieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in
patria al rischio reale e immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fonda-
mentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della conven-
zione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o de-
gradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il richiedente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF
2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giu-
sta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allon-
tanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2
LAsi);
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che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è caratterizzata da guer-
ra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della po-
polazione nell'integralità del territorio nazionale (cfr. tra le altre Sentenza
del Tribunale amministrativo federale E-230/2008 del 18 settembre 2012,
consid. 9.1);
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, scola-
rizzato e vanta anche un'esperienza lavorativa quale cantante; che inoltre
egli in patria dispone di una rete sociale e familiare (cfr. verbale 1, pagg. 3
seg.);
che circa gli allegati problemi di acne e prurito dovuti a una probabile
allergia, il Tribunale costata che il richiedente non ha prodotto alcun
documento a riguardo; che inoltre in alcun modo egli ha esposto le
ragioni per cui un simile problema non potrebbe essere curato nel suo
Paese di origine; che per il resto l'insorgente non ha preteso nel gravame
di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua
ammissione provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24)
senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una
permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il suo
Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in rela-
zione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi), potendo egli, usando della necessaria diligenza,
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34
consid. 12);
che in sunto ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammis-
sibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa ese-
cuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità infe-
riore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e
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inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: