B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5850/2017
Sen t en z a d e l 3 a p r i l e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Muriel Beck Kadima, Daniela Brüschweiler,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Siria,
patrocinato dall’avv. Michael Steiner,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 19 settembre 2017 / N (…).
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Fatti:
A.
L’interessato, cittadino siriano di etnia curda originario del governatorato di
al-Hasaka, è espatriato nel maggio del 2013 per recarsi nel Kurdistan ira-
cheno, ove sarebbe stato ospitato in un campo profughi sino al suo viaggio
verso l’Europa svoltosi nell’autunno del 2015. Giunto in Svizzera l’8 novem-
bre del 2015, egli ha depositato una domanda d’asilo il giorno medesimo
(cfr. atto A4, pag. 2 e seg.).
Sentito sui motivi alla base della stessa, A._______ ha innanzitutto preci-
sato di essersi trasferito a Damasco dopo il nono anno di scuola e di aver
effettuato parte dei suoi studi nella capitale, salvo poi dover abbandonare
la regione a causa dello scoppio della guerra civile nel 2011. Proprio nel
corso di tale anno, a seguito di una modifica legislativa, il richiedente asilo
avrebbe ricevuto la cittadinanza siriana. Tornato ad Al-Malikiyah, l’interes-
sato avrebbe preso parte a numerose manifestazione in favore delle auto-
nomie curde integrando un gruppo politico giovanile facente capo al Partito
Democratico del Kurdistan (PDKS). Sennonché, in un’occasione le forze di
sicurezza sarebbero intervenute attaccando i manifestanti a colpi di man-
ganello e ferendo il richiedente asilo ad un occhio. In tale contesto, due
suoi amici intenti a manifestare con lui sarebbero stati arrestati. Tali avve-
nimenti lo avrebbero reso cosciente di vivere sotto un regime dittatoriale e
di non disporre di alcuna libertà. Il richiedente asilo avrebbe ciò nonostante
continuato a partecipare ai movimenti di protesta. In seguito, si sarebbe
però visto notificare una convocazione per svolgere il servizio militare. Più
precisamente, il documento recapitatogli lo avrebbe invitato a presentarsi
presso le autorità competenti onde ottenere il libretto militare. A suo dire
una tale ingiunzione avrebbe condotto direttamente ad un suo recluta-
mento nell’esercito. Non darvi seguito sarebbe del resto equivalso ad es-
sere considerato latitante rischiando di venir arrestato ad ogni posto di con-
trollo. Tre giorni dopo egli si sarebbe dunque diretto nel vicino Iraq ove si
sarebbe successivamente arruolato nei Peshmerga (cfr. atto A22, pag. 2 e
seg.).
A sostegno della sua domanda egli ha versato agli atti la seguente docu-
mentazione:
– carta d’identità siriana rilasciata il 29.12.2011;
– attestati scolastici;
– copia libretto di famiglia;
– carta studente dell’Università di al-Hasaka;
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– convocazione militare;
– carta di membro dei Peshmerga iracheni.
B.
Con decisione del 19 settembre la Segreteria di Stato della migrazione (di
seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo pronunciando con-
testualmente l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera, salvo però
ammetterlo provvisoriamente per causa d’inesigibilità dell’esecuzione dello
stesso.
C.
Il 16 ottobre 2017 (cfr. tracciamento degli invii), il ricorrente è insorto dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), richiedendo
in limine l’accesso completo gli atti A12 e A19 dell’incarto della SEM o
eventualmente il diritto di essere sentito al riguardo; contestualmente la
concessione di un congruo termine per completare il gravame; nel merito
l’annullamento della decisione impugnata e la retrocessione degli atti
all’autorità di prima istanza per un nuovo accertamento dei fatti e l’emana-
zione di una nuova decisione; in subordine la concessione dell’asilo previo
riconoscimento dello statuto di rifugiato; ancora, una domanda di assi-
stenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo, i tutto con protesta di spese e ripetibili.
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente ha nuovamente prodotto copia della
convocazione militare con relativa traduzione in tedesco.
D.
Con decisione incidentale del 7 novembre 2017, il Tribunale ha accolto la
domanda di assistenza giudiziaria trasmettendo nel contempo il gravame
alla SEM segnatamente per la trattazione della domanda di compulsazione
degli atti.
E.
Nel frattempo, l’insorgente, il 9 novembre 2017 ha prodotto un attestato del
Movimento dei Giovani Curdi (TCK) e delle foto di una manifestazione in
favore della causa curda.
F.
Con osservazioni del 15 novembre 2017 la SEM si è innanzitutto espressa
sulla richiesta di accesso agli atti presentata dal ricorrente. In seguito ha
preso puntualmente posizione a riguardo di uno degli argomenti di merito
sollevati in sede ricorsuale.
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Pagina 4
G.
Il 24 novembre 2017 l’interessato ha trasmesso al Tribunale un attestato
del Partito Democratico dei curdi in Siria (Alparty), un’ulteriore fotografia di
una manifestazione svoltasi in Svizzera e l’output dell’attestato TCK.
H.
La presa di posizione della SEM è stata trasmessa al ricorrente dal Tribu-
nale il 5 dicembre 2017.
I.
Il 20 dicembre l’insorgente ha presentato la propria replica, producendo
anche i seguenti mezzi di prova:
– mandato di cattura dell’8 novembre 2014 con traduzione in tedesco;
– foglio di legittimazione per Ajnabi;
– busta di trasmissione.
J.
Con decisione incidentale del 22 gennaio 2018 il Tribunale ha trasmesso
al ricorrente una copia parzialmente anonimizzata del atto A12, conceden-
dogli facoltà di presentare le proprie osservazioni al riguardo e riservandosi
ulteriori valutazioni circa l’eventuale violazione dell’obbligo di costituire un
incarto completo.
K.
Il 6 febbraio 2018 il richiedente asilo ha presentato le proprie valutazioni al
riguardo.
L.
Con ulteriore ordinanza del 13 febbraio 2018 il Tribunale ha sottoposto alla
SEM i succitati inoltri del ricorrente.
M.
La SEM si è espressa in merito il 26 febbraio 2018.
N.
Lo scambio scritti si è concluso con la duplica dell’insorgente del 19 marzo
2018.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni
transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione
per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31
LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità
(art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Giusta l’art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell’art. 6 LAsi e
dell’art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un’altra lingua, il procedimento
può svolgersi in tale lingua.
In casu, la decisione impugnata è stata emanata in italiano, mentre il ri-
corso è stato trasmesso in tedesco. La presente sentenza è pertanto re-
datta in italiano.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina-
deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4.
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Il ricorrente lamenta in primo luogo una violazione del diritto di consultare
gli atti e del diritto di essere sentito. Sempre in limine, censura un accerta-
mento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
4.1 L’autorità di prima istanza avrebbe negato all’insorgente la facoltà di
consultare l’atto A12, classificato quale rapporto di polizia sul sequestro
della carta d’identità. Senza accedere agli atti non sarebbe tuttavia chiaro
quale autorità ed in che circostanze abbia sequestrato suddetto docu-
mento. Allo stesso modo, l’autorità intimata, paginando l’atto A19 quale
“inoltro documenti” avrebbe violato il suo obbligo di costituire un incarto
completo, dal momento che sulla base di una tale formulazione non sa-
rebbe possibile determinare di quali documenti si tratti e se gli stessi siano
stati o meno assunti agli atti come mezzi di prova. Del resto anche circa il
mezzo di prova prodotto dall’insorgente a riprova della convocazione dietro
comminatoria penale, la SEM si sarebbe limitata a catalogarlo come “do-
cumento militare”. Una violazione del diritto si essere sentito sarebbe del
resto deducibile anche dal fatto che l’autorità inferiore non avrebbe chiarito
in modo completo quanto intensivamente il ricorrente fosse politicamente
attivo, segnatamente nell’ambito del movimento giovanile da lui citato.
Questi avrebbe ad esempio dichiarato di aver partecipato a diverse mani-
festazioni durante le quali le forze di sicurezza avrebbero arrestato due
suoi amici. Oltremodo, nella decisione impugnata nemmeno sarebbe stata
menzionata la prolungata attività dell’insorgente in seno al gruppo politico
giovanile facente capo al PDKS e ciò nonostante questi abbia espressa-
mente sottolineato il suo timore fondato in corso di procedura. Pertanto la
SEM avrebbe ripetutamente violato il suo diritto ad essere sentito. D’altro
canto, questa stessa mancanza sarebbe costitutiva di un accertamento
inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. L’autorità inferiore
avrebbe infatti manifestamente tralasciato gli elementi addotti dall’insor-
gente. Questa avrebbe tuttavia dovuto effettuare ulteriori chiarimenti, se-
gnatamente svolgendo un audizione complementare e traducendo in ma-
niera completa il mezzo di prova presentato. Eventualmente la SEM
avrebbe potuto richiedere al ricorrente asilo di presentare una traduzione
dello stesso. Non però accontentarsi della trasposizione improvvisata svol-
tasi nell’ambito dell’audizione comportante un rischio di errore raddoppiato
(essendo stato il documento dapprima tradotto dall’interessato dall’arabo
in kurmanci e successivamente da tale lingua al francese). Allo stesso
modo, anche il fatto che la SEM si sia concentrata sul vissuto dell’insor-
gente in Iraq e non sui motivi d’asilo relativi al suo paese d’origine impli-
cherebbe una violazione dell’obbligo di delucidare la fattispecie.
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4.2 Nella propria risposta, l’autorità intimata ha sottolineato in primo luogo
che per quanto riguarda l’atto A12, si tratterebbe di un rapporto della polizia
cantonale zurighese circa l’autenticità della carta d’identità del ricorrente;
rapporto che avrebbe concluso quanto all’assenza di indizi di contraffa-
zione. Lo stesso non avrebbe pertanto avuto alcuna influenza sulla ver-
tenza e qualora vi fosse la necessità di visionarlo nella sua integrità occor-
rerebbe rivolgersi alla menzionata autorità cantonale. Altresì, circa l’atto
A19, ossia la lettera per il cui tramite l’insorgente avrebbe trasmesso i
mezzi di prova, andrebbe rilevato che gli stessi sarebbero stati catalogati
nell’atto seguente, A20. Sempre a tal proposito, ma si capirebbe del resto
in che modo possano sorgere delle ambiguità sulla denominazione “docu-
mento militare” della quale avrebbe fatto uso lo stesso ricorrente nella sua
missiva ed essendo del resto l’unico mezzo di prova di tale genere versato
agli atti.
4.3 Con ulteriori osservazioni, l’insorgente ha addotto che le risultanze del
rapporto di cui all’atto A12 non sarebbero affatto ininfluenti, dal momento
che l’assenza di indizi di falsificazione contribuirebbe a rendere verosimile
la sua versione dei fatti. Sarebbe del resto assurdo che il ricorrente debba
rivolgersi alle autorità cantonali visto che a causa dell’arbitraria ed irrego-
lare impaginazione non sarebbero accessibili le informazioni necessarie
per determinare quale sia l’autorità competente. Circa l’atto A19, ha prose-
guito il ricorrente, un corretta classificazione avrebbe potuto evitare inutili
dispendi e confusioni. La citazione del doc. 6 come “documento militare”
renderebbe oltremodo palese che l’autorità intimata non lo avrebbe valu-
tato sufficientemente. Dopo aver ricevuto per consultazione dal Tribunale
l’atto A12, l’insorgente ribadisce che l’agire della SEM avrebbe causato una
seria violazione del suo diritto di essere sentito. A suo dire, concedere gli
atti in consultazione solo in sede ricorsuale, o lasciare che sia il Tribunale
a farlo, sarebbe una prassi inutilmente gravosa e vieppiù diffusa. Dopo
avere richiamato la natura del diritto di essere sentito, il ricorrente conclude
il suo esposto citando una sentenza del Tribunale, a suo dire caso appa-
rentabile al presente.
5.
5.1 Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito, disciplinato
dall’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Sviz-
zera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende il diritto per l’interessato
di consultare l’incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esi-
gerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle
relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF
135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3).
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Pagina 8
5.2 Per quanto attiene alla procedura amministrativa federale, il diritto di
essere sentito è regolamentato agli art. 26-28 PA. L’art. 26 cpv. 1 PA pre-
vede il diritto della parte o del suo rappresentante di consultare gli atti di
procedura, segnatamente tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett.
b) e le copie delle decisioni notificate (lett. c). Pertanto, documenti con va-
lore probatorio che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione
sottostanno sempre al principio del diritto di consultazione (cfr. Giurispru-
denza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di
asilo [GICRA] 1994 n. 1 consid. 3a in fine) ed un eventuale rifiuto deve
essere fondato sull’art. 27 PA. Il diritto di esaminare gli atti può essere ne-
gato solamente se un interesse pubblico o privato importante esiga l’osser-
vanza del segreto per i documenti richiesti (cfr. art. 27 PA). In pari eventua-
lità gli atti di causa non concessi in compulsazione possono tuttavia essere
adoperati contro la parte in causa soltanto qualora l’autorità gliene abbia
comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale concedendogli
la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (cfr. art. 28 PA).
5.3 L’obbligo di costituire un incarto completo (Aktenführungspflicht), op-
ponibile alle autorità amministrative, è il corrispettivo al diritto di consulta-
zione dell’incarto (cfr. DTF 138 V 218 consid. 8.1.2; 130 II 473 consid. 4.1;
124 V 372 consid. 3b; 124 V 389 consid. 3a). La violazione dell’obbligo di
costituire un incarto completo può infatti apportare pregiudizio al diritto di
essere sentito delle parti (cfr. DTF 115 Ia 97 consid. 4). Tale prerogativa è
inoltre imposta all’autorità anche dallo stesso principio inquisitorio (cfr.
KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: Waldmann/Weissenberger (ed.),
Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, Art. 12 n° 42; SVR 2011 IV Nr. 44
[TF 8C_319/2010] consid. 2.2.2). L’autorità è segnatamente tenuta a costi-
tuire ed a mantenere un incarto completo durante tutto il corso del proce-
dimento, in modo da poter dar seguito ad eventuali richieste di consulta-
zione delle parti ed a facilitare la trasmissione in seconda istanza. Nell’in-
serto deve essere registrato tutto ciò che riguarda la fattispecie (cfr. DTF
124 V 372 consid. 3b; 115 Ia 97 E. 4c).
5.4 Ulteriore corollario del diritto di essere sentito è il cosiddetto “obbligo di
motivazione”, previsto espressamente anche all’art. 35 PA. Al diritto della
parte d’esprimersi prima della pronuncia di una decisione, è infatti indisso-
ciabilmente legato anche l’obbligo per l’autorità decidente di tenere conto
ed apprezzare i fatti determinanti, ciò che deve apparire nella motivazione
della decisione e costituisce presupposto essenziale per la verifica della
fondatezza della stessa sia per le parti che per l’autorità di ricorso. Per
adempire a tali esigenze, è necessario che l’autorità menzioni, quanto-
meno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto
D-5850/2017
Pagina 9
essenziali, ossia che si confronti con le circostanze fattuali da giudicare in
concreto. In altri termini, è imprescindibile che l’autorità riporti i motivi che
l’hanno guidata e sui quali essa ha fondato la sua decisione di modo che
l’interessato possa rendersi conto della portata della stessa ed impugnarla
in piena cognizione di causa (cfr. DTF 136 I 184 consid. 2.2.1, 136 I 229,
GICRA 2006 n°4 consid. 5, GICRA 2004 n° 38).
5.5 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui viola-
zione implica, di principio, l’annullamento della decisione impugnata, a pre-
scindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid.
3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5). Una violazione di
questo diritto fondamentale da parte dell’autorità di prima istanza non com-
porta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annulla-
mento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione
grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all’autorità
inferiore allorquando un tale sanzione costituirebbe una mera formalità,
provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso
interesse della parte interessata ad un’evasione celere della causa (DTF
137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza
e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata
se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti
ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d’esame
dell’autorità d’esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale
ambito, la cognizione dell’autorità ricorsuale non va esaminata in maniera
astratta ma in base all’oggetto della controversia nel caso concreto (cfr.
WALDMANN/BICKEL in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar
VwVG, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119). Trasposto in materia d’asilo, tale prin-
cipio implica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una
violazione del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano
nella sfera del potere di apprezzamento dell’autorità inferiore dal momento
che non dispone della facoltà di controllare l’opportunità delle decisioni di
prima istanza (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3). Ciò non è tuttavia il caso per
quanto concerne l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi
d’asilo, non trattandosi infatti di questioni discrezionali ma di nozioni giuri-
diche soggette al libero controllo del Tribunale (cfr. THOMAS SEGESSEN-
MANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13,
pag. 11-20; si veda anche sentenza del Tribunale D-410/2017 del 18 luglio
2017 consid. 5.2).
6.
Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio.
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Pagina 10
Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accerta-
mento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in re-
lazione con l’art. 12 PA). In concreto, l’autorità deve occuparsi del corretto
e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione
necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridica-
mente rilevanti ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo
(cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l’autorità si serve, se
necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni o testi-
monianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D’un lato,
v’è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti
incorretti e non conformi agli atti, e dall’altro lato, v’è un accertamento in-
completo dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto
giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.). Qualora in sede
ricorsuale vengano identificate delle carenze in tal senso, la decisione va
annullata ed il caso retrocesso all’autorità di prima istanza, di modo che
questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti
(cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenza del Tribunale D-1443/2016
del 22 febbraio 2017 consid. 4.2).
7.
7.1 In specie, per quanto concerne la mancata trasmissione, da parte della
SEM, dell’atto A12, occorre ammettere che, a prescindere dal fatto di sa-
pere se le condizioni di diniego di cui all’art. 27 PA fossero o meno adem-
piute, alla luce della trasmissione, da parte del Tribunale, del succitato rap-
porto di polizia (cfr. supra consid. J), nonché della successiva ampia facoltà
di esprimersi concessa al ricorrente, quand’anche vi fosse stata una viola-
zione del diritto di essere sentito, la stessa si potrebbe di principio consi-
derare sanata. D’altronde, circa l’asserita violazione dell’obbligo di costi-
tuire un incarto completo, va osservato come il dossier della SEM paia ri-
spettare le esigenze minime in termini di accuratezza di impaginazione e
di conservazione degli atti. Sia quel che sia, nel presente caso la questione
di sapere se vi sia o meno una violazione del diritto di essere sentito per le
suddette ragioni può rimanere inevasa dal momento che, nella decisione
impugnata, la SEM ha tralasciato alcuni aspetti rilevanti per il giudizio.
7.2 Innanzitutto, al momento di elencare preliminarmente i motivi d’asilo di
cui il richiedente si è avvalso in corso di procedura (cfr. decisione avver-
sata, pag. 2, pt. I), l’autorità di prima istanza ha omesso ogni riferimento
alla sua partecipazione a manifestazioni di protesta contro il regime. Se è
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Pagina 11
poi vero che ha affrontato brevemente la questione in seguito (cfr. deci-
sione avversata, pag. 3, pt. II.1), è altresì innegabile che lo abbia fatto uni-
camente di transenna e senza confrontarsi in alcun modo con l’arresto di
due suoi amici e con il suo ferimento, contingenze da lui ascritte a tale
contesto e che avrebbero forzatamente meritato un esame, sia esso sotto
l’aspetto della verosimiglianza o della rilevanza in materia d’asilo. Oltre-
modo, come lo ha rettamente constatato l’insorgente, nella decisione av-
versata non è fatta alcuna menzione del fatto che la sua partecipazione a
dette proteste si sarebbe svolta nell’ambito di una sua affiliazione ad un
gruppo politico giovanile dipendente dal PDKS e ciò nonostante il fatto che
quest’ultimo abbia quantomeno implicitamente associato tale circostanza
alla sua richiesta di protezione (cfr. atto A22, pag. 4-5). Le questioni non
possono peraltro considerarsi disgiunte dal momento che proprio le attività
politiche pregresse possono contribuire a rendere rilevante la renitenza alla
leva (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6-7). Così facendo, la SEM è venuta meno
all’obbligo di motivare la decisione, violando pertanto il diritto di essere sen-
tito dell’insorgente.
7.3 Su questi medesimi presupposti, v’è ora da chiedersi se le succitate
carenze nella decisione del 19 settembre 2017 non siano altresì indicatori
di una violazione del principio inquisitorio. Il fatto che l’autorità intimata ab-
bia tralasciato tali aspetti può infatti sottintendere anche un accertamento
incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. Ad ogni modo, nel caso in
esame l’obbligo di accertare d’ufficio i fatti è messo in crisi anche da un
ulteriore aspetto. Nel corso della procedura di prima istanza, l’insorgente
ha infatti prodotto un mezzo di prova a suo dire emesso dalle autorità mili-
tari siriane. Ora, giusta l’art. 8 LAsi, l’autorità può esigere dal richiedente
asilo che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti
in una lingua straniera. Nonostante la formulazione potestativa, quando i
mezzi di prova in questione risultano utili per il giudizio, l’autorità è tenuta
a richiedere la traduzione o a tradurre essa stessa i documenti in questione
in ossequio al principio inquisitorio (cfr. art. 33a cpv. 4 PA; PATRICA EGLI, in:
Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n.
29 ad art. 33a). In casu l’autorità intimata si è però astenuta dal richiedere
una traduzione in una lingua ufficiale svizzera. Dagli atti non risulta inoltre
che abbia proceduto essa stessa a tradurre il doc. 6 in modo sufficiente-
mente dettagliato. Certo, in sede di audizione il ricorrente ha proposto ver-
balmente una trasposizione del contenuto in kurmanci, poi verbalizzata in
francese dall’auditore previo intervento dell’interprete (cfr. atto A22, pag.
6). Da un’analisi prima facie del testo in lingua originale, si comprende tut-
tavia chiaramente che da un punto di vista contenutistico quanto verbaliz-
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zato non corrisponde al tenore del documento. Lo stesso non richiede in-
fatti al ricorrente di presentarsi per ritirare il libretto militare bensì di com-
parire presso la locale autorità militare per il reclutamento già munito di
detto libretto di servizio (cfr. atto A20, doc. 6). Nel complesso, si palesa
dunque anche una violazione del principio inquisitorio dettata dalla man-
cata traduzione del mezzo di prova e dal fatto che l’autorità intimata in sede
decisionale si sia con ogni probabilità basata su di un contenuto non corri-
spondente agli atti.
8.
Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 19 settembre
2017 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all’autorità inferiore (art.
61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv.
1 Cost.), a completare se del caso l’istruttoria ed a pronunciare una nuova
decisione. Conto tenuto in particolare della difformità tra il contenuto del
mezzo di prova prodotto (cfr. atto A20, doc. 6) e quanto addotto dall’insor-
gente, l’autorità di prima istanza resta libera di rimettere in discussione la
verosimiglianza del racconto da lui offerto. Qualora dall’istruttoria dovesse
delinearsi una versione ossequiante ai criteri di cui all’art. 7 LAsi, la SEM è
chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla rilevanza in materia d’asilo, te-
nendo in debita considerazione l’insieme degli elementi e dei mezzi di
prova addotti dall’interessato. Dapprima esaminerà se le presunte attività
politiche di quest’ultimo siano state tale da esporlo ad una catalogazione
quale oppositore ed in seguito valuterà se detti presupposti implichino o
meno un rischio di sanzioni per renitenza aggravate o sproporzionata-
mente severe per uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 con-
sid. 5, in particolare consid. 5.9). Se ciò non dovesse essere il caso l’auto-
rità di prima istanza avrà premura di emanare una decisione negativa suf-
ficientemente motivata ed elencante l’insieme delle circostanze fattuali da
giudicare.
9.
Visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA). Il Tribunale aveva comunque accolto la domanda di con-
cessione dell’assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 7 novem-
bre 2017.
10.
Giusta l’art. 64 PA, l’autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per
le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte
vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla
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Pagina 13
causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili de-
vono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una
nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta
alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa
l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispe-
cie, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per spese ripetibili è
fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in
CHF 1’650.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA com-
presi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 14
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 19 settembre 2017 è an-
nullata e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia di una
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 1’650.– a titolo di
indennità ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
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