B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5851/2012
S e n t e n z a d e l 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Christa Luterbacher;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 novembre 2012 / N [...].
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Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 15 ottobre 2012
in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha
rimesso al ricorrente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso at-
tento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inol-
tro dell'istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria
che in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili non si
entra nel merito della domanda d'asilo;
i verbali di audizione del 23 ottobre 2012 (di seguito: verbale 1) e del
5 novembre 2012 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 5 novembre 2012, notificata al ricorrente oral-
mente il giorno stesso (cfr. act. A 10/1);
il ricorso del 9 novembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 12 novembre 2012);
l'incarto dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) in data 12 novembre 2012;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
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che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); che è pertanto legittimato ad aggravar-
si contro di essa;
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sen-
si dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato
non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sommaria, il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino algerino, di essere nato ad Algeri e di averci vissuto
dall'infanzia fino al giorno dell'espatrio (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.);
che il richiedente avrebbe lasciato il suo Paese dall'aeroporto di Algeri,
munito del suo passaporto, fino a C._______ (Egitto); che cinque giorni
dopo avrebbe dovuto rientrare in Algeria facendo scalo a D._______ (Ita-
lia); che tuttavia, una volta sceso dall'aereo a D._______, sarebbe riuscito
a saltare una recinzione dell'aeroporto; che in seguito, si sarebbe diretto,
dapprima a piedi e in seguito in taxi, alla stazione di E._______, dalla
quale avrebbe preso un treno per Milano e in seguito raggiunto la Svizze-
ra il 15 ottobre 2012, dove ha depositato domanda d'asilo il giorno stesso
(cfr. verbale 1, pagg. 6 seg.);
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che nella decisione impugnata l'UFM ha considerato, da un lato, che il ri-
corrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo al-
cun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e
c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio
ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi
fosse realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente non ha fornito alcun nuovo elemento
giustificante la mancata consegna dei documenti ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che egli ha spiegato di avere tentato di
contattare i suoi familiari in Algeria per farsi inviare la carta d'identità ma
nessuno avrebbe risposto alle sue telefonate; che inoltre trovandosi in
Svizzera non sarebbe possibile farsi rilasciare un documento d'identità;
che quindi egli si troverebbe in una situazione di oggettiva impossibilità,
ragione per cui la mancata consegna dei documenti andrebbe
considerata giustificata e di conseguenza l'UFM avrebbe dovuto entrare
nel merito della domanda d'asilo;
che, per quanto riguarda i motivi d'asilo, l'insorgente allega che in patria
avrebbe problemi in famiglia a causa di un'eredità e inoltre sarebbe sotto-
posto alle minacce di un suo creditore a causa di un debito che egli non
sarebbe in grado di saldare; che egli non potrebbe affidarsi alla protezio-
ne dello Stato in quanto regnerebbero corruzione e insicurezza; che per
giunta, come peraltro avrebbe già indicato in sede di seconda audizione
nonostante questo non sia stato verbalizzato, in patria la polizia lo sta-
rebbe cercando su richiesta del suo creditore;
che nel ricorso l'insorgente sostiene inoltre che, comunque, l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Algeria non sarebbe ragionevolmente esigibile
in quanto gli attacchi di panico di cui soffrirebbe non potrebbero essere
curati adeguatamente e inoltre nel Paese dominerebbero l'ingiustizia, il
terrorismo e la violenza;
che in conclusione il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una
nuova decisione e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
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provvisoria nel caso in cui non gli venisse concesso l'asilo; che ha altresì
presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle
presunte spese processuali con protesta di spese e ripetibili;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibid., consid. 6);
che nel caso concreto il ricorrente, a distanza di un mese dalla presenta-
zione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adem-
pia i citati criteri;
che egli avrebbe strappato il suo passaporto e lo avrebbe buttato via
quando si trovava in Italia; che la sua carta d'identità, scaduta nel 1999, si
troverebbe presso la sua abitazione ad Algeri (cfr. verbale 1, pag. 5 e
verbale 2, pag. 2); che egli ha dichiarato di non avere fatto nulla per farsi
spedire il documento in quanto non avrebbe né un telefono né soldi (cfr.
verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 2);
che argomentazioni come quelle addotte quo al possesso di documenti
risultano inattendibili;
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che per giunta, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, ai
quali considerandi si rimanda, il racconto circa il viaggio verso la Svizzera
non può in alcun modo essere ritenuto plausibile;
che vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa il viaggio e il possesso di documenti, il Tribunale ha ragio-
ne di concludere che egli li dissimuli per i bisogni della causa;
che, di conseguenza, non avendo né esibito un documento d'identità né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno del-
la qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di
non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi non-
ché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle perse-
cuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire il-
legittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che durante la prima audizione l'interessato ha dichiarato di avere chiesto
asilo in Svizzera in quanto in patria avrebbe avuto problemi familiari dovu-
ti al fatto che erano in molti a vivere nella stessa casa in uno spazio pic-
colo (cfr. verbale 1, pag. 7); che in occasione della seconda audizione ha
invece asserito di chiedere asilo in Svizzera a causa delle pressioni da
parte di un creditore e che inoltre avrebbe problemi familiari dovuti a una
questione di eredità (cfr. verbale 2, pagg. 3 seg.); che in un primo tempo
ha asserito che, nonostante i problemi a casa, non avrebbe cercato un'al-
ternativa di alloggio in quanto non voleva lasciare da soli i fratelli e perché
il padre avrebbe sofferto di scompensi mentali (cfr. verbale 1, pag. 7); che
in un secondo tempo ha invece dichiarato di non avere traslocato per ra-
gioni meramente finanziarie, specificando che se avesse avuto i mezzi
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per affittare un'altra abitazione non sarebbe espatriato (cfr. verbale 2,
pag. 4); che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, durante la
prima audizione il richiedente non ha in alcun modo accennato ai proble-
mi avuti con il suo creditore; che quindi, considerato che un simile pro-
blema non può certo essere considerato secondario, tali dichiarazioni for-
nite unicamente durante la seconda audizione non possono essere con-
siderate verosimili; che, confrontato in merito, egli ha semplicemente ri-
sposto che altri richiedenti gli avrebbero sconsigliato di accennare a que-
sto fatto (cfr. verbale 2, pag. 6);
che quindi il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri-
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che per giunta, a prescindere dall'inverosimiglianza, a mente di questo
Tribunale, i motivi elencati dal ricorrente in sede di audizione a sostegno
della sua domanda d'asilo non presentano alcun elemento di rilevanza ai
sensi dell'art. 3 LAsi; che infatti le ristrettezze economiche e
l'inadeguatezza dell'alloggio non costituiscono, e manifestamente, un
motivo rilevante ai sensi della citata disposizione;
che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e retta-
mente ritenuti dall’autorità inferiore come irrilevanti giusta l’art. 32 cpv. 3
lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accer-
tamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgen-
te;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8 con-
sid. 5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso l'Algeria possa viola-
re l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizze-
ra del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo sta-
tuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (di-
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vieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in
patria al rischio reale e immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fonda-
mentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della conven-
zione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o de-
gradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il richiedente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF
2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giu-
sta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allon-
tanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2
LAsi);
che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è caratterizzata da guer-
ra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della po-
polazione nell'integralità del territorio nazionale (cfr. tra le altre Sentenza
del Tribunale amministrativo federale E-230/2008 del 18 settembre 2012,
consid. 9.1);
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, scola-
rizzato e vanta anche un'esperienza lavorativa quale imbianchino (cfr.
verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 6); che inoltre egli in patria dispone di
una rete sociale e familiare (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 3);
che circa gli allegati attacchi di panico di cui soffrirebbe, l'insorgente ha
espressamente asserito di avere ricevuto delle cure in Algeria (cfr.
verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 3); che per il resto l'insorgente non ha
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preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24) senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la
necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il suo
Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in rela-
zione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi), potendo egli, usando della necessaria diligenza,
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34
consid. 12);
che in sunto ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammis-
sibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa ese-
cuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità infe-
riore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
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che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: