B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5855/2013
S e n t e n z a d e l 1 5 a p r i l e 2 0 1 4
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Martin Zoller, Contessina Theis,
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A. _______, nata il (…),
B. _______, nato il (…),
Somalia,
entrambi patrocinati dal signor Rosario Mastrosimone,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Domanda d'asilo presentata all'estero e autorizzazione d'en-
trata; decisione dell'UFM del 19 settembre 2013 / N (…).
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Fatti:
A.
In data 8 febbraio 2012, il signor C. _______ (di seguito: MCA), cittadino
somalo residente in Svizzera al beneficio dell'ammissione provvisoria, ha
inoltrato all'UFM uno scritto denominato "domanda d'asilo in favore dei
miei figli" con cui ha chiesto al citato ufficio informazioni al fine di permet-
tere ai tre figli, residenti in Etiopia, di raggiungerlo in Svizzera.
B.
Con scritti del 30 marzo 2012 e 23 aprile 2012, MCA ha sollecitato una
risposta all'UFM a seguito della succitata domanda dell'8 febbraio 2012.
C.
Con scritto dell'11 maggio 2012, MCA ha trasmesso all'autorità inferiore
tre fotografie recenti relative ai figli oggetto della domanda d'asilo, segna-
tamente il figlio B. _______ e le figlie A. _______ e D. _______. Nel con-
tempo ha nuovamente sollecitato una risposta all'UFM.
D.
Con scritti del 25 maggio 2012 e 15 giugno 2012, MCA ha nuovamente
sollecitato una risposta all'UFM.
E.
Con scritto del 26 giugno 2012, l'autorità inferiore ha confermato l'apertu-
ra di una procedura di asilo dall'estero relativa ai summenzionati figli di
MCA e, nel contempo, ha informato quest'ultimo che l'Ambasciata svizze-
ra a Addis Abeba non sarebbe stata in grado di procedere all'audizione
dei richiedenti l'asilo per mancanza di capacità. Visto quanto precede ha
invitato MCA ad esporre per iscritto i motivi d'asilo relativi ai figli.
F.
Con scritto del 5 luglio 2012, MCA ha ossequiato a quanto chiestogli
dall'UFM con il succitato scritto del 26 giugno 2012.
G.
Con scritto del 22 agosto 2012, MCA ha sollecitato all'UFM una decisione
relativa alla domanda dall'estero in oggetto.
H.
Con scritto del 5 settembre 2012, MCA ha trasmesso all'autorità di prime
cure un documento che avrebbe trovato in internet e dal quale si evince-
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rebbe che la madre, rispettivamente nonna dei richiedenti, sarebbe stata
interrogata da alcuni uomini di Al Shabaab.
I.
Con scritti dell'8 ottobre 2012 e 23 novembre 2012, MCA ha nuovamente
sollecitato all'UFM una decisione.
J.
Con scritto del 4 dicembre 2012, l'UFM ha invitato i figli di MCA ha espri-
mere personalmente i propri motivi d'asilo o a firmare personalmente la
domanda d'asilo. Nel contempo ha invitato MCA a trasmettere la tradu-
zione in una lingua ufficiale del documento inoltrato il 5 settembre 2012 e
a spiegare, in maniera dettagliata, come sarebbe risalito a tale documen-
to.
K.
Con scritto del 31 dicembre 2012, MCA ha trasmesso all'UFM la doman-
da d'asilo firmata dai figli oltre alla traduzione in italiano del summenzio-
nato documento.
L.
Con scritto del 1° febbraio 2013, MCA ha nuovamente sollecitato l'UFM in
merito alla situazione della procedura in oggetto.
M.
Con scritto dell'11 febbraio 2013, l'autorità inferiore ha invitato MCA a
pazientare informandolo nel contempo che non avrebbero più dato alcun
seguito alle sue richieste concernenti lo stato della procedura.
N.
Con scritto del 28 giugno 2013, MCA ha informato l'UFM della morte di
sua figlia D. _______ a causa della malaria. Nel contempo egli ha infor-
mato la medesima autorità che anche le condizioni di salute della figlia
A. _______ si starebbero aggravando. Egli ha pertanto nuovamente sol-
lecitato una decisione in tempi brevi.
O.
Con decisione del 19 settembre 2013, l'UFM non ha autorizzato l'entrata
degli interessati in Svizzera ai fini della procedura d'asilo ed ha respinto la
domanda d'asilo dall'estero. In particolare l'autorità inferiore ha ritenuto
che, vivendo attualmente questi ultimi in Etiopia, andrebbe prioritariamen-
te esaminata, in virtù del vecchio art. 52 cpv. 2 LAsi, la possibilità dei me-
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desimi di richiedere accoglimento in tale Paese. In particolare, l'UFM ri-
tiene che i richiedenti avrebbero dovuto registrarsi presso uno dei campi
profughi dell'UNHCR, dove potrebbero beneficiare delle diverse forme di
aiuto previste, tra cui la copertura dei bisogni vitali, le cure mediche, l'al-
loggio e una certa sicurezza. In aggiunta, l'autorità inferiore sostiene che
in Etiopia sarebbe presente una consistente diaspora somala in grado di
prestare aiuto ai compatrioti. Oltretutto, l'autorità di prime cure ritiene che
sarebbe lecito attendersi che lo stesso padre o la zia residente in Austria
contribuiscano al sostentamento dei richiedenti. Non da ultimo, andrebbe
considerato che la figlia A. _______ sarebbe maggiorenne ed il figlio
B. _______ sul punto di divenirlo, cosicché gli stessi sarebbero in grado
di sostenersi reciprocamente. Visto quanto precede, l'UFM ha considera-
to che gli interessati non sarebbero in una situazione di rigore e di vulne-
rabilità tale da mettere la loro esistenza in pericolo e che, pertanto, non vi
sarebbero le condizioni per avvalersi della protezione sussidiaria della
Svizzera. Dal punto di vista dell'eventuale esistenza di relazioni strette dei
richiedenti con la Svizzera, l'autorità inferiore ha rilevato che il padre ri-
siede in Svizzera dal 15 luglio 2009 al beneficio dell'ammissione provviso-
ria e che, essendo già passato il termine di tre anni previsto dall'art. 85
cpv. 7 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS
142.20), quest'ultimo avrebbe eventualmente la possibilità di inoltrare una
domanda di ricongiungimento famigliare ai sensi della succitata disposi-
zione. Anche per questo motivo, sarebbe giustificato respingere la do-
manda d'asilo dall'estero in oggetto.
P.
In data 20 settembre 2013, l'UFM, a seguito della morte della richiedente
D. _______, ha stralciato dai ruoli la domanda d'asilo relativa alla mede-
sima in quanto divenuta priva d'oggetto.
Q.
Il 15 ottobre 2013 gli interessati, per il tramite di un mandatario designato
dal padre, sono insorti contro la summenzionata decisione di data
19 settembre 2013 dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito il Tribunale). Nell'atto di ricorso gli insorgenti, preliminarmente, ten-
gono a rilevare che, visto i contenuti essenziali della decisione pronuncia-
ta, la procedura di prima istanza sarebbe stata di durata eccessiva, tant'è
che una dei richiedenti sarebbe nel frattempo deceduta a causa delle ca-
gionevoli condizioni di salute. In merito ai fatti, i ricorrenti precisano che
dopo la partenza del padre verso l'Europa, la madre sarebbe tornata in
Somalia per recuperare i terreni della famiglia ma, nel maggio del 2009,
sarebbe stata uccisa da alcuni membri di Al Shabaab. Gli insorgenti, d'al-
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Pagina 5
tro canto, sarebbero rimasti in Kenya, dove si erano precedentemente
trasferiti con la famiglia, presso i nonni paterni. Poco dopo la morte del
nonno nell'ottobre del 2011, tre sconosciuti avrebbero rapito e violentato
la figlia A. _______, la quale sarebbe poi riuscita a fuggire e a tornare dal-
la nonna e dai fratelli. A seguito di questo episodio, non sentendosi più al
sicuro, essi avrebbero deciso di lasciare il Kenya. A partire da tale circo-
stanza, il padre avrebbe perso ogni contatto con i propri figli. Solo il
6 febbraio 2012, giorno in cui sarebbe stato contattato dalla sorella, sa-
rebbe stato informato della presenza dei figli a E. _______ (Etiopia). Le
informazioni di MCA relative ai figli sarebbe state ottenute unicamente per
via telefonica tramite la sorella F. _______ e la figlia maggiore A. _______
e, pertanto, i ricorrenti ritengono che l'accertamento dei fatti non possa
essere considerato completo ed accurato. In particolare l'autorità di prime
cure avrebbe omesso di considerare che, dopo l'espatrio di MCA, la mo-
glie sarebbe stata uccisa dai terroristi di Al Shabaab, che il nonno sareb-
be deceduto in Kenya, che la figlia A. _______ sarebbe stata violentata e
che, in corso di procedura, sarebbe morta la figlia D. _______. L'esisten-
za di fatti nuovi e propri ai figli avrebbero quindi reso necessaria l'audizio-
ne dei medesimi. Per ciò che concerne la giustificazione dell'UFM quanto
all'impossibilità di procedere all'audizione in loco degli insorgenti, questi
ultimi si chiedono che se tale Ufficio si sia basato sulla lettera dell'Amba-
sciata svizzera in Etiopia di data 17 maggio 2010 e, se del caso, se il
tempo trascorso e la recente modifica legislativa relativa alle domande
dall'estero non abbiano reso tale giustificazione inattuale. Per quanto at-
tiene all'applicazione del vecchio art. 52 cpv. 2 LAsi, gli insorgenti fanno
presente che, malgrado gli sforzi dell'UNHCR, la situazione per i profughi
somali in Etiopia sarebbe comunque decisamente precaria. I medesimi
precisano che non si sarebbero mai registrati presso uno dei campi pro-
fughi in quanto la figlia A. _______ sarebbe spesso bloccata a letto per
questioni di salute e, oltretutto, temerebbero il tragitto necessario a rag-
giungere il campo oltre che le condizioni di vita nei campi profughi. I ricor-
renti contestano anche le possibilità di ottenere sostentamento dai paren-
ti, in particolare il padre sarebbe al beneficio di prestazioni assistenziali e
quindi impossibilitato ad aiutare regolarmente i figli e la possibilità di otte-
nere aiuto dalla zia in Austria sarebbe irrealistica. Infine, quanto all'esi-
stenza di relazioni strette con la Svizzera, gli insorgenti sono dell'avviso
che l'autorità inferiore non abbia soppesato adeguatamente queste ultime
con l'esigibilità di una permanenza Etiopia. Infatti, l'UFM si sarebbe limita-
to ad indicare la possibilità per MCA di intraprendere una procedura di ri-
congiungimento familiare, tuttavia, tale istituto sarebbe ben distinto dall'a-
silo ed irrilevante ai fini della presente procedura. Invero, ciò che risulte-
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Pagina 6
rebbe fondamentale sarebbe il fatto che i ricorrenti hanno in Svizzera il
padre.
In sostanza, i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso e, conse-
guentemente l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione
degli atti all'UFM ai fini del completamento dell'istruttoria, segnatamente
una nuova valutazione sulla possibilità di svolgere un'audizione sui motivi
d'asilo presso la rappresentanza svizzera in Etiopia. In subordine, i me-
desimi hanno chiesto l'autorizzazione ad entrare in Svizzera in vista dello
svolgimento di una procedura d'asilo. Infine, gli insorgenti hanno presen-
tato una domanda di assistenza giudiziaria volta all'esenzione dal paga-
mento anticipato delle spese di giustizia.
R.
In data 26 novembre 2013, il Tribunale ha trasmesso una copia del ricor-
so all'autorità inferiore per presa di conoscenza, assegnando nel contem-
po un termine scadente l'11 dicembre 2013 per una eventuale risposta.
S.
In data 6 dicembre 2013, l'UFM ha trasmesso al Tribunale le proprie os-
servazioni con cui confermava la propria decisione.
T.
Con scritto del 17 dicembre 2013, il Tribunale ha trasmesso ai ricorrenti
una copia delle succitate osservazioni dell'autorità inferiore.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino necessari per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla Legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
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Pagina 7
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costi-
tuisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); i medesimi sono pertanto legittimati ad
aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono altresì soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente ri-
levanti (art. 106 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione im-
pugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57
consid. 1.2, p. 798; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed.,
Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
La legge federale del 28 settembre 2012 ha introdotto alcune modifiche
urgenti alla legge sull'asilo (cfr. Modifiche urgenti del 29 settembre 2012
alla legge sull’asilo; cfr. RU 2012 5359; FF 2010 3889) entrate in vigore il
29 settembre 2012 con effetto sino al 28 settembre 2015.
Fra le modifiche figura la soppressione della possibilità di depositare una
domanda d'asilo presso una rappresentanza svizzera all'estero. Tuttavia,
giusta la relativa disposizione transitoria, le domande d'asilo depositate
all'estero prima dell'entrata in vigore della modifica della LAsi sono rette
dagli articoli 12, 19, 20, 41 cpv. 2, 52 e 68 LAsi nel tenore previgente.
Il presente ricorso viene quindi trattato secondo le disposizioni applicabili
del diritto previgente e l'invalsa giurisprudenza sviluppata sul tema.
4.
4.1 Conviene anzitutto esaminare la ricevibilità della domanda d'asilo
dall'estero presentata l'8 febbraio 2012 all'UFM, per il tramite di MCA.
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Pagina 8
4.2 L'avvio di una procedura d'asilo all'estero da parte di una persona
capace di discernimento (maggiorenne o minorenne) ha carattere stret-
tamente personale, quindi indelegabile (cfr. DTAF 2011/39 consid. 4.3.2).
In altre parole, è necessario che la domanda di protezione personale
emerga chiaramente dagli atti procedurali e che il richiedente si manifesti
personalmente all'autorità svizzera.
4.3 Ritenuto lo scritto del 31 dicembre 2012 (atto B15/8) tramite il quale i
ricorrenti si sono personalmente manifestati di fronte all'autorità compe-
tente, i succitati criteri sono da considerarsi ossequiati. Nella fattispecie,
in virtù di quanto precede, a giusto titolo l'UFM ha ammesso la ricevibilità
della domanda d'asilo dall'estero presentata dai ricorrenti.
5.
5.1 Preliminarmente, giusta l'art. 19 cpv. 1 LAsi (in vigore prima delle mo-
difiche), se un richiedente deposita una domanda d'asilo all'estero,
quest'ultima deve essere depositata presso una rappresentanza svizzera
la quale trasmette tale domanda all'UFM corredata da un rapporto
(art. 20 cpv. 1 LAsi in vigore prima delle modifiche). L'Ufficio autorizza il
richiedente ad entrare in Svizzera per chiarire i fatti se non si può ragio-
nevolmente pretendere che questi rimanga nel Paese di domicilio o di
soggiorno o che si rechi in un altro Paese (art. 20 cpv. 2 LAsi, in vigore
prima delle modifiche). In ossequio all'art. 10 cpv. 1 dell'Ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1,
RS 142.311) la rappresentanza svizzera all'estero procede di norma ad
un interrogatorio del richiedente l'asilo. Se l'interrogatorio non è possibile,
il richiedente l'asilo è invitato a indicare per scritto i motivi d'asilo
(art. 10 cpv. 2 OAsi 1). La rappresentanza svizzera trasmette all'UFM il
verbale dell'interrogatorio o la domanda d'asilo scritta, come anche altri
documenti pertinenti e un rapporto completivo contenente la sua valuta-
zione della domanda d'asilo (art. 10 cpv. 3 OAsi 1).
5.2 Nel caso concreto l'UFM ha informato i ricorrenti che la
rappresentanza svizzera ad Addis Abeba (Etiopia) non sarebbe stata in
grado di procedere alla loro audizione per mancanza di capacità.
Segnatamente, in ragione dell'importante aumento delle domande d'asilo
dall'estero, l'Ambasciata non sarebbe più in grado di procedere alle
audizioni poiché il personale sarebbe limitato, la sicurezza non potrebbe
essere garantita e i locali non sarebbero sufficienti (cfr. Atto B8/5,
pag. 2). L'Autorità inferiore ha quindi chiesto al padre dei ricorrenti di
fornire, per iscritto, le informazioni relative alla domanda d'asilo dei figli.
D-5855/2013
Pagina 9
Nel ricorso gli insorgenti contestano tale maniera d'agire sostenendo, da
un lato, che l'autorità inferiore si sarebbe verosimilmente basata su
informazioni risalenti al 2010 le quali, anche in ragione del recente
cambiamento legislativo, potrebbero non essere più attuali. E, dall'altro
lato, che l'accertamento dei fatti per il tramite delle risposte scritte del
padre non permetterebbe di valutare i fatti in maniera sufficiente. A
sostegno delle loro argomentazioni citano la sentenza del Tribunale
E-5332/2012 del 6 maggio 2013.
5.3 Il Tribunale ritiene quest'ultima contestazione pertinente. In effetti, il
padre è separato dai figli da oltre cinque anni e solo nel febbraio del
2012, per il tramite della sorella, ha avuto notizie di tre dei suoi quattro
figli. Oltretutto, i figli adducono motivi rilevanti avulsi da quelli fatti valere
dal padre nella propria procedura d'asilo. Segnatamente, l'asserito
rapimento e stupro della figlia A. _______ e la conseguente fuga dal
Kenya, la morte della madre dei ricorrenti e quella della sorella
D. _______, inizialmente anch'essa oggetto della presente procedura.
Inoltre, occorre notare che dopo la separazione dal padre i figli si sono
divisi, tant'è che i ricorrenti non hanno più notizie della sorella minore
G. _______, la quale si troverebbe in Somalia con la nonna e sarebbe
stata interrogata da membri di Al Shabaab (cfr. doc. inviato da MCA
all'UFM in data
5 settembre 2012). In questo contesto, è evidente che le informazioni
frammentarie ottenute per il tramite del padre residente in Svizzera non
sono tali da permettere di ottenere un accertamento dei fatti sufficiente
(cfr. Sentenza del Tribunale D-6665/2008 p. 5). L'autorità inferiore,
pertanto, ritenuta l'impossibilità per l'ambasciata svizzera di Addis Abeba
di procedere all'audizione degli insorgenti (cfr. B8/5), avrebbe dovuto
autorizzare questi ultimi ad entrare in Svizzera per procedere
all'audizione dei medesimi. Non agendo in questa maniera l'UFM ha
violato il diritto di essere sentiti dei ricorrenti.
5.4 Per i motivi sopraesposti, il ricorso del 15 ottobre 2013 deve essere
accolto e la decisione dell'UFM del 19 settembre 2013 annullata.
6.
6.1 Visto l’esito del gravame, non si prelevano spese processuali
(art. 63 cpv. 1 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese
processuali, è pertanto divenuta priva di oggetto.
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Pagina 10
6.2 Essendo gli insorgenti rappresentati da un mandatario professionale,
si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di ripetibili (art. 64 PA ed
art. 7 e ss. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è
fissata d'ufficio in CHF 800.–, conto tenuto del lavoro effettivo ed utile,
svolto dal rappresentante dei ricorrenti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
7.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato abbandonato dal ri-
chiedente in cerca di protezione, di conseguenza non può essere impu-
gnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federa-
le (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 11
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
La decisione dell'UFM del 19 settembre 2013 è annullata. All'UFM è chie-
sto di autorizzare l'entrata in Svizzera dei ricorrenti per l'accertamento dei
fatti.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 800.– a titolo di spese ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: