Corte IV
D-5858/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 9 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Muriel Beck Kadima, Martin Zoller,
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Somalia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo,
decisione dell'UFM del 18 agosto 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5858/2009
Fatti:
A.
L'interessato, di etnia udeegen ed appartenente alla famiglia clanica
B._______, è nato a Mogadiscio, in Somalia, dove avrebbe risieduto
dalla nascita fino al suo espatrio avvenuto in data 15 gennaio 2009. Si
sarebbe quindi recato ad Addis Abeba da dove avrebbe preso un volo
per Milano. Avrebbe poi raggiunto la Svizzera il 2 luglio 2009, dove ha
presentato domanda d'asilo l'8 luglio 2009 (cfr. verbale d'audizione del
17 luglio 2009, pagg. 1, 2, 11, 13-14).
Sentito sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di essere ucci -
so dal gruppo di insurrezione islamista del Movimento di Resistenza
Popolare nella Terra delle Due Migrazioni (MRP), denominato Al Sha-
baab, dal quale arriverebbe l'accusa di collaborazione con il governo a
causa del rapporto con una ditta privata che forniva merce al governo
come pure per aver portato in ospedale una persona, che si sarebbe
rivelata un ricercato del MRP e che sarebbe rimasta ferita in un tentato
omicidio di fronte ad un albergo a Mogadiscio.
B.
Con decisione del 18 agosto 2009 l'UFM ha respinto la succitata do-
manda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del-
l'interessato dalla Svizzera mentre ha ritenuto attualmente non ragio-
nevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento concedendogli
l'ammissione provvisoria.
C.
In data 15 settembre 2009, il richiedente è insorto contro detta deci -
sione con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata
ai punti 1 e 2, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessio-
ne dell'asilo. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudi-
ziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese proces-
suali e del relativo anticipo.
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 30 settembre 2009, ha con-
siderato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed
ha invitato il ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.– a copertura
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delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibili-
tà del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo.
E.
In data 12 ottobre 2009, l'insorgente ha tempestivamente versato l'an-
ticipo.
F.
Con scritti spontanei dell'11 marzo 2010 e del 22 luglio 2010, il ricor-
rente ha sollecitato l'evasione di una sentenza finale.
G.
Con ordinanza del 17 agosto 2010, il Tribunale ha invitato l'insorgente
a comunicare entro il 31 agosto 2010, a seguito della concessione del-
l'ammissione provvisoria, se ed in che misura fosse intenzionato a
mantenere la sua conclusione sulla concessione dell'asilo.
H.
Con scritto del 26 agosto 2010, il ricorrente ha dichiarato di mantenere
la sua conclusione sulla concessione dell'asilo. Egli ha altresì chiesto
la possibilità di continuare il suo procedimento in lingua tedesca viste
le difficoltà a cui andrebbe in contro per trovare un traduttore, in quan-
to né a C._______, né a D._______, E._______ o F._______, dove si
trovano i centri d'accoglimento per gli asilanti, si parlerebbe l'italiano.
I.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
2.
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
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virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio -
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un in -
teresse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e
al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di-
ritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridica-
mente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale D-4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ª ed.,
Berna 2002, n. 2.2.6.5).
4.
4.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF e che corrisponde all'art. 54 cpv. 1 LTF, nei pro-
cedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugna-
ta e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svol-
gersi in tale lingua.
Tale norma lascia all'autorità un certo margine di apprezzamento nella
scelta della lingua del procedimento, il che non significa che può libe-
ramente scegliere la lingua del procedimento, ma il giudice deve consi-
derare tutte le circostanze rilevanti quali, ad esempio, gli interessi in
gioco, l'economia processuale, la celerità della procedura come pure il
principio della parità delle armi (cfr. decisioni del Tribunale
A-3603/2007 e A-4275/2007 del 15 aprile 2008; A-4202/2007 del
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30 novembre 2007; BERNARD MAITRE/VANESSA THALMANN [SAID HUBER], in:
Praxiskommentar VwVG, WALDMANN/WEISSENBERGER [ed.], Zurigo 2009,
n. 9 e 18 ad art. 33a).
Il solo fatto che l'atto ricorsuale sia stato redatto in un'altra lingua uffi -
ciale rispetto a quella dell'atto impugnato, non giustifica di per sé lo
scostamento automatico da tale principio (cfr. sentenza del Tribunale
federale 6B_657/2008 consid. 1; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in: CORBOZ et al.,
Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 18 ad art. 54; PETER UEBERSAX,
in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 19 ad
art. 54 LTF [in seguito: PETER UEBERSAX, BGG]). Un'eccezione viene am-
messa allorquando la parte non rappresentata non è manifestamente
in grado di comprendere la lingua della decisione impugnata correndo
così il rischio di subirne un pregiudizio (cfr. DTF 132 IV 108
consid. 1.1; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in: CORBOZ et al., Commentaire de la
LTF, Berna 2009, n. 18 ad art. 54). La parte deve dimostrare tale fatto
eccezionale, oppure lo si deve evincere dagli atti (PETER UEBERSAX,
BGG, n. 19 ad art. 54 LTF).
4.2 In casu, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricor-
so è stato presentato in tedesco. Il Tribunale constata che il ricorrente
ha perfettamente compreso i fatti su cui si fonda la decisione impugna-
ta, nonché il suo contenuto e portata, difendendosi in maniera appro-
priata in sede di ricorso, di modo che l'emanazione di una decisione in
italiano non gli ha arrecato pregiudizio alcuno. In seguito, il Tribunale
ha provveduto a misure istruttorie sempre redatte in lingua italiana alle
quali il ricorrente ha sempre reagito in modo opportuno dimostrando
anche qui di averne compreso il contenuto. L'insorgente ha chiesto
solo in occasione del suo scritto del 26 agosto 2010 la continuazione
della procedura in lingua tedesca, in quanto sarebbe difficile trovare
una persona in grado di tradurgli il tutto. La sola difficoltà a trovare un
traduttore non giustifica, a questo stadio del procedimento, di scostarsi
dai principi sopra elencati, per il che si giustifica la redazione della
presente sentenza in italiano.
5.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente
posto al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione dell'UFM
del 18 agosto 2009, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto
essere esclusivamente la decisione riguardante il mancato riconosci-
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mento della qualità di rifugiato dell'insorgente, il conseguente rifiuto
della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.
6.
Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai ri -
fugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a perso-
ne in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende
il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati
le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono espo-
ste a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, ap -
partenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni po-
litiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre al-
tresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femmini-
le (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una proba-
bilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare
le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o con-
traddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determi-
nante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri -
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi -
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi-
le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve
essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
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giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995
n. 23).
7.
7.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni cir -
ca i motivi d'asilo dell'interessato come contraddittorie, inattendibili ed
inverosimili. In particolare, il richiedente avrebbe dapprima dichiarato
di aver lavorato per una persona legata al governo somalo, mentre che
nella seconda audizione ha parlato di un commerciante e di una socie-
tà privata. In questo frangente avrebbe dichiarato durante la prima au-
dizione di aver seguito l'arrivo delle merci per poi portare le relative
bolle di viaggio negli uffici governativi committenti, mentre, nel la se-
conda audizione, ha affermato di aver preso gli ordini delle comande
delle merci dai governativi. Inoltre, avrebbe asserito in un primo tempo
di aver lavorato in tale ditta dal giugno 2008 sino al gennaio 2009, per
poi dichiarare di aver lavorato solo dal 14 giugno 2008 al 14 dicem-
bre 2008. Avrebbe poi fornito con il 14 dicembre 2008 e gennaio 2009
due date distinte in cui sarebbe stato sequestrato e si sarebbe con-
traddetto circa il numero delle telefonate minatorie che avrebbe ricevu-
to. Per di più, avrebbe dichiarato nella prima audizione che, durante il
sequestro, sarebbe stato intimato di lasciare il proprio lavoro afferman-
do in seguito, nella seconda audizione, che il gruppo gli avrebbe pro-
posto di lavorare per loro. Egli avrebbe altresì fornito due versioni con-
trastanti circa l'accaduto durante il sequestro, asserendo dapprima che
i rapitori l'avrebbero minacciato di morte se non avesse lasciato il suo
posto di lavoro, per poi allegare di essere stato costretto a vedere due
filmati di due persone uccise in due modi differenti. Oltre a ciò, avreb-
be dichiarato che tali filmati sarebbero stati difficilmente dimenticabili.
Per il resto sembrerebbe alquanto strano che l'interessato abbia conti-
nuato a lavorare dal luglio 2008 sino al 19 gennaio 2009 nonostante le
pressanti minacce telefoniche del MRP. Difatti, il richiedente avrebbe
potuto continuare nel commercio di famiglia, così come fatto nei diver-
si anni precedenti. Pertanto, i motivi d'asilo presentati dall'interessato
non sarebbero adeguati a reggere l'esame sulla verosimiglianza giusta
l'art. 7 LAsi per il che non vi sarebbe la necessità di esaminare la loro
rilevanza in materia d'asilo. Di conseguenza, l'interessato non adem-
pierebbe ai requisiti della qualità di rifugiato e la domanda d'asilo an-
drebbe respinta. Infine, l'UFM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontana-
mento non esigibile ed ha pronunciato l'ammissione provvisoria.
Pagina 7
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7.2 Con ricorso, il ricorrente ha contestato le contraddizioni evidenzia-
te dall'UFM ed ha ribadito di aver fornito un racconto verosimile. In
particolare, ha dichiarato che, in occasione della prima audizione,
avrebbe avuto dei problemi con l'interprete il quale si sarebbe ostinato
a tradurre quanto da lui esposto per il che non avrebbe avuto modo di
esporre i fatti in modo sostanziato. Inoltre, ha affermato di avere lavo-
rato per un commerciante e la relativa ditta, una società privata, e che
il suo datore di lavoro avrebbe lavorato per il Governo. Per quanto ri -
guarda il periodo in cui sarebbe stato impiegato presso la suddetta dit -
ta ed all'accaduto durante il sequestro, ha confermato la versione for-
nita nella seconda audizione.
8.
Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità
inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in
materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in affermazioni con-
traddittorie ed illogiche ed in una narrazione inattendibile.
Va in particolare rilevato che il ricorrente ha operato inspiegabilmente
per una persona che riceverebbe spesso delle telefonate minatorie ed
avrebbe il timore di essere uccisa (cfr. verbale d'audizione del 17 lu-
glio 2009, pag. 8). In altre parole, non si spiega il motivo per continua-
re a lavorare per altri sette mesi per un personaggio legato al governo
somalo che sarebbe proprio la ragione per cui avrebbe avuto dei pro-
blemi con i membri del gruppo antigovernativo MRP, se aveva la possi -
bilità di lavorare nuovamente nel negozio di sua madre a Mogadiscio
(cfr. verbale d'audizione del 17 luglio 2009, pagg. 3-4 e 8-9). L'insor-
gente si è poi contraddetto sul numero di telefonate minatorie ricevute
allegando in un primo tempo di essere stato chiamato due volte per
poi dichiarare di essere stato contattato ogni due, tre o quattro giorni
(cfr. verbale d'audizione del 17 luglio 2009, pagg. 8-9). Per di più, non
è stato coerente nel datare il suo sequestro indicando nella prima au-
dizione gennaio 2009, mentre nella seconda audizione il 14 dicem-
bre 2008 (cfr. verbali d'audizione del 17 luglio 2009, pag. 9 e del 7 ago-
sto 2009, pag. 4). Premesso ciò, risulta altresì improbabile che egli ab-
bia dato le dimissioni in seguito al sequestro in data 14 di-
cembre 2008, siccome nella prima audizione ha dichiarato di avere la-
vorato fino al 9 gennaio 2009 (cfr. verbali d'audizione del 17 lu-
glio 2009, pag. 4 e del 7 agosto 2009, pag. 9). Infine, va rilevato che
l'affermazione ricorsuale secondo cui il ricorrente non avrebbe avuto
modo di spiegare in modo sostanziato i suoi fatti nella prima audizione
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non lo soccorre, in quanto quest'ultima è durata quindici minuti in più
rispetto alla seconda audizione ed egli ha firmato ogni pagina senza
obbiettare alcunché confermando in tal modo che il verbale dell'audi-
zione riporta effettivamente quanto da egli dichiarato (cfr. verbali d'au-
dizione del 17 luglio 2009, pag. 15 e del 7 agosto 2009, pagg. 1 e 15).
Per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considera-
zioni della decisione dell'UFM.
In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione
globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che
l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente
come inverosimili e non realizzanti le condizioni della qualità d i rifugia-
to previste dall'art. 3 LAsi.
Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti tuito
d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
9.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avreb -
be dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'Ordi -
nanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999
[OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).
Pertanto, anche sul punto di questione dell'allontanamento il ricorso
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il dirit-
to federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di pri-
me cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridica-
mente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi),
per il che il ricorso va respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono state compu-
Pagina 9
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tate parzialmente con l'anticipo spese, di CHF 600.–, versato dal ricor-
renti il 12 ottobre 2009.
12.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 10
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali restanti, di CHF 600.–, sono poste a carico del
ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.–,
versato dal ricorrente il 12 ottobre 2009.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- UFM, Divisione soggiorno (allegato: incarto N [...] , per corriere in-
terno; in copia)
- G._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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