B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5861/2016
Sen t en z a d e l 2 3 ma r z o 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gabriela Freihofer, Daniela Brüschweiler,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…), con la moglie
B._______, nata il (…), e i figli
C._______, nato il (…),
D._______, nata il (…),
E._______, nata il (…),
Siria,
tutti patrocinati dall’avv. Michael Steiner,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 25 agosto 2016 / N (…).
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Fatti:
A.
I ricorrenti, cittadini siriani di etnia curda con ultimo domicilio a al-Qua-
mishli, nel governatorato di al-Hasaka, sono espatriati il 20 luglio 2015
giungendo in Svizzera il mese successivo con i figli minori E._______,
C._______ e D._______. L’11 agosto 2015 hanno presentato una do-
manda d’asilo. Il 28 luglio 2016 è venuta alla luce anche l’ulteriore figlia
E._______.
B.
B.a Sentito sui motivi alla base della sua domanda, A._______ ha dichia-
rato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere stato attivo quale
combattente nelle file del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (in curdo
Partîya Karkerén Kurdîstan; di seguito PKK), intrattenendosi nelle vicine
alture del Kurdistan iracheno dal 2007 al 2009. Proprio per tale motivo,
dopo essere tornato in Siria, l’insorgente sarebbe stato arrestato e condan-
nato per appartenenza ad un partito politico non autorizzato, per poi venir
liberato nell’aprile del 2011. Egli, nonostante il rilascio, si sarebbe poi tro-
vato in una situazione di privazione dei diritti civili. Nel periodo successivo
avrebbe anche fatto l’oggetto di alcuni fermi venendo rilasciato solo grazie
all’intercessione del Mohktar del luogo. A seguito dello scoppio della guerra
civile e dell’estensione del controllo esercitato dalle milizie curde, l’interes-
sato si sarebbe unito al Partito dell’Unione Democratica (in curdo: Partiya
Yekîtiya Demokrat, di seguito PYD) integrandone i servizi di sicurezza. In
tale contesto egli avrebbe svolto le sue mansioni in uno dei posti di con-
trollo situati nel centro di al-Quamishli. Successivamente egli avrebbe ri-
chiesto di essere congedato ricevendo però una risposta negativa dal suo
superiore. Avendo ciò nonostante abbandonato la posizione assegnatagli,
il richiedente avrebbe fatto l’oggetto di ricerche presso il domicilio da parte
di alcuni membri del PYD. Dopo aver preso atto della sua irreperibilità, le
milizie curde avrebbero diramato un ordine di arresto a tutti i posti di blocco
da loro controllati. In caso di rientro in patria egli teme ripercussioni da parte
del regime siriano, visti i suoi pregressi e considerato anche il suo espatrio
illegale. Al contrario, egli ha espressamente dichiarato non avere timori par-
ticolari quanto ad eventuali persecuzioni ad opera del PYD (cfr. atto A21,
pag. 2 e segg.).
B.b B._______, dal canto suo, ha confermato la versione del marito. Pari-
menti ha indicato che quest’ultimo sarebbe stato fermato in una o due oc-
casioni ad un posto di blocco, per poi essere liberato. Non si è invece av-
valsa di motivi riconducibili alla sua persona (cfr. atto A22, pag. 3 e segg.)
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C.
Con decisione del 25 agosto 2016 la Segreteria di Stato della migrazione
(di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo pronunciando
contestualmente l’allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera. Gli stessi
sono però stati ammessi provvisoriamente per causa d’inesigibilità
dell’esecuzione del loro allontanamento verso la Siria.
D.
Il 26 settembre 2016 (cfr. tracciamento degli invii; data d’entrata: 27 set-
tembre 2016), i ricorrenti sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale), postulando in via principale l’annulla-
mento del provvedimento querelato ed il rinvio degli atti di causa all’autorità
di prime cure per l’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente
rilevanti e la conseguente emanazione di una nuova decisione; in subor-
dine il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo in
Svizzera; in via ancor più subordinata il riconoscimento quali rifugiati. Nella
medesima occasione essi hanno altresì presentato istanza di esame dei
mezzi di prova da loro prodotti in sede di prima istanza, con contestuale
richiesta di un termine per il completamento del ricorso, nonché una do-
manda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento
delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto sotto protesta di
spese e ripetibili.
A sostegno del loro ricorso, gli interessati hanno prodotto diversi articoli
provenienti da siti web di informazione.
E.
Con decisione incidentale dell’8 dicembre 2016, il Tribunale ha trasmesso
ai ricorrenti copia del libretto militare e del certificato di prigionia versati agli
atti nel corso della procedura di prima istanza, invitandoli nel contempo a
rivolgersi direttamente all’Ufficio dello stato civile di Bellinzona, per com-
pulsare i documenti d’identità ivi depositati.
F.
I ricorrenti, con ulteriore scritto del 14 dicembre 2016 hanno trasmesso al
Tribunale un mezzo di prova in originale con annessa una traduzione in
lingua tedesca. Secondo le loro stesse dichiarazioni si tratterebbe di un
mandato di cattura spiccato nei confronti di A._______ dalla giustizia mili-
tare siriana.
G.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 6 gennaio 2017, ha accolto la
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domanda di assistenza giudiziaria ed ha esentato i ricorrenti dal versa-
mento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. Esso
ha conseguentemente invitato la SEM ad esprimersi in merito al gravame
ed al mezzo di prova prodotto.
H.
Nel contempo, gli insorgenti hanno versato nuovamente agli atti delle copie
del libretto militare e della tessera di detenuto, completate da una tradu-
zione in lingua tedesca.
I.
La SEM, con osservazioni del 31 gennaio 2017, si è espressa a proposito
delle doglianze e delle argomentazioni dei ricorrenti nonché a riguardo del
mandato di cattura prodotto nel corso della procedura ricorsuale; conclu-
dendo quanto alla necessità di respingere il gravame.
J.
Nella loro replica del 15 febbraio 2017 i ricorrenti hanno sviluppato ulterior-
mente i loro argomenti.
K.
Il 15 marzo 2017, i ricorrenti hanno trasmesso, rispettivamente ritrasmesso
al Tribunale, le copie del libretto di famiglia, della tessera di detenuto, del
libretto militare e del mandato di cattura corredate da delle traduzioni in
lingua tedesca.
L.
Con osservazioni del 16 marzo 2017, la SEM si è pronunciata a proposito
della replica degli insorgenti.
M.
Il 10 aprile 2017, i ricorrenti hanno rilevato come la SEM non si sarebbe
pronunciata in merito ai mezzi di prova da loro prodotti con gli scritti del 20
gennaio 2017 e del 15 marzo 2017. Nella medesima occasione essi si sono
poi espressi in merito alle considerazioni dell’autorità intimata.
N.
A seguito dell’ulteriore presa di posizione della SEM facente data al 14 giu-
gno 2017, il Tribunale ha posto un termine allo scambio scritti.
O.
Con scritti spontanei del 21 febbraio e 21 marzo 2018, gli insorgenti hanno
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trasmesso al Tribunale delle fotografie che ritrarrebbero A._______ du-
rante delle manifestazioni.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell’art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Giusta l’art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell’art. 6 LAsi e
dell’art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un’altra lingua, il procedimento
può svolgersi in tale lingua.
In casu, la decisione impugnata è stata stesa in italiano, mentre il ricorso è
stato trasmesso in tedesco. La presente sentenza è pertanto redatta in ita-
liano.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
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federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina-
deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4.
4.1 Nel proprio gravame i ricorrenti censurano anzitutto una violazione
dell’obbligo di costituire un incarto completo. A loro dire, l’autorità di prime
cure avrebbe omesso di elencare ed impaginare diversi documenti prodotti
in sede di prima istanza, segnatamente libretto di famiglia, le carte d’iden-
tità, il libretto militare e la tessera di detenuto. Così facendo la SEM sarebbe
venuta meno al proprio “Aktenführungspflicht” violando conseguentemente
anche il diritto degli interessati alla consultazione dell’incarto. Vi sarebbe
inoltre da constatare una lesione del diritto di essere sentito dei ricorrenti
originata dal fatto che la SEM avrebbe omesso di registrare agli atti e di
apprezzare un’offerta di mezzi di prova da loro proposta. Nello specifico,
essi di dolgono del fatto che nell’ambito dell’audizione sui motivi d’asilo
A._______ avrebbe menzionato l’esistenza di una serie di fotografie che
avrebbe voluto fossero integrate agli atti ed a proposito della quale l’auto-
rità di prime cure non si sarebbe espressa. Nei successivi scambi di scritti
le parti hanno poi ampiamente sviluppato le rispettive considerazioni al pro-
posito.
4.2 Ora, il Tribunale osserva come l’incarto della SEM paia d’acchito rispet-
tare le usuali esigenze in termini di accuratezza di impaginazione e di con-
servazione degli atti. Per il resto, quanto alla pretesa violazione del diritto
di essere sentito riconducibile alla mancata registrazione agli atti delle fo-
tografie offerte, occorre ammettere che sebbene la SEM non abbia proce-
duto in quell’occasione alla catalogazione dei mezzi di prova, probabil-
mente a causa di una svista, i ricorrenti nemmeno risultano essersi degnati
di riproporle ulteriormente all’autorità di prime cure né tantomeno lo hanno
fatto in sede ricorsuale. Su tali presupposti, appellarsi ora ad una violazione
del diritto di essere sentito risulterebbe pretestuoso. Ad ogni buon conto, le
questioni possono in questa sede rimanere inevase in ragione delle consi-
derazioni che seguono.
5.
Per quanto concerne invece il merito della questione, occorre preliminar-
mente osservare che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell’am-
missione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento
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con decisione del 25 agosto 2016 e non avendo costoro censurato la pro-
nuncia dell’allontanamento, in questa sede risulta essere al vaglio esclusi-
vamente la questione del ben fondato della decisione riguardante il rifiuto
della loro domanda d’asilo.
6.
6.1 Nella querelata decisione l’autorità inferiore ha anzitutto ritenuto che
dall’incarto non emergerebbe alcunché di concreto in relazione al timore
del ricorrente di subire delle misure persecutorie da parte delle autorità si-
riane a causa del suo passato tra le fila del PKK. Quest’ultimo avrebbe
infatti espiato integralmente la pena comminatagli e sarebbe successiva-
mente stato rilasciato dopo essere stato fermato presso dei posti di blocco
governativi. Dopodiché non avrebbe più avuto alcun contatto con le auto-
rità sino all’espatrio. Inoltre, gli ex-membri del PKK non sarebbero più nel
mirino delle autorità siriane per via del nuovo asse di alleanze createsi.
Infine, il ricorrente stesso non avrebbe espresso alcun timore al riguardo
nell’ambito della prima audizione. Per quanto concerne poi il fatto di essere
stato privato dei diritti civili ed in particolare di aver avuto difficoltà a procu-
rarsi i documenti, occorrerebbe considerare che si tratti di semplici anghe-
rie senza rilevanza per l’asilo.
6.2 Nel gravame viene avversata tale valutazione. I ricorrenti, dopo aver
brevemente rammentato le circostanze delle attività svolte da A._______
in seno al PKK e del suo successivo arresto al rientro in Siria, rilevano
anzitutto che anche dopo il suo rilascio, quest’ultimo sarebbe rimasto nel
visore delle autorità. Invero, agli occhi di quest’ultime, l’insorgente, ex com-
battente del PKK appena rilasciato dalla prigionia, sarebbe stato visto con
sospetto; alla stregua di un sostenitore dell’opposizione. Del resto, la sor-
veglianza e le persecuzioni ad opera del regime siriano si sarebbero inten-
sificate con lo scoppio della guerra civile e la stessa situazione dell’insor-
gente sarebbe sensibilmente peggiorata. Infatti, visti i suoi pregressi, se
fosse finito nella mani delle autorità siriane egli avrebbe certamente subito
atti contrari all’art. 3 LAsi. Pertanto, andrebbe ritenuto che i ricorrenti, al
momento del loro espatrio dalla Siria, avessero un fondato timore di essere
esposti a persecuzioni. Nello stesso senso, le considerazioni della SEM
circa l’irrilevanza della detenzione avvenuta tra il 2009 ed il 2011 non ter-
rebbero debitamente conto del fatto che il ricorrente sarebbe con ogni pro-
babilità equiparato ad un ribelle dell’opposizione. Sarebbe inoltre pacifico
che le sue dichiarazioni lascerebbero trasparire la contestazione di capi
d’imputazione gravi, a causa dei quali il ricorrente sarebbe stato registrato
su di una lista nera. Il suo rilascio non significherebbe quindi ch’egli potesse
muoversi liberamente. Oltracciò, il fatto stesso che l’interessato sia stato
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recluso per un anno e mezzo e che gli siano successivamente stati inter-
detti i diritti civili testimonierebbe circa l’esistenza di una persecuzione nei
suoi confronti. Inoltre, egli avrebbe chiaramente indicato essere stato iden-
tificato dalle autorità quale appartenente ad un particolare gruppo e come
oppositore. In ragione di ciò, qualora non fosse stato rilasciato nell’aprile
del 2011, egli sarebbe senz’altro stato esposto a trattamenti contrari all’art.
3 LAsi. Del resto, dopo il suo rilascio egli sarebbe stato fermato presso dei
posti di blocco. Da ultimo, anche l’affermazione della SEM secondo cui il
ricorrente non avrebbe espresso timori nei confronti del regime siriano nel
corso dell’audizione sulle generalità non corrisponderebbe alla realtà, dal
momento che quest’ultimo avrebbe seppur genericamente fatto menzione
di problemi pregressi con le autorità anche in tale sede.
6.3 A proposito di tali argomenti, la SEM, nel proprio atto responsivo si è
limitata a rinviare alla decisione avversata.
6.4 In sede di replica, gli insorgenti hanno nuovamente richiamato i fatti di
cronaca relativi all’evoluzione della situazione in Siria. A loro dire la posi-
zione del governo siriano si sarebbe infatti rafforzata a seguito dell’inter-
vento russo e del tentativo diplomatico svoltosi ad Astana. Sarebbero inol-
tre da segnalare una serie di discussioni tra il PYD ed il regime; discussioni
che lascerebbero presupporre una possibile futura collaborazione. Per-
tanto anche nelle regioni controllate dalle milizie curde, l’interessato corre-
rebbe il rischio di essere consegnato alle autorità di Damasco. Sulla scorta
di alcune fonti non governative, i ricorrenti rammentano poi come la situa-
zione in Siria sotto l’aspetto dei diritti umani permarrebbe catastrofica.
6.5 Nell’ambito della sua successiva presa di posizione, l’autorità intimata
si è a sua volta espressa in merito all’evoluzione della situazione in Siria.
Essa ha tuttavia proposto una linea di lettura del tutto opposta a quella dei
ricorrenti. La SEM ha infatti intravisto nei colloqui intercorsi tra il PYD ed il
governo la continuazione di un’inedita alleanza venutasi a creare sin dallo
scoppio della guerra civile. Del resto, dall’incarto non emergerebbe alcun
elemento concreto indicante che i curdi siriani avessero l’intenzione di con-
segnare l’insorgente al regime. Per di più, proprio in virtù di questa nuova
alleanza, gli ex membri del PKK non sarebbero più nel mirino del governo.
6.6 I ricorrenti, nel loro ulteriore scritto, hanno nuovamente rammentato
come A._______, oppositore di etnia curda, sarebbe finito nel collimatore
delle autorità siriane. Per questi motivi sia lui che la sua famiglia sarebbero
esposti ad un rischio reale di subire trattamenti contrari all’art. 3 LAsi. Essi
hanno quindi riproposto quanto già elencato nel gravame a proposito
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dell’evoluzione della situazione in loco. Circa l’alleanza tra PYD e governo,
gli insorgenti hanno rilevato come permarrebbero diversi gruppi di opposi-
tori avversi al PYD ed al regime. Lo stesso PYD sarebbe a tratti violento
avverso gli oppositori, così come nei confronti di coloro che criticano il re-
gime. Oltre che per la collaborazione con il governo, il PYD sarebbe del
resto anche stato messo in discussione a seguito del reclutamento di mi-
nori. In specie, l’insorgente non voleva più lavorare per il settore di sicu-
rezza del PYD. Per questa ragione non sarebbe più stato ben visto dai
membri di tale fazione. Su tali presupposti, l’argomentazione della SEM
circa l’assenza di rischi dovuta all’accordo tra PYD e regime sarebbe arbi-
traria. Il ricorrente non sarebbe infatti più membro del PYD ma bensì ricer-
cato da tali milizie per tradimento. La presunta alleanza non muterebbe
pertanto in alcun modo il rischio, fermo considerato il profilo individuale
dell’interessato.
6.7 Con successive osservazioni, la SEM ha ribadito che il profilo politico
del ricorrente non sarebbe a se solo in grado di giustificare la presenza di
timori fondati di misure persecutorie in caso di ritorno in Siria. Del resto, le
precedenti considerazioni non sarebbero in alcun modo arbitrarie, basan-
dosi in particolare sull’assenza di elementi concreti indicanti che il ricor-
rente fosse nel mirino delle autorità dopo il rilascio del 2011. Invero, il fatto
di essere stato fermato in seguito per qualche ora e poi rilasciato non gio-
verebbe alla sua causa.
7.
7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
7.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
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preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
8.
Nelle procedure d’asilo – cosi come nelle altre procedure di natura ammi-
nistrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità com-
petente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei
fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, Art.
106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l’autorità deve occuparsi del corretto e
completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione ne-
cessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed
amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21
consid. 5). Per accertare i fatti, l’autorità si serve, se necessario, di docu-
menti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimonianze di terzi, di
sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D’un lato, v’è un accerta-
mento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non
conformi agli atti, e dall’altro lato, v’è un accertamento incompleto dei fatti
quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente
rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.).
9.
9.1 Nel caso in disamina, occorre constatare come l’autorità di prime cure
non abbia messo in discussione le allegazioni del richiedente sotto il profilo
della verosimiglianza, segnatamente in quanto concerne il suo passato
quale militante nel PKK e la successiva condanna ad opera delle autorità
giudiziarie siriane. Al riguardo, la SEM si è infatti accontentata di negare
che il ricorrente potesse avvalersi di un fondato timore d’essere esposto a
pregiudizi in futuro in quanto avrebbe espiato integralmente la propria pena
e non avrebbe subito particolari conseguenze in occasione dei successivi
contatti con le forze di sicurezza siriane. Sempre a mente della SEM, la
precaria situazione in cui si sarebbe venuto a trovare non configurerebbe
una persecuzione ai sensi dei disposti in concreto applicabili. Su tali pre-
supposti, l’autorità di prima istanza non ha ritenuto opportuno approfondire
il racconto dell’interessato a proposito delle circostanze summenzionate,
omettendo di vagliarne la verosimiglianza.
9.2 Ora, un tale modo di procedere non risulta sostenibile. Nell’analisi della
fattispecie, va infatti tenuto conto del fatto che il sistema giudiziario siriano
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Pagina 11
è complesso ed opera spesso sotto l’egida di differenti organi e procedure,
tra cui figurano una serie di istanze giudiziarie distinte e create apposita-
mente per il trattamento di questioni riguardanti la sicurezza (cfr. HEYDE-
MANN/LEENDERS, Authoritarian Governance in Syria and Iran: Challenged
Reconfiguring and Resilient in: Heydemann/Leenders, Middle East Autho-
ritarianisms, 2013, pag. 10). Alla luce di ciò, le modalità di intervento nei
confronti dei crimini politici sono svariate. Nel corso degli anni si è potuto
assistere ad una progressiva giudiziarizzazione (cfr. sulla nozione
TATE/VALLINDER, The Global Expansion of Judicial Power, 1995) della re-
pressione, che tuttavia non ha seguito una linea chiara. Ad ogni modo, lo
Stato ha mantenuto un arsenale eterogeneo di istituzioni giudiziarie, così
da riservarsi la facoltà di gestire il dissenso in modo flessibile (HEYDE-
MANN/LEENDERS, op. cit., pag. 27). Invero, la maggior parte degli arresti e
delle detenzioni preventive operate dalle agenzie di sicurezza vengono
spesso espletate con considerevole anticipo rispetto ai procedimenti giudi-
ziari (cfr. REINOUD LEENDERS, Prosecuting Political Dissent: Court and the
Resilience of Authoritarism in: Heydemann/Leenders, Middle East Authori-
tarianisms, 2013, pag. 174). Inoltre, per i dissidenti politici le problematiche
non si concludono con il rilascio. Spesso, anche dopo l’espiazione della
pena, le persone con tali profili sono confrontate con misure extragiudiziali
restrittive e punitive quali obblighi di presenza, divieti d’espatrio, estesa
sorveglianza e molestie da parte dei servizi di sicurezza. In definitiva, es-
sere condannato da un organo giudiziario non equivale alla conclusione
della repressione. Nella maggior parte dei casi, tale condanna si iscrive
invece in un esteso assortimento di misure, spesso ulteriori (cfr. REINOUD
LEENDERS, op. cit., pag. 175). Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di sta-
bilire che sin dallo scoppio del conflitto nel marzo 2011, le forze di sicurezza
siriane intervengono con estrema brutalità nei confronti dei veri o anche
solo presunti oppositori del governo. Le persone identificate come tali
hanno conseguentemente di principio ragione di temere trattamenti confi-
guranti una persecuzione determinante ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. DTAF
2015/3 consid. 6.2.1 e sentenza di riferimento del TAF D-5779/2013 del 25
febbraio 2015 consid. 5.7.2).
9.3 Ciò detto, all’interessato non poteva essere negato il riconoscimento
dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo sulla base di considera-
zioni a carattere generale quali il suo rilascio ed il fatto che in seguito egli
non sarebbe incappato in particolari problematiche nonostante i brevi fermi
subiti. Anzitutto, conto tenuto delle particolarità del sistema giudiziario si-
riano, una liberazione dopo l’espiazione della pena non permette di con-
cludere, come sembra invece volerlo l’autorità di prime cure, l’assenza di
rischi quanto a future persecuzioni. In determinate circostanze, una tale
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Pagina 12
evenienza può infatti favorire l’insorgere di ulteriori atti vietati, essendo la
persona toccata spesso vista negativamente dalle autorità e a volte sche-
data. Su tali presupposti, anche il fatto che gli avvenimenti successivi al
rilascio, quandanche verosimili, non paiano configurare ad essi soli una
persecuzione rilevante in materia d’asilo, non giustifica una valutazione
che escluda d’acchito un timore fondato quanto ad eventuali pregiudizi ul-
teriori. Negli stessi termini, anche le eventuali modifiche nello scacchiere
delle alleanze tra le fazioni attive nella guerra civile siriana non permettono
di escludere senza approfondita analisi la persistenza di propositi repres-
sivi residui da parte delle autorità siriane nei confronti di persone prece-
dentemente condannate per attività politiche in favore della causa curda. A
tal riguardo occorre infatti tenere in debita considerazione l’estrema volati-
lità della situazione e l’imprevedibilità degli interventi dei vari attori attivi
nell’ormai logoro contesto siriano.
10.
10.1 In assenza di ulteriori elementi si giustifica pertanto l’annullamento
della decisione impugnata e la ritrasmissione degli atti all’autorità di prime
cure per il completamento dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova de-
cisione (art. 61 cpv. 1 PA).
10.2 La SEM è anzitutto invitata ad accertare con la necessaria esaustività
se il racconto del ricorrente a proposito delle attività politiche svolte in seno
al PKK e della susseguente detenzione (rispettivamente del procedimento
giudiziario) adempia agli usuali criteri in materia di verosimiglianza. Qua-
lora l’autorità di prima istanza, una volta completata l’istruttoria, riterrà ve-
rosimile quanto da quest’ultimo dichiarato, essa avrà parimenti premura di
esprimersi a proposito della possibile rilevanza in materia d’asilo degli av-
venimenti in questione in ossequio ai considerandi della presente sen-
tenza.
10.3 Su tali presupposti, il Tribunale può esimersi dall’esame degli ulteriori
motivi d’asilo di cui il ricorrente si è avvalso. Allo stesso modo, non si ne-
cessità il vaglio approfondito dei mezzi di prova addotti in sede ricorsuale.
11.
Visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA). Il Tribunale aveva comunque accolto la domanda di con-
cessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con decisione inciden-
tale del 1° aprile 2015.
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12.
Giusta l’art. 64 PA, l’autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per
le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte
vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla
causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili de-
vono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una
nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta
alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa
l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispe-
cie, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per spese ripetibili è
fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in
CHF 2’350.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA com-
presi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).
13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 25 agosto 2016 è annullata
e gli atti di causa sono trasmessi all’autorità di prima istanza per il comple-
tamento dell’istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei
considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La SEM rifonderà ai ricorrenti CHF 2’350.– a titolo di indennità ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
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