Corte IV
D-5865/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 a g o s t o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliere Federico Pestoni.
A._______, alias
B._______, alias
C._______, alias
D._______, alias
E._______, Georgia, alias
F._______, Russia
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 agosto 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5865/2010
Visti:
la prima domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in
data 7 febbraio 2006;
la decisione del 10 marzo 2006 dell'UFM che ha respinto la menziona-
ta domanda ai sensi dei degli art. 3 e 7 della legge del 26 giugno 1998
sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed ha ordinato l'allontanamento dell'inte-
ressato dalla Svizzera;
la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presenta-
to in data 6 ottobre 2009;
la decisione del 24 novembre 2009 dell'UFM che, giusta l' art. 32
cpv. 2 lett. e LAsi, non è entrato nel merito della domanda ed ha ordi-
nato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera;
la terza domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in
data 29 marzo 2010 a seguito di un rinvio ordinato dalle autorità in ma-
teria d'asilo belghe nell'ambito di una procedura Dublino;
la decisione del 29 marzo 2010 dell'UFM che, giusta l' art. 32 cpv. 2
lett. e LAsi, non è entrato nel merito della domanda ed ha nuovamente
ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera;
la quarta domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato
in data 14 luglio 2010;
i verbali d'audizione del 29 luglio 2010 e del 16 agosto 2010;
la decisione dell'UFM del 16 agosto 2010, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. agli atti avviso di notifica e di ricevuta) con la
quale l'istanza inferiore non è entrata nel merito della quarta domanda
di asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, pro-
nunciando il suo allontanamento dalla Svizzera rispettivamente l'ese-
cuzione di tale misura;
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 18 agosto 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato, data d'entrata 19 marzo 2010) per mezzo del quale
chiede l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione de-
gli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito
della sua domanda d'asilo subordinatamente la concessione dell'am-
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missione provvisoria, come pure la dispensa dal pagamento anticipato
delle spese di giustizia;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi-
derandi che seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi con-
tro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate
all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in-
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for -
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice uni -
co, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 cpv. 1 lett. e
LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente;
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che quando è chiamato a pronunciarsi su un ricorso contro una deci -
sione di non entrata nel merito su una domanda di asilo, il Tribunale
amministrativo federale si limita ad esaminare la fondatezza di una
tale decisione (cfr. DTAF 2007/8 consid. 2.1. pag. 73; Giurisprudenza
ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asi -
lo [GICRA] 2004 n. 34 consid. 2.1. pag. 240 e segg.; GICRA 1996 n. 5
consid. 3 pag. 39; GICRA 1995 n.14 consid. 4 pag. 127 e segg.);
che egli ha dichiarato di essere originario della Georgia; di aver lascia-
to il territorio svizzero nel mese di maggio del 2010, dopo la conclusio -
ne infruttuosa della sua terza procedura d'asilo in Svizzera e di aver
fatto ritorno in Patria con un volo da G._______ a H._______ e rag-
giungendo l'abitazione della famiglia di I._______ a J._______ (cfr.
verbale d'audizione del 29 luglio 2010 pagg. 1 e 2);
che durante la notte dei poliziotti avrebbero fatto irruzione nella casa
cercando di ucciderlo; che tuttavia egli se n'è accorto per tempo ed è
riuscito a fuggire scappando dalla finestra; che a seguito di tale fatto il
ricorrente ha deciso di espatriare e ritornare in Svizzera (cfr. verbale
d'audizione del 23 luglio 2010 pagg. 5, 6 e 7);
che il ricorrente ha dichiarato di essere partito il 3 o 4 maggio 2010
dalla Georgia; che con l'auto si sarebbe recato fino alla frontiera turca,
dove ha proseguito fino ad K._______ a bordo di un taxi; che qui si sa -
rebbe imbarcato su un volo diretto a L._______; che una volta giunto
in Francia avrebbe depositato una domanda di asilo, ma che intuendo
che le autorità francesi l'avrebbero rimandato in Svizzera, egli ha pre-
ferito venirci di propria iniziativa; che da M._______ ha raggiunto
N._______ e di qui, per mezzo di un taxi, è giunto a O._______ dove
si è presentato spontaneamente al Centro di procedura e di registra-
zione (CRP) in data 14 luglio 2010 depositando la sua quarta doman-
da di asilo in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 29 luglio 2010
pagg. 7 e 8);
che, con decisione del 16 agosto 2010, l'UFM ha constatato che le
precedenti tre procedure d'asilo sono definitivamente concluse e che i
fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della
protezione provvisoria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha an-
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che pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'e -
secuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibi -
le e possibile;
che nel gravame, l'insorgente fa valere che – dopo la terza procedura
d'asilo conclusasi con decisione del Tribunale amministrativo federale
del 29 marzo 2010 e dopo il suo rientro in patria, nel mese di maggio
del 2010 – pur ammettendo che i motivi alla base della propria richie-
sta sono in parte gli stessi delle precedenti procedure, sarebbero inter-
venuti fatti completamente nuovi atti a giustificare la presente, nuova
domanda di asilo; che tali fatti sono propri a motivare la sua qualità di
rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provviso-
ria, e per i quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito
della sua domanda d'asilo; che, inoltre, il ricorrente ha chiesto che sia
verificato il carattere di inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamen-
to, con la conseguente concessione dell'ammissione provvisoria;
che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto, l'annullamento del provve-
dimento impugnato e la trasmissione degli atti di causa all'autorità in -
feriore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo
e, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria; che
egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal pagamento anticipato delle spese di giusti -
zia;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di pro-
venienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano in -
tervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
che, preliminarmente, il Tribunale amministrativo federale osserva che
le precedenti procedure d'asilo si sono definitivamente concluse con le
decisioni del 10 marzo 2006, 24 novembre 2009 e 29 marzo 2010 con
le quali l'UFM ha respinto la domanda di asilo del ricorrente rispettiva-
mente non è entrato nel merito ed ha decretato l'allontanamento dell'inte-
ressato dalla Svizzera nonché la sua relativa esecuzione;
che, questo Tribunale ritiene che, nella presente come nelle precedenti
procedure, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche cen-
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sure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valuta-
zione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata
nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi);
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato;
che codesto Tribunale tiene a sottolineare che – sebbene il ricorrente
sostenga che i motivi d'asilo addotti nella presente procedura, ancor -
ché parzialmente identici a quelli già allegati in passato, si riferiscano
ad avvenimenti accaduti dopo il suo rientro in patria nel mese di mag-
gio del 2010 e sarebbero quindi dei fatti nuovi e completamente distinti
da quelli addotti nelle precedenti procedure (cfr. ricorso pag. 2) – v'è
ragione di ammettere che tali motivi sono manifestamente correlati a
quelli delle pregresse domande d'asilo, ovvero di essere accusato di
alto tradimento per aver aiutato gli ossetini durante la guerra e di voler
richiedere la cittadinanza russa; che oltretutto, in contraddizione con
quanto sostenuto nel gravame, come egli stesso ha dichiarato in sede
di prima audizione, si tratta degli stessi motivi (cfr. verbale d'audizione
del 29 luglio 2010 pagg. 5 e 6, verbale d'audizione del 16 agosto 2010
pag. 5); che, alla luce dell'inverosimiglianza già determinata dei motivi
d'asilo presentati nelle passate procedure ed in considerazione della
netta correlazione tra i motivi d'asilo in esse addotti, si può fin d'ora
concludere all'inverosimiglianza dei motivi asseriti nella presente pro-
cedura;
che, comunque, a titolo d'esempio circa l'inverosimiglianza dei motivi
d'asilo della presente procedura, basti ancora rilevare che – oltre a
quanto già rettamente evidenziato dall'autorità inferiore – il ricorrente
ha riferito di aver detto a I._______ di attendere ad aprire la porta in
modo che egli sarebbe potuto fuggire prima e che appena saltato ha
sentito che sfondavano la porta; che ciò lascia intendere, a non averne
dubbio, che quando i presunti poliziotti hanno fatto irruzione nella casa
egli si trovava già all'esterno; che, pertanto, mal si comprende, da un
lato, come essi avrebbero subito potuto accorgersi che il ricorrente era
fuggito dalla finestra, tanto più che egli si trovava al secondo piano e,
dall'altro come egli abbia potuto vedere che essi avevano il volto sco-
perto, capelli bruni, non avevano gradi sull'uniforme e che avessero un
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fucile automatico americano, tipo Kalaschnikov e due pistole automati-
che (cfr. verbale d'audizione del 29 luglio 2010 pag. 6);
che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere
che i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in
esame sono, come facilmente riconoscibili, palesemente inverosimili;
che, indipendente da ciò, in tutta evidenza, non costituiscono di per
sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi del -
l'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la concessione della prote -
zione provvisoria;
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti
nuovamente addotti dall'insorgente nella presente procedura d'asilo,
non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel
merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Or-
dinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999
[OAsi 1, RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20)entrata in vigore il 1° gennaio 2008; che, giusta l'art. 83
cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmen-
te esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, quo alla liceità, dalle carte processuali, non emergono elementi
da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in
Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83
cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immedia -
to di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguar -
dia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novem-
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bre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, infatti, il ricorrente
non ha fatto valere alcunché in tal senso;
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-
mento è ammissibile;
che codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale
prevalente in Georgia è in sé costitutiva di un impedimento alla reinte -
grazione del ricorrente; che, infatti, quo alla situazione in Georgia, il
Tribunale amministrativo federale ritiene in particolare che, dopo l'ar-
mistizio del 12 agosto 2008, negoziato, tramite l'Unione Europea (UE),
da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvol -
ga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale e
che inoltre, a fine novembre 2008, hanno preso il via a Ginevra i se-
condi negoziati di pace fra Russia e Georgia; che a tali colloqui hanno
preso parte, oltre ai mediatori delle Nazioni Unite, Stati Uniti, UE e Or-
ganizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, anche
rappresentanti delle due regioni separatiste di Abkhazia e Ossezia del
Sud;
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è ancora
giovane, dispone di una buona formazione avendo frequentato undici
anni di scuola; che ha altresì una discreta esperienza lavorativa aven-
do egli gestito una sala giochi che, oltretutto, gli ha permesso di mette-
re da parte un piccolo capitale (cfr. verbale d'audizione del 29 lu-
glio 2010 pagg. 2 e 3);
che non emergono dagli atti elementi che possano fare escludere che
il ricorrente non disponga in patria di una rete sociale;
che, a questo riguardo, stando a quanto riferito, malgrado egli abbia
dichiarato di avere soltanto un parente acquisito in patria, si rileva che
egli ha vissuto tutta la vita a Gori (cfr. verbale d'audizione del 23 lu-
glio 2010 pag. 1);
che, l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gra-
vi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provviso-
ria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti
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di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in
Svizzera per motivi medici;
che sulla base di queste considerazioni, l'esecuzione dell'allontana-
mento è anche ragionevolmente esigibile;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ri -
corrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni do-
cumento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori -
tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art.
106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale amministrativo federale statuito nel merito del
ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a coper-
tura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;
che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65
cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini -
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pa-
gamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il [...] di O._______ (Raccomandata; allegato: bol-
lettino di versamento);
- all'UFM, [...] di O._______ con ordine di notificare la sentenza al ri -
corrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale (allegati: incarto N [...] e copia del ricorso
del 18 agosto 2010; in copia);
- P._______, Q._______ ad [...] [...] (in copia).
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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